CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/srtite le conclusioni del PG L.2.4""(211P [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., proponeva istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza di condanna emessa nei confronti del predetto dal Tribunale di Firenze il 3.6.2019, divenuta irrevocabile, adducendo che poiché la notificazione degli atti del procedimento erano stati eseguiti presso ii difensore di ufficio non essendo stato l'imputato rinvenuto presso il domicilio dichiarato, lo stesso non aveva avuto conoscenza del processo celebratosi a suo carico e ne aveva appreso l'esistenza solo all'atto della notificazione dell'ordine di esecuzione intervenuta personalmente presso di lui. 2. La Corte di Appello di Firenze, a cui era indirizzata la suindicata richiesta, la rigettava osservando che le notificazioni erano state regolarmente effettuate, dopo il primo tentativo nel luogo del domicilio eletto, presso il difensore ex art. 161 comma 4 codice di rito e che alla stregua della regolarità delle notificazioni dovesse presumersi la effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza da parte dell'imputato. 3. Ricorre per cassazione il Laazouzi, tramite il difensore di fiducia, contestando quanto affermato dalla corte territoriale, non ritenendo condivisibile in particolare l'assunto secondo cui il fatto che l'imputato non avesse comunicato le variazioni del domicilio eletto consentirebbe di presumere la conoscenza in capo al predetto del procedimento penale a suo carico in mancanza di elementi ulteriori idonei a vincere la presunzione di conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza che discende dalla corretta osservanza delle modalità di notificazione degli atti introduttivi del processo; ciò è in contrasto con i nuovi principi che regolano il processo in absentia secondo i quaii è necessario garantire all'imputato la conoscenza effettiva degli atti specie di quelli contenenti la contestazione dell'addebito, conoscenza effettiva che prescinde dalla regolarità formale delle notificazioni; né al fatto che l'imputato abbia omesso di comunicare all'autorità giudiziaria i mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato potrebbe attribuirsi il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo. 4. Con la memoria di replica pervenuta il 28.9.21, il ricorrente insta, quanto meno, per la riqualificazione della richiesta come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. Il ricorrente si duole della inosservanza di norme processuali ma va rilevato ek neanche in questa sede/deduce alcuna specifica ragione di caso fortuito o forza maggiore che gli abbia impedito di osservare il termine per l'impugnazione, prospettando genericamente un'ignoranza della sentenza di condanna, con ciò confondendo la restituzione nel termine di cui all'art. 175 co 1 c. p. p. con quella di cui all'art. 175 co 2 c. p. p. nel vecchio testo, che non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso che occupa ratione temporis. Invero l'istituto della richiesta di restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nei casi in cui il processo si sia svolto in applicazione della disciplina dell'assenza, che ha preso luogo della precedente disciplina della contumacia: il rimedio previsto in tali casi è, infatti, la richiesta di rescissione del giudicato. In tal senso hanno statuito, del resto, le Sezioni unite di questa Corte di cassazione fissando il principio secondo cui "l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen. - ora 629-bis - si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina deiia restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente" ( Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 - ciep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992 ). Con riferimento al procedimento in assenza può quindi trovare applicazione solo la disciplina di cui all'art. 175 co 1 c. p. p. che consente la restituzione nel termine quando si provi di non averlo potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore. E in proposito è condivisibile principio giurisprudenziale di codesta Corte che la forza maggiore che giustifica !a restituzone nel termine ex art. 175 c. p. p. deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputebile in nessun modo. Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera, sì che tale non può considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diiigenza tipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata. Il caso fortuito, poi, è un dato deiia realtà imprevedibile e che soverchia ogni possibilità di resistenza e di contrasto (5e2.. Un. 11 aprile 2006, n. 14991; v. anche Corte Cosi. n. 101 dei 1993). Trattasi all'evidenza di fattispecie che esulano dai temi qui prospettati. Né potrebbe essere accolta la richiel.a di riqualificazione dell'istanza come rescissione ex art. 629-bis cod, proc. pen.. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte con argomenti qui condivisi, l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pi. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nei rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione dei giudicato ex art. 62-D/.s cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020 Cc. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280346 - 01 ), laddove nel caso di specie il ricorso è stato presentato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dali'interessato o da un difensore munito di procura speciale, che difetta nel caso in esame. 5. Dalle argomentazioni svolte deriva ia declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. 4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/10/2021. Consig re estensor