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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1983

Cassazione n. 44458/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/02/1960 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA I comuni motivi dedotti nei ricorsi avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova.

Irrilevante, ai fini della integrazione del presupposto costitutivo del reato, la intervenuta remissione di querela.

Sono inficiati da evidente genericità anche i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa: esaustivi i riferimenti alla gravità del fatto (una pervicace e collettiva falsa testimonianza relativa a reati commessi in ambito familiare) e il negativo giudizio sulla personalità di ciascuno degli imputati, gravato di precedenti penali.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/02/1960 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA I comuni motivi dedotti nei ricorsi avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova. Irrilevante, ai fini della integrazione del presupposto costitutivo del reato, la intervenuta remissione di querela. Sono inficiati da evidente genericità anche i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa: esaustivi i riferimenti alla gravità del fatto (una pervicace e collettiva falsa testimonianza relativa a reati commessi in ambito familiare) e il negativo giudizio sulla personalità di ciascuno degli imputati, gravato di precedenti penali. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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