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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 34890/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13050-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] fabriziotriolo@ordoi nea vvocati roma .org - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], pec. [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ANNA e [OSCURATO:PERSONA]; - intimate- avverso la sentenza n. 94/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1,,[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Lecce il Comune di Monteroni di Lecce, quale ente proprietario e custode della strada in cui era avvenuto un sinistro di cui era rimasto vittima, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avevano eseguito lavori sul tratto di strada interessato dal sinistro, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno conseguente ad una caduta avvenuta sulla via Pino a causa della insidiosa sconnessione del manto stradale.

Si costituirono i convenuti chiamando in garanzia le rispettive compagnie di assicurazioni, la causa fu istruita a mezzo di prova documentale e CTU medico-legale sulla persona dell'attore.2.

Il giudizio, a seguito di sentenza del Giudice di Pace adito che dichiarò la propria incompetenza per valore, fu riassunto davanti al Tribunale di Lecce, il quale rigettò la domanda ritenendo esclusa la responsabilità dell'ente proprietario e degli altri soggetti convenuti e sussistente, invece, la autoresponsabilità dell'attore.

Rigettata la domanda compensò tra le parti le spese di lite.

3. La Corte d'Appello di Lecce, adita in appello dal Ratta e nel contraddittorio con il Comune e con le ditte, oltre che con le compagnie di assicurazione, ha accolto l'appello, ritenendo la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna del medesimo a pagare la somma di C 10.093,60 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale a titolo di risarcimento del danno, e le spese del doppio grado in favore del Ratta e della [OSCURATO:PERSONA] SpA mentre ha disposto la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese del doppio grado tra il Ratta, la ditta [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], onerando il Ratta della residua percentuale del 50%.

4. Avverso il capo di sentenza che ha condannato il Ratta a pagare, in favore delle ditte evocate in giudizio, il 50% delle spese del doppio grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Comune di Monteroni di Lecce e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso- omesso esame di un fatto decisivo per la corretta regolazione delle spese di lite, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- il ricorrente contesta la condanna al pagamento del 50% delle spese legali del doppio grado del giudizio in favore delle due ditte evocate in giudizio e risultate estranee alla responsabilità del sinistro, adducendo che, pur avendo egli provveduto ad evocarle in giudizio, ciò era avvenuto a seguito di una comunicazione del comune convenuto che, chiamandosi fuori da ogni responsabilità, aveva attribuito alle ditte che avevano eseguito i lavori sul tratto di strada teatro del sinistro, la responsabilità del manto dissestato.

Dunque la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che era stato il Comune di Monteroni ad indicare all'attore come responsabili le predette ditte e che l'attore non aveva la possibilità di verificare la correttezza di tale indicazione.

Pertanto, nella prospettazione del ricorrente, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere pronunciata nei confronti del Comune convenuto. 1.1 II motivo è infondato.

L'evocazione in giudizio delle ditte è avvenuta a seguito della citazione del Ratti, e non può dubitarsi che la citazione corrispondesse anche ad una convinzione del medesimo circa la sussistenza di una responsabilità o corresponsabilità delle ditte nella causazione del danno, ancorché sulla base delle indicazioni fornite in sede stragiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di Monteroni, indicazioni che ben potevano essere verificate (ad esempio con l'accesso agli atti).

Nei confronti delle predette ditte l'attore è risultato soccombente, evidenziandosi che, in base al principio di causalità, è tale la parte che azionando una pretesa accertata come infondata abbia dato causa al processo.

Nella specie, peraltro, la Corte di merito risulta tAAJ,L_ g\‹ aver tenuto conto comunque delle particolari difficoltà<dell'attore di individuare i responsabili ed evidentemente delle indicazioni richiamate le/ho dall'attoreydisponendo la parziale compensazione delle spese di lite nei confronti delle ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornendo al riguardo la seguente motivazione del tutto congrua e certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte: "L'esito del giudizio, con la particolare difficoltà e finanche delle altre parti di individuare chi abbia materialmente eseguito lavori e non ricoperto diligentemente la sconnessione stradale luogo del sinistro, giustifica la compensazione parziale al 50% delle spese del doppio grado tra l'attore e le altre parti processuali, così equamente distribuendo le conseguenze del giustificabile errore dell'attore nella evocazione in giudizio dì terzi risultati estranei".

