CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2022
Cassazione n. 35692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste del codifensore ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 26/11/2021, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo 1), 110, 112, 56-629, in relazione all'art. 628 co. 3 cod. pen., aggravato dall'art. 416 bis.1 (capo 24), 110, 112, cod. pen., 10, 12 e 14 L. 497/74, 635, 61 n. 11 quater, cod. pen., aggravato ex art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo 25), 110,112, 648 cod. pen., aggravato dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Col primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., si deduce la violazione dell'art. 292 co. 2 lett. c) c.p.p., lamentando la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. del materiale contenuto nella richiesta del P.M. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, erroneamente riportato che la partecipazione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio fosse attestata - anche - dalla sua precedente condanna per mafia, in realtà mai emessa, nel processo Penelope, in tal modo denotando di non aver proceduto né all'esame specifico della posizione del [OSCURATO:PERSONA], che in assenza di tale presupposto rimane gravato unicamente dell'episodio di tentata estorsione di cui al capo 24, né al vaglio autonomo della richiesta del P.M. di cui recepiva pedissequamente - per di più errando su uno di essi - tutti i presupposti applicativi della misura cautelare rispetto al ricorrente. 2.2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., si contesta la sussistenza dei gravi indizi e si denunciano vizi motivazionali con riferimento alla condotta partecipativa e all'aggravante del metodo mafioso ravvisata in relazione ai reati-fine contestati all'indagato; si assume l'esistenza di macroscopici errori di lettura degli atti d'indagine; si contesta, in particolare, l'esistenza dell'associazione, mai oggetto di pregresso accertamento giudiziale, con inevitabili conseguenze sulla valutazione di quella oggetto del presente procedimento, come prosecuzione di consorteria mafiosa, e sulla posizione dell'indagato, il quale non è stato mai attinto da pregresse indagini di mafia e si relazionava solo con il Martorano; e in ogni caso egli risulta al più coinvolto in un solo episodio e ha avuto un ruolo marginale, se si considera che la sua incapacità di confrontarsi direttamente con i supposti sodali per la risoluzione di banali contrasti, chiara dimostrazione della sua estraneità ad un vero e proprio gruppo criminale (così con riferimento al contrasto personale tra il nipote del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Indi si indicano gli argomenti principali che si assumono sostenuti dall'ordinanza impugnata per dimostrare l'esistenza del sodalizio mafioso al fine di evidenziare come essi, invece, non dimostrino affatto l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso la cui tipicità, scandita dal modello delineato dall'art. 416 bis cod. pen., non trova riscontro in atti. E' infatti il metodo e non lo scopo l'elemento cardine che definisce mafiosa l'associazione nella quale i partecipanti "si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della assoggettamento e omertà che ne deriva" ; per l'integrazione del tipo occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in termini effettivi dato prova di possedere tale forza e di essersene avvalso non già l'intenzione di avvalersi. Quanto poi alla partecipazione ad associazione mafiosa il partecipe è tale se presta un contributo, non occasionale, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale; la condotta partecipativa, frutto dell'accordo individuo-associazione, si inserisce in una dinamica necessariamente relazionale in cui la dimensione individuale si fonde con quella collettiva. Si conclude che nel caso di specie invece la sussistenza dell'associazione è stata ravvisata sulla base di un punto di partenza errato cioè quello secondo cui l'attuale clan [OSCURATO:PERSONA] sia la prosecuzione, a partire dall'anno 2005, di una precedente esperienza criminale e ciò solo perché altri procedimenti penali hanno giudicato a carico di taluni degli odierni indagati, fino al 2004, analoga contestazione. Nel fascicolo delle indagini non vi è però nessun esito investigativo che dimostri quale diversa connotazione abbia assunto l'ipotizzata associazione a partire dall'anno 2005, se non talune dichiarazioni di testimoni e collaboratori di giustizia che affermano che il clan Martorano-Stefanutti esiste ancora, come è sempre esistito e ciò in contrasto con gli esiti assolutori dei procedimenti penali Iena 2 e Penelope in cui veniva ipotizzata l'esistenza di un clan mafioso Martorano-Stefanutti. Nulla si dice sulla sussistenza di un qualche elemento di novità - dal 2005 in poi - rispetto al precedente periodo sulla consorteria in questione, sicché deve concludersi che al più continua ad esistere un ambito criminale non sussumibile nell'associazione mafiosa, come decretato dalle sentenze assolutorie (quale prosecuzione di qualcosa che non è mai esistita). Si contesta altresì l'assunto sposato dal tribunale secondo cui se il clan in esame ha avuto rapporti con un clan certamente mafioso allora tale è anche il primo. Anzi a ben vedere proprio il riferimento che viene fatto in un'occasione oggetto di intercettazione a quelli di Crotone, a Papanice a Cutro oppure a Isola fino a Catanzaro è piuttosto sintomatico della carenza di forza di intimidazione dell'interlocutore, e quindi della consorteria di cui sarebbe partecipe, che invita ad assumere informazioni su chi egli fosse perché evidentemente non noto alla persona con cui parlava. Così anche a proposito dell'episodio estorsivo ai danni del Cruoglio si deve annotare che nonostante l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro la porta dell'abitazione del predetto ovvero una tale eclatante intimidazione, il destinatario non eseguì il versamento così sollecitato.Dalle risultanze processuali emerge dunque piuttosto l'estraneità dell'indagato rispetto alla compagine associativa; d'altronde anche gli stessi collaboratori di giustizia che si sono pronunciati al riguardo non hanno mai citato il [OSCURATO:PERSONA], che è stato in definitiva ritenuto partecipe solo in virtù del suo coinvolgimento nella tentata estorsione di cui al capo 24. 2.3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., si evidenzia l'erronea affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari svolta dal G.i.p. sulla base di una motivazione di stile e comunque non rispondente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], indi si lamenta che il tribunale abbia cercato di riparare l'errore ricorrendo a sua volta a una frase di stile, in luogo di annullare il provvedimento generico, pur avendo ammesso la lacuna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.In proposito, è necessario rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, ed evidenziando, al contempo, in particolare, la valenza sintomatica degli elementi che depongono per la partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso Martorano-Stefanutti, e ciò non prima di aver delineato i tratti caratteristici della consorteria, dando conto anche dei procedimenti penali che hanno consentito, negli anni, di accertare l'esistenza e il forte radicamento delle cosche non solo nel territorio di Potenza e zone limitrofe ma anche in tutta la Basilicata e Calabria (cosche con le quali quella Stefanutti-Martorano era entrata in contatto, avendo essa intessuto rapporti sia con i clan regionali di Melfi e di Policoro - che le avevano consentito di estendere la propria sfera di influenza anche nell'area materana e del volture melfese sì da acquisire il controllo dell'intera regione Basilicata (viene al riguardo indicata la conversazione tenuta dall'imprenditore Rossiello nel luglio 2009 in cui lo stesso definiva Stefanutti e Albano come coloro che comandavano la Basilicata) - sia con sodalizi mafiosi della ‘ndrangheta calabrese, di livello nazionale). Il Tribunale individua il compendio indiziario nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, delle acquisizioni documentali, delle riproduzioni audio e fotografiche, delle escussioni testimoniali e degli esami dei collaboratori di giustizia, di denunce, arresti, sequestri nonché dell'analisi di tabulati telefonici, acquisite nell'ambito di complessa indagine, durata all'incirca 5 anni, che ha disvelato l'esistenza di una consorteria mafiosa sul territorio del Comune di Potenza e dei paesi limitrofi operante dal 2005 e dedita, tra le altre, ad attività estorsive, di infiltrazione nel tessuto economico imprenditoriale, di cooptazione degli appalti pubblici, di traffico di stupefacenti, in stretto collegamento con le più importanti realtà criminali associative del meridione d'Italia. Dopo aver tracciato le linee fondanti e costitutive della associazione di stampo mafioso di cui al capo 1, denominata Martorano-Stefanutti, il collegio della cautela ricostruisce il contributo determinante, ritenuto chiaramente sussumibile nella condotta di partecipazione, assicurato dal ricorrente alla compagine indicata, evidenziando come non sia affatto dirimente la circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato menzionato dai collaboratori di giustizia che - a dire della difesa - avrebbero tratteggiato l'inclinazione delinquenziale di stampo mafioso dei soli vertici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò in quanto dati concreti e assolutamente recenti hanno dimostrato come lo stesso abbia materialmente coadiuvato proprio il Martorano nell'esecuzione delle azioni criminali di maggior rilievo, a partire dall'interessamento nelle questioni inerenti al recupero credito, all'attuazione della tecnica del cd. cavallo di ritorno sino all'eclatante attentato intimidatorio consumato ai danni dell'imprenditore Cruoglio - con l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] investito, tra l'altro, del cd. servizio staffetta - (rispetto al quale la difesa non ha mosso censura quanto alla gravità indiziaria salvo che per la sussistenza dell'aggravante mafiosa parimenti ritenuta sussistente dal collegio della cautela). Ed è sempre al [OSCURATO:PERSONA], quale referente del gruppo criminale, che il Quarantino riferiva delle indagini in corsa ad opera degli inquirenti locali. Nel provvedimento impugnato si è altresì già chiarito l'aspetto qui riproposto col primo motivo e posto a base anche delle doglianze di cui al secondo motivo per contestare la sussistenza dell'associazione e il contributo del [OSCURATO:PERSONA], avendo il tribunale spiegato, da un lato, come la citazione dei precedenti penali relativi a ipotesi associative di stampo mafioso era riferibile ai soli soggetti destinatari di tali incolpazioni, e, dall'altro, come l'imputazione di cui al presente procedimento copra un arco temporale assolutamente distinto e diverso rispetto sia a quello coperto dai precedenti giudicati relativi alla medesima imputazione di 416 bis c.p. (di cui alle sentenze di condanna pronunciate nel 1994 nell'ambito del procedimento penale n. 753/91- 21 RGNR e, nel 2004, nel corso del procedimento penale cosiddetto Penelope) sia a quello relativo al procedimento penale cd. Iena 2 (che va fino al 2004) e, dall'altro, come si sarebbero valorizzati i soli elementi di indagine relativi a fatti successivi a tale data a comprova dell'esistenza ed operatività dell'associazione Stefanutti-Martorano nell'epoca oggetto di contestazione; e si è anche precisato che in ogni caso le pregresse esperienze criminali, conclusesi con sentenza di assoluzione - solo in parte in quanto all'esito del dibattimento Martorano e Stefanutti sono stati comunque riconosciuti colpevoli e condannati per l'estorsione aggravata dal metodo mafioso consumata nel 2003 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - valgono ugualmente a comprovare la risalenza nel tempo dei rapporti criminali in essere tra taluni dei medesimi soggetti ora indagati, sebbene non propriamente sussumibili nella cornice normativa dell'art. 416-bis c.p. Le doglianze sono dunque anche manifestamente infondate, essendo assolutamente corretto l'approccio del tribunale del riesame che si è concentrato sulle condotte successive al 2005, evidenziando come l'esistenza del (nuovo) sodalizio mafioso Stefanutti-Martorano - radicato nel territorio del Comune di Potenza e luoghi limitrofi, operante dal 2005 e dedito a estorsioni, ad infiltrazioni nel tessuto economico-imprenditoriale e negli appalti pubblici, nonché al traffico di stupefacenti, ed emerso all'esito di una complessa indagine durata circa 5 anni - debba ritenersi ampiamente dimostrata dai plurimi elementi acquisiti, dai quali si desume altresì la stretta interdipendenza del clan con le cosche calabresi, ma al contempo la sua connotazione territoriale autonoma. Peraltro, sul presupposto generale, comune a tutti i co-indagati, della sussistenza del sodalizio mafioso con connotazioni mafiose certamente innovative rispetto alle caratteristiche dell'aggregazione criminale oggetto delle precedenti pronunce irrevocabili - argomento ampiamente sviluppato dal tribunale sia pure attraverso l'ostensione di un variegato complesso probatorio che, sebbene non sempre tradotto in esplicite ricostruzioni, dà comunque adeguatamente conto dei caratteri tipici dell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p., dei quali a tratti dà implicitamente conto anche la stessa difesa (così allorquando afferma che il tribunale ha evidenziato che "in più occasioni, fin dal 2009, sarebbero state poste in essere plateali ostentazioni pubbliche della mafiosità, con chiara valenza dimostrativa al fine di creare un clima di omertà", argomentando che ciò, però. non sarebbe indicativo di mafiosità perché dimostrerebbe semmai il contrario) - non sembra che la difesa muova doglianze specifiche; le sue doglianze si risolvono, invero, in mere considerazioni astratte su principi generali e generiche critiche, e non mancano di incorrere in petizioni di principio allorquando si afferma, in maniera del tutto generica, che l'imputazione di cui al capo 24 (tentata estorsione ai danni dell'imprenditore Cruoglio) dimostrerebbe che se il tentativo fallì, ciò accadde proprio perché la persona offesa non percepì la forza intimidatrice.L'ordinanza spiega poi adeguatamente, come già sopra detto, le ragioni per le quali l'indagato deve essere considerato un partecipe dell'associazione di stampo mafioso alla luce, in buona sostanza, della sua messa a disposizione dei vertici del sodalizio cui ha offerto un contributo stabile, nonchè della sua partecipazione al reato-fine costituito da un grave attentato estorsivo con l'uso di armi, condotte delle quali non sono revocabili i gravi indizi di colpevolezza sufficienti in questa fase cautelare. 1.2. In punto di esigenze cautelari il giudice della cautela, premessa l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ritiene che sia sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva in considerazione, da un lato, delle caratteristiche del sodalizio criminale a cui ha aderito il [OSCURATO:PERSONA] (operante dal 2005, legato alle maggiori realtà criminali del meridione d'Italia, con ampie prospettive di espansione in disparati settori economici e notevole capacità di infiltrazione sia nel tessuto sociale che in quello economico locale) e, dall'altro, dei precedenti penali di cui risulta gravato il ricorrente (tra i quali spicca una condanna per 416-bis cod. pen.). Indi, contrariamente agii asserti difensivi, la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, con la quale non si è in definitiva instaurato un effettivo confronto, è esaustiva e individualizzata, e ciò a prescindere dall'operatività della "doppia presunzione" di cui all'art. 275 co, 3 c.p.p., non superata da elementi contrari di sicura pregnanza, avendo comunque il tribunale tra l'altro lumeggiato, ai fini della prognosi di recidivanza, la negativa personalità dell'indagato in quanto gravato da plurimi e gravissimi precedenti penali e soggetto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 3 anni. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 6.16 4cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, ai versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali