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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32889/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso agli effetti civili; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha rinunciato alla prescrizione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 20/12/2017, il Tribunale di Palermo assolveva, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputazione contestava a [OSCURATO:PERSONA] di avere offeso, durante una seduta del consiglio comunale, la reputazione di Gullo per avergli attribuito, quale sindaco della precedente amministrazione, la responsabilità politica della mancata previsione dell'ICI sui terreni al fine di favorire un consigliere comunale che aveva circa 10 ettari di terreno (in Monreale il 27 marzo 2013).

Ritenuto di dover contestualizzare le accuse mosse dall'imputato al precedente sindaco alla luce del clima socio-politico della città di Monreale e delle sue istituzioni in quel momento, rilevava la sentenza di primo grado che le espressioni di [OSCURATO:PERSONA], anche se aspre, dovessero essere iscritte nel contesto di una critica politica, di cui l'imputato non aveva oltrepassato i limiti.

1.1. La sentenza di primo grado era impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo e dalla parte civile.

Accogliendo le impugnazioni, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 04/11/2020, rimarcata l'incontestabile natura denigratoria delle espressioni pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di Gullo, rileva che l'imputato non ha documentato che la giunta Gullo fosse effettivamente legittimata ad applicare il tributo malgrado il Comune di Monreale ricadesse tra quelle che godevano di un'esenzione, essendosi limitato a dichiarare che la possibilità di esercizio di tale facoltà impositiva gli era stata riferita da non meglio indicati funzionari comunali.

Osserva quindi la sentenza di appello che il clima arroventato dell'epoca non poteva giustificare da parte dell'imputato, esponente di vertice del governo municipale, la formulazione di un addebito falso, idoneo ad addossare sulla precedente giunta la responsabilità per l'insufficienza delle risorse comunali sulla base di una non veritiera ricostruzione di una vicenda di indubbio interesse per i cittadini.

L'imputato è stato quindi condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione.

L'atto di appello aveva censurato l'aspecificità dei gravami della pubblica accusa, ma a tali censure la Corte di appello ha replicato rilevando che essi erano stati depositati prima dell'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen., laddove l'appello aveva fatto leva sull'art. 581 cod. proc. pen., modificato dalla novella del 2017, posto che gli atti di impugnazione erano privi della necessaria specificità e di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a offrire una mera riproposizione di argomentazioni sulla quali il giudice di primo grado si era già espresso.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 51 e 595 cod. pen. e vizi di motivazione.

La sentenza impugnata ha omesso di palesare l'iter logico che ha condotto a riformare la sentenza assolutoria di primo grado e, segnatamente, di esaminare le espressioni di cui all'imputazione nel contesto della critica politica, senza confutare puntualmente le valutazioni del giudice di primo grado dimostrandone la fallacia.

Nel riformare tale decisione, il giudice di appello non ha fornito una motivazione rafforzata, mentre va precisato che anche se la frase incriminata esprimesse un'aspra critica alla condotta della persona offesa, la stessa risulta contestualizzata, non gratuitamente offensiva ed espressa in un ambito tipicamente deputato al dibattito politico, laddove la sentenza impugnata ha travisato l'ambito applicativo del limite della continenza.

La circostanza che né l'imputato, né la persona offesa, né i testi abbiano saputo individuare il presunto consigliere "reale" al quale si riferiva la frase incriminata ("favorire un consigliere che avrà si è no dieci ettari di terreno") milita nel senso che si trattasse di un esempio, di un'iperbole pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un aspro confronto politico in corso. 2.3.11 terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 538 e 529 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, non essendo stata accertata alcuna offesa posta in essere dal ricorrente riconducibile a specifici soggetti, sicché nessuna delle espressioni contestate può avere cagionato, in concreto, alcun nocumento alla persona offesa, mentre anche le spese processuali sono state liquidate a favore della parte civile in assenza di motivazione.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la determinazione della pena e il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono motivati con argomentazioni assertive e stereotipate, in assenza di un congruo adeguamento della pena in concreto.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso agli effetti civili; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha rinunciato alla prescrizione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

In limine, mette conto ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito (come, nel caso di specie, l'ammissibilità degli appelli delle parti pubbliche), la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).

Ciò premesso, a prescindere dalla risposta offerta dalla Corte distrettuale all'eccezione di aspecificità sollevata dalla difesa dell'imputato, la stessa, così come riproposta nel ricorso, è manifestamente infondata, in quanto le impugnazioni dei pubblici ministeri - come si desume dall'esame degli atti trasmessi a questa Corte, consentito in ragione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - censuravano puntualmente il nucleo essenziale della sentenza assolutoria, ossia la ritenuta sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, rilevando, in particolare, l'insussistenza del requisito della verità del fatto.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

3.1. La Corte distrettuale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non si limitò a una pur aspra critica politica dell'operato della precedente giunta in relazione a scelte relative all'imposizione fiscale ritenute foriere di improvvidi ammanchi di risorse per le casse comunali, ma formulò un'accusa specifica, ossia quella di avere voluto la "maggioranza Gullo" "favorire" deliberatamente gli interessi particolari di un consigliere comunale, proprietario di un terreno di considerevole estensione, che avrebbe potuto far mancare un voto essenziale per la tenuta della maggioranza già precaria; aveva precisato [OSCURATO:PERSONA] di esser pronto a rivelare le ragioni, che risultavano dagli atti e di cui avrebbe dato ancora più ampio ragguaglio, in un'apposita assemblea pubblica, delle ragioni della pregressa mancata applicazione dell'ICI, individuate appunto nella deliberata volontà dell'"amministrazione Gullo" di non inimicarsi un consigliere per i motivi indicati.

Osserva il giudice di appello che l'oggettiva valenza denigratoria delle affermazioni indicate, in quanto destinate almeno a gettare discredito politico verso Gullo e i componenti della relativa giunta in quanto ancoravano quella che veniva indicata come una libera scelta in campo fiscale esclusivamente (la sentenza impugnata sottolinea l'avverbio "solamente" utilizzato dall'imputato) per il perseguimento dell'indicato vantaggio a discapito dell'interesse generale ad assicurare adeguati introiti per il buon funzionamento del comune.

Rileva ancora la Corte distrettuale come non rilevi che non sia stato indicato il consigliere rispondente al profilo tracciato da [OSCURATO:PERSONA], posto che la sua accusa si presentava, prima facie, credibile e verosimile, mentre lo stesso imputato, che pure svolge la professione di avvocato, da un lato, non ha documentato che la giunta Gullo fosse effettivamente legittimata ad applicare il tributo malgrado il Comune di Monreale ricadesse tra i comuni montani che godevano di apposita esenzione e, dall'altro, ha addirittura negato che fosse sua intenzione riferirsi a un concreto esponente politico quando accennava al "favore" reso dall—amministrazione Gullo", nonostante i plurimi riferimenti testuali indicati.

Osserva ancora il giudice di appello che il clima politico e sociale arroventato dell'epoca non poteva giustificare la formulazione da parte dell'esponente di vertice del governo comunale di un addebito falso, idoneo ad addossare sulla precedente giunta la responsabilità per l'insufficienza delle risorse comunali sulla base di una non veritiera ricostruzione di una vicenda - quella relativa alle decisioni assunte in materia di "entrate" - di indubbio interesse per i cittadini, sicché la condotta ha travalicato i confini del legittimo esercizio del diritto di critica politica, che pur tollerando deroghe al requisito della continenza formale, non consente violazioni del requisito della veridicità del fatto storico posto alla base dell'elaborazione critica.

3.2. Le censure del ricorrente sono manifestamente inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata.

Nei termini in sintesi indicati, il giudice di appello ha congruamente delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, confutando specificamente, secondo i canoni della c.d. motivazione rafforzata, i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e dando conto delle ragioni della relativa incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

Lungi dall'omettere di correlare le valutazioni poste a sostegno del giudizio di colpevolezza nel contesto della critica politica, la Corte di appello, ha puntualmente argomentato circa l'inidoneità di tale contestualizzazione ha dar corpo alla scriminante riconosciuta dalla sentenza di primo grado, la erroneità della cui ratio decidendi è sostenuta dal giudice di appello sulla base del rilievo della falsità del fatto posto alla base della critica politica di [OSCURATO:PERSONA].

E' dunque sulla violazione del requisito della veridicità del fatto che fa leva il giudice di appello, il che priva di consistenza le doglianze del ricorrente incentrate sul requisito della continenza.

I riferimenti alla mancata individuazione del consigliere che sarebbe stato favorito da Gullo e dalla sua giunta non inficiano il ragionamento del giudice di appello, ma, al contrario, rafforzano il rilievo del carattere mendace dell'affermazione dell'imputato, laddove la deduzione che la stessa aveva carattere di mero esempio non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata che riporta il brano dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] che si diceva pronto a dimostrare - "atti" alla mano e in una pubblica assemblea - la deliberata volontà della precedente giunta in punto di mancata applicazione dell'ICI e la causale della stessa così come rappresentata dall'imputato.

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495 — 02), laddove, nel caso di specie, la valutazione del giudice non difetta di giustificazione, avendo fatto riferimento alla natura particolareggiata delle accuse, al ruolo rivestito dalla parte civile all'epoca dei fatti, alla risonanza delle accuse e alle complessiva entità del discredito dell'immagine pubblica delle persona offesa, mentre non risulta macroscopicamente in contrasto con dati di comune esperienza e contradditoria: le censure del ricorrente sono pertanto manifestamente infondate.

Le doglianze relative alla liquidazione delle spese di giudizio sono aspecifiche assumendo assertivamente il distacco delle somme liquidate dai valori medi tabellarnnente previsti, laddove, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi tabellari (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894), valori medi il cui disallineamento neppure è dedotto dal ricorrente.

5. Anche il quarto motivo è inammissibile.

Quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente neppure deduce aver richiesto, in via subordinata, la loro applicazione, né di aver indicato elementi che ne avrebbe giustificato il riconoscimento, se non l'incensuratezza, che, nella formulazione dell'art. 62 -bis, terzo comma, cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, da solo non può rappresentare il fondamento giustificativo dell'applicazione.

Quanto alla determinazione della pena, la sentenza impugnata ha congruamente motivato la sua individuazione, richiamando la non modesta gravità del fatto e il contesto in cui si inserì.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, anche alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso agli effetti civili; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha rinunciato alla prescrizione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 20/12/2017, il Tribunale di Palermo assolveva, perché il fatto non costituisce reato, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputazione contestava a [OSCURATO:PERSONA] di avere offeso, durante una seduta del consiglio comunale, la reputazione di Gullo per avergli attribuito, quale sindaco della precedente amministrazione, la responsabilità politica della mancata previsione dell'ICI sui terreni al fine di favorire un consigliere comunale che aveva circa 10 ettari di terreno (in Monreale il 27 marzo 2013). Ritenuto di dover contestualizzare le accuse mosse dall'imputato al precedente sindaco alla luce del clima socio-politico della città di Monreale e delle sue istituzioni in quel momento, rilevava la sentenza di primo grado che le espressioni di [OSCURATO:PERSONA], anche se aspre, dovessero essere iscritte nel contesto di una critica politica, di cui l'imputato non aveva oltrepassato i limiti. 1.1. La sentenza di primo grado era impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo e dalla parte civile. Accogliendo le impugnazioni, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 04/11/2020, rimarcata l'incontestabile natura denigratoria delle espressioni pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di Gullo, rileva che l'imputato non ha documentato che la giunta Gullo fosse effettivamente legittimata ad applicare il tributo malgrado il Comune di Monreale ricadesse tra quelle che godevano di un'esenzione, essendosi limitato a dichiarare che la possibilità di esercizio di tale facoltà impositiva gli era stata riferita da non meglio indicati funzionari comunali. Osserva quindi la sentenza di appello che il clima arroventato dell'epoca non poteva giustificare da parte dell'imputato, esponente di vertice del governo municipale, la formulazione di un addebito falso, idoneo ad addossare sulla precedente giunta la responsabilità per l'insufficienza delle risorse comunali sulla base di una non veritiera ricostruzione di una vicenda di indubbio interesse per i cittadini. L'imputato è stato quindi condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. L'atto di appello aveva censurato l'aspecificità dei gravami della pubblica accusa, ma a tali censure la Corte di appello ha replicato rilevando che essi erano stati depositati prima dell'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen., laddove l'appello aveva fatto leva sull'art. 581 cod. proc. pen., modificato dalla novella del 2017, posto che gli atti di impugnazione erano privi della necessaria specificità e di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a offrire una mera riproposizione di argomentazioni sulla quali il giudice di primo grado si era già espresso. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 51 e 595 cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha omesso di palesare l'iter logico che ha condotto a riformare la sentenza assolutoria di primo grado e, segnatamente, di esaminare le espressioni di cui all'imputazione nel contesto della critica politica, senza confutare puntualmente le valutazioni del giudice di primo grado dimostrandone la fallacia. Nel riformare tale decisione, il giudice di appello non ha fornito una motivazione rafforzata, mentre va precisato che anche se la frase incriminata esprimesse un'aspra critica alla condotta della persona offesa, la stessa risulta contestualizzata, non gratuitamente offensiva ed espressa in un ambito tipicamente deputato al dibattito politico, laddove la sentenza impugnata ha travisato l'ambito applicativo del limite della continenza. La circostanza che né l'imputato, né la persona offesa, né i testi abbiano saputo individuare il presunto consigliere "reale" al quale si riferiva la frase incriminata ("favorire un consigliere che avrà si è no dieci ettari di terreno") milita nel senso che si trattasse di un esempio, di un'iperbole pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un aspro confronto politico in corso. 2.3.11 terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 538 e 529 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, non essendo stata accertata alcuna offesa posta in essere dal ricorrente riconducibile a specifici soggetti, sicché nessuna delle espressioni contestate può avere cagionato, in concreto, alcun nocumento alla persona offesa, mentre anche le spese processuali sono state liquidate a favore della parte civile in assenza di motivazione. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la determinazione della pena e il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono motivati con argomentazioni assertive e stereotipate, in assenza di un congruo adeguamento della pena in concreto. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto del ricorso agli effetti civili; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni per l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha rinunciato alla prescrizione e ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. In limine, mette conto ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito (come, nel caso di specie, l'ammissibilità degli appelli delle parti pubbliche), la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Ciò premesso, a prescindere dalla risposta offerta dalla Corte distrettuale all'eccezione di aspecificità sollevata dalla difesa dell'imputato, la stessa, così come riproposta nel ricorso, è manifestamente infondata, in quanto le impugnazioni dei pubblici ministeri - come si desume dall'esame degli atti trasmessi a questa Corte, consentito in ragione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - censuravano puntualmente il nucleo essenziale della sentenza assolutoria, ossia la ritenuta sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, rilevando, in particolare, l'insussistenza del requisito della verità del fatto. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1. La Corte distrettuale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non si limitò a una pur aspra critica politica dell'operato della precedente giunta in relazione a scelte relative all'imposizione fiscale ritenute foriere di improvvidi ammanchi di risorse per le casse comunali, ma formulò un'accusa specifica, ossia quella di avere voluto la "maggioranza Gullo" "favorire" deliberatamente gli interessi particolari di un consigliere comunale, proprietario di un terreno di considerevole estensione, che avrebbe potuto far mancare un voto essenziale per la tenuta della maggioranza già precaria; aveva precisato [OSCURATO:PERSONA] di esser pronto a rivelare le ragioni, che risultavano dagli atti e di cui avrebbe dato ancora più ampio ragguaglio, in un'apposita assemblea pubblica, delle ragioni della pregressa mancata applicazione dell'ICI, individuate appunto nella deliberata volontà dell'"amministrazione Gullo" di non inimicarsi un consigliere per i motivi indicati. Osserva il giudice di appello che l'oggettiva valenza denigratoria delle affermazioni indicate, in quanto destinate almeno a gettare discredito politico verso Gullo e i componenti della relativa giunta in quanto ancoravano quella che veniva indicata come una libera scelta in campo fiscale esclusivamente (la sentenza impugnata sottolinea l'avverbio "solamente" utilizzato dall'imputato) per il perseguimento dell'indicato vantaggio a discapito dell'interesse generale ad assicurare adeguati introiti per il buon funzionamento del comune. Rileva ancora la Corte distrettuale come non rilevi che non sia stato indicato il consigliere rispondente al profilo tracciato da [OSCURATO:PERSONA], posto che la sua accusa si presentava, prima facie, credibile e verosimile, mentre lo stesso imputato, che pure svolge la professione di avvocato, da un lato, non ha documentato che la giunta Gullo fosse effettivamente legittimata ad applicare il tributo malgrado il Comune di Monreale ricadesse tra i comuni montani che godevano di apposita esenzione e, dall'altro, ha addirittura negato che fosse sua intenzione riferirsi a un concreto esponente politico quando accennava al "favore" reso dall—amministrazione Gullo", nonostante i plurimi riferimenti testuali indicati. Osserva ancora il giudice di appello che il clima politico e sociale arroventato dell'epoca non poteva giustificare la formulazione da parte dell'esponente di vertice del governo comunale di un addebito falso, idoneo ad addossare sulla precedente giunta la responsabilità per l'insufficienza delle risorse comunali sulla base di una non veritiera ricostruzione di una vicenda - quella relativa alle decisioni assunte in materia di "entrate" - di indubbio interesse per i cittadini, sicché la condotta ha travalicato i confini del legittimo esercizio del diritto di critica politica, che pur tollerando deroghe al requisito della continenza formale, non consente violazioni del requisito della veridicità del fatto storico posto alla base dell'elaborazione critica. 3.2. Le censure del ricorrente sono manifestamente inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata. Nei termini in sintesi indicati, il giudice di appello ha congruamente delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, confutando specificamente, secondo i canoni della c.d. motivazione rafforzata, i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e dando conto delle ragioni della relativa incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Lungi dall'omettere di correlare le valutazioni poste a sostegno del giudizio di colpevolezza nel contesto della critica politica, la Corte di appello, ha puntualmente argomentato circa l'inidoneità di tale contestualizzazione ha dar corpo alla scriminante riconosciuta dalla sentenza di primo grado, la erroneità della cui ratio decidendi è sostenuta dal giudice di appello sulla base del rilievo della falsità del fatto posto alla base della critica politica di [OSCURATO:PERSONA]. E' dunque sulla violazione del requisito della veridicità del fatto che fa leva il giudice di appello, il che priva di consistenza le doglianze del ricorrente incentrate sul requisito della continenza. I riferimenti alla mancata individuazione del consigliere che sarebbe stato favorito da Gullo e dalla sua giunta non inficiano il ragionamento del giudice di appello, ma, al contrario, rafforzano il rilievo del carattere mendace dell'affermazione dell'imputato, laddove la deduzione che la stessa aveva carattere di mero esempio non si confronta con il passaggio della sentenza impugnata che riporta il brano dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] che si diceva pronto a dimostrare - "atti" alla mano e in una pubblica assemblea - la deliberata volontà della precedente giunta in punto di mancata applicazione dell'ICI e la causale della stessa così come rappresentata dall'imputato. 4. Il terzo motivo è del pari inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495 — 02), laddove, nel caso di specie, la valutazione del giudice non difetta di giustificazione, avendo fatto riferimento alla natura particolareggiata delle accuse, al ruolo rivestito dalla parte civile all'epoca dei fatti, alla risonanza delle accuse e alle complessiva entità del discredito dell'immagine pubblica delle persona offesa, mentre non risulta macroscopicamente in contrasto con dati di comune esperienza e contradditoria: le censure del ricorrente sono pertanto manifestamente infondate. Le doglianze relative alla liquidazione delle spese di giudizio sono aspecifiche assumendo assertivamente il distacco delle somme liquidate dai valori medi tabellarnnente previsti, laddove, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi tabellari (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894), valori medi il cui disallineamento neppure è dedotto dal ricorrente. 5. Anche il quarto motivo è inammissibile. Quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente neppure deduce aver richiesto, in via subordinata, la loro applicazione, né di aver indicato elementi che ne avrebbe giustificato il riconoscimento, se non l'incensuratezza, che, nella formulazione dell'art. 62 -bis, terzo comma, cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, da solo non può rappresentare il fondamento giustificativo dell'applicazione. Quanto alla determinazione della pena, la sentenza impugnata ha congruamente motivato la sua individuazione, richiamando la non modesta gravità del fatto e il contesto in cui si inserì. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, anche alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputa
Decreto Cassazione n. 32889/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris