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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24016/2026

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ria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma haconfermato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 26 novembre2025, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine al tentato omicidio diXXXXXXXXXXX, in concorso con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, deducendo, con un unicomotivo, violazione degli artt. 273, 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 309, comma5, 9 e 10, 291, comma 1 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio e/omotivazione apparente sulla gravità indiziaria.In particolare, ci si duole che i gravi indizi di colpevolezza siano stati ritenutisulla base di presunte registrazioni audiovisive di videosorveglianza, che nonsono mai state effettivamente visionate né dal Pubblico ministero, né dal G.i.p.,né dallo stesso Tribunale del riesame, né dalla difesa, ma solo dalla Poliziagiudiziaria, che afferma di averle visionate e relaziona unilateralmente sul lorocontenuto.Si rileva che, quindi, gli unici elementi visivi presenti agli atti e riferiti alfatto contestato consistono in tre fermo immagine, decisamente poco nitidi einidonei a rappresentare la dinamica del fatto.Si osserva, quindi, che il Tribunale del riesame ha fondato l’applicazionedella misura custodiale su un contenuto probatorio non verificabile da nessunadelle parti processuali.Il difensore rileva di avere evidenziato che i fotogrammi richiamati nelverbale di fermo raffigurerebbero un soggetto descritto come molto alto e concapelli lunghi, coinvolto in una colluttazione davanti alla metropolitana,caratteristiche non coincidenti con quelle della persona offesa indicata comeXXXXXXXXXXX, ricoverata in ospedale, che potrebbe, quindi, non essere lapersona ritratta nei fotogrammi, in assenza di sue tracce biologiche, oltre che delrinvenimento dell’arma.Lamenta che in tal modo la misura cautelare è stata fondata suun’identificazione meramente presuntiva, priva di riscontri oggettivi e sottratta aqualsiasi controllo critico.Rileva, inoltre, che il Tribunale del riesame, ammettendo implicitamentel’irrilevanza dimostrativa dei tre fermo immagine relativi alla fase del fatto,videoriprese contenute nel CD (che è risultato essere un mero contenitoresoftware privo di contenuto mediale), una presunzione di affidabilitàsostanzialmente insuperabile, mancando anche le s.i.t. della persona offesa.

Eciò in violazione dell’obbligo di autonoma valutazione imposto dall’art. 292 cod.proc. pen. e del diritto di difesa.La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità inmateria di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e dirivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo delgiudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo dilegittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e allaverifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano edell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza deltessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delleesigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Il Tribunale del riesame di Roma non è incorso in alcuna violazione di leggeovvero vizio motivazionale, dando vita ad un provvedimento connotato dalinearità espositiva e completezza di ragionamento.Ha, innanzitutto, premesso la completezza degli atti trasmessi per il riesamedall’Ufficio di Procura, dando atto che tempestivamente risultano esserepervenuti i medesimi atti che aveva a disposizione il G.i.p. per l’emissione dellamisura, costituiti principalmente dai fermo immagine dei filmati e dagli atti diP.g., ai quali si è aggiunto l’interrogatorio dell’indagato.

Ha osservato che a taliavvenuti a partire dalle ore 6.29 del 4 novembre 2025, tratti dalle telecamere divia Giolitti 1, piazza dei Cinquecento 8 e piazza dei Cinquecento 9 ed anche dalletelecamere interne della stazione Termini; che detto DVD, di cui la difesa haottenuto un CD in copia il 27 novembre 2025, non è completamente visionabile,poiché appaiono mancare i filmati di quanto avvenuto all’esterno della stazione,pur essendovi il programma di lettura, mentre risultano visibili quelli cheriprendono quanto accaduto all’interno dello scalo; e che a tale riguardo la difesaha sottolineato in ogni sede, dinanzi al G.i.p. e nel giudizio cautelare, quella cheha ritenuto essere una carenza investigativa, vale a dire la mancanza dei filmati.Sul punto l’ordinanza ha rilevato come già il G.i.p. si fosse confrontato contale eccezione difensiva, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), spiegandole ragioni per le quali fosse sufficiente, per la fase indiziaria, il materiale cheaveva a disposizione.

Ha, quindi, osservato che il P.m. non ha l’obbligo ditrasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate ai finidell’applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportatinell’annotazione di polizia giudiziaria.Passando al merito, i [OSCURATO:PERSONA] del riesame hanno evidenziato che: -indubbiamente nel primo fermo immagine si notano tre persone che in sequenzasi avvicinano alla fermata del tram, la prima delle quali attraversa a piedi lerotaie, la seconda in monopattino e la terza, che è più indietro, in bicicletta, inprocinto di avvicinarsi; - nel secondo fermo immagine si nota uno dei soggettivestiti di scuro con un coltello ormai addosso alla persona offesa; - nel terzofermo immagine si vedono tutti e tre i soggetti, i due vestiti di scuro e quellovestito di chiaro, che sono addosso alla persona offesa, benché questa fosse aterra; - i fermo immagine si fanno più chiari allorché sono tratti dalle telecamereinterne della stazione Termini, dove i tre si presentano ai varchi di accesso,ciascuno con il proprio mezzo, ossia i due vestiti di scuro con due biciclette equello vestito di chiaro con il monopattino; - uno dei soggetti vestiti di scurotiene tra le mani un panno bianco intriso di sangue e verrà poi identificato inXXXXXXXXXXXXXX; - questa seconda serie di fermo immagine ha consentito diabbinare la loro effige al nome degli indagati, in base al sistema SARI; - lacomparazione è effettuabile ictu oculi in base alle foto riportate alle paginequinta e sesta del verbale di fermo, in cui sono accostati i volti deifotosegnalamenti con quelli dei fatti (come verificato dalla stesso Collegio delriesame che ne dà atto); - non solo i fermo immagine sono illustrati daglioperanti nel verbale di fermo, ma anche le fasi intermedie intercorrenti traun’immagine e l’altra sono descritte nella verbalizzazione dei suddetti, cheindicano esattamente cosa avviene in base alla visione diretta che ne ha avuto laP.g. e in particolare il sopraggiungere di tutti e tre col proprio mezzo nel luogodel delitto, l’iniziale interlocuzione con la persona offesa alla fermata,l’aggressione a base di più fendenti, l’avvicinarsi alla persona offesa persincerarsi delle sue condizioni, l’allontanarsi dei tre verso la vicina stazionemetro, il loro scendere le scale verso i convogli sotterranei per poi invece risalireed avviarsi verso la stazione dei treni di superficie, acquistare un biglietto perRoma Campoleone e salire sul treno regionale diretto a Napoli; - gli operantiverbalizzano anche i soccorsi prestati alla persona offesa da un’ambulanza dipassaggio, apparendo, del resto, del tutto improbabile che vi fosse nei paraggiun’altra persona con ferite da arma bianca.[OSCURATO:PERSONA] hanno, inoltre, valorizzato l’intrinseca coerenza dellaverbalizzazione, che ben si accorda con le immagini trasposte nei verbali, sicchénon vi è ragione di dubitarne, nonché il fatto che il verbale di fermo sia un attoassistito dalla presunzione semplice di affidabilità, smentibile con prova contrariao, almeno, revocabile in dubbio con un principio di prova contraria, non presentenel caso di specie.Hanno, ancora, osservato che nel caso di specie neppure l’indagato hatentato di fornire una ricostruzione diversa dei fatti, limitandosi a parlare di una“rissa” avvenuta davanti alla stazione Termini, senza neppure indicare il ruoloavuto, l’orario, i partecipi ed il loro numero, il luogo esatto in cui lo scontrosarebbe avvenuto, come da verbalizzazione riassuntiva e da fonoregistrazione, incui risulta un solo “incomprensibile” per le frasi pronunciate dall’indagato, sicchénon si comprende a quali carenze di verbalizzazione si riferisca la difesa.Hanno, inoltre, rilevato che il ricorrente è stato, poi, rintracciato nella tardaserata del 7 novembre 2025 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con addosso i medesimiabiti della mattina dei fatti, e, in occasione del controllo, avvisato a gran voce daun’altra persona presente sul ponte, gettava nel Tevere un grosso involucro; eche, tenuto conto della subitanea partenza dei tre correi dopo l’accoltellamento,saliti sul treno per Napoli, appare poi ininfluente il mancato rinvenimento delcoltello/dei coltelli utilizzato/i per il delitto.Hanno, poi, aggiunto che l’ingessatura dell’indagato, di cui danno atto glioperanti, certamente non è ostativa alla partecipazione di un’aggressioneeffettuata con colpi multipli e non solo con il coltello, indipendentemente dallacircostanza che egli l’abbia utilizzato o meno, risultando che i tre non solocolpivano ripetutamente la persona offesa, ma anche reciprocamente conferivanomaggiore forza all’azione criminosa, con la tipicità criminale del concorso dipersone nel reato.