Questa ratio decidendí, che è certamente adeguata ad integrare una logica motivazione, non è neppure idoneamente censurata dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia condannato alle spese la parte integralmente vittoriosa, con ciò violando i consolidati principi in materia di condanna alle spese della parte vittoriosa. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato in quanto non risulta violato il principio dì soccombenza - secondo il quale la condanna alle spese non può essere posta a carico della parte interamente vittoriosa, atteso che nei confronti delle già più volte richiamate ditte, l'attuale ricorrente è soccombente.

Peraltro tale principio è temperato nel caso di specie, come diffusamente motivato dalla impugnata sentenza, dalla generale disponibilità del regolamento delle spese in capo al giudice del merito che può, sia pur nei limiti ora più stringenti dei "gravi motivi", disporne in tutto o in parte la compensazione ed adattare il regolamento delle spese alle peculiarietà del caso concreto.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2200 per compensi, C 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Antonie ma Depositata in CsnoAeria ogv., 1.A'2D-12 t FLIN i i [OSCURATO:PERSONA] I /- o CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico (y1 (335_ a.0A(-2_ S 2c.)2,c"' s_LD igb: 5 p co-cte dc,trvf /31 alL2_.v.ese 5 ìct.11 cayz,Jc.„; 06'2_ ; c Ar-42.._ e _ LA,,_ Iseu l )r 2 e.,/}79 cc-) ei,x_072Q_ '.--- 4(Ae41d-a-,5--‘ tAA-1 e-c-1)-t-[OSCURATO:PERSONA] ELQ- & s-rk-a›-S-kl- ekse____ oUal, i 4 o ìi) 0,-)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13050-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] fabriziotriolo@ordoi nea vvocati roma .org - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], pec. [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ANNA e [OSCURATO:PERSONA]; - intimate- avverso la sentenza n. 94/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1,,[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Lecce il Comune di Monteroni di Lecce, quale ente proprietario e custode della strada in cui era avvenuto un sinistro di cui era rimasto vittima, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avevano eseguito lavori sul tratto di strada interessato dal sinistro, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno conseguente ad una caduta avvenuta sulla via Pino a causa della insidiosa sconnessione del manto stradale. Si costituirono i convenuti chiamando in garanzia le rispettive compagnie di assicurazioni, la causa fu istruita a mezzo di prova documentale e CTU medico-legale sulla persona dell'attore.2. Il giudizio, a seguito di sentenza del Giudice di Pace adito che dichiarò la propria incompetenza per valore, fu riassunto davanti al Tribunale di Lecce, il quale rigettò la domanda ritenendo esclusa la responsabilità dell'ente proprietario e degli altri soggetti convenuti e sussistente, invece, la autoresponsabilità dell'attore. Rigettata la domanda compensò tra le parti le spese di lite. 3. La Corte d'Appello di Lecce, adita in appello dal Ratta e nel contraddittorio con il Comune e con le ditte, oltre che con le compagnie di assicurazione, ha accolto l'appello, ritenendo la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna del medesimo a pagare la somma di C 10.093,60 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale a titolo di risarcimento del danno, e le spese del doppio grado in favore del Ratta e della [OSCURATO:PERSONA] SpA mentre ha disposto la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese del doppio grado tra il Ratta, la ditta [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], onerando il Ratta della residua percentuale del 50%. 