CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.4, sulla inincidenza della mancanza di perizia tossicologica sul principio attivo dei circa 400 grammi di cannabis indica sequestrata - in relazione alla cui natura non vi sono dubbi - in relazione alla ritenuta responsabilità per il contestato reato in ordine al quale è stata correttamente esclusa l'ipotesi lieve); considerato che quanto alla mancata concessione delle attenuenti generiche ed alla determinazione della pena si versa in censura di fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] js.tnzo DEP997P.TO !N N O h A E-RIA 022 I