CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 04921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1°/9/1989 Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio reso dal Pubblico Ministero di Napoli il 18.03.2021 avente ad oggetto un cavetto telefonico rinvenuto nelle aree comuni, un block notes contenente la trascrizione di diversi numeri telefonici e l'indicazione di somme di danaro e un bigliettino con un solo numero telefonico rinvenuti nella cella del Musella. Il ricorrente, detenuto, è sottoposto ad indagini a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che nel corso dell'attività investigativa concernente la disponibilità da parte degli esponenti del "clan Esposito" di telefoni cellulari all'interno delle case circondariali ove sono detenuti, ha riferito della disponibilità di un telefono cellulare da parte del Musella, indagato per l'appartenenza al predetto clan. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo di ricorso e deducendo, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'apoditticità e illogicità dell'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, relativa all'attribuzione ad esso indagato del cavetto, posto che nella sua cella non è stato rinvenuto alcun telefonino e l'insufficienza della motivazione in ordine al sequestro del block notes. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite, in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Nella specie vengono reiterate le medesime doglianze fatte valere in sede di riesame e non sono ravvisabili, nel provvedimento impugnato, né alcuna violazione di legge né alcun vizio della motivazione che, invece, in modo lineare, logico e del tutto esaustivo, esamina le doglianze del ricorrente evidenziando la sussistenza di un relazione di immediatezza tra i beni in sequestro (block notes, un bigliettino riportante numeri telefonici e un cavetto telefonico) e le fattispecie di reato contestate (artt. 416-bis e 391 cod. pen.) nonché la necessità, in ordine alla dedotta estraneità del cavetto sequestrato, di un'opportuna verifica, ragione per cui è stato disposto il sequestro. 2. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI C