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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 20034/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/ che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - il Tribunale di Asti ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 99 quarto comma cod. pen. e l'ha condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 133,00 di multa.

La pena è stata determinata riconoscendo all'imputata le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

In particolare: la pena base è stata indicata nella misura di mesi nove di reclusione ed C 300,00 di multa previa applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 625 n.2 e alla recidiva; la pena così determinata è stata ridotta a mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed è stata ulteriormente ridotta per la scelta del rito.

Si è giunti così alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed C 133,00 di multa.

2. Ricorre contro la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Rileva che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere compiuto tra tutte le attenuanti e tutte le aggravanti e ha riguardato invece solo le attenuanti generiche, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e la recidiva.

Osserva che, dopo aver compiuto la comparazione tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche e avere, conseguentemente, determinato la pena base entro la cornice edittale prevista dall'art. 624 cod. pen., il Tribunale l'ha ridotta a mesi 6 di reclusione ed C 200,00 di multa per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 che è stata quindi erroneamente sottratta al giudizio di bilancia mento.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti in composizione monocratica.

4. Il ricorso è fondato.

5. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui «il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti e una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice» (Sez. 1 n. 28109 del 11/06/2021, PG/ c.

Cardaropoli, Rv. 281671; Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820).

Il bilanciamento è precluso solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione - come avviene ad esempio per le aggravanti «privilegiate» rispetto alle quali la riduzione di pena opera sulla quantità della stessa risultante dall'aumento - ma né l'attenuante di cui all'art. 625 n. 2, né la recidiva di cui all'art. 99 quarto comma cod. pen. presentano tali caratteristiche.

Al contrario, l'art. 69 cod. pen., al quarto comma, stabilisce il «divieto di prevalenza» delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

Tale principio di diritto è stato disatteso nel caso di specie.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto sussistenti sia l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. che la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; ha comparato le aggravanti con le attenuanti generiche formulando un giudizio di equivalenza, e, dopo aver determinato la pena base alla luce di tale giudizio di equivalenza, l'ha ridotta per l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

Ha escluso quindi quest'ultima attenuante dal bilanciamento in contrasto con l'espressa previsione dell'art. 69 cod. pen. 6.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e al conseguente calcolo della pena e gli atti devono essere trasmessi, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti in composizione monocratica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e alla conseguente determinazione della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti in composizione monocratica.

Giudice diverso.

Così deciso il 17 maggio 2022 Il ConsiglieréTetensore Il Presidente ; LuciAViegnal D \ OUA-T \„ QFPORTATOSIOWCEUERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/ che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - il Tribunale di Asti ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 99 quarto comma cod. pen. e l'ha condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 133,00 di multa. La pena è stata determinata riconoscendo all'imputata le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. In particolare: la pena base è stata indicata nella misura di mesi nove di reclusione ed C 300,00 di multa previa applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 625 n.2 e alla recidiva; la pena così determinata è stata ridotta a mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed è stata ulteriormente ridotta per la scelta del rito. Si è giunti così alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed C 133,00 di multa. 2. Ricorre contro la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Rileva che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere compiuto tra tutte le attenuanti e tutte le aggravanti e ha riguardato invece solo le attenuanti generiche, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e la recidiva. Osserva che, dopo aver compiuto la comparazione tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche e avere, conseguentemente, determinato la pena base entro la cornice edittale prevista dall'art. 624 cod. pen., il Tribunale l'ha ridotta a mesi 6 di reclusione ed C 200,00 di multa per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 che è stata quindi erroneamente sottratta al giudizio di bilancia mento. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti in composizione monocratica. 4. Il ricorso è fondato. 5. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui «il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti e una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice» (Sez. 1 n. 28109 del 11/06/2021, PG/ c. Cardaropoli, Rv. 281671; Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820). Il bilanciamento è precluso solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione - come avviene ad esempio per le aggravanti «privilegiate» rispetto alle quali la riduzione di pena opera sulla quantità della stessa risultante dall'aumento - ma né l'attenuante di cui all'art. 625 n. 2, né la recidiva di cui all'art. 99 quarto comma cod. pen. presentano tali caratteristiche. Al contrario, l'art. 69 cod. pen., al quarto comma, stabilisce il «divieto di prevalenza» delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. Tale principio di diritto è stato disatteso nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto sussistenti sia l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. che la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; ha comparato le aggravanti con le attenuanti generiche formulando un giudizio di equivalenza, e, dopo aver determinato la pena base alla luce di tale giudizio di equivalenza, l'ha ridotta per l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Ha escluso quindi quest'ultima attenuante dal bilanciamento in contrasto con l'espressa previsione dell'art. 69 cod. pen. 6. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e al conseguente calcolo della pena e gli atti devono essere trasmessi, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti in composizione monocratica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e alla conseguente determinazione della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti in composizione monocratica. Giudice diverso. Così deciso il 17 maggio 2022 Il ConsiglieréTetensore Il Presidente ; LuciAViegnal D \ OUA-T \„ QFPORTATOSIOWCEUERIA
Sentenza Cassazione n. 20034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris