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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05083/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].,e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( già doBank s.p.a denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso il suo studio, in Prato,Viale della Repubblica, 272 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimato– Nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34/B Oggetto: conto corrente anatocismo ed interessi usurari -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2761/2019,della Corte di Appello di Firenze , pubblicata il21.11.2019, notificata il 27.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva rigettato l'opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2328/2011, reso su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., per la somma di € 346.861 quali saldi de bitori del conto corrente ordin ario n. 4351079 e del conto anticipo fatture n. 3817066 a cui avevano prestatofideiussione i Pecchioli.

2. – Gli opponenti avevano contestato il quantum della pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] perché erronea e chiedevano, pertanto , il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e di pronunciare la liberazione dei fideiussori dagli obblighi di cui alle fideiussioni stipulate.

Deducevanola contrarietà del comportamento della Banca a buonafede avendo essa continuato ad erogare credito nella consapevolezza del deterioramento delle condizioni economichedella [OSCURATO:PERSONA].

3. –Il Tribunale rigettava l'opposizione per l’asserita genericità della stessa.

4. – Gli attuali contro ricorrenti propo nevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che con la sentenza qui impugnata , accoglieval’appello.5.– Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)le difese degli opponenti non erano generiche al punto di poter ritenere operante il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; b)spettava alla Banca opposta dimostrare il credito vantato e che il saldo negativo non era frutto di illegittima applicazione di interessi anatocistici ed altre voci non dovute; c)il preteso richiamo alle condizioni del conto corrente nel contratto di finanziamento del 2005 non era logicamente possibile,poiché tale contratto è stato stipulato nel 2011; d) la banca non aveva efficacemente contestato la consulenza di parte da cui si evinceva l’applicazione di interessi anantocistici e spese non dovute.

6. −[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. − Preliminarmente va valutata l’eccezione d e i contro ricorrenti sulla assenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., costituita per la prima volta in questo giudizio di legittimità quale cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta costituita nei giudizi di merito.Controparte cita giurisprudenza di questa Corte che avrebbe affermato il principio di non sufficienza del deposito dell’avviso di pubblicazione della cessione.

L’affermazione è relativa, però,ad una ipotesi nella quale l'avviso, secondo la valutazione di merito del Tribunale, confermata dalla Corte territoriale, non indicava gli estremi del contratto e non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti: «[…] il documento notarile londinese è insufficiente, sia perché incompleto, sia perché al notaio non è stato esibito l'originale del contratto di cessione, ma solo un estratto; a fronte dell'estrema genericità del documento richiamato, la Corte ha legittimamente ritenuto non provata la cessione e, quindi, la prova del diritto vantato» (testualmente Cass., n.2780/2019).

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale(ex multis Cass., n. 24798/2020 ; Cass., n. 34373/2023).

Controparte pur dando atto che nell’avviso venga riportato l’arco tempo temporale nel quale erano esistenti i crediti ceduti e pur l’esplicito riferimento alla cessione di tutti i crediti sorti in quel periodo ritiene che la dizione “deteriorati” indichi una classificazione specifica che non consente di individuare se il credito oggetto del giudizio sia ricompreso oppur no nella cessione in quanto “deteriorato”.

La locuzione deteriorato è termine tecnico-contabile e non una classificazione giuridica e fa riferimento a tutti i crediti rimasti insoluti come il caso di specie.

L’eccezione è infondata.

Laricorrente deduc e : 8.− Con il primo motivo: Violazione e/o f alsa applicazione degli artt.112, 348 bis, 342 e 345 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. la Corte non aveva considerato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 54 d.l. n. 83/2012.

La parte aveva svolto motivi di gravame non coerenti con quanto richiesto in I grado, modificando le domande formulate come la stessa Corte aveva evidenziato con provvedimento del 7.7.2015 che aveva statuito sulla richiesta disospensione dell’efficacia esecutiva del d.i. 8.1– La censura è inammissibile.Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., n. 15255/2019).Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito) ( Cass., n. 452/2015; Cass., n. 24155/2017; Cass., n.20718/2018; Cass., n. 2083/2021; Cass., n. 2151/2021; Cass.,n. 36445/2023) . 9.– Con il secondo motivo: Violazione e/o Fa lsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

La Corte non avrebbe considerato sufficiente l’esibizione degli estratti conto quale prova dell’entità del credito vantato nemmeno nei confronti dei fideiubenti poiché le condizioni contrattuali del finanziamento erano quelle indicate nel conto corrente.

Deduceva, inoltre , che gli estratti conto non erano stati mai contestati 9.1–La censura è inammissibile.Il motivo è articolato in modo diffuso e non sempre lineare impedendo di individuare le censure svolte per le singole violazioni ipotizzate.

In tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez.

I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez.

II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez.

Lav.; Cass.5 ottobre 2017, n. 23265 Sez.

Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez.

III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez.

III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez.

III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez.

III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez.

II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez.

III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez.

II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.;Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez.

III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez.

III).

Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria.

Nel caso di specie si versa in ipotesi di motivo composito, nel quale è incomprensibile delimitare l’area concernente ciascuna censura, con conseguente inammissibilità delle medesime.In ogni caso, la Corte ha ritenuto che la discrasia temporale tra la conclusione del contratto di finanziamento del 2005 incontestabilmente incompleto nelle condizioni contrattuali e la conclusione del rapporto di conto corrente del 2011 non consentisse di ritenere applicabili al primo le condizioni contrattuali del secondo anche in assenza di alcun riferimento esplicito in tal senso nel contratto stesso stipulato circa 6 anni dopo.

Tale argomentazione non viene in alcun modo censurata con argomentazioni che non si limitino a ripetere l’esistenza dell’applicabilità delle condizioni.

Trattasi di attività di interpretazione dei documenti contrattualie la relativa censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022).

Ed inoltre, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1 , c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass., n. 30000 /2018 ; Cass., n. 12544/2019). 10.– Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].,e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( già doBank s.p.a denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso il suo studio, in Prato,Viale della Repubblica, 272 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimato– Nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 34/B Oggetto: conto corrente anatocismo ed interessi usurari -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2761/2019,della Corte di Appello di Firenze , pubblicata il21.11.2019, notificata il 27.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto di citazione ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva rigettato l'opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2328/2011, reso su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]., per la somma di € 346.861 quali saldi de bitori del conto corrente ordin ario n. 4351079 e del conto anticipo fatture n. 3817066 a cui avevano prestatofideiussione i Pecchioli. 2. – Gli opponenti avevano contestato il quantum della pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] perché erronea e chiedevano, pertanto , il rigetto della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e di pronunciare la liberazione dei fideiussori dagli obblighi di cui alle fideiussioni stipulate. Deducevanola contrarietà del comportamento della Banca a buonafede avendo essa continuato ad erogare credito nella consapevolezza del deterioramento delle condizioni economichedella [OSCURATO:PERSONA]. 3. –Il Tribunale rigettava l'opposizione per l’asserita genericità della stessa. 4. – Gli attuali contro ricorrenti propo nevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che con la sentenza qui impugnata , accoglieval’appello.5.– Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)le difese degli opponenti non erano generiche al punto di poter ritenere operante il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; b)spettava alla Banca opposta dimostrare il credito vantato e che il saldo negativo non era frutto di illegittima applicazione di interessi anatocistici ed altre voci non dovute; c)il preteso richiamo alle condizioni del conto corrente nel contratto di finanziamento del 2005 non era logicamente possibile,poiché tale contratto è stato stipulato nel 2011; d) la banca non aveva efficacemente contestato la consulenza di parte da cui si evinceva l’applicazione di interessi anantocistici e spese non dovute. 6. −[OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. − Preliminarmente va valutata l’eccezione d e i contro ricorrenti sulla assenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., costituita per la prima volta in questo giudizio di legittimità quale cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta costituita nei giudizi di merito.Controparte cita giurisprudenza di questa Corte che avrebbe affermato il principio di non sufficienza del deposito dell’avviso di pubblicazione della cessione. L’affermazione è relativa, però,ad una ipotesi nella quale l'avviso, secondo la valutazione di merito del Tribunale, confermata dalla Corte territoriale, non indicava gli estremi del contratto e non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti: «[…] il documento notarile londinese è insufficiente, sia perché incompleto, sia perché al notaio non è stato esibito l'originale del contratto di cessione, ma solo un estratto; a fronte dell'estrema genericità del documento richiamato, la Corte ha legittimamente ritenuto non provata la cessione e, quindi, la prova del diritto vantato» (testualmente Cass., n.2780/2019). La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale(ex multis Cass., n. 24798/2020 ; Cass., n. 34373/2023). Controparte pur dando atto che nell’avviso venga riportato l’arco tempo temporale nel quale erano esistenti i crediti ceduti e pur l’esplicito riferimento alla cessione di tutti i crediti sorti in quel periodo ritiene che la dizione “deteriorati” indichi una classificazione specifica che non consente di individuare se il credito oggetto del giudizio sia ricompreso oppur no nella cessione in quanto “deteriorato”. La locuzione deteriorato è termine tecnico-contabile e non una classificazione giuridica e fa riferimento a tutti i crediti rimasti insoluti come il caso di specie. L’eccezione è infondata. Laricorrente deduc e : 8.− Con il primo motivo: Violazione e/o f alsa applicazione degli artt.112, 348 bis, 342 e 345 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. la Corte non aveva considerato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 54 d.l. n. 83/2012. La parte aveva svolto motivi di gravame non coerenti con quanto richiesto in I grado, modificando le domande formulate come la stessa Corte aveva evidenziato con provvedimento del 7.7.2015 che aveva statuito sulla richiesta disospensione dell’efficacia esecutiva del d.i. 8.1– La censura è inammissibile.Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., n. 15255/2019).Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l'omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei motivi d'appello, per difetto di specificità degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito) ( Cass., n. 452/2015; Cass., n. 24155/2017; Cass., n.20718/2018; Cass., n. 2083/2021; Cass., n. 2151/2021; Cass.,n. 36445/2023) . 9.– Con il secondo motivo: Violazione e/o Fa lsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. La Corte non avrebbe considerato sufficiente l’esibizione degli estratti conto quale prova dell’entità del credito vantato nemmeno nei confronti dei fideiubenti poiché le condizioni contrattuali del finanziamento erano quelle indicate nel conto corrente. Deduceva, inoltre , che gli estratti conto non erano stati mai contestati 9.1–La censura è inammissibile.Il motivo è articolato in modo diffuso e non sempre lineare impedendo di individuare le censure svolte per le singole violazioni ipotizzate. In tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass.5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.;Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria. Nel caso di specie si versa in ipotesi di motivo composito, nel quale è incomprensibile delimitare l’area concernente ciascuna censura, con conseguente inammissibilità delle medesime.In ogni caso, la Corte ha ritenuto che la discrasia temporale tra la conclusione del contratto di finanziamento del 2005 incontestabilmente incompleto nelle condizioni contrattuali e la conclusione del rapporto di conto corrente del 2011 non consentisse di ritenere applicabili al primo le condizioni contrattuali del secondo anche in assenza di alcun riferimento esplicito in tal senso nel contratto stesso stipulato circa 6 anni dopo. Tale argomentazione non viene in alcun modo censurata con argomentazioni che non si limitino a ripetere l’esistenza dell’applicabilità delle condizioni. Trattasi di attività di interpretazione dei documenti contrattualie la relativa censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022). Ed inoltre, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1 , c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass., n. 30000 /2018 ; Cass., n. 12544/2019). 10.– Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont
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