Rilevando che: - dalle immagini non si traggono minimamentegli elementi costitutivi di una rissa, caratterizzata dalla reciprocità di colpi tra piùpersone, mentre nel caso in esame si è trattato indubbiamente dell’azione di piùaggressori verso un aggredito; - non vi è dubbio sulla offensività e micidialitàdelle lesioni, considerato che la persona offesa era operata d’urgenza peraggravamento delle sue condizioni dopo il ricovero e posta in rianimazione altermine dell’intervento con diagnosi di “addome acuto da perforazione intestinalea seguito di ferita da arma bianca, traumatismo di altri organi intraddominali,senza menzione di ferita aperta in cavità, organo intraddominale non specifico,peritonite acuta diffusa e perforazione dell’intestino”, che, quindi, la feritaaddominale era chiaramente volta a colpire organi vitali, ponendo in pericolo lavita della persona, e, infine, che l’indagato consapevolmente partecipava a taleazione, unitamente ai correi.Tale essendo l’iter motivazionale del provvedimento impugnato, all’esito diun esame globale degli elementi certi acquisiti (non solo, quindi, le immagini divideosorveglianza comparate con le foto segnaletiche, ma anche il riscontroofferto dal fatto che gli indumenti indossati dall’indagato risultano quelli di cui adette immagini e dalla documentazione medica), lo stesso risulta scevro da vizilogici e giuridici, anzi conforme ai canoni di valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza.Di contro, le censure difensive incorrono nell’infondatezza, limitandosi acontestare la mancanza delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, lanon certa identificazione del ricorrente e addirittura della persona offesa.Circostanze, tutte, con le quali, peraltro, i [OSCURATO:PERSONA] a quibus si sono confrontati inmodo non manifestamente illogico e giuridicamente corretto.2.All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del suddettodeve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttoredell’istituto penitenziario in cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda aquanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.Considerate la tipologia del reato e le cruente modalità dell’aggressione, vadisposto l’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma haconfermato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 26 novembre2025, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine al tentato omicidio diXXXXXXXXXXX, in concorso con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, deducendo, con un unicomotivo, violazione degli artt. 273, 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 309, comma5, 9 e 10, 291, comma 1 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio e/omotivazione apparente sulla gravità indiziaria.In particolare, ci si duole che i gravi indizi di colpevolezza siano stati ritenutisulla base di presunte registrazioni audiovisive di videosorveglianza, che nonsono mai state effettivamente visionate né dal Pubblico ministero, né dal G.i.p.,né dallo stesso Tribunale del riesame, né dalla difesa, ma solo dalla Poliziagiudiziaria, che afferma di averle visionate e relaziona unilateralmente sul lorocontenuto.Si rileva che, quindi, gli unici elementi visivi presenti agli atti e riferiti alfatto contestato consistono in tre fermo immagine, decisamente poco nitidi einidonei a rappresentare la dinamica del fatto.Si osserva, quindi, che il Tribunale del riesame ha fondato l’applicazionedella misura custodiale su un contenuto probatorio non verificabile da nessunadelle parti processuali.Il difensore rileva di avere evidenziato che i fotogrammi richiamati nelverbale di fermo raffigurerebbero un soggetto descritto come molto alto e concapelli lunghi, coinvolto in una colluttazione davanti alla metropolitana,caratteristiche non coincidenti con quelle della persona offesa indicata comeXXXXXXXXXXX, ricoverata in ospedale, che potrebbe, quindi, non essere lapersona ritratta nei fotogrammi, in assenza di sue tracce biologiche, oltre che delrinvenimento dell’arma.Lamenta che in tal modo la misura cautelare è stata fondata suun’identificazione meramente presuntiva, priva di riscontri oggettivi e sottratta aqualsiasi controllo critico.Rileva, inoltre, che il Tribunale del riesame, ammettendo implicitamentel’irrilevanza dimostrativa dei tre fermo immagine relativi alla fase del fatto,videoriprese contenute nel CD (che è risultato essere un mero contenitoresoftware privo di contenuto mediale), una presunzione di affidabilitàsostanzialmente insuperabile, mancando anche le s.i.t. della persona offesa. Eciò in violazione dell’obbligo di autonoma valutazione imposto dall’art. 292 cod.proc. pen. e del diritto di difesa.La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità inmateria di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere direvisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e dirivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo delgiudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo dilegittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e allaverifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano edell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza deltessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delleesigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Il Tribunale del riesame di Roma non è incorso in alcuna violazione di leggeovvero vizio motivazionale, dando vita ad un provvedimento connotato dalinearità espositiva e completezza di ragionamento.Ha, innanzitutto, premesso la completezza degli atti trasmessi per il riesamedall’Ufficio di Procura, dando atto che tempestivamente risultano esserepervenuti i medesimi atti che aveva a disposizione il G.i.p. per l’emissione dellamisura, costituiti principalmente dai fermo immagine dei filmati e dagli atti diP.g., ai quali si è aggiunto l’interrogatorio dell’indagato. Ha osservato che a taliavvenuti a partire dalle ore 6.29 del 4 novembre 2025, tratti dalle telecamere divia Giolitti 1, piazza dei Cinquecento 8 e piazza dei Cinquecento 9 ed anche dalletelecamere interne della stazione Termini; che detto DVD, di cui la difesa haottenuto un CD in copia il 27 novembre 2025, non è completamente visionabile,poiché appaiono mancare i filmati di quanto avvenuto all’esterno della stazione,pur essendovi il programma di lettura, mentre risultano visibili quelli cheriprendono quanto accaduto all’interno dello scalo; e che a tale riguardo la difesaha sottolineato in ogni sede, dinanzi al G.i.p. e nel giudizio cautelare, quella cheha ritenuto essere una carenza investigativa, vale a dire la mancanza dei filmati.Sul punto l’ordinanza ha rilevato come già il G.i.p. si fosse confrontato contale eccezione difensiva, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), spiegandole ragioni per le quali fosse sufficiente, per la fase indiziaria, il materiale cheaveva a disposizione. Ha, quindi, osservato che il P.m. non ha l’obbligo ditrasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate ai finidell’applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportatinell’annotazione di polizia giudiziaria.Passando al merito, i [OSCURATO:PERSONA] del riesame hanno evidenziato che: -indubbiamente nel primo fermo immagine si notano tre persone che in sequenzasi avvicinano alla fermata del tram, la prima delle quali attraversa a piedi lerotaie, la seconda in monopattino e la terza, che è più indietro, in bicicletta, inprocinto di avvicinarsi; - nel secondo fermo immagine si nota uno dei soggettivestiti di scuro con un coltello ormai addosso alla persona offesa; - nel terzofermo immagine si vedono tutti e tre i soggetti, i due vestiti di scuro e quellovestito di chiaro, che sono addosso alla persona offesa, benché questa fosse aterra; - i fermo immagine si fanno più chiari allorché sono tratti dalle telecamereinterne della stazione Termini, dove i tre si presentano ai varchi di accesso,ciascuno con il proprio mezzo, ossia i due vestiti di scuro con due biciclette equello vestito di chiaro con il monopattino; - uno dei soggetti vestiti di scurotiene tra le mani un panno bianco intriso di sangue e verrà poi identificato inXXXXXXXXXXXXXX; - questa seconda serie di fermo immagine ha consentito diabbinare la loro effige al nome degli indagati, in base al sistema SARI; - lacomparazione è effettuabile ictu oculi in base alle foto riportate alle paginequinta e sesta del verbale di fermo, in cui sono accostati i volti deifotosegnalamenti con quelli dei fatti (come verificato dalla stesso Collegio delriesame che ne dà atto); - non solo i fermo immagine sono illustrati daglioperanti nel verbale di fermo, ma anche le fasi intermedie intercorrenti traun’immagine e l’altra sono descritte nella verbalizzazione dei suddetti, cheindicano esattamente cosa avviene in base alla visione diretta che ne ha avuto laP.g. e in particolare il sopraggiungere di tutti e tre col proprio mezzo nel luogodel delitto, l’iniziale interlocuzione con la persona offesa alla fermata,l’aggressione a base di più fendenti, l’avvicinarsi alla persona offesa persincerarsi delle sue condizioni, l’allontanarsi dei tre verso la vicina stazionemetro, il loro scendere le scale verso i convogli sotterranei per poi invece risalireed avviarsi verso la stazione dei treni di superficie, acquistare un biglietto perRoma Campoleone e salire sul treno regionale diretto a Napoli; - gli operantiverbalizzano anche i soccorsi prestati alla persona offesa da un’ambulanza dipassaggio, apparendo, del resto, del tutto improbabile che vi fosse nei paraggiun’altra persona con ferite da arma bianca.