CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 1984
Cassazione n. 12800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1984 avverso la sentenza del 13/01/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 14 dicembre 2012 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495, primo comma, cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi con i quali lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente la illogicità della motivazione in ordine al diniego della conversione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della libertà controllata ai sensi dell'art. 56 della legge n. 689 del 1981, nonché la violazione della disposizione appena citata. Evidenzia che la Corte di appello ha motivato il rigetto affermando che egli non ha offerto alcun elemento utile a dimostrare cheCegji)avrebbe rispettato le prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva e sostiene'che nessuna norma pone a carico dell'imputato l'onere di provare il futuro rispetto delle prescrizioni. Inoltre, egli, con l'atto di appello, aveva offerto ragioni pregnanti a sostegno del suo fermo proposito di adempiere dette prescrizioni. La decisione risulta, quindi, illogica e adottata in violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è inammissibile o manifestamente infondato. In tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Minchella, Rv. 276716). Le Sezioni Unite (Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) hanno affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato; pertanto, la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, legge n.689/81 deve essere sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato (così da ultimo Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A, Rv. 273932). La motivazione del rigetto non si fonda su tali elementi )in quanto risulta) piuttosto )volta ad attribuire all'imputato la responsabilità di non avere allegato elementi in grado di far presumere il rispetto delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva, gravandolo di un onere probatorio non previsto dalla legge. 2. Ne consegue che questa Corte di cassazione deve rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la estinzione per prescrizione del reato commesso in data 25 aprile 2010, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle più favorevoli cause di proscioglimento di cui al comma 2 dell'art.129 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata petessere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena el‘" ) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE