CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nell'originaria imputazione di cui all'art. 474 cod. pen. e rideterminato la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità e difetto dell'impianto motivazionale ad essa correlato; - che l'unico motivo di ricorso, assertivamente formulato quanto alla consapevolezza della contraffazione del marchio, è inammissibile posto che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazicne e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]