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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43327/2021

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o la seguente SENTENZA 25 NOV 2021 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.ti D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Milano, con sentenza del 20 febbraio 2020 confermava la sentenza del tribunale di Milano del 5 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e di cui agli artt. 4, 10 quater e 10 del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo il primo tre motivi di impugnazione e il secondo quattro motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. ( sub specie di mancanza e illogicità della motivazione) in relazione agli artt. 4, 10, 10 quater del Dlgs. 74/2000.

La corte di appello, rifacendosi a quanto sostenuto con la prima sentenza di condanna, avrebbe omesso ogni valutazione volta a raccordare le emergenze investigative con le ipotesi di reato contestate.

La motivazione sarebbe carente quanto alla attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, sebbene lo stesso non abbia mai svolto funzioni gestorie od operative all'interno della cooperativa Aramis, non abbia mai determinato alcuna scelta economica o finanziaria della stessa, mai dimostrato interesse alle sorti della cooperativa, laddove i poteri decisionali facevano riferimento ad altro soggetto amministratore della società.

La corte avrebbe operato un forzato sillogismo, deducendo dal ruolo del ricorrente, quale amministratore di alcune società coinvolte in altro procedimento, quello di amministratore di fatto della cooperativa prima citata.

Sebbene la sua posizione non sia stata interessata nell'altra indagine, le conversazioni captate siano state trascritte in maniera frammentaria, i relativi contenuti sarebbero stati "modellati" in rapporto alle attuali contestazioni.

E la loro valutazione sarebbe del tutto apodittica, nel presente procedimento.

Si aggiunge che non sarebbe affatto ineccepibile il giudizio di attendibilità soggettiva e intrinseca formulato dalla corte nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Essendosi la corte limitata a riportare il narrato del medesimo senza svolgere rilievi critici o apprezzamenti da cui dedurre l'iter logico posto a base delle proprie decisioni.

In particolare, la corte avrebbe omesso di considerare l'interesse economico e processuale a base delle predette dichiarazioni, diretto a sminuire il ruolo del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla verifica dei riscontri esterni, si osserva che sarebbero stati rinvenuti in conversazioni intercettate, in ordine alle quali il collegio di secondo grado non avrebbe indicato dati da esse emergenti e idonei a risocontrare le dichiarazioni del coimputato.

Si aggiunge in proposito, che la conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e, il padre avrebbe valenza neutra, non risultando certa la riconducibilità della cooperativa Aramis all'attuale ricorrente. (1/ Analogamente dovrebbe dirsi per altra conversazione captata del 12 ottobre 2016, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, per la mancata correlazione del relativo contenuto con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Non costituirebbero riscontri estrinseci neppure le indagini citate in tal senso dalla corte di appello, relative alla intervenuta ricostruzione di un ciclo di fatturazione attiva e passiva tra Dakos, Fortis ed Aramis.

Trattandosi di circostanze neutre che nulla aggiungono al racconto del [OSCURATO:PERSONA] né lo sostengono.

Con particolare riferimento al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000, di cui al capo 5 di imputazione, si rileva la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità del ricorrente anche con riferimento alla tesi per cui la documentazione della cooperativa - oggetto di occultamento secondo la contestazione - sarebbe stata restituita al ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA].

I giudici non avrebbero illustrato il quid pluris rispetto ad una mera condotta di mancata tenuta delle scritture contabili, necessario per configurare il reato, e non avrebbero considerató che non sarebbe emersa la esistenza o tenuta regolare delle scritture contabili della cooperativa Aramis, né chi fosse deputato alla tenuta, né che il ricorrente sapesse dove erano conservate e chi le detenesse.

Né vi sarebbe certezza che il ricorrente ne fosse venuto in possesso né sarebbe emerso come e quando la GDF avrebbe chiesto al Sovrea l'esibizione o la consegna della predetta documentazione.

4. Con il secondo motivo rapppresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. ( sub specie di mancanza e illogicità della motivazione) in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cpv. cod. pen., 62 bis cod. pen.

La corte di appello non si sarebbe avveduta dell'errore in cui erano incorsi i primi giudici nel calcolo della pena principale, i quali a fronte di una pena aumentata a seguito della continuazione fino a anni 4 e mesi 4 di reclusione, l'avevano ridotta secondo il rito ad anni tre invece che ad anni due, mesi undici di reclusione.

Con motivazione apparente la corte avrebbe respinto tale gravame alla luce della conferma della pena detentiva inflitta nella misura finale di anni tre.

Sarebbe altresì apparente la motivazione anche in relazione alla illustrazione dei criteri seguiti nella commisurazione della pena, con riguardo anche alla dosimetria della pena base, e al diniego delle circostanze attenuanti.

Tanto a fronte della deduzione nell'atto di appello dei profili idonei ad incidere sul procedimento sanzionatorio.

Si aggiunge che il primo giudice avrebbe determinato la pena base per il reato più grave, di cui al capo 4, in misura sensibilmente più elevata rispetto al minimo, aggiungendo eccessivi aumenti per la continuazione.

E laconica sarebbe la motivazione di conferma di tale trattamento sanzionatorio, operata dalla corte di appello, che facendo riferimento alla gravità dei fatti, al comportamento processuale e al contesto emerso nelle indagini, avrebbe giustificato tanto tale determinazione di pena che il diniego delle generiche, incorrendo nella violazione del principio di cui al brocardo del ne bis in idem.

5. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e vizi di motivazione ( sub specie della mancanza e illogicità della motivazione) in relazione all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000.

Non si condivide la conferma della confisca dell'auto del ricorrente e di quella per equivalente di beni mobili, immobili e crediti fino a concorrenza di euro 690.000,00, perché in contrasto con l'art. 12 bis citato.

Ciò perché sarebbe sproporzionata la determinazione del debito tributario, non essendo emerso con certezza il quantum dovuto all'erario né che il ricorrente fosse l'amministratore di fatto della Aramis soc. coop.

Oltre a non essere emerso con certezza che il medesimo avesse avuto contezza di quanto posto in essere in ordine a tale società dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Mancherebbe poi ogni motivazione a supporto, stante il ricorso a clusole di stile.

6. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto l'erronea aplicazione della legge finanziaria per l'anno 2005 con ririferimento all'art. 1 comma 460

I. 311/2004 e smi. ed alla circolare della Agenzia delle Entrate n. 34/2005 in materia di società a mutualità prevalente.

Si richiamano i motivi aggiunti proposti in appello, con riguardo alla applicazione, per le dichiarazioni integrative redatte dal ricorrente, della legge finanziaria per l'anno 2005 in relazione all'art. 1 sopra citato.

Per evidenziare la previsione della possibilità di un abbattimento del 70% degli utili conseguiti dalle cooperative a mutualità prevalente come la società Aramis.

Con la conseguenza per cui la predetta' disposizione trovava applicazione nella dichiarazione fiscale mediante la voce " altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate" di cui al rigo RF 55 codice

99. Per cui nelle dichiarazioni integrative della annulità 2014 e 2015 la società Aramis avrebbe visto l'abattimento del proprio utile rispettivamente per euro 855.459,00 e 561.327,00.

Pertanto, sarebbe stata scardinata la tesi accusatoria secondo la quale l'utile della cooperativa Aramis avrebbe subito nel 2014 e 2015 un ingiustificato abbattimento dell'imponibile mediante l'inserimento della predetta voce "altre variazioni in diminuzione", in assenza di documentazione di riscontro.

E quindi il ricorrente non avrebbe dovuto documentare alcunchè alla predetta voce perché nella compilazione della dichiarazione fiscale avrebbe solo applicato una normativa specificamente prevista per la società a mutualità prevalente. 4 a Rispetto a tale gravame, si osserva che le risposte della corte di appello non sarebbero pertinenti.

Sia perchè sarebbe irrilevante l'introduzione dei predetti profili solo in sede di appello, sia perché sarebbe erroneo il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 2513 c.c. e seguenti, nel senso che i requisiti che la corte di appello ha ritenuto non provati non rientrerebbero in un onere probatorio a carico del ricorrente, essendo piuttosto l'accusa a dover dimostrare, a fronte della natura cooperativa della società Aramis, la insussistenza dei presupposti condizionanti la predetta normativa fiscale.

Assente nel caso di specie.

Si aggiunge che a fronte di dichiarazioni integrative non veritiere, sarebbe singolare l'utilizzo di quella per il 2015 quale riferimento per la corretta determinazione della imposta evasa.

Inoltre, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], riportate dalla corte, indicando come le dichiarazioni integrative sarebbero corrette a differenza delle prime dichiarazioni fiscali, si armonizzerebbe con il rilievo dedotto e di cui sopra.

Oltre ad armonizzarsi con le conversazioni captate nella parte in cui il ricorrente ripete di avere "messo a posto l'Aramis". 7.Con il secondo motivo rappresenta l'erronea applicazione dell'art. 4 del Dlgs. 74/2000 in relazione all'art. 13 comma 2 del medesimo decreto legislativo, con mancato raggiungimento della soglia di punibilità per i capi 1 e 3 ed applicazione per il capo 2 dell'art. 13 comma 2 del Dlgs. 74/2000.

Accertata la correttezza delle citate dichiarazioni integrative, si dovrebbe rilevare la loro incidenza sulla sussistenza dei reati.

Per l'anno 2014 si avrebbe un' Ires a debito pari a 100.822,00 euro, per l'anno 2015 un Ires a debito per 66.274,00 euro e quindi entrambe le annulità non supererebbero la soglia di legge di cui all'art. 4 lettera a), pari a 150.000 euro per ogni tipologia di imposta.

Si aggiunge che a fronte della possibilità di presentare entro 90 gg. successivi al termine di legge, una dichiarazionie integrativa, si dovrebbe stimare efficace nel valutare la fattispecie ex art. 4 contestata la dichiarazione integrativa presentata, limitatamente al 2015, entro i termini di legge.

Quindi quanto al capo 3 - imposta Ires 2015 - dovrebbe stimarsi non superata la soglia di punibilità di cui all'art. 4 citato.

In forza della dichiarazione integrativa del 22.11.2016.

Quanto ai capi 1 e 2 - Ires 2014 e Iva 2015 - dovrebbe applicarsi l'art. 13 comma 2 del Dlgs. 74/2000.

Potendo il ricorrente, quale intermediario fiscale, non già pagare egli il debito tributario ma solo "aggiustare" le singole dichiarazioni fiscali, si applicherebbe la citata fattispecie.

8. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 Alla luce delle argomentazioni della corte, per cui la somma di 200.000,00 euro corrisponderebbe all'oggetto di una confisca diretta, come tale inerente all'intero ammontare dell'unico profitto attribuibile al ricorrente, la successiva previsione di una confisca per equivalente del restante importo di euro 690.000,00 violerebbe, nei confronti del ricorrente, l'art. 12 bis citato.

Ciò perchè la confisca per equivalente è strumento cui è possibile ricorrere solo quando non si sia potuto procedere con una confisca diretta del profitto originario.

9. Con il quarto motivo deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del comportamento del ricorrente.

La corte contraddittoriamente avrebbe evidenziato l'assenza di resipiscenza alla luce della presentazione di dichiarazioni integrative e nel contempo avrebbe riportato un passaggio del primo giudice ove la concessione delle attenuanti generiche è stata motivata per l'atteggiamento collaborativo dell'imputato.

Va aggiunto, nella predetta prospettiva di una valutazione contraddittoria, che la scelta di collaborare del ricorrente avrebbe come presupposto logico il precedente comportamento realizzato mediante le dichiarazioni integrative, volte a sistemare la posizione tributaria dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La corte ha elaborato, anche richiamando criticamente passaggi argomentativi di cui alla prima sentenza,. una motivazione articolata e coerente, come tale immune da vizi, in ordine al giudizio di responsabilità e al ruolo di amministratore di fatto assunto dal ricorrente, facendo riferimento a plurimi dati quali le dichiarazioni, coerenti e lineari del [OSCURATO:PERSONA], i dati investigativi emersi, le conversazioni captate, tutti univocamente convergenti verso la descrizione di un ruolo attivo e preminente del Sovrea nella gestione della cooperativa Aramis, oltre che di altre con la stessa correlate, e quindi nella consumazione dei reati ascrittigli.

In linea con l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5 - n. 45134 del 27/06/2019 Ud. (dep. 06/11/2019) Rv. 277540 - 01).

Quanto alla censura inerente al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000, di cui al capo 5) di imputazione, proposta in termini di mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità del ricorrente anche con riferimento alla tesi per cui la documentazione della cooperativa - oggetto di occultamento secondo la contestazione - sarebbe stata restituita al ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA], è anche essa destituita di fondamento, per le medesime ragioni indicate poco prima in ordine alle precedenti critiche proposte con il medesimo motivo, a fronte di una chiara illustrazione circa la ragionevole ricostruzione della sussistenza della contabilità, anche in funzione delle dichiarazioni irregolari presentate, e del suo occultamento, fondata sulla coerente valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative al verbale di consegna della stessa al ricorrente.

Quanto alle ulteriori deduzioni inerenti la questione della mancata consegna della documentazione da parte del Sovrea, va osservato che, in linea con l'indirizzo secondo il quale in tema di reati tributari, integra l'occultamento dei documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (Sez. 3 - , n. 23921 del 14/12/2020 (dep. 18/06/2021 ) Rv. 281485 - 01) i giudici hanno evidenziato la predetta mancata produzione da parte del ricorrente anche alla luce del mancato rinvenimento a seguito di perquisizioni svolte presso i luoghi deputati.

Laddove lo stesso ricorrente non esclude la mancanza di tale documentazione, che evidentemente, una volta consegnatagli, a fronte delle indagini in corso avreebbe dovuto essere messa a disposizione secondo il principio suesposto.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che con il dispositivo della sentenza di primo grado il ricorrente è stato condannato alla pena finale di anni tre di reclusione, previa riduzione per il rito.

Tale pena, confermata con la sentenza impugnata, è conforme alla motivazione di cui alla prima decisione, nella parte in cui si illustra il calcolo svolto, corispondente alla determinazione della pena base pari ad anni tre di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 4 e mesi sei e ridotta alfine per il rito ad anni tre.

Consegue che la indicazione, in parentesi, dell'ammontare di ciascuno dei quattro aumenti stabiliti per la continuazione, corrispondente a mesi quattro, è frutto di un mero errore materiale, in luogo della indicazione, piuttosto, di mesi 7 o 4 e gg. 15, che conduce all'aumento finale complessivo fino a anni 4 e mesi sei come indicato in motivazione).

Quand'anche si volesse cogliere invece un contrasto tra la motivazione e il dispositivo, va comunque considerato che in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volont s della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Sez. 2, Sentenza n. 15986 del 07/01/2016 Rv. 266717 - 01); laddove la motivazione può prevalere solo qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, per cui è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018 Rv. 273269 - 01), o al più allorquando la motivazione stessa contenga elementi che siano necessariamente certi e logici così da far ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015 Rv. 264909 - 01).

Consegue che nel caso in esame, a fronte di una piena corrispondenza tra, da una parte, il calcolo di cui alla motivazione, comprensivo di un aumento complessivo per la continuazione pari adf anni 4 e mesi sei di reclusione e della riduzione per il rito pari alla pena finale di anni tre di reclusione, e dall'altra la pena finale stabilita in dispositivo, appare evidente che la indicazione in parentesi, nella motivazione della prima sentenza come confermata, di un aumento di mesi 4 per ciascun reato satellite in luogo di mesi 4 e gg. 15, non è tale da sancire un dato certo in grado di ribaltare il trattamento finale di cui al dispositivo.

Quanto alle deduzioni inerenti le generiche, esse sono inammissibili a fronte di una motivazione articolata e coerente nella valorizzazione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere del ricorrente nonché nella argomentata esclusione di qualsivoglia buon comportamento processuale come anche della dedotta assenza di lucro personale.

Laddove la deduzione proposta si limita a ribadire circostanze ritenute rilevanti senza alcun reale confronto con le considerazioni dei giudici.

Assertive e generiche sono poi le deduzioni critiche circa la adeguatezza del trattamento sanzionatorio, laddove la ripetizione della rappresentazione della violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem per la valutazione di medesimi dati in funzione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche è in quanto tale inammissibile, a fronte della già intervenuta corretta risposta della 'corte, che ha evidenziato i principi che sanciscono la legittimità dell'operazione valutativa.

3. Quanto al terzo motivo proposto, riguardante l'applicazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 esso appare manifestamente infondato a fronte di una motivazione che ha coerentemente e puntualmente valorizzato, nel quadro del già condiviso giudizio di responsabilità, i dati, emersi attraverso le indagini della Guardia di Finanza, a supporto della quantificazione del debito tributario; in linea anche con il principio, pure richiamato dalla corte di appello, secondo cui, in tema di confisca per equivalente, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e, pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione del reato in concorso con altri. (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018 Rv. 273256 -01).

Di contro, le deduzioni proposte appaiono generiche, siccome non specifiche nella parte inerente le ragioni di ritenuta sproporzionatezza nella determinazione del debito.

Quanto alla dedotta incertezza sul ruolo di amministratore e sulla consapevolezza di quanto fatto dal [OSCURATO:PERSONA], si tratta di deduzione che coinvolge il merito della responsabilità, quale profilo già superato e di cui alle precedenti considerazioni sulla infondatezza del primo motivo.

4. Riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], immune da vizi è la motivazione formulata dai giudici del merito, laddove il richiamo ai presupposti fondanti le fattispecie ascritte in concorso ben si coniuga con la corretta e pertinente citazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], volte ad "aggiustare" le dichiarazioni fiscali presentate; cosicchè la mancanza della prova dei requisiti giustificativi della applicazione della normativa fiscale invocata dal ricorrente non integra, a fronte di un dimostrato quadro frodatorio e illecito, riguardante le dichiarazioni integrative, alcuna inversione dell'onere della prova.

In tal modo rimane in capo all'imputato l'onere di dare dimostrazione della cornice normativa e fattuale invocata.

Il motivo è quindi infondato

5. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce delle considerazioni sopra formulate circa la congruità della motivazione a sostegno della configurazione della responsabilità del ricorrente e della irrilevanza delle invocate dichiarazioni "integrative", come tali inidonee a fondare la rivalutazione, proposta nel motivo in esame, delle soglie di punibilità richieste.

6. Quanto al terzo motivo, riguardante la violazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000, va premesso che il profitto è nel caso in esame il risparmio di spesa - calcolato in 690.000,00 euro complessivi - ottenuto mediante le condotte illecite ascritte; laddove poi le somme affidate al ricorrente costituivano una parte liquida di tale risparmio girato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini, le somme versate direttamente al ricorrente dal coimputato e come tali oggetto di confisca, sono solo una parte dell'unico profitto derivante dai reati, distribuita ad uno dei coimputati e come tale rinvenuta e confiscata in via diretta.

Corretta è quindi l'ulteriore confisca per equivalente disposta in sentenza in caso di mancato rinvenimento diretto dei valori residui, calcolati in rapporto alla somma finale e massima di euro 690.000,00.

Senza che quindi emerga alcuna duplicazione attraverso la previsione di una confisca per equivalente, che si impone, in assenza, allo stato della decisione, di una completa confisca diretta del profitto.

Il motivo è quindi inammissibile.

7. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo inerente l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del comportamento del ricorrente.

Precisata la genericità della deduzione di eccessività del trattamento sanzionatorio, va osservato che la corte ha coerentemente spiegato come le cd.

"dichiarazioni integrative", alla luce del compendio probatorio emerso, non sono state il frutto di resipiscenza, bensì strumento diretto ad evitare le conseguenze pregiudizievoli di eventuali acccertamenti connessi alla attività di indagine in corso nei confronti del Sovrea, anche in relazione all'omesso versamento dell'Iva.

Laddove diverso e distinto è il comportamento collaborativo valorizzato dai giudici per la applicazione delle attenuanti genertiche, come tale estraneo ad ogni presupposto che possa fondare un vizio di contraddittorietà. 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA 25 NOV 2021 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv.ti D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Milano, con sentenza del 20 febbraio 2020 confermava la sentenza del tribunale di Milano del 5 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e di cui agli artt. 4, 10 quater e 10 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo il primo tre motivi di impugnazione e il secondo quattro motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. ( sub specie di mancanza e illogicità della motivazione) in relazione agli artt. 4, 10, 10 quater del Dlgs. 74/2000. La corte di appello, rifacendosi a quanto sostenuto con la prima sentenza di condanna, avrebbe omesso ogni valutazione volta a raccordare le emergenze investigative con le ipotesi di reato contestate. La motivazione sarebbe carente quanto alla attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, sebbene lo stesso non abbia mai svolto funzioni gestorie od operative all'interno della cooperativa Aramis, non abbia mai determinato alcuna scelta economica o finanziaria della stessa, mai dimostrato interesse alle sorti della cooperativa, laddove i poteri decisionali facevano riferimento ad altro soggetto amministratore della società. La corte avrebbe operato un forzato sillogismo, deducendo dal ruolo del ricorrente, quale amministratore di alcune società coinvolte in altro procedimento, quello di amministratore di fatto della cooperativa prima citata. Sebbene la sua posizione non sia stata interessata nell'altra indagine, le conversazioni captate siano state trascritte in maniera frammentaria, i relativi contenuti sarebbero stati "modellati" in rapporto alle attuali contestazioni. E la loro valutazione sarebbe del tutto apodittica, nel presente procedimento. Si aggiunge che non sarebbe affatto ineccepibile il giudizio di attendibilità soggettiva e intrinseca formulato dalla corte nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Essendosi la corte limitata a riportare il narrato del medesimo senza svolgere rilievi critici o apprezzamenti da cui dedurre l'iter logico posto a base delle proprie decisioni. In particolare, la corte avrebbe omesso di considerare l'interesse economico e processuale a base delle predette dichiarazioni, diretto a sminuire il ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla verifica dei riscontri esterni, si osserva che sarebbero stati rinvenuti in conversazioni intercettate, in ordine alle quali il collegio di secondo grado non avrebbe indicato dati da esse emergenti e idonei a risocontrare le dichiarazioni del coimputato. Si aggiunge in proposito, che la conversazione intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e, il padre avrebbe valenza neutra, non risultando certa la riconducibilità della cooperativa Aramis all'attuale ricorrente. (1/ Analogamente dovrebbe dirsi per altra conversazione captata del 12 ottobre 2016, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, per la mancata correlazione del relativo contenuto con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Non costituirebbero riscontri estrinseci neppure le indagini citate in tal senso dalla corte di appello, relative alla intervenuta ricostruzione di un ciclo di fatturazione attiva e passiva tra Dakos, Fortis ed Aramis. Trattandosi di circostanze neutre che nulla aggiungono al racconto del [OSCURATO:PERSONA] né lo sostengono. Con particolare riferimento al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000, di cui al capo 5 di imputazione, si rileva la mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità del ricorrente anche con riferimento alla tesi per cui la documentazione della cooperativa - oggetto di occultamento secondo la contestazione - sarebbe stata restituita al ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA]. I giudici non avrebbero illustrato il quid pluris rispetto ad una mera condotta di mancata tenuta delle scritture contabili, necessario per configurare il reato, e non avrebbero considerató che non sarebbe emersa la esistenza o tenuta regolare delle scritture contabili della cooperativa Aramis, né chi fosse deputato alla tenuta, né che il ricorrente sapesse dove erano conservate e chi le detenesse. Né vi sarebbe certezza che il ricorrente ne fosse venuto in possesso né sarebbe emerso come e quando la GDF avrebbe chiesto al Sovrea l'esibizione o la consegna della predetta documentazione. 4. Con il secondo motivo rapppresenta i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. ( sub specie di mancanza e illogicità della motivazione) in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cpv. cod. pen., 62 bis cod. pen. La corte di appello non si sarebbe avveduta dell'errore in cui erano incorsi i primi giudici nel calcolo della pena principale, i quali a fronte di una pena aumentata a seguito della continuazione fino a anni 4 e mesi 4 di reclusione, l'avevano ridotta secondo il rito ad anni tre invece che ad anni due, mesi undici di reclusione. Con motivazione apparente la corte avrebbe respinto tale gravame alla luce della conferma della pena detentiva inflitta nella misura finale di anni tre. Sarebbe altresì apparente la motivazione anche in relazione alla illustrazione dei criteri seguiti nella commisurazione della pena, con riguardo anche alla dosimetria della pena base, e al diniego delle circostanze attenuanti. Tanto a fronte della deduzione nell'atto di appello dei profili idonei ad incidere sul procedimento sanzionatorio. Si aggiunge che il primo giudice avrebbe determinato la pena base per il reato più grave, di cui al capo 4, in misura sensibilmente più elevata rispetto al minimo, aggiungendo eccessivi aumenti per la continuazione. E laconica sarebbe la motivazione di conferma di tale trattamento sanzionatorio, operata dalla corte di appello, che facendo riferimento alla gravità dei fatti, al comportamento processuale e al contesto emerso nelle indagini, avrebbe giustificato tanto tale determinazione di pena che il diniego delle generiche, incorrendo nella violazione del principio di cui al brocardo del ne bis in idem. 5. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e vizi di motivazione ( sub specie della mancanza e illogicità della motivazione) in relazione all'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000. Non si condivide la conferma della confisca dell'auto del ricorrente e di quella per equivalente di beni mobili, immobili e crediti fino a concorrenza di euro 690.000,00, perché in contrasto con l'art. 12 bis citato. Ciò perché sarebbe sproporzionata la determinazione del debito tributario, non essendo emerso con certezza il quantum dovuto all'erario né che il ricorrente fosse l'amministratore di fatto della Aramis soc. coop. Oltre a non essere emerso con certezza che il medesimo avesse avuto contezza di quanto posto in essere in ordine a tale società dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe poi ogni motivazione a supporto, stante il ricorso a clusole di stile. 6. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto l'erronea aplicazione della legge finanziaria per l'anno 2005 con ririferimento all'art. 1 comma 460 I. 311/2004 e smi. ed alla circolare della Agenzia delle Entrate n. 34/2005 in materia di società a mutualità prevalente. Si richiamano i motivi aggiunti proposti in appello, con riguardo alla applicazione, per le dichiarazioni integrative redatte dal ricorrente, della legge finanziaria per l'anno 2005 in relazione all'art. 1 sopra citato. Per evidenziare la previsione della possibilità di un abbattimento del 70% degli utili conseguiti dalle cooperative a mutualità prevalente come la società Aramis. Con la conseguenza per cui la predetta' disposizione trovava applicazione nella dichiarazione fiscale mediante la voce " altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate" di cui al rigo RF 55 codice 99. Per cui nelle dichiarazioni integrative della annulità 2014 e 2015 la società Aramis avrebbe visto l'abattimento del proprio utile rispettivamente per euro 855.459,00 e 561.327,00. Pertanto, sarebbe stata scardinata la tesi accusatoria secondo la quale l'utile della cooperativa Aramis avrebbe subito nel 2014 e 2015 un ingiustificato abbattimento dell'imponibile mediante l'inserimento della predetta voce "altre variazioni in diminuzione", in assenza di documentazione di riscontro. E quindi il ricorrente non avrebbe dovuto documentare alcunchè alla predetta voce perché nella compilazione della dichiarazione fiscale avrebbe solo applicato una normativa specificamente prevista per la società a mutualità prevalente. 4 a Rispetto a tale gravame, si osserva che le risposte della corte di appello non sarebbero pertinenti. Sia perchè sarebbe irrilevante l'introduzione dei predetti profili solo in sede di appello, sia perché sarebbe erroneo il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 2513 c.c. e seguenti, nel senso che i requisiti che la corte di appello ha ritenuto non provati non rientrerebbero in un onere probatorio a carico del ricorrente, essendo piuttosto l'accusa a dover dimostrare, a fronte della natura cooperativa della società Aramis, la insussistenza dei presupposti condizionanti la predetta normativa fiscale. Assente nel caso di specie. Si aggiunge che a fronte di dichiarazioni integrative non veritiere, sarebbe singolare l'utilizzo di quella per il 2015 quale riferimento per la corretta determinazione della imposta evasa. Inoltre, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], riportate dalla corte, indicando come le dichiarazioni integrative sarebbero corrette a differenza delle prime dichiarazioni fiscali, si armonizzerebbe con il rilievo dedotto e di cui sopra. Oltre ad armonizzarsi con le conversazioni captate nella parte in cui il ricorrente ripete di avere "messo a posto l'Aramis". 7.Con il secondo motivo rappresenta l'erronea applicazione dell'art. 4 del Dlgs. 74/2000 in relazione all'art. 13 comma 2 del medesimo decreto legislativo, con mancato raggiungimento della soglia di punibilità per i capi 1 e 3 ed applicazione per il capo 2 dell'art. 13 comma 2 del Dlgs. 74/2000. Accertata la correttezza delle citate dichiarazioni integrative, si dovrebbe rilevare la loro incidenza sulla sussistenza dei reati. Per l'anno 2014 si avrebbe un' Ires a debito pari a 100.822,00 euro, per l'anno 2015 un Ires a debito per 66.274,00 euro e quindi entrambe le annulità non supererebbero la soglia di legge di cui all'art. 4 lettera a), pari a 150.000 euro per ogni tipologia di imposta. Si aggiunge che a fronte della possibilità di presentare entro 90 gg. successivi al termine di legge, una dichiarazionie integrativa, si dovrebbe stimare efficace nel valutare la fattispecie ex art. 4 contestata la dichiarazione integrativa presentata, limitatamente al 2015, entro i termini di legge. Quindi quanto al capo 3 - imposta Ires 2015 - dovrebbe stimarsi non superata la soglia di punibilità di cui all'art. 4 citato. In forza della dichiarazione integrativa del 22.11.2016. Quanto ai capi 1 e 2 - Ires 2014 e Iva 2015 - dovrebbe applicarsi l'art. 13 comma 2 del Dlgs. 74/2000. Potendo il ricorrente, quale intermediario fiscale, non già pagare egli il debito tributario ma solo "aggiustare" le singole dichiarazioni fiscali, si applicherebbe la citata fattispecie. 8. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 Alla luce delle argomentazioni della corte, per cui la somma di 200.000,00 euro corrisponderebbe all'oggetto di una confisca diretta, come tale inerente all'intero ammontare dell'unico profitto attribuibile al ricorrente, la successiva previsione di una confisca per equivalente del restante importo di euro 690.000,00 violerebbe, nei confronti del ricorrente, l'art. 12 bis citato. Ciò perchè la confisca per equivalente è strumento cui è possibile ricorrere solo quando non si sia potuto procedere con una confisca diretta del profitto originario. 9. Con il quarto motivo deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del comportamento del ricorrente. La corte contraddittoriamente avrebbe evidenziato l'assenza di resipiscenza alla luce della presentazione di dichiarazioni integrative e nel contempo avrebbe riportato un passaggio del primo giudice ove la concessione delle attenuanti generiche è stata motivata per l'atteggiamento collaborativo dell'imputato. Va aggiunto, nella predetta prospettiva di una valutazione contraddittoria, che la scelta di collaborare del ricorrente avrebbe come presupposto logico il precedente comportamento realizzato mediante le dichiarazioni integrative, volte a sistemare la posizione tributaria dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La corte ha elaborato, anche richiamando criticamente passaggi argomentativi di cui alla prima sentenza,. una motivazione articolata e coerente, come tale immune da vizi, in ordine al giudizio di responsabilità e al ruolo di amministratore di fatto assunto dal ricorrente, facendo riferimento a plurimi dati quali le dichiarazioni, coerenti e lineari del [OSCURATO:PERSONA], i dati investigativi emersi, le conversazioni captate, tutti univocamente convergenti verso la descrizione di un ruolo attivo e preminente del Sovrea nella gestione della cooperativa Aramis, oltre che di altre con la stessa correlate, e quindi nella consumazione dei reati ascrittigli. In linea con l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5 - n. 45134 del 27/06/2019 Ud. (dep. 06/11/2019) Rv. 277540 - 01). Quanto alla censura inerente al reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000, di cui al capo 5) di imputazione, proposta in termini di mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità del ricorrente anche con riferimento alla tesi per cui la documentazione della cooperativa - oggetto di occultamento secondo la contestazione - sarebbe stata restituita al ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA], è anche essa destituita di fondamento, per le medesime ragioni indicate poco prima in ordine alle precedenti critiche proposte con il medesimo motivo, a fronte di una chiara illustrazione circa la ragionevole ricostruzione della sussistenza della contabilità, anche in funzione delle dichiarazioni irregolari presentate, e del suo occultamento, fondata sulla coerente valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative al verbale di consegna della stessa al ricorrente. Quanto alle ulteriori deduzioni inerenti la questione della mancata consegna della documentazione da parte del Sovrea, va osservato che, in linea con l'indirizzo secondo il quale in tema di reati tributari, integra l'occultamento dei documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società (Sez. 3 - , n. 23921 del 14/12/2020 (dep. 18/06/2021 ) Rv. 281485 - 01) i giudici hanno evidenziato la predetta mancata produzione da parte del ricorrente anche alla luce del mancato rinvenimento a seguito di perquisizioni svolte presso i luoghi deputati. Laddove lo stesso ricorrente non esclude la mancanza di tale documentazione, che evidentemente, una volta consegnatagli, a fronte delle indagini in corso avreebbe dovuto essere messa a disposizione secondo il principio suesposto. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che con il dispositivo della sentenza di primo grado il ricorrente è stato condannato alla pena finale di anni tre di reclusione, previa riduzione per il rito. Tale pena, confermata con la sentenza impugnata, è conforme alla motivazione di cui alla prima decisione, nella parte in cui si illustra il calcolo svolto, corispondente alla determinazione della pena base pari ad anni tre di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 4 e mesi sei e ridotta alfine per il rito ad anni tre. Consegue che la indicazione, in parentesi, dell'ammontare di ciascuno dei quattro aumenti stabiliti per la continuazione, corrispondente a mesi quattro, è frutto di un mero errore materiale, in luogo della indicazione, piuttosto, di mesi 7 o 4 e gg. 15, che conduce all'aumento finale complessivo fino a anni 4 e mesi sei come indicato in motivazione). Quand'anche si volesse cogliere invece un contrasto tra la motivazione e il dispositivo, va comunque considerato che in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volont s della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Sez. 2, Sentenza n. 15986 del 07/01/2016 Rv. 266717 - 01); laddove la motivazione può prevalere solo qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, per cui è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018 Rv. 273269 - 01), o al più allorquando la motivazione stessa contenga elementi che siano necessariamente certi e logici così da far ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015 Rv. 264909 - 01). Consegue che nel caso in esame, a fronte di una piena corrispondenza tra, da una parte, il calcolo di cui alla motivazione, comprensivo di un aumento complessivo per la continuazione pari adf anni 4 e mesi sei di reclusione e della riduzione per il rito pari alla pena finale di anni tre di reclusione, e dall'altra la pena finale stabilita in dispositivo, appare evidente che la indicazione in parentesi, nella motivazione della prima sentenza come confermata, di un aumento di mesi 4 per ciascun reato satellite in luogo di mesi 4 e gg. 15, non è tale da sancire un dato certo in grado di ribaltare il trattamento finale di cui al dispositivo. Quanto alle deduzioni inerenti le generiche, esse sono inammissibili a fronte di una motivazione articolata e coerente nella valorizzazione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere del ricorrente nonché nella argomentata esclusione di qualsivoglia buon comportamento processuale come anche della dedotta assenza di lucro personale. Laddove la deduzione proposta si limita a ribadire circostanze ritenute rilevanti senza alcun reale confronto con le considerazioni dei giudici. Assertive e generiche sono poi le deduzioni critiche circa la adeguatezza del trattamento sanzionatorio, laddove la ripetizione della rappresentazione della violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem per la valutazione di medesimi dati in funzione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche è in quanto tale inammissibile, a fronte della già intervenuta corretta risposta della 'corte, che ha evidenziato i principi che sanciscono la legittimità dell'operazione valutativa. 3. Quanto al terzo motivo proposto, riguardante l'applicazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 esso appare manifestamente infondato a fronte di una motivazione che ha coerentemente e puntualmente valorizzato, nel quadro del già condiviso giudizio di responsabilità, i dati, emersi attraverso le indagini della Guardia di Finanza, a supporto della quantificazione del debito tributario; in linea anche con il principio, pure richiamato dalla corte di appello, secondo cui, in tema di confisca per equivalente, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e, pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso; è dunque irrilevante quale sia la quota di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione del reato in concorso con altri. (Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018 Rv. 273256 -01). Di contro, le deduzioni proposte appaiono generiche, siccome non specifiche nella parte inerente le ragioni di ritenuta sproporzionatezza nella determinazione del debito. Quanto alla dedotta incertezza sul ruolo di amministratore e sulla consapevolezza di quanto fatto dal [OSCURATO:PERSONA], si tratta di deduzione che coinvolge il merito della responsabilità, quale profilo già superato e di cui alle precedenti considerazioni sulla infondatezza del primo motivo. 4. Riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], immune da vizi è la motivazione formulata dai giudici del merito, laddove il richiamo ai presupposti fondanti le fattispecie ascritte in concorso ben si coniuga con la corretta e pertinente citazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], volte ad "aggiustare" le dichiarazioni fiscali presentate; cosicchè la mancanza della prova dei requisiti giustificativi della applicazione della normativa fiscale invocata dal ricorrente non integra, a fronte di un dimostrato quadro frodatorio e illecito, riguardante le dichiarazioni integrative, alcuna inversione dell'onere della prova. In tal modo rimane in capo all'imputato l'onere di dare dimostrazione della cornice normativa e fattuale invocata. Il motivo è quindi infondato 5. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce delle considerazioni sopra formulate circa la congruità della motivazione a sostegno della configurazione della responsabilità del ricorrente e della irrilevanza delle invocate dichiarazioni "integrative", come tali inidonee a fondare la rivalutazione, proposta nel motivo in esame, delle soglie di punibilità richieste. 6. Quanto al terzo motivo, riguardante la violazione dell'art. 12 bis del Dlgs. 74/2000, va premesso che il profitto è nel caso in esame il risparmio di spesa - calcolato in 690.000,00 euro complessivi - ottenuto mediante le condotte illecite ascritte; laddove poi le somme affidate al ricorrente costituivano una parte liquida di tale risparmio girato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, le somme versate direttamente al ricorrente dal coimputato e come tali oggetto di confisca, sono solo una parte dell'unico profitto derivante dai reati, distribuita ad uno dei coimputati e come tale rinvenuta e confiscata in via diretta. Corretta è quindi l'ulteriore confisca per equivalente disposta in sentenza in caso di mancato rinvenimento diretto dei valori residui, calcolati in rapporto alla somma finale e massima di euro 690.000,00. Senza che quindi emerga alcuna duplicazione attraverso la previsione di una confisca per equivalente, che si impone, in assenza, allo stato della decisione, di una completa confisca diretta del profitto. Il motivo è quindi inammissibile. 7. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo inerente l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del comportamento del ricorrente. Precisata la genericità della deduzione di eccessività del trattamento sanzionatorio, va osservato che la corte ha coerentemente spiegato come le cd. "dichiarazioni integrative", alla luce del compendio probatorio emerso, non sono state il frutto di resipiscenza, bensì strumento diretto ad evitare le conseguenze pregiudizievoli di eventuali acccertamenti connessi alla attività di indagine in corso nei confronti del Sovrea, anche in relazione all'omesso versamento dell'Iva. Laddove diverso e distinto è il comportamento collaborativo valorizzato dai giudici per la applicazione delle attenuanti genertiche, come tale estraneo ad ogni presupposto che possa fondare un vizio di contraddittorietà. 8
Sentenza Cassazione n. 43327/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris