CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 aprile 1951
Cassazione n. 06738/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1951 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1963 avverso la sentenza del 12/12/2023 del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Teramo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 393 cod. proc. pen. per essere estinto per oblazione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., il Procuratore generale di L'Aquila, per violazione di legge (artt. 162-bis), in quanto la sentenza ha applicato l'istituto dell'oblazione, che costituisce causa estintiva delle sole contravvenzioni, a un delitto. Nella prospettazione del ricorrente, la sentenza deve essere qualificata come atto abnorme, in quanto, per la sua singolarità, pur essendo in attratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di proscioglimento impugnata è stata pronunciata in udienza pubblica, dopo la costituzione delle parti, per cui non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (Sez. U, ord. n. 3512 del 28/10/2021, in proc. PG/Lafleur, Rv. 282473 - 01). Ne consegue che il ricorso per saltum del Procuratore generale è ammissibile. 3. L'art. 162-bis cod. pen. disciplina l'istituto dell'oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa. La sentenza impugnata, che ha applicato tale causa estintiva a un delitto, non presenta i caratteri dell'atto abnorme, essendo, piuttosto, emessa in palese violazione di legge. L'ammissione all'oblazione, infatti, è avvenuta in difetto delle condizioni previste dalla legge ed erroneamente il giudice ha ritenuto estinto il reato in esito all'adempimento dell'obbligo pecuniario. La sentenza impugnata va, quindi, annullata. Trattandosi di sentenza dibattimentale, a seguito dell'annullamento, il rinvio va disposto innanzi alla Corte di appello competente per il giudizio. 2 w P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila per il g