CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 1977
Cassazione n. 11946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1977 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore di fiducia di FONTO' ANTONIO il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 05/02/2020 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 04/06/2015 all' esito del giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Lecce in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per i reati di cui ai capi a) (artt. 110, 628 comma 3 nn. 1 e 2 c.p.) e b) (art. 110, 61 n. 2 c.p.; 2,4 e 7 L. 895/1967). I giudici di appello ritenevano accertato il ruolo di palo dell'imputato, quanto alla rapina aggravata perpetrata in data 1 Giugno 2012 ai danni di una gioielleria, essendo il predetto stato sorpreso a bordo di una autovettura situata in prossimità di detto esercizio commerciale proprio negli istanti in cui era stato commesso detto atto predatorio. 2. Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia formulando tre motivi. Con il primo motivo deduce ex artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 628 c.p. Lamenta che la corte di merito, chiamata a motivare sulle specifiche censure proposte in ordine alla assenza da parte dell'imputato della consapevolezza di cooperare con altri nella rapina de qua aveva fornito delle argomentazioni carenti e gravemente illogiche. Nel richiamare la ricostruzione effettuata dai giudici di appello quanto alla responsabilità dell' imputato assume che i giudici territoriali non avevano considerato che: lo stesso non era stato in passato fermato in compagnia dei coimputati; non erano stati mai registrati contatti telefonici con gli altri correi; per come emerso delle captazioni ambientali in carcere lo stesso si era professato sempre innocente; era stato scagionato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] per come emerso sempre dai dialoghi captati in carcere. Rileva che gli elementi indicati dai giudici di merito e richiamati analiticamente in ricorso ai punti a./f. erano inidonei a supportare il coinvolgimento diretto dell' imputato ed a dimostrare che in ragione della semplice presenza dell' imputato all' interno della autovettura con un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) certamente al corrente dell' azione delittuosa ideata con gli altri esecutori materiali non poteva ritenersi che il ricorrente fosse partecipe di quell' accordo criminoso in assenza di altre circostanze significative. Con il secondo motivo deduce, ex artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 c.p. e 2,4 e 7 L. 895/1967. Assume che la motivazione era rimasta totalmente carente quanto alla specifica censura relativa al concorso nel reato di porto e detenzione dell'arma utilizzata dai rapinatori per l'esecuzione della rapina. In tal senso richiama i principi giurisprudenziali fissati dal [OSCURATO:PERSONA] con la pronunzia n. 38209/2019 secondo cui ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell'arma, si trovi, cioè, o in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne o che abbia partecipato al porto agevolando o cooperando consapevolmente con l'attività del detentore materiale, atteso che la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra di per sè, ne' sotto il profilo soggettivo ne' sotto quello oggettivo, l'elemento tipico della fattispecie di concorso.Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che non vi era prova alcuna che l'imputato fosse a conoscenza del fatto che i coimputati avessero con sé l'arma in questione. Con il terzo motivo deduce ex artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 62 bis c.p. Rileva che la corte di appello in punto di dinego delle circostanze attenuanti generiche aveva adottato una motivazione assai lacunosa limitandosi a richiamare i precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. 2.1. Muovendo da tali premesse le censure in questione, che attengono a profili di mero fatto, risultano prive di fondamento alcuno. Nel caso di specie la corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo tutti interpretati conformemente alla lettura offertane dai giudici di primo grado - ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali tale da resistere alla generiche censure di parte ricorrente, le ragioni per le quali doveva ritenersi comprovato il ruolo di concorrente nella rapina de qua dell' imputato, indicando i plurimi e gravi elementi logico-fattuali che deponevano per la sussistenza di un pieno concorso tra l'imputato e gli altri soggetti (tanto gli autori materiali della rapina, quanto gli occupanti dell'[OSCURATO:PERSONA] 147 aventi il ruolo di palo). In particolare sono stati richiamati: l'arrivo sul luogo del delitto, in simultanea, della [OSCURATO:PERSONA] (con a bordo gli