CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.877/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Bosio, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -controricorrente – avverso la ordinanza del la Corte di cassazione n. 32926 /20 22 , pubblicata in data9 novembre 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere interpretato, in coppia con la ballerina [OSCURATO:PERSONA], il pass-des-deux Cheek to Cheek e di avere curato, in qualità di direttore artistico , l’intero spettacolo al Festival dei [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto, conveniva in giudizio la Italian a [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),lamentando, in relazione alla pubblicazione, sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], di una intervista alla Abbagnato, che era stato ritratto nell’articolo ‹‹ come un anonimo clown che riscu ote applausi solo perché – in tesi – simile al celebre ballerino e coreografo di origine russa, non già per la danza interpretata ›› e che ‹‹ è (era) illecito parlare a centinaia di migliaia di persone (i lettori de l quotidiano ) di interpretazioni artistiche protette dal diritto d’autore senza comunicare, in alcun modo, il nome dell’autore e/o esecutore avente diritto alla tutela››. Denunciava, quindi, la violazione, da parte della convenuta,del diritto morale d’autore ex artt. 20 e 126 , n. 1) , legge 633/1941 ed ex art. 2577, secondo comma, cod. civ., del diritto al nome, tutelato exart. 6 cod. civ., oltre che la mancata ottemperanza all’obbligo di pubblicare la rettifica ex art. 8 della legge n. 47 del 1948. La convenuta, costituitasi in giudizio, si opponeva all’accoglimento della domanda, replicando che si trattava di legittimo esercizio della libertà di stampa e che non aveva inteso, con la intervista a persona diversa dall’attore, ledere l’immagine professionale dell’artista. IlTribunale di Milano rigettava le domande. 2. La Corte d’appello di Milano, dinanzi alla quale il Bonino interponeva gravame, confermava la sentenza impugnata. Pur ritenendo che l’articolo contenesse espliciti riferimenti alla partecipazione del Bonino allo spettacolo, affermava che la omessa menzione del nome non costituiva violazione o negazione del diritto altrui, ch e la definizione della coreografia come ‹‹ divertente ›› costituiva, invece, esercizio del diritto di critica e che integrava parimenti esercizio della libertà di espressione la circostanza che l’applauso scaturito all’ingresso del Bonino fosseda imputare alla sua somiglianza con altro ballerino di nazionalità russa, [OSCURATO:PERSONA]. Negava pure che sussistesse un obbligo di rettifica, in quanto la domanda era stata rivolta dal Bonino nei confronti della società editrice del quotidiano la quale, a norma dell’art. 8 , primo comma,della legge n. 47/48, era priva di legittimazione passiva . 3. Proposto ricorso per cassazione dal Bonino, sulla base di tre motivi, questa Corte, con ordinanza n. 32926/22, lo ha rigettato. Ha rilevato l’inammissibilità, per difetto di specificità, del primo motivo – con il quale il ricorrente censurava la decisi one d’appello per avere accertato l’insussistenza della violazione del diritto d’autore e del diritto alla menzione del proprio nome – sia perch é richiamava una moltitudine di norme che si assumevano violate, senza tuttavia esplicitare in che modo tale violazione sarebbe stata posta in essere, sia perché si limitava a prospettare una non consentita lettura alternativa di merito, senzaconfronta rsi con il rilievo che, trattandosi di intervista alla Abbagnato, la giornalista non fosse tenuta a dare specifico conto della posizione del Bonino; ed ha poi ritenuto che non si sottraesse all’inammissibilità anche il dedotto vizio di apoditticità della motivazione, alla stregua della univoca giurisprudenza di legittimità che riconducevail sindacato di legittimità sulla motivazione a quello di violazione del minimo costituzionale. Passando all’esame del secondo motivo, con cui il ricorrente aveva censurato la decisione di secondo grado per indeterminatezza di quanto deciso in relazione al sesto motivo di appello e, in subordine, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha escluso la fondatezza delle censure, rilevando che i giudici di appello avevano preso in considerazione l’art. 83 della legge sul diritto d’autore(la cui violazione era stata contestata con il sesto motivo di appello) per escluderne l’applicabilità, in tal modo disattendendo il motivo di gravame e confermando la sentenza di primo grado. Ha, infine, dichiarato inammissibile il terzo motivo,con cui il Bonino censurava la sentenza d’appello per avere escluso il diritto alla pubblicazione della rettifica, p er il fatto che l’articolo di stampa non conteneva affermazioni incidenti negativamente sulla posizione soggettiva del ricorrente, tali da richiedere una rettifica. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ex art. 391- bis cod. proc. civ. avverso la suddetta ordinanza, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste mediante controricorso. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hannodepositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo si denunzia ‹‹svista nella lettura degli atti, mancata percezione del fatto che la Corte territoriale aveva accertato che la giornalista aveva dato specifico conto della posizione del Bonino, senza menzionare il nome (art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 391-biscod. proc. civ.)››.Secondo la prospettazione del ricorrente l’ordinanza impugnata è viziata da errore di fatto revocatorio, in quanto avrebbe omesso di considerare il fatto, accertato dalla Corte d’appello, che la sua interpretazione era stata evocata dalla giornalista (‹‹divertente chiusura con Cheek to Cheek, costumi di Yve s [OSCURATO:PERSONA] e un ballerino talmente simile a [OSCURATO:PERSONA] (che sarà a Spoleto tra pochi giorni), da guadagnarsi un’ovazione al suo ingresso››); la svista troverebbe, peraltro, conferma nel rigetto del terzo motivo di ricorso per cassazione, là d ove l’ordinanza aveva riten uto priva di concreto interesse la questione della pubblicazione della rettifica perché l’articolo ‹‹non conteneva affermazioni incidenti negativamente sulla posizione soggettiva del Bonino e tali da richiedere una rettifica››. La mancata percezione di tale fatto – ad avviso del ricorrente – avrebbe impedito alla ordinanza qui impugnata di rilevare che la motivazione dei giudici d’appello era in effetti del tutto inesistente rispetto alla questione posta, volta a verificare se si potesse dare conto dell’interpretazione di un artista, senza indicarne il nome, ma facendo riferimento soltanto alla somiglianza con altro artista. Sostiene che, mentre l’errore della Corte territoriale aveva inciso sulla motivazione (apparente) e sulla falsa applicazione dell’art. 21 Cost., ma non sul fatto, perché era stato accertato che la giornalista aveva dato ‹‹specifico conto della posizione del Bonino››, pur senza nominarlo, l’ordinanza di questa Corte avrebbe falsamente supposto che la Corte territoriale non avesse accertato quello che, invece, essa aveva pacificamente accertato, vale a direche l’articolo de quo dava specifico conto della sua posizione. Soggiunge che l’errore di fatto revocatorio avrebbe inciso in modo decisivo sul giudizio di legittimità e che sarebbe evident e , nel caso di specie, la violazione del diritto d’autore e la lesione della sua reputazione.2. Il ricorrente, anche con la memoria illustrativa, rimarca che l’errore revocatorio ascrivibile all’ordinanza impugnata consiste nella mancata lettura e percezione del fatto, g ià oggetto di accertamento da parte del giudice d’appello, che l’articolo di cui si discute conteneva ‹‹ espliciti riferimenti ›› allo spettacolo ed alla sua diretta partecipazione nel passo a due “ Cheek to Cheek ”, assieme alla ballerina [OSCURATO:PERSONA]; e sottolinea che tale errore si desum e dalla circostanza che il presupposto logico su cui si fonda l’ordinanza, con riguardoal primo ed al terzo motivo di ricorso per cassazione, è che l’articolo non lo a vesse menzionato, poiché non sussisteva un diritto dell’artista a che la propria posizione fosse menzionata. 3. La complessiva censura è inammissibile. 3.1. Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciatoe sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass., sez. 1, 03/02/ 2006, n. 2425 ; Cass. , sez. U , 20/07/2001,n. 9882). Questa Corte ha osservato che ‹‹tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti›› (Cass. , sez. U , 10/04/1997, n. 5303; Cass. , sez. U , 10/08/2000, n. 561; Cass., sez. U , 18/12/2001, n. 15979; Cass. , sez. U,18/09/2008, n. 23856; Cass., sez. U, 07/03/2016, n. 4413). Si è anche evidenziato che ‹‹ in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa›› (Cass. , sez. L, 13/06/2017, n. 14656 ; Cass., sez. 5, 22/10/ 2019, n. 26890; Cass., sez. 1, 26/01/2022,n. 2236). 3.2. Il motivo di ricorso per revocazionein esame è inammissibile, considerato che a pag. 4 del ricorso individua l’errore addebitato all’ordinanza impugnata non già nell’affermazione dell’esistenza di un fatto inesistente negli atti pervenuti al giudizio di legittimità o nella negazione dell’esistenza di un fatto invece esistente negli atti processuali, ma, testualmente, in una ‹‹ svista evidente ›› che individua nell’avere ‹‹omesso di considerare il fatto accertato dalla Corte territoriale, ed incontroverso, che, appunto , l’interpretazione del Bonino (cioè la presenza del danzatore sul palcoscenico, co- protagonista in Check to Check) era stata evocata dalla giornalista (“divertente chiusura con Check to Check, costumi di [OSCURATO:PERSONA] e un ballerino talmente simile a [OSCURATO:PERSONA] (che sarà a Spoleto tra pochi giorni), da guadagnarsi un’ovazione al suo ingresso)››. Ebbene, già il riferimento alla ‹‹omessa considerazione di un fatto››costituisce espressione che non si attaglia al paradigma del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., bensì a quello dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., atteso che è quest’ultimo che disciplina l’omessa considerazione, ossia l’omesso ‹‹esame››di un fatto. Peraltro, anche se si superasse il dato terminologico indicato, non può non rilevarsi l’insussistenza del preteso errore revocatorio desumibile dalla circostanza che l’illustrazione del motivo di revocazione omette di indicare come e dove l’ordinanza impugnata abbia affermato il contrario di quello che il ricorrente ha indicato come ‹‹fatto accertato››, cosicché, anche sotto tale ulteriore profilo, il motivo è assolutamente inidoneo ad individuare una censura riconducibile nel paradigma di cui al n. 4 del primo comma dell’art.395 cod. proc. civ. A quanto detto deve aggiuntivamente osservarsi, come correttamente sottolineato dalla controricorrente, che l’ ordinanza impugnata non ha omesso di ‹‹ percepire ›› il fatto accertato dalla Corte d’appello, a cui si fa riferimento nel ricorso per revocazione, tanto che nella esposizione dello svolgimento delle fasidel giudizio, a pag. 3, al paragrafo 5, si riporta il contenuto della pronuncia di secondo grado, ed in particolare il pass o della motivazione in cui si legge che l’articolo conteneva espliciti riferimenti allo spettacolo “[OSCURATO:PERSONA]” ed un riferimento implicito alla partecipazione del Bonino allo stesso spettacolo, ed in particolare nel passo a due “Check to Check”. Va, piuttosto, rilevato, quanto alla questione della pretesa esistenza di un diritto alla menzione del nome, che il ricorrente, sotto l’apparente deduzione di una ‹‹svista›› percettiva , imputa , in realtà, all’ordinanza impugnata non un errore di fatto, ma un errore – del tutto ipotetico — in iure , per avere q uesta Corte motivato che non esisteva un diritto dell’artista a vedere menzionato nell’articolo il proprio nome. Infatti, l’ordinanza impugnata, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, là dove afferma che nell’illustrare il primo motivo del ricorso per cassazione il ricorrente si è limitato a ‹‹prospettare una non consentita alternativa di merito, che – peral tro - non si confronta con il rilievo che, trattandosi di una intervista alla Abbagnato, la giornalista non fosse tenuta a dare specifico conto della posizione del Bonino››, ha inteso escludere, in capo alla giornalista, l’obbligo di fare menzione del nome del Bonino; in tal modo fornendo risposta al quesito di diritto post o dallo stesso ricorrente ed addivenendo a confermare la sentenza d’appello, che aveva, sul punto, sottolineato che rientrava nell’ambito delle facoltà riconosciute dall’art. 21 Cost. ‹‹la scelta della giornalista di intervistare, in concomitanza della rappresentazione di uno spettacolo tersicoreo, solo uno degli interpreti, nonché di incentrare l’articolo su tale soggetto››. 4. Neppure può ritenersi che l ’ordinanza impugnata sia incorsa i n vizio revocatorio per non avere rilevato che la Corte territoriale non aveva percepito che l’odierno ricorrente aveva lamentato che l’articolo ledevala sua reputazione professionale . Si osserva, sotto tale profilo, che la asserita natura diffamatoria del contenuto dell’articolo in esame ha costituito un punto controverso, che è stato esaminato dall’ordinanza qui impugnata, la quale ha negato che l’articolo di stampa contenesse affermazioni ‹‹incidenti negativamente sulla posizione soggettiva›› del ricorr ente, e ciò impone di escludere la pretesa erronea percezione degli atti di causa (Cass., sez. 1, 04/04/2019, n. 9527). Il ricorso proposto altro non è che un tentativo di riproporre sotto forma di revocazione le censure già esaminat e nella sentenza di merito e respinte dalla Corte con la ordinanza qui impugnata ed esprime solo un inammissibile dissenso dalle valutazioni espresse dalla Corte nell’ordinanza impugnata. 5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non si ravvisano i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda exart. 96, terzo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della contro ricorrent e , delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura d el 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico