CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007 ascritto all'imputato non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, o comunque meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrpi (, [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA]* ERJA 1 oggi, _ 0 6 1 2