autori materiali della rapina Muoio e Zecca) e dell'[OSCURATO:PERSONA] (su cui si trovava il Fontò unitamente ai coinnpuati Olimpio e Givinazzo); i contatti tra alcuni componenti dei due equipaggi; la posizione strategica dell' autovettura [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai luoghi teatro dell' atto predatorio; la mancata spiegazione alternativa non solo da parte di questi ultimi, ma proprio da parte medesimo Fontò, delle ragioni della propria presenza in Calimera -comune diverso da quello di provenienza-nel giorno e luogo della rapina; l'ormai accertato e incontrovertibile ruolo di palo svolto dagli occupanti dell'[OSCURATO:PERSONA] 147, per come ricostruito nelle sentenze di merito. I giudici di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittoria, hanno pure chiarito le ragioni per le quali le captazioni ambientali richiamate della difesa, e sulla cui valenza decisiva nel senso prospettato l'imputato ha insistito anche in questo grado del giudizio, erano del tutto inidonee a supportare la versione dell'imputato circa una sua estraneità ai fatti. Appare contrario a logica, in siffatta concreta situazione, sostenere l'estraneità del Fontò, ostandovi non solo l'oggettività degli accertamenti, ma anche l'assoluta inverosimiglianza di una sua inconsapevolezza del ruolo degli "altri", mai peraltro spiegata dall'imputato agli inquirenti. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. In ordine a tale motivo va premesso che nell'atto di appello il ricorrente ha proposto una censura del tutto generica ed aspecifica sul punto: dopo avere ritenuto che non era possibile configurare un concorso in ordine al reato di rapina si è limitato ad osservare che "....del resto benchè non vi siano elementi atti a dimostrare il suo consapevole coinvolgimento nel delitto di cui al capo a) ancor più labile diviene la prova della sussistenza de/I' elemento psicologico con riferimento al capo b), per il quale si avanza parimenti richiesta di assoluzione". Risulta, invero, evidente che la inammissibilità del motivo per genericità rilevabile in questa sede rende di per sé privo di pregio alcuno il dedotto motivo. In ogni caso deve ritenersi che le medesime argomentazioni svolte in relazione al capo a) rendono priva di pregio alcuno anche tale censura, essendo riferibile anche al "palo" il concorso nel possesso di armi, non essendo peraltro, emerse specifiche e decisive circostanze in grado di supportare un giudizio diverso del concorrente Fontò. Va considerato che nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato. (Sez. 2, Sentenza n. 49389 del 04/12/2012 Ud. (dep. 20/12/2012) Rv. 253915 - 01). E' stato pure condivisibilmente rilevato che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego dell'arma e, quindi, del porto abusivo della stessa, per realizzare la grave minaccia, integrante il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915) e che il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati. (Sez. 2, Sentenza n. 46286 del 23/09/2003 Ud. (dep. 02/12/2003) Rv. 226971 - 01. Né appaiono decisivi nel senso prospettato dalla difesa i principi giurisprudenziali di cui alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 38209/2019 In seno a detta pronunzia la Suprema Corte, dopo avere affermato che ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (da ultimo, Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019 - dep. 12/02/2019, Susisno, Rv. 274806), mentre la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra, di per sé, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, l'elemento tipico della fattispecie di concorso (Sez. 1, n. 4494 del 29/09/1987, Rv 178089), ha confermato la affermazione della responsabilità della moglie il cui marito teneva sotto il lavello della cucina una pistola ritenendo non contestata né la convivenza stabile con il marito nell'abitazione oggetto della perquisizione, né la consapevolezza della presenza del fucile a canne mozze sotto il lavello della cucina. Tale principio lungi dal suffragare la tesi del ricorrente, rende ineccepibile il ragionamento dei giudici di merito in quanto nel caso in esame la compartecipazione dell'imputato quale palo alla programmata rapina con uso di armi rende lo stesso certamente responsabile essendo stato coinvolto a pieno titolo nel complessivo piano criminoso attuato con l'uso di un' arma da parte del gruppo di rapinatori, a nulla rilevando che la stessa era nella esclusiva disponibilità, all' atto della rapina, solo di taluno dei concorrenti. 4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo avendo la sentenza fatto corretta applicazione del condivisibile principio di diritto secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022) Rv. 283489 - 01) 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma