Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32927/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi, uditi il difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALDO del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da nomine depositate in udienza.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri, all'esito di giudizio abbreviato, con pronuncia in data 23 maggio 2018, dichiarava: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui al capo R) di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 357, con l'aggravante del fatto commesso da più persone, commessi in Caulonia il 25.10.2016, e ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuzione per il rito, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo G), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, nonché del reato di detenzione illecita di marijuana di cui al capo F1), commessi in Caulonia rispettivamente il 19.11.2016 e 29.10.2016, e per l'effetto, operato l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di più fucili, di cui al capo Z), commessi in Caulonia il 13.11.2016, aggravati dal numero delle persone, e, per l'effetto, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.400,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA], responsabile della detenzione illegale di carabina di cui al capo T), accertato in Caulonia il 3.11.2016, nonché dell'illegale detenzione di più armi di cui al capo V), in esso assorbito il capo U) previa riqualificazione del fatto in detenzione illegale di arma, accertata in Caulonia il 4.11.2016, nonché della detenzione e porto illegali di più fucili di cui al capo Z), aggravati come sopra, e della detenzione e porto illegali di un fucile Flobert di cui al capo C1), commessi in Caulonia il 24.1.2017, e per l'effetto, operato l'aumento per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuzione di pena per- il rito, lo condannava alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in preambolo indicata, in parziale riforma della suddetta pronuncia, ha assolto Cavallaro dai reati di cui ai capi T) e C1) per insussistenza dei fatti, rideterminando la pena al medesimo inflitta in tre anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed euro 7.066,00 di multa per i restanti reati di cui ai capi V) e Z); ha, inoltre, previa esclusione dell'aggravante contestata, rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 3.066,00 di multa per il reato di cui al capo R); ha, infine, confermato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione che affida a tre motivi. 2.1 Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui al capo R).

Rileva la difesa che Dimasi è coinvolto nel presente procedimento penale sulla base di conversazioni telefoniche equivoche non univocamente riferibili all'arma in imputazione, bensì a pezzi di ricambio d'auto, oggetto dell'attività commerciale dallo stesso svolta; il riferimento esplicito alla pistola, contenuto nella conversazione n. 3896, ben può essere frutto di uno scherzo ovvero riguardare un arma regolarmente detenuta.

2.2. Col secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale non ha tenuto in adeguata considerazione le modalità, non gravi, della condotta, lo stato di incensuratezza del ricorrente e la sua lontananza da qualsivoglia ambiente criminale.

2.3. Col terzo motivo di ricorso è lamentata la mancata sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'appello all'esito della rideterminazione della pena stessa, nonostante la sua avvenuta concessione in primo grado e nonostante l'espressa reiterazione della richiesta anche nel giudizio di appello.

3. Propone altresì ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, e deduce due motivi.

3.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi dimostrativi della responsabilità per il capo G).

La Corte territoriale ha stimato raggiunta la prova della detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente sulla scorta del contenuto di una conversazione in linguaggio criptico (nella quale secondo i giudici di merito tale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva detta sostanza al ricorrente al fine di cederla, a sua volta, a tale Rocco), senza tuttavia 3 )4-'1 spiegare - nonostante lo specifico motivo di appello - la conciliabilità di una siffatta ricostruzione con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], controllato immediatamente dopo il fatto, non aveva con sé alcuna sostanza stupefacente.

3.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 73 Dpr n. 309/90, errata qualificazione giuridica e vizio di motivazione con riferimento al capo F1).

Il difensore rileva di avere dedotto con l'appello che la conversazione sulla presunta trattativa tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] risale a un mese di distanza dal sequestro della sostanza e dall'arresto di Randò (coniuge della donna) e che il quantitativo di riferimento nella captazione incriminata è differente rispetto alla quantità, mai rinvenuta dalla P.g. in occasione di detto arresto, ma di cui si conversa in altra captazione.

La Corte territoriale non si pronuncia, inoltre, sullo specifico motivo relativo al quantitativo detenuto, rilevante ai fini della qualificazione del fatto e della sanzione da irrogare.

4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per cassazione e deduce, in relazione all'ipotesi ci cui al capo V), violazione degli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974 e 24, comma 2, 27, 111 Cost., 6 Cedu e 14 Patto intern.

Dir.

Civ., nonché vizio di motivazione.

Lamenta che Cavallaro si è visto confermare la condanna per la detenzione di armi di cui al capo V) esclusivamente sul giudizio di esistenza di una parola (nella specie "cani" in dialetto calabrese) captata nella conversazione prog. 268 Rít 340/2016 tra il ricorrente e tale Piscioneri.

Osserva che la Corte dà atto di avere proceduto all'ascolto in camera di consiglio di detta parola e di avere confermato la percezione uditiva del G.u.p. e del perito della parola come "cani", percezione che ha ritenuto altresì coerente con l'analisi scientifica delle formanti compiuta in dal perito, senza tuttavia valutare le conclusioni del consulente di parte che, invece, contesta la presenza della formante "a".

Si duole la difesa che la sentenza impugnata, a fronte di due elaborati tecnici, abbia optato per l'uno piuttosto che per l'altro, senza fornire rigorosa giustificazione.

Rileva in particolare che: i) è un dato incontestato, dai giudici di merito e dallo stesso perito, che il frammento di captazione all'interno del quale sarebbe stata percepita la parola "cane" era caratterizzato da un rapporto segnale/rumore negativo, per cui qualsiasi ascolto senza software di filtraggio e miglioramento dell'audio non poteva che essere arbitrario e soggettivo; ii) il consulente tecnico di parte aveva spiegato che il metodo seguito per la ricerca delle formanti proprie di Cavallaro consentiva un'analisi spettrografica del suono maggiormente aderente alla realtà, non effettuata dal perito; iii) la decisione impugnata non solo ha letteralmente ignorato l'affidabilità del metodo utilizzato dal consulente tecnico di parte, ma ha altresì ignorato i limiti della relazione peritale; iv) illogica risulta conseguentemente la motivazione della sentenza di appello laddove, nel tentativo di confutare le conclusioni del consulente tecnico di parte, finisce per formulare obiezioni arbitrarie , laddove avrebbe o dovuto disporre nuovo accertamento peritale ovvero optare per l'assoluzione dell'imputato, non essendosi superato il ragionevole dubbio di cui all'art.533 cod. proc. pen. 5.

Propone, infine ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e lo affida a due motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo d'impugnazione deduce violazione degli artt. 125, 178, 417 cod. proc. pen., 24, 111 Cost. e 6 Cedu e vizio di motivazione.

La difesa lamenta la nullità della sentenza per l'assoluta genericità dell'imputazione che ha precluso il corretto esercizio del diritto di difesa.

La richiesta di rinvio a giudizio reca la «sola indicazione del titolo di reato, circostanziato solo dal numero di Rit, numero di progressivo e data in cui è avvenuta la captazione della conversazione» ed è dunque priva dei requisiti formali previsti dall'art. 417 cod. proc. pen. oltre che dall'art. 6 Cedu.

La difesa, rilevato un contrasto della giurisprudenza di legittimità sulla natura assoluta o meno di tale nullità, chiede, data la delicatezza della questione, la trasmissione alle Sezioni Unite di questa Corte.

5.2. Col secondo motivo denunzia violazione degli artt. 189, 191 cod. proc. pen. e 111, commi 4 e 5 Cost. e vizio di motivazione in punto di violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Si rileva che: i) l'elaborato del consulente tecnico riguardava due conversazioni ambientali, la cui qualità delle registrazioni secondo l'esperto, all'esito della misurazione del "[OSCURATO:PERSONA]/Rumore", non avrebbe consentito un ascolto sufficiente ai fini di una trascrizione in termini oggettivi; ii) i Giudici d'appello hanno totalmente ignorato tali osservazioni, limitandosi a dare atto nella sentenza di avere proceduto in camera di consiglio al riascolto delle intercettazioni di interesse; iii) in tal modo detti Giudici non si sono limitati a verificare la convergenza con quanto risultante dal testo delle trascrizioni operate dal consulente del P.m., ma hanno verificato la qualità delle tracce audio e dunque la loro utilizzabilità a fini decisori, in violazione delle garanzie del contraddittorio; iv) la sentenza di appello non si è confrontata con le valutazioni tecniche prospettate dal consulente della difesa, il quale ha spiegato che, a fronte di tracce audio di scarsa qualità, è possibile ottenere una trascrizione in termini oggettivi soltanto ove si proceda all'analisi delle frequenze vocaliche e consonantiche mediante misurazione in mega-herzt.

Per tale via la Corte territoriale è giunta all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente sulla base della frase «Minchia! Muccia 'ddi fucili [...]!», che i Giudici sostengono sia stata profferita dai conversanti e che, invece, il consulente tecnico della difesa afferma non udirsi.

6. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dagli imputati non possono trovare accoglimento risultando inammissibili, per le ragioni di seguito indicato con riguardo alle singole posizioni.

1.1. Preliminarmente, è opportuno evidenziare come le conformi sentenze di merito, emesse a seguito del giudizio abbreviato richiesto dagli imputati, si fondano essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché sulle risultanze delle indagini consistite nel monitoraggio delle frequentazioni e dei movimenti degli imputati, compiute anche mediante sistema di videoripresa.

All'esito di tali indagini, venivano delineate le responsabilità di ciascuno dei ricorrenti con riferimento ai reati di violazione della normativa in materia di stupefacenti ed armi.

A fronte della completa ed esaustiva ricostruzione, in punto di fatto, compiuta dal giudice di primo grado, la Corte di appello non si è limitata a una mera trasposizione dei medesimi argomenti, ma ha proceduto a un raffronto tra la motivazione e le doglianze specificamente sollevate dai singoli imputati.

Sicché, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello ha compiuto un vaglio critico, dando adeguata motivazione e tale da escludere, per le ragioni che si andranno ad illustrare, le denunciate carenze e contraddittorietà argomentative.

1.2. Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte all'attenzione di questa Corte, è opportuno richiamare sinteticamente i consolidati principi che delimitano l'ambito della cognizione rimessa al giudice di legittimità.

Posto che tutti i ricorsi in esame deducono vizi della motivazione, è opportuno in via preliminare osservare come le difese, di fatto, sollecitano una rilettura delle prove acquisite in dibattimento.

In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato.

La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez, 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702).

Quanto detto comporta che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601).

Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso 7 5ty in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).

Infine, si rileva che, con il ricorso per cassazione, la parte non può reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

1.3. Essendo la motivazione della sentenza impugnata in gran parte fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, è anche necessario ribadire che l'attività di interpretazione delle captazioni è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558) Partendo da tali premesse, si può procedere, pertanto, a esaminare i motivi dì ricorso specificamente proposti dai singoli imputati.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che non vi sarebbero elementi sufficienti a far ritenere che le conversazioni captate siano ascrivibili al Dimasi e che l'arma fosse detenuta illegalmente.

Quanto all'identificazione dei parlatori, tanto il giudice di primo grado (pagina 16 sent.), che la Corte territoriale (pag. 4), chiariscono come in generale l'attribuzione delle voci sia avvenuta in virtù di una pluralità di elementi quali la titolarità delle utenze e delle vetture monitorate, la circostanza che gli interlocutori si chiamano con nomi di battesimo ovvero diminutivi, lo sviluppo dei dialoghi e le relative indagini di riscontro, infine l'affidabilità del riconoscimento vocale compiuto dagli investigatori, in assenza di contestazioni difensive specifiche.

Con riferimento alle specifiche conversazioni poste a fondamento della responsabilità del ricorrente per il capo R), la Corte di appello (p. 27 e 28) - con motivazione articolata e puntuale - ha precisato che l'identificazione di Dimasi quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] deriva dallo sviluppo dei dialoghi (dai quali si evince che quest'ultimo ha più volte cercato il primo e che, infine, l'incontro è avvenuto), nonché dalla circostanza che Tuccio chiama il suo interlocutore con il diminutivo "Pe" (Giuseppe).

Parimenti viene data risposta alla tesi secondo cui l'oggetto della conversazione non è un la pistola calibro 357 e che, comunque, la stessa poteva essere detenuta legalmente.

Si tratta di una tesi che propone una diversa ricostruzione in fatto e che, peraltro, è chiaramente smentita dal tenore delle conversazioni intercettate e segnatamente in quella di cui al progressivo n. 3896, nella quale - dopo un primo riserbo sull'oggetto, che non viene menzionato, ma declinato al femminile - gli interlocutori, per ben tre volte, usano il termine pistola.

Conclusione peraltro ulteriormente corroborata - secondo quanto si legge a pagina 72 della sentenza di primo grado - dalla conversazione di cui al progressivo n. 4079 in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], gli riferisce che qualche giorno prima aveva «venduto la 357».

3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui decisione - com'è noto - è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico- giuridici.

La Corte, nel caso che ci occupa, ai fini del loro diniego ha evidenziato l'assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione, raffrontandoli alla gravità dei fatti, all'assenza d'indici di resipiscenza, ritenendo - a fronte di tali considerazioni - recessive l'incensuratezza e la giovane età di alcuni imputati.

In tale modo ha certamente assolto l'onere motivazione che le incombeva, in ossequio al principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (ex multiis Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Mariglíano, Rv. 279549).

3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, pacificamente riconosciuto dal giudice di primo grado (beneficio contenuto tanto nel dispositivo che a p. 75 della motivazione), è altrettanto inequivocabilmente da ritenersi ricompreso nella locuzione «conferma nel resto» utilizzato dalla Corte territoriale nel dispositivo, di seguito alle statuizioni di parziale riforma.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la condanna relativa ai reati di detenzione al fine di cessione di sostanza stupefacente (capi G ed F1).

Con riferimento al primo episodio la motivazione della sentenza impugnata è immune da censure e si fonda (p. 22) sul fatto che il ricorrente si era accordato con Franzé circa la cessione di un quantitativo di droga leggera (una «storia» al prezzo di 50,00 euro) in favore di tale «Rocco della marina», con il quale Franzé aveva a sua volte già preso accordi.

Il ricorso tende a sminuire la chiarezza delle risultanze istruttorie evidenziate dai giudici di merito, fornendo una lettura parziale delle stesse e non confrontandosi con l'ulteriore, condivisibile, argomentazione svolta dal giudice di primo grado (p. 40) secondo cui non vale ad inficiare la ricostruzione degli accadimenti l'esito negativo della perquisizione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome avvenuta in orario diverso da quello concordato per l'incontro con Lavorata.Analoghe considerazioni valgono per il secondo episodio relativo al capo F1).

I motivi sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello (p. 27) ha compiutamente valutato, fornendo una lettura logica e non contraddittoria, le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali emerge chiaramente come il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]° conducano una trattiva per la cessione a terzi di stupefacente.

Il tenore dei colloqui (p. 442 e s.), infatti, depone univocamente nel senso della realizzazione dell'accordo per la vendita di un quantitativo di oltre quattro chili di stupefacente, con individuazione del prezzo di vendita e del margine di guadagno.

Rispetto a tali elementi, il ricorrente propone una lettura alternativa che - per le ragioni già esposte nella parte generale - non può condurre a una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quanto logicamente e coerentemente accertato dalle conformi sentenze di merito.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la condanna relativa al reato di illegale detenzione di più armi contestata al capo V).

Il motivo di ricorso ripropone le medesime doglianze, in punto di fatto, già esaminate in appello e alle quali è stata data una risposta (p.45) logica e priva di contraddizioni rilevabili nel giudizio di legittimità ed è, pertanto, inammissibile.

Sulla base della conversazione captata il 4 novembre 2016 tra Cavallaro e Piscioneri i giudici di merito hanno ritenuto che emergesse inequivocabilmente che il primo era in possesso di armi che intendeva vendere e che una di esse - che l'interlocutore descriveva («u pedi du cani tutto mangiato, brutto») - era destinata a tale [OSCURATO:PERSONA], per la somma di 600,00 euro.

La Corte di appello non solo ha chiarito - con motivazione logicamente coerente e articolata - le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere, così come ha fatto il giudice di primo grado, l'opzione interpretativa del perito secondo il quale la frase era da interpretarsi «il piede del cane» (ndr dell'arma), facendo leva sulla chiarezza della frase già sulla scorta dell'ascolto della conversazione fatto dal Giudice di primo grado, quindi sulla conferma riveniente dall'approfondimento peritale eseguito sulle formanti delle lettere "a" (nella sillaba "ca") e "i " (nella sillaba "ni"), infine sul complesso della conversazione in cui si parla di «proiettili» in termini talmente chiari da essere rimasti incontestati, ma si è altresì fatta carico essa stessa - quale perítus peritorum - di ascoltare in camera di consiglio la conversazione intercettata, 11 C12 concludendo che la percezione uditiva era coerente con l'analisi scientifica compiuta dal perito; ciò che ha reso ultronea una ulteriore perizia.

Tale motivazione si pone nel solco del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice» (Sez. 5 , n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 3 n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945)

6. Neppure supera il vaglio di ammissibilità il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per genericità dell'imputazione di cui al capo Z).

In via preliminare va ricordato la nullità del decreto di citazione a giudizio in dipendenza dell'incertezza sui fatti che determinarono l'imputazione ricorre solo quando l'imputato non abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.

Ne deriva che, se l'imputato ha, nella fase istruttoria, conosciuto esattamente i termini dell'addebito, esplic:ando la più ampia attività difensiva, non sussiste la nullità del decreto di citazione ancorché l'imputazione in esso enunciata sia generica.

In ogni caso - diversamente da quanto dedotto nel ricorso - nel capo Z) è indicata con chiarezza la condotta, essendo specificato l'oggetto della stessa (più fucili), la data della commissione e perfino la fonte di prova da su cui si fonda (ossia l'indicazione dei progressivi delle intercettazioni).

Ciò che impone di escludere che vi sia stato un vulnus per il diritto di difesa, tant'è che - come emerge dalla piana lettura dei motivi di appello, in occasione dei quali tale eccezione non è stata formulata - l'imputato si è, di fatto, difeso provando, infatti ricorrendo a una consulenza di parte per avversare la perizia.

Non essendosi realizzata alcuna nullità, i restanti motivi restano assorbiti.

6.2. Con riferimento al secondo motivo, valgono qui le medesime considerazioni svolte al paragrafo

5. sulla congruità della motivazione resa dalla Corte d'appello.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il tenore letterale delle conversazioni intercettate consentisse di ritenere provato che Cavallaro e Piscioneri, giunti in una contrada di campagna, scesi dall'autovettura (come desunto dal rumore delle portiere), prelevavano dal cofano dell'auto il sacco contenente le armi (si ode rumore di buste) e, dopo avere ripreso la marcia, il primo invitava il secondo a tenere nascosti i fucili («muccia 'ddi fucili ...buttali inta a cassa»).

La difesa ripropone in sede di legittimità le stesse doglianze adeguatamente superate dalla Corte territoriale che non solo ha spiegato - con motivazione logicamente coerente e articolata - le ragioni per le quali ha condiviso con il giudice di primo grado l'opzione interpretativa del perito (facendo leva sul tenore complessivo delle conversazioni), non mancando di porre in rilievo la sostanziale irrilevanza della diversa interpretazione che la difesa propone della frase «mbuttali inta a cassa» («buttali nella cassa», riferita ai fucili) fornita dal consulente di parte che propone l'alternativa interpretazione «mbuttala inta a casa» («buttala dentro casa», riferita all'autovettura da parcheggiare nel giardino di casa), poiché - secondo il giudice di appello - ciò che fonda inequivocabilmente l'affermazione di responsabilità dell'imputato è la frase, inequivoca, «Muccia 'ddi fucili» («nascondi quei fucili»), posta in collegamento con i riferimenti univoci alla marca (Beretta), alle caratteristiche (sovrapposto) alle parti (bindella), infine alla serie (303) contenuti nelle intercettazioni.

Né vale ad avversare tale ricostruzione l'affermazione - contenuta negli appelli e riproposta in questa sede - che secondo la trascrizione del consulente di parte quest'ultima frase non sarebbe stata pronunciata, per la semplice ragione che la stessa è stata invece chiaramente percepita dai giudici di merito, oltre che dal perito.

Non merita, infine, considerazione la doglianza concernete l'asserita violazione del contraddittorio per avere la Corte proceduto al nuovo ascolto, in camera di consiglio, dell'intercettazione oggetto di valutazione.

E stato condivisibilmente affermato che il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale peritus peritorum, può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255196.

Fattispecie in tema di ascolto diretto da parte dei giudici dei files audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo l'espletamento di perizie foniche) e, dunque, a fortiori rispetto a quello del consulente di parte.

E', dunque, «sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo ai fini della decisione in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di un precedente provvedimento di rigetto dell'istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto in contraddittorio e in pubblica udienza degli stessi supporti, poiché tale attività non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265635).

Ciò che il giudice di appello ha fatto, traendone conclusioni motivate che si sottraggono al sindacato in questa sede.

7. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi, uditi il difensori: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALDO del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da nomine depositate in udienza. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri, all'esito di giudizio abbreviato, con pronuncia in data 23 maggio 2018, dichiarava: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui al capo R) di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 357, con l'aggravante del fatto commesso da più persone, commessi in Caulonia il 25.10.2016, e ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuzione per il rito, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo G), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, nonché del reato di detenzione illecita di marijuana di cui al capo F1), commessi in Caulonia rispettivamente il 19.11.2016 e 29.10.2016, e per l'effetto, operato l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di più fucili, di cui al capo Z), commessi in Caulonia il 13.11.2016, aggravati dal numero delle persone, e, per l'effetto, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.400,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA], responsabile della detenzione illegale di carabina di cui al capo T), accertato in Caulonia il 3.11.2016, nonché dell'illegale detenzione di più armi di cui al capo V), in esso assorbito il capo U) previa riqualificazione del fatto in detenzione illegale di arma, accertata in Caulonia il 4.11.2016, nonché della detenzione e porto illegali di più fucili di cui al capo Z), aggravati come sopra, e della detenzione e porto illegali di un fucile Flobert di cui al capo C1), commessi in Caulonia il 24.1.2017, e per l'effetto, operato l'aumento per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuzione di pena per- il rito, lo condannava alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in preambolo indicata, in parziale riforma della suddetta pronuncia, ha assolto Cavallaro dai reati di cui ai capi T) e C1) per insussistenza dei fatti, rideterminando la pena al medesimo inflitta in tre anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed euro 7.066,00 di multa per i restanti reati di cui ai capi V) e Z); ha, inoltre, previa esclusione dell'aggravante contestata, rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 3.066,00 di multa per il reato di cui al capo R); ha, infine, confermato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione che affida a tre motivi. 2.1 Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui al capo R). Rileva la difesa che Dimasi è coinvolto nel presente procedimento penale sulla base di conversazioni telefoniche equivoche non univocamente riferibili all'arma in imputazione, bensì a pezzi di ricambio d'auto, oggetto dell'attività commerciale dallo stesso svolta; il riferimento esplicito alla pistola, contenuto nella conversazione n. 3896, ben può essere frutto di uno scherzo ovvero riguardare un arma regolarmente detenuta. 2.2. Col secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale non ha tenuto in adeguata considerazione le modalità, non gravi, della condotta, lo stato di incensuratezza del ricorrente e la sua lontananza da qualsivoglia ambiente criminale. 2.3. Col terzo motivo di ricorso è lamentata la mancata sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'appello all'esito della rideterminazione della pena stessa, nonostante la sua avvenuta concessione in primo grado e nonostante l'espressa reiterazione della richiesta anche nel giudizio di appello. 3. Propone altresì ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, e deduce due motivi. 3.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi dimostrativi della responsabilità per il capo G). La Corte territoriale ha stimato raggiunta la prova della detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente sulla scorta del contenuto di una conversazione in linguaggio criptico (nella quale secondo i giudici di merito tale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva detta sostanza al ricorrente al fine di cederla, a sua volta, a tale Rocco), senza tuttavia 3 )4-'1 spiegare - nonostante lo specifico motivo di appello - la conciliabilità di una siffatta ricostruzione con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], controllato immediatamente dopo il fatto, non aveva con sé alcuna sostanza stupefacente. 3.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 73 Dpr n. 309/90, errata qualificazione giuridica e vizio di motivazione con riferimento al capo F1). Il difensore rileva di avere dedotto con l'appello che la conversazione sulla presunta trattativa tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] risale a un mese di distanza dal sequestro della sostanza e dall'arresto di Randò (coniuge della donna) e che il quantitativo di riferimento nella captazione incriminata è differente rispetto alla quantità, mai rinvenuta dalla P.g. in occasione di detto arresto, ma di cui si conversa in altra captazione. La Corte territoriale non si pronuncia, inoltre, sullo specifico motivo relativo al quantitativo detenuto, rilevante ai fini della qualificazione del fatto e della sanzione da irrogare. 4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per cassazione e deduce, in relazione all'ipotesi ci cui al capo V), violazione degli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974 e 24, comma 2, 27, 111 Cost., 6 Cedu e 14 Patto intern. Dir. Civ., nonché vizio di motivazione. Lamenta che Cavallaro si è visto confermare la condanna per la detenzione di armi di cui al capo V) esclusivamente sul giudizio di esistenza di una parola (nella specie "cani" in dialetto calabrese) captata nella conversazione prog. 268 Rít 340/2016 tra il ricorrente e tale Piscioneri. Osserva che la Corte dà atto di avere proceduto all'ascolto in camera di consiglio di detta parola e di avere confermato la percezione uditiva del G.u.p. e del perito della parola come "cani", percezione che ha ritenuto altresì coerente con l'analisi scientifica delle formanti compiuta in dal perito, senza tuttavia valutare le conclusioni del consulente di parte che, invece, contesta la presenza della formante "a". Si duole la difesa che la sentenza impugnata, a fronte di due elaborati tecnici, abbia optato per l'uno piuttosto che per l'altro, senza fornire rigorosa giustificazione. Rileva in particolare che: i) è un dato incontestato, dai giudici di merito e dallo stesso perito, che il frammento di captazione all'interno del quale sarebbe stata percepita la parola "cane" era caratterizzato da un rapporto segnale/rumore negativo, per cui qualsiasi ascolto senza software di filtraggio e miglioramento dell'audio non poteva che essere arbitrario e soggettivo; ii) il consulente tecnico di parte aveva spiegato che il metodo seguito per la ricerca delle formanti proprie di Cavallaro consentiva un'analisi spettrografica del suono maggiormente aderente alla realtà, non effettuata dal perito; iii) la decisione impugnata non solo ha letteralmente ignorato l'affidabilità del metodo utilizzato dal consulente tecnico di parte, ma ha altresì ignorato i limiti della relazione peritale; iv) illogica risulta conseguentemente la motivazione della sentenza di appello laddove, nel tentativo di confutare le conclusioni del consulente tecnico di parte, finisce per formulare obiezioni arbitrarie , laddove avrebbe o dovuto disporre nuovo accertamento peritale ovvero optare per l'assoluzione dell'imputato, non essendosi superato il ragionevole dubbio di cui all'art.533 cod. proc. pen. 5. Propone, infine ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e lo affida a due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo d'impugnazione deduce violazione degli artt. 125, 178, 417 cod. proc. pen., 24, 111 Cost. e 6 Cedu e vizio di motivazione. La difesa lamenta la nullità della sentenza per l'assoluta genericità dell'imputazione che ha precluso il corretto esercizio del diritto di difesa. La richiesta di rinvio a giudizio reca la «sola indicazione del titolo di reato, circostanziato solo dal numero di Rit, numero di progressivo e data in cui è avvenuta la captazione della conversazione» ed è dunque priva dei requisiti formali previsti dall'art. 417 cod. proc. pen. oltre che dall'art. 6 Cedu. La difesa, rilevato un contrasto della giurisprudenza di legittimità sulla natura assoluta o meno di tale nullità, chiede, data la delicatezza della questione, la trasmissione alle Sezioni Unite di questa Corte. 5.2. Col secondo motivo denunzia violazione degli artt. 189, 191 cod. proc. pen. e 111, commi 4 e 5 Cost. e vizio di motivazione in punto di violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Si rileva che: i) l'elaborato del consulente tecnico riguardava due conversazioni ambientali, la cui qualità delle registrazioni secondo l'esperto, all'esito della misurazione del "[OSCURATO:PERSONA]/Rumore", non avrebbe consentito un ascolto sufficiente ai fini di una trascrizione in termini oggettivi; ii) i Giudici d'appello hanno totalmente ignorato tali osservazioni, limitandosi a dare atto nella sentenza di avere proceduto in camera di consiglio al riascolto delle intercettazioni di interesse; iii) in tal modo detti Giudici non si sono limitati a verificare la convergenza con quanto risultante dal testo delle trascrizioni operate dal consulente del P.m., ma hanno verificato la qualità delle tracce audio e dunque la loro utilizzabilità a fini decisori, in violazione delle garanzie del contraddittorio; iv) la sentenza di appello non si è confrontata con le valutazioni tecniche prospettate dal consulente della difesa, il quale ha spiegato che, a fronte di tracce audio di scarsa qualità, è possibile ottenere una trascrizione in termini oggettivi soltanto ove si proceda all'analisi delle frequenze vocaliche e consonantiche mediante misurazione in mega-herzt. Per tale via la Corte territoriale è giunta all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente sulla base della frase «Minchia! Muccia 'ddi fucili [...]!», che i Giudici sostengono sia stata profferita dai conversanti e che, invece, il consulente tecnico della difesa afferma non udirsi. 6. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati non possono trovare accoglimento risultando inammissibili, per le ragioni di seguito indicato con riguardo alle singole posizioni. 1.1. Preliminarmente, è opportuno evidenziare come le conformi sentenze di merito, emesse a seguito del giudizio abbreviato richiesto dagli imputati, si fondano essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché sulle risultanze delle indagini consistite nel monitoraggio delle frequentazioni e dei movimenti degli imputati, compiute anche mediante sistema di videoripresa. All'esito di tali indagini, venivano delineate le responsabilità di ciascuno dei ricorrenti con riferimento ai reati di violazione della normativa in materia di stupefacenti ed armi. A fronte della completa ed esaustiva ricostruzione, in punto di fatto, compiuta dal giudice di primo grado, la Corte di appello non si è limitata a una mera trasposizione dei medesimi argomenti, ma ha proceduto a un raffronto tra la motivazione e le doglianze specificamente sollevate dai singoli imputati. Sicché, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello ha compiuto un vaglio critico, dando adeguata motivazione e tale da escludere, per le ragioni che si andranno ad illustrare, le denunciate carenze e contraddittorietà argomentative. 1.2. Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte all'attenzione di questa Corte, è opportuno richiamare sinteticamente i consolidati principi che delimitano l'ambito della cognizione rimessa al giudice di legittimità. Posto che tutti i ricorsi in esame deducono vizi della motivazione, è opportuno in via preliminare osservare come le difese, di fatto, sollecitano una rilettura delle prove acquisite in dibattimento. In base all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso unicamente per far valere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, vizi che devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. La suddetta norma è costantemente interpretata nel senso di ritenere che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez, 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Quanto detto comporta che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601). Non sono ammesse, pertanto, quelle deduzioni volte a far emergere non già la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, bensì che si risolvono in una critica con cui si censura la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, si veda, Sez. 2, n.9106, del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ne consegue che il vizio di motivazione potrà rilevare solo nel caso 7 5ty in cui questa risulti manifestamente illogica, in quanto vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, ovvero nel caso di motivazione contraddittoria, configurabile quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Infine, si rileva che, con il ricorso per cassazione, la parte non può reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 1.3. Essendo la motivazione della sentenza impugnata in gran parte fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, è anche necessario ribadire che l'attività di interpretazione delle captazioni è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ne consegue che è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Corollario di tale affermazione è l'ulteriore principio secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558) Partendo da tali premesse, si può procedere, pertanto, a esaminare i motivi dì ricorso specificamente proposti dai singoli imputati. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che non vi sarebbero elementi sufficienti a far ritenere che le conversazioni captate siano ascrivibili al Dimasi e che l'arma fosse detenuta illegalmente. Quanto all'identificazione dei parlatori, tanto il giudice di primo grado (pagina 16 sent.), che la Corte territoriale (pag. 4), chiariscono come in generale l'attribuzione delle voci sia avvenuta in virtù di una pluralità di elementi quali la titolarità delle utenze e delle vetture monitorate, la circostanza che gli interlocutori si chiamano con nomi di battesimo ovvero diminutivi, lo sviluppo dei dialoghi e le relative indagini di riscontro, infine l'affidabilità del riconoscimento vocale compiuto dagli investigatori, in assenza di contestazioni difensive specifiche. Con riferimento alle specifiche conversazioni poste a fondamento della responsabilità del ricorrente per il capo R), la Corte di appello (p. 27 e 28) - con motivazione articolata e puntuale - ha precisato che l'identificazione di Dimasi quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] deriva dallo sviluppo dei dialoghi (dai quali si evince che quest'ultimo ha più volte cercato il primo e che, infine, l'incontro è avvenuto), nonché dalla circostanza che Tuccio chiama il suo interlocutore con il diminutivo "Pe" (Giuseppe). Parimenti viene data risposta alla tesi secondo cui l'oggetto della conversazione non è un la pistola calibro 357 e che, comunque, la stessa poteva essere detenuta legalmente. Si tratta di una tesi che propone una diversa ricostruzione in fatto e che, peraltro, è chiaramente smentita dal tenore delle conversazioni intercettate e segnatamente in quella di cui al progressivo n. 3896, nella quale - dopo un primo riserbo sull'oggetto, che non viene menzionato, ma declinato al femminile - gli interlocutori, per ben tre volte, usano il termine pistola. Conclusione peraltro ulteriormente corroborata - secondo quanto si legge a pagina 72 della sentenza di primo grado - dalla conversazione di cui al progressivo n. 4079 in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], gli riferisce che qualche giorno prima aveva «venduto la 357». 3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui decisione - com'è noto - è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico- giuridici. La Corte, nel caso che ci occupa, ai fini del loro diniego ha evidenziato l'assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione, raffrontandoli alla gravità dei fatti, all'assenza d'indici di resipiscenza, ritenendo - a fronte di tali considerazioni - recessive l'incensuratezza e la giovane età di alcuni imputati. In tale modo ha certamente assolto l'onere motivazione che le incombeva, in ossequio al principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (ex multiis Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Mariglíano, Rv. 279549). 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il beneficio della sospensione condizionale della pena, pacificamente riconosciuto dal giudice di primo grado (beneficio contenuto tanto nel dispositivo che a p. 75 della motivazione), è altrettanto inequivocabilmente da ritenersi ricompreso nella locuzione «conferma nel resto» utilizzato dalla Corte territoriale nel dispositivo, di seguito alle statuizioni di parziale riforma. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la condanna relativa ai reati di detenzione al fine di cessione di sostanza stupefacente (capi G ed F1). Con riferimento al primo episodio la motivazione della sentenza impugnata è immune da censure e si fonda (p. 22) sul fatto che il ricorrente si era accordato con Franzé circa la cessione di un quantitativo di droga leggera (una «storia» al prezzo di 50,00 euro) in favore di tale «Rocco della marina», con il quale Franzé aveva a sua volte già preso accordi. Il ricorso tende a sminuire la chiarezza delle risultanze istruttorie evidenziate dai giudici di merito, fornendo una lettura parziale delle stesse e non confrontandosi con l'ulteriore, condivisibile, argomentazione svolta dal giudice di primo grado (p. 40) secondo cui non vale ad inficiare la ricostruzione degli accadimenti l'esito negativo della perquisizione eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome avvenuta in orario diverso da quello concordato per l'incontro con Lavorata.Analoghe considerazioni valgono per il secondo episodio relativo al capo F1). I motivi sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello (p. 27) ha compiutamente valutato, fornendo una lettura logica e non contraddittoria, le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali emerge chiaramente come il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]° conducano una trattiva per la cessione a terzi di stupefacente. Il tenore dei colloqui (p. 442 e s.), infatti, depone univocamente nel senso della realizzazione dell'accordo per la vendita di un quantitativo di oltre quattro chili di stupefacente, con individuazione del prezzo di vendita e del margine di guadagno. Rispetto a tali elementi, il ricorrente propone una lettura alternativa che - per le ragioni già esposte nella parte generale - non può condurre a una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quanto logicamente e coerentemente accertato dalle conformi sentenze di merito. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la condanna relativa al reato di illegale detenzione di più armi contestata al capo V). Il motivo di ricorso ripropone le medesime doglianze, in punto di fatto, già esaminate in appello e alle quali è stata data una risposta (p.45) logica e priva di contraddizioni rilevabili nel giudizio di legittimità ed è, pertanto, inammissibile. Sulla base della conversazione captata il 4 novembre 2016 tra Cavallaro e Piscioneri i giudici di merito hanno ritenuto che emergesse inequivocabilmente che il primo era in possesso di armi che intendeva vendere e che una di esse - che l'interlocutore descriveva («u pedi du cani tutto mangiato, brutto») - era destinata a tale [OSCURATO:PERSONA], per la somma di 600,00 euro. La Corte di appello non solo ha chiarito - con motivazione logicamente coerente e articolata - le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere, così come ha fatto il giudice di primo grado, l'opzione interpretativa del perito secondo il quale la frase era da interpretarsi «il piede del cane» (ndr dell'arma), facendo leva sulla chiarezza della frase già sulla scorta dell'ascolto della conversazione fatto dal Giudice di primo grado, quindi sulla conferma riveniente dall'approfondimento peritale eseguito sulle formanti delle lettere "a" (nella sillaba "ca") e "i " (nella sillaba "ni"), infine sul complesso della conversazione in cui si parla di «proiettili» in termini talmente chiari da essere rimasti incontestati, ma si è altresì fatta carico essa stessa - quale perítus peritorum - di ascoltare in camera di consiglio la conversazione intercettata, 11 C12 concludendo che la percezione uditiva era coerente con l'analisi scientifica compiuta dal perito; ciò che ha reso ultronea una ulteriore perizia. Tale motivazione si pone nel solco del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice» (Sez. 5 , n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 3 n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945) 6. Neppure supera il vaglio di ammissibilità il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per genericità dell'imputazione di cui al capo Z). In via preliminare va ricordato la nullità del decreto di citazione a giudizio in dipendenza dell'incertezza sui fatti che determinarono l'imputazione ricorre solo quando l'imputato non abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne deriva che, se l'imputato ha, nella fase istruttoria, conosciuto esattamente i termini dell'addebito, esplic:ando la più ampia attività difensiva, non sussiste la nullità del decreto di citazione ancorché l'imputazione in esso enunciata sia generica. In ogni caso - diversamente da quanto dedotto nel ricorso - nel capo Z) è indicata con chiarezza la condotta, essendo specificato l'oggetto della stessa (più fucili), la data della commissione e perfino la fonte di prova da su cui si fonda (ossia l'indicazione dei progressivi delle intercettazioni). Ciò che impone di escludere che vi sia stato un vulnus per il diritto di difesa, tant'è che - come emerge dalla piana lettura dei motivi di appello, in occasione dei quali tale eccezione non è stata formulata - l'imputato si è, di fatto, difeso provando, infatti ricorrendo a una consulenza di parte per avversare la perizia. Non essendosi realizzata alcuna nullità, i restanti motivi restano assorbiti. 6.2. Con riferimento al secondo motivo, valgono qui le medesime considerazioni svolte al paragrafo 5. sulla congruità della motivazione resa dalla Corte d'appello. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il tenore letterale delle conversazioni intercettate consentisse di ritenere provato che Cavallaro e Piscioneri, giunti in una contrada di campagna, scesi dall'autovettura (come desunto dal rumore delle portiere), prelevavano dal cofano dell'auto il sacco contenente le armi (si ode rumore di buste) e, dopo avere ripreso la marcia, il primo invitava il secondo a tenere nascosti i fucili («muccia 'ddi fucili ...buttali inta a cassa»). La difesa ripropone in sede di legittimità le stesse doglianze adeguatamente superate dalla Corte territoriale che non solo ha spiegato - con motivazione logicamente coerente e articolata - le ragioni per le quali ha condiviso con il giudice di primo grado l'opzione interpretativa del perito (facendo leva sul tenore complessivo delle conversazioni), non mancando di porre in rilievo la sostanziale irrilevanza della diversa interpretazione che la difesa propone della frase «mbuttali inta a cassa» («buttali nella cassa», riferita ai fucili) fornita dal consulente di parte che propone l'alternativa interpretazione «mbuttala inta a casa» («buttala dentro casa», riferita all'autovettura da parcheggiare nel giardino di casa), poiché - secondo il giudice di appello - ciò che fonda inequivocabilmente l'affermazione di responsabilità dell'imputato è la frase, inequivoca, «Muccia 'ddi fucili» («nascondi quei fucili»), posta in collegamento con i riferimenti univoci alla marca (Beretta), alle caratteristiche (sovrapposto) alle parti (bindella), infine alla serie (303) contenuti nelle intercettazioni. Né vale ad avversare tale ricostruzione l'affermazione - contenuta negli appelli e riproposta in questa sede - che secondo la trascrizione del consulente di parte quest'ultima frase non sarebbe stata pronunciata, per la semplice ragione che la stessa è stata invece chiaramente percepita dai giudici di merito, oltre che dal perito. Non merita, infine, considerazione la doglianza concernete l'asserita violazione del contraddittorio per avere la Corte proceduto al nuovo ascolto, in camera di consiglio, dell'intercettazione oggetto di valutazione. E stato condivisibilmente affermato che il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale peritus peritorum, può esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255196. Fattispecie in tema di ascolto diretto da parte dei giudici dei files audio relativi agli originali delle intercettazioni ambientali, pur dopo l'espletamento di perizie foniche) e, dunque, a fortiori rispetto a quello del consulente di parte. E', dunque, «sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo ai fini della decisione in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di un precedente provvedimento di rigetto dell'istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto in contraddittorio e in pubblica udienza degli stessi supporti, poiché tale attività non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265635). Ciò che il giudice di appello ha fatto, traendone conclusioni motivate che si sottraggono al sindacato in questa sede. 7. Per le ragioni esposte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese process