CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24480/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2913AMMENDOLA;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso la sentenza n. 4483/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 18/12/2024 R.G.N. 23/2024;Numero registro generale 4375/2025Numero sezionale 2913/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 24480/2026Data pubblicazione 05/08/202616/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'inammissibilitàdel ricorso.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diNapoli, quale giudice del reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, ha confermato il rigetto della impugnativa dellicenziamento per giusta causa intimato in data 10.2.2021 aLuigi Ascione da [OSCURATO:SOCIETA]. (cui nelle more era subentrata inaffitto nel ramo di azienda al quale era addetto l’[OSCURATO:SOCIETA].); la contestazione alla base del recesso datorialeascriveva al dipendente – sorvegliante del punto di raccolta dirifiuti ingombranti e RAEE (piccoli e grandi elettrodomestici)destinati alla raccolta differenziata ed al riciclo - di avereconsentito e “ finanche agevolato”, in maniera sistematica econtinuativa, l’ingresso all’interno dell’isola ecologica di veicolinon autorizzati e la sottrazione di materiale conferito al sito,provocando un danno economico alla società; ascriveva inoltrela commissione di plurime irregolarità nella compilazione delfoglio di rilevazione delle presenze.2. Per quel che ancora rileva, la Corte di merito, respinta laeccezione di tardività della comunicazione di licenziamento,sulla scorta delle emergenze in atti (e cioè la relazioneinvestigativa e relativi allegati e la prova testimoniale) haritenuto provato l’addebito di avere l’Ascione, in più occasioni,agevolato il prelievo dall’isola ecologica di materiale ferroso daparte di terzi estranei e osservato che tale condotta integravaviolazione dei più elementari principi di correttezza e buona fedeNumero registro generale 4375/2025Numero sezionale 2913/2026nei confronti della parte datoriale; in particolaNruem,e ro hdi ara ccolta generale 24480/2026Data pubblicazione 05/08/2026sottolineato che il lavoratore si era sottratto alla peculiarità dellapropria prestazione, omettendo di sorvegliare l’area a sua curaed, anzi, consentendone il depauperamento, con irrimediabilelesione del vincolo fiduciario.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso LuigiAscione sulla base di tre motivi; ha resistito con controricorsoButtol s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.4. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c. .RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art.132, comma2, n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per apparenza dimotivazione: secondo parte ricorrente, il giudice di appello, incontrasto con quanto emergente, dalla relazione investigativa edalle foto prodotte in allegato alla stessa, aveva ritenutodimostrati i fatti ascritti ed in particolare l’avere il lavoratoreconsentito ed agevolato in maniera sistematica l’ingresso diveicoli e persone non autorizzati all’interno dell’area cui eraaddetto nonché il prelievo di materiale del tipo RAEE, senza fareopposizione, né segnalare a chi di competenza tali irregolarità.2. Il motivo è infondato. E’ noto che la motivazionemeramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quantoalle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in partemancante - sussiste allorquando pur non mancando un testodella motivazione in senso materiale, lo stesso non contengauna effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione,Numero registro generale 4375/2025Numero sezionale 2913/2026nel senso che le argomentazioni sviluppate non consenNtuomneroo ddi rai ccolta generale 24480/2026Data pubblicazione 05/08/2026ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E’stato, in particolare, precisato che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. Un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudicedi merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfonditaloro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell’ipotesiin cui le argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n.20112/2009). In tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadroprobatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819/2020).2.1. Nella sentenza impugnata non è dato riscontrare ildenunziato deficit motivazionale posto che la decisione risultaNumero registro generale 4375/2025Numero sezionale 2913/2026del tutto lineare nell’indicazione dei presupposti Nfuamtetruo dai lrai ccolta generale 24480/2026Data pubblicazione 05/08/2026accertati e delle conseguenze tratte sul piano giuridicodall’accertamento operato. In particolare, con specificoriferimento al quadro probatorio, il giudice di appello ha datoconto del relativo esame richiamando sia la relazionedell’agenzia investigativa e relativi allegati sia le deposizionitestimoniali e puntualizzando specificamente le ragioni divalorizzazione o irrilevanza riferite alle singole deposizioni(sentenza, pagg. 6 e 7).2.2. Tale accertamento, in quanto sorretto da doppiaconforme di merito , non è suscettibile di revisione in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c.. In questaprospettiva risultano inammissibili le deduzioni dell’odiernoricorrente le quali, pur formalmente denunziando un difetto didi cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., risultano intese ad undiverso apprezzamento delle emergenze probatorie (inparticolare della relaziona investigativa e delle foto ad essaallegate), le quali, peraltro, non risultano neppure evocate nelrispetto delle prescrizioni, sancite a pena di inammissibilitàdall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. . In questa prospettiva sonoassorbite le ulteriori deduzioni sviluppate in punto di nonproporzionalità della sanzione espulsiva le quali muovono dauna ricostruzione della concreta fattispecie non coincidente conquella alla base della decisione di secondo grado.3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 1460 c.c. censurando la sentenzaimpugnata in punto di errata valutazione di proporzionalità dellaNumero registro generale 4375/2025Numero sezionale 2913/2026sanzione espulsiva e sostiene che il fatto doveva essereN upmuerno idti ora ccolta generale 24480/2026Data pubblicazione 05/08/2026con sanzione conservativa.4. Il secondo motivo è inammissibile. In primo luogo, ilmotivo presenta un profilo di genericità posto che partericorrente e non chiarisce le ragioni in diritto per le quali lasentenza impugnata dovrebbe ritenersi contraria alla disciplinadettata dall’art. 1460 c.c.; in realtà, per come concretamentearticolate, le censure sviluppate investono il giudizio diproporzionalità della sanzione espulsiva all’illecito ascritto, ilquale, per consolidato orientamento di legittimità, esula dalsindacato della Corte di cassazione.4.1. La dedotta violazione di legge tende, in realtà,inammissibilmente, a criticare la scelta e la valutazione delmateriale probatorio posto a fondamento della decisione cheesorbita dai poteri di questa Corte. Secondo un risalente ecostante insegnamento, infatti, il giudizio di proporzionalità tralicenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto algiudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293/ 2012, Cass. n.7948/2011, Cass. n. 24349/2006, Cass. n. 3944/2005, Cass. n.444/2003). La valutazione in ordine alla suddettaproporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamentodei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è orasindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazionedella sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero siaaffetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essaarticolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili,oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamenteincomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811/2020); talepronuncia ribadisce, poi, che in caso di contestazione circa lavalutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata - cheNumero registro generale 4375/2025è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità dNi umero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 24480/2026elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione dellaData pubblicazione 05/08/2026sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare unadiversa combinazione di detti elementi o un diverso pesospecifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione deln. 5 dell'art. 360, deve denunciare l'omesso esame di un fattoavente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nelsenso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diversoesito della controversia con certezza e non con grado di meraprobabilità (cfr. Cass. n. 18715/2016, Cass. n. 20817/2016).5. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. omesso esame di fattodecisivo e controverso.6. Il motivo è inammissibile per la preclusione alla deduzionedel vizio denunziato scaturente, ai sensi dell’art. 360, comma 4,c.p.c., da doppia conforme non avendo parte ricorrenteindicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere(Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2019, Cass. n.19001/2016, Cass. n. 5528/2014).7. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente alraddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, commaquater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativipresupposti processuali. P.Q.MNumero registro generale 4375/2025La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente allaN umero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 24480/2026rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 perData pubblicazione 05/08/2026compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 4375/2025Numero sezionale 2913/2026Numero di raccolta generale 24480/2026Data pubblicazione 05/08/2026