[OSCURATO:PERSONA] hanno, inoltre, valorizzato l’intrinseca coerenza dellaverbalizzazione, che ben si accorda con le immagini trasposte nei verbali, sicchénon vi è ragione di dubitarne, nonché il fatto che il verbale di fermo sia un attoassistito dalla presunzione semplice di affidabilità, smentibile con prova contrariao, almeno, revocabile in dubbio con un principio di prova contraria, non presentenel caso di specie.Hanno, ancora, osservato che nel caso di specie neppure l’indagato hatentato di fornire una ricostruzione diversa dei fatti, limitandosi a parlare di una“rissa” avvenuta davanti alla stazione Termini, senza neppure indicare il ruoloavuto, l’orario, i partecipi ed il loro numero, il luogo esatto in cui lo scontrosarebbe avvenuto, come da verbalizzazione riassuntiva e da fonoregistrazione, incui risulta un solo “incomprensibile” per le frasi pronunciate dall’indagato, sicchénon si comprende a quali carenze di verbalizzazione si riferisca la difesa.Hanno, inoltre, rilevato che il ricorrente è stato, poi, rintracciato nella tardaserata del 7 novembre 2025 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con addosso i medesimiabiti della mattina dei fatti, e, in occasione del controllo, avvisato a gran voce daun’altra persona presente sul ponte, gettava nel Tevere un grosso involucro; eche, tenuto conto della subitanea partenza dei tre correi dopo l’accoltellamento,saliti sul treno per Napoli, appare poi ininfluente il mancato rinvenimento delcoltello/dei coltelli utilizzato/i per il delitto.Hanno, poi, aggiunto che l’ingessatura dell’indagato, di cui danno atto glioperanti, certamente non è ostativa alla partecipazione di un’aggressioneeffettuata con colpi multipli e non solo con il coltello, indipendentemente dallacircostanza che egli l’abbia utilizzato o meno, risultando che i tre non solocolpivano ripetutamente la persona offesa, ma anche reciprocamente conferivanomaggiore forza all’azione criminosa, con la tipicità criminale del concorso dipersone nel reato. Rilevando che: - dalle immagini non si traggono minimamentegli elementi costitutivi di una rissa, caratterizzata dalla reciprocità di colpi tra piùpersone, mentre nel caso in esame si è trattato indubbiamente dell’azione di piùaggressori verso un aggredito; - non vi è dubbio sulla offensività e micidialitàdelle lesioni, considerato che la persona offesa era operata d’urgenza peraggravamento delle sue condizioni dopo il ricovero e posta in rianimazione altermine dell’intervento con diagnosi di “addome acuto da perforazione intestinalea seguito di ferita da arma bianca, traumatismo di altri organi intraddominali,senza menzione di ferita aperta in cavità, organo intraddominale non specifico,peritonite acuta diffusa e perforazione dell’intestino”, che, quindi, la feritaaddominale era chiaramente volta a colpire organi vitali, ponendo in pericolo lavita della persona, e, infine, che l’indagato consapevolmente partecipava a taleazione, unitamente ai correi.Tale essendo l’iter motivazionale del provvedimento impugnato, all’esito diun esame globale degli elementi certi acquisiti (non solo, quindi, le immagini divideosorveglianza comparate con le foto segnaletiche, ma anche il riscontroofferto dal fatto che gli indumenti indossati dall’indagato risultano quelli di cui adette immagini e dalla documentazione medica), lo stesso risulta scevro da vizilogici e giuridici, anzi conforme ai canoni di valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza.Di contro, le censure difensive incorrono nell’infondatezza, limitandosi acontestare la mancanza delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, lanon certa identificazione del ricorrente e addirittura della persona offesa.Circostanze, tutte, con le quali, peraltro, i [OSCURATO:PERSONA] a quibus si sono confrontati inmodo non manifestamente illogico e giuridicamente corretto.2.All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del suddettodeve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttoredell’istituto penitenziario in cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda aquanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.Considerate la tipologia del reato e le cruente modalità dell’aggressione, vadisposto l’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.