4. Avverso il capo di sentenza che ha condannato il Ratta a pagare, in favore delle ditte evocate in giudizio, il 50% delle spese del doppio grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Comune di Monteroni di Lecce e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso- omesso esame di un fatto decisivo per la corretta regolazione delle spese di lite, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- il ricorrente contesta la condanna al pagamento del 50% delle spese legali del doppio grado del giudizio in favore delle due ditte evocate in giudizio e risultate estranee alla responsabilità del sinistro, adducendo che, pur avendo egli provveduto ad evocarle in giudizio, ciò era avvenuto a seguito di una comunicazione del comune convenuto che, chiamandosi fuori da ogni responsabilità, aveva attribuito alle ditte che avevano eseguito i lavori sul tratto di strada teatro del sinistro, la responsabilità del manto dissestato. Dunque la Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che era stato il Comune di Monteroni ad indicare all'attore come responsabili le predette ditte e che l'attore non aveva la possibilità di verificare la correttezza di tale indicazione. Pertanto, nella prospettazione del ricorrente, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere pronunciata nei confronti del Comune convenuto. 1.1 II motivo è infondato. L'evocazione in giudizio delle ditte è avvenuta a seguito della citazione del Ratti, e non può dubitarsi che la citazione corrispondesse anche ad una convinzione del medesimo circa la sussistenza di una responsabilità o corresponsabilità delle ditte nella causazione del danno, ancorché sulla base delle indicazioni fornite in sede stragiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune di Monteroni, indicazioni che ben potevano essere verificate (ad esempio con l'accesso agli atti). Nei confronti delle predette ditte l'attore è risultato soccombente, evidenziandosi che, in base al principio di causalità, è tale la parte che azionando una pretesa accertata come infondata abbia dato causa al processo. Nella specie, peraltro, la Corte di merito risulta tAAJ,L_ g\‹ aver tenuto conto comunque delle particolari difficoltà<dell'attore di individuare i responsabili ed evidentemente delle indicazioni richiamate le/ho dall'attoreydisponendo la parziale compensazione delle spese di lite nei confronti delle ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornendo al riguardo la seguente motivazione del tutto congrua e certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte: "L'esito del giudizio, con la particolare difficoltà e finanche delle altre parti di individuare chi abbia materialmente eseguito lavori e non ricoperto diligentemente la sconnessione stradale luogo del sinistro, giustifica la compensazione parziale al 50% delle spese del doppio grado tra l'attore e le altre parti processuali, così equamente distribuendo le conseguenze del giustificabile errore dell'attore nella evocazione in giudizio dì terzi risultati estranei". Questa ratio decidendí, che è certamente adeguata ad integrare una logica motivazione, non è neppure idoneamente censurata dal ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia condannato alle spese la parte integralmente vittoriosa, con ciò violando i consolidati principi in materia di condanna alle spese della parte vittoriosa. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato in quanto non risulta violato il principio dì soccombenza - secondo il quale la condanna alle spese non può essere posta a carico della parte interamente vittoriosa, atteso che nei confronti delle già più volte richiamate ditte, l'attuale ricorrente è soccombente. Peraltro tale principio è temperato nel caso di specie, come diffusamente motivato dalla impugnata sentenza, dalla generale disponibilità del regolamento delle spese in capo al giudice del merito che può, sia pur nei limiti ora più stringenti dei "gravi motivi", disporne in tutto o in parte la compensazione ed adattare il regolamento delle spese alle peculiarietà del caso concreto. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2200 per compensi, C 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 25 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e Antonie ma Depositata in CsnoAeria ogv., 1.A'2D-12 t FLIN i i [OSCURATO:PERSONA] I /- o CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico (y1 (335_ a.0A(-2_ S 2c.)2,c"' s_LD igb: 5 p co-cte dc,trvf /31 alL2_.v.ese 5 ìct.11 cayz,Jc.„; 06'2_ ; c Ar-42.._ e _ LA,,_ Iseu l )r 2 e.,/}79 cc-) ei,x_072Q_ '.--- 4(Ae41d-a-,5--‘ tAA-1 e-c-1)-t-[OSCURATO:PERSONA] ELQ- & s-rk-a›-S-kl- ekse____ oUal, i 4 o ìi) 0,-)
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