CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02051/2016R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente- Oggetto: 16– 0 2051 - 2016 – 06/03 /2024 MMF nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.zza della Cancelleria n. 85 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 3603/04/15 , pronunciata il 09 giugno 20 15 e depositata il 18 giugno 2015,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 marzo2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.A seguito di autonomo accesso presso i dati in possesso dell’Agente della Riscossione, la società ricorrente veniva a conoscenza di un debito erariale iscritto a ruolo e conseguente ad una cartella di pagamento emessa dall’Agente della Riscossione a seguito della liquidazione delle ritenute relative all’anno d’imposta 2002. La contribuente adiva pertanto il Giudice di prossimità lamentando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica tanto dell’avviso bonario quanto della cartella di pagamento, omessa motivazione e intervenuta decadenza dell’attività di liquidazione. 2.Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per eccepire la tardività del ricorso, producendo copia fotostatica dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento, recante data “27 sett. 2006” con timbro di “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, firma dell’incaricato oltre ad altra sottoscrizione per ricezione del plico. Si costituiva anche l’Agente della Riscossione che insisteva parimenti per il rigetto del gravame. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di notifica della cartella, non avendo il contribuente dedotto vizi propri dell’atto, né avendo presentato querela di falso avverso la firma apposta sull’avviso di ricevimento. Rigettava altresì la censura 16– 0 2051 - 2016 – 06/03 /2024 MMF di difetto di motivazione, recando la cartella le ragioni sottese alla pretesa erariale. 3.Insorgeva con appello la contribuente che svolgeva cinque distinte censure. Costituitesi le controparti, la CTR rigettava il gravame sotto plurimi profili. Disattesa la doglianza relativa al difetto di motivazione della sentenza, per essere quest’ultima correttamente argomentata,la CTR respingeva l’assunto secondo cui l’Agente della Riscossione non avrebbe potuto procedere alla notificazione della cartella in via diretta a mezzo posta, peraltro con l’ausilio della società privata “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”.Ribadiva poi la tardività della notificazione del ricorso stante la regolarità della notificazione della cartella, eseguita a mani del portiere senza che fosse promossa alcuna querela di falso avverso l’avviso di ricevimento e rilevando come non fosse comunque richiesta la compilazione di una specifica relata di notifica. 4.Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente che si affida a tre motivi di ricorso, il secondo dei quali distinto in quattro profili, cui replica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. L’Amministrazione finanziaria si è invece costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, co. 1, c.p.c..; 5.La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO Va esaminata con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione del mandato alle liti, nell’esemplare notificato all’agente per la riscossione. Dall’esame del fascicolo d’ufficio sussiste originale depositato in atti, con prova di notificazione, contenente tutte le sottoscrizioni e le relative autentiche necessarie a conferire lo ius postulandi. Ed infatti, per questa Corte l a mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell’atto introduttivo non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale 16– 0 2051 - 2016 – 06/03 /2024 MMF e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (Cass. n. 10450/2020 , ma già Cass. n. 20 817/2006 e n. 6131/1995). L’eccezione è quindi infondata e va disattesa, donde può esser esaminato il merito del ricorso. 1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., in particolare, deduce la nullità della sentenza per aver la CTR “omesso di svolgere la sua funzione giurisdizionale, cioè di conoscere i presupposti fattuali e di ius decidere -dire il diritto nel caso concreto”. In disparte l’inammissibilità del primo motivo, stante la sua estrema genericità per non aver chiarito la parte ricorrente in che cosa sarebbe consistita l’omessa funzione giurisdizionale in rapporto al caso concreto, il motivo va dichiarato manifestamente infondato avendo la CTR motivato le ragioni ritenute idonee a sostenere l’inammissibilità del ricorso e ciò «a prescindere dalla correttezza della motivazione, che esclude la ricorrenza di una motivazione apparente (cfr. Cass. S.U. n.8054/2014)» (cfr. C ass., VI, n. 25404/2022). 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in parametro all’art. 360, n. 3 c.p.c. Il secondo motivo, a sua volta, è articolato in quattro distinti profili. 2.1. Con il primo profilo la parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973 e nullità della cartella per nullità/inesistenza della notifica per non essere l’Agente della Riscossione abilitato alla notifica diretta della suddetta cartella, rimessa alla competenza dei soggetti tassativamente previsti e abilitati a mente del citato art. 26. Afferma in particolare che la novella di cui all’art. 38, co. 4, lett. b, d.l. n. 78/2010 avrebbe 16– 0 2051 - 2016 – 06/03 /2024 MMF eliminato l’inciso “da parte dell’esattore”, pertanto privo dei poteri di notifica. Nel caso di specie, invece, la notifica sarebbe stata eseguita dall’Agenzia “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, priva dei relativi poteri, con conseguente inesistenza della notifica. La doglianza è fondata. 2.2. Invero «Questa Corte ha costantemente affermato che l'art. 4, primo comma, lett. a), d.lgs. 22/07/1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni, tra cui vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali, sono affidati, in via esclusiva, al fornitore del servizio universale (cioè a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) (tra le molte, Cass. sez. 6-5, 19/12/2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, 23/03/2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17/02/2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 07/05/2008, n. 11095; Cass., sez. 6-5, 30/09/2016, n. 19467). In seguito all'abrogazione del citato art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 avvenuta con l'art. 1, legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha contestualmente introdotto la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto 16– 0 2051 - 2016 – 06/03 /2024 MMF dalla I. n. 124 del 2017» e che «la sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abílitativo» (vedi Cass., sez. u., 10/01/2020, n. 299; conforme Cass., sez. 6-5, 31/01/2020, n. 2299). 2.3. Quest'ultimo orientamento non può tuttavia trovare applicazione al caso di specie, in quanto riferito al periodo compreso tra il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, introdotta in Italia con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017 …(….)... Deve perciò ritenersi che nella fattispecie in esame operi l'orientamento che, valorizzando la portata non interpretativa della I. n. 124 del 2017, che presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e l'efficacia irretroattiva (in tal senso Cass., sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887; Cass., sez. 6-5, 03/04/2018, n. 8089), ha ritenuto la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a. ed eseguita a mezzo posta privata ..(…).. antecedentemente alla novella del 2017 (rectius al 30 aprile 2011) inesistente e dunque insuscettibile di una sua sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del contribuente, non essendo assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di «inviiraccomandati» (si veda anche Cass. sez. 6-2, 31/01/2013, n. 2262; Cass., sez. 65, 19/12/2014, n. 27021; Cass., sez. 6-5, 11/10/2017, n. 23887).» (cfr. Cass., V, n. 11032/2021). 2.4. Nella fattispecie in esame la cartella di cui trattasi è stata notificata in data 27 settembre 2006, in data certamente 16– 0 2051 - 2016 – 06/03 /2024 MMF antecedente alla data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008. In quella data vigeva ancora il monopolio di [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene la notifica degli atti tributari, donde non può ritenersi correttamente notificata la cartella, con quanto ne consegue ai fini della decadenza dal potere impositivo e della prescrizione del credito erariale. 2.5. Con il secondo profilo la società contribuente prospetta la violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. e la nullità della cartella per nullità/inesistenza della notifica. In sostanza critica la sentenza per non essersi avveduta la CTR del vizio di notifica stante la mancata produzione della relata di notifica. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede. 2.6. Con il terzo profilo la società ricorrente lamenta la violazione della procedura stabilita a tutela del diritto del destinatario alla conoscenza dell’atto, dall’art. 7 della legge 890/1982 sulla notificazione degli atti a mezzo del servizio postale, come modificato dall’art. 36, co. 2 quater e 2 quinquies, legge n. 31/2008 (conversione d.l. n. 248/07, c.d. Mille proroghe). In particolare critica la sentenza nella parte in cui la CTR non si è avveduta della circostanza che, non essendo la notifica comunque perfezionata a mani del destinatario, era obbligatorio l’invio della raccomandata informativa, con onere a carico dell’Ufficio di produrre il relativo avviso di ricevimento. Anche detto terzo profilo risulta assorbito dall’accoglimento del primo. 2.7. Con il quarto profilo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e tempestività del ricorso in conseguenza dell’omessa notifica per aver la CTR, in ragione del rigetto delle precedenti censure, dichiarato la tardività del ricorso introduttivo. 16– 0 2051 - 2016 – 06/03 /2024 MMF Il quarto profilo di doglianza resta assorbito dall’accoglimento del primo. 3. Con l’ultimo motivo di doglianza la società ricorrente denunzia il vizio della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento a violazione o falsa applicazione di norme di diritto con rifermento all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. In sintesi, la CTR avrebbe omesso di scrutinare le censure svolte avverso l’iscrizione a ruolo, ossia la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73, la violazione dell’art. 6, co. 5, e 7 della L. n. 212/2000, la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 462/97. L’ultimo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo profilo della seconda censura. 4. Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito perché si conformi ai principi enunciati. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motiv