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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17265/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della pronunzia di primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 497- bis cod.pen., commesso in data 11.9.2016; Considerato che primo motivo di ricorso, il quale lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., non si confronta con la congrua e non manifestamente illogica motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha dato conto delle ragioni per le quali, attesa la condizione in cui versava l'imputato al momento del controllo, non ha ritenuto il fatto di particolare tenuità, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità; Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, che censurano la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio inflitto, non tengono conto dei rilievi svolti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come risultino ostativi alla applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. tanto la mancanza di elementi di segno positivo quanto la presenza di indici negativi, quali l'inserimento dell'imputato in contesti malavitosi; quanto, invece, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato come il discostamento dal minimo edittale sia non particolarmente eccessivo e, va ribadito, che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, giacché l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della pronunzia di primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 497- bis cod.pen., commesso in data 11.9.2016; Considerato che primo motivo di ricorso, il quale lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., non si confronta con la congrua e non manifestamente illogica motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha dato conto delle ragioni per le quali, attesa la condizione in cui versava l'imputato al momento del controllo, non ha ritenuto il fatto di particolare tenuità, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità; Considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, che censurano la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio inflitto, non tengono conto dei rilievi svolti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come risultino ostativi alla applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. tanto la mancanza di elementi di segno positivo quanto la presenza di indici negativi, quali l'inserimento dell'imputato in contesti malavitosi; quanto, invece, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato come il discostamento dal minimo edittale sia non particolarmente eccessivo e, va ribadito, che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, giacché l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris