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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45456/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 159 del 2011 e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva conl:estata, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Secondo l'imputazione, Carà, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, aveva violato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presentandosi il 30/7/2015 alle ore 13'00, mentre la presentazione sarebbe dovuta avvenire entro le ore 12'00.

La Corte territoriale dichiarava inammissibili i motivi nuovi in quanto non presentati nelle forme di legge (i motivi erano stati presentati mediante invio per posta elettronica certificata).

Nel merito dell'impugnazione, la Corte riteneva sussistente il dolo generico del delitto contestato, in quanto la negligente trascuratezza dell'imputato non escludeva la rilevanza penale della condotta omissiva; non riteneva sussistenti i presupposti dell'art. 131 bis cod. pen., tenuto conto dei numerosi precedenti penali per gravi reati e di una violazione specifica e, quindi, ricorrendo una serialità.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

Tenuto conto che Carà, in una sola occasione, si era recato in ritardo ad apporre la firma non era possibile ritenere sussistente la coscienza e volontà di contravvenire agli obblighi imposti dalla legge.

La stessa sentenza utilizzava l'espressione "negligente trascuratezza" per qualificare la condotta dell'imputato, dando atto che Carà aveva ammesso il proprio errore e si era giustificato e addebitandogli di non avere preso accorgimenti per non mancare all'obbligo.

In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Non si poteva tenere conto esclusivamente delle condanne riportate dall'imputato per negarne l'applicabilità: la condotta avrebbe dovuto essere valutata di non particolare allarme, tenuto conto del ritardo di un'ora e della giustificazione addotta, relativa al lavoro che l'imputato stava svolgendo.

Non ricorreva nemmeno l'ipotesi di abitualità delle condotte.

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i motivi nuovi erano stati depositati con posta elettronica certificata e inviati all'indirizzo stabilito dalla direttiva del Funzionario competente.

3. Con la requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo è fondato ed assorbente.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi ritenendoli non presentati dalla difesa nelle forme di legge in quanto trasmessi per Posta elettronica certificata.

La sentenza riproduce una sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 487/2021 del 30/10/2020, Regano, non mass.) senza avvedersi che la stessa, che escludeva la possibilità di presentare il ricorso per cassazione per il tramite di PEC, era stata adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A quella data il testo dell'art. 24 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137 non prevedeva la possibilità di deposito delle impugnazione tramite PEC; successivamente, però, a partire dal 25 dicembre 2020, in forza della conversione in legge del decreto ad opera della legge 18/12/2020, n. 176, tale possibilità era stata prevista: l'art. 24 modificato dalla legge di conversione, infatti, al quarto comma recitava: "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo :L del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici".

Erano stati, poi, introdotti alcuni commi relativi specificamente agli atti di impugnazione: "6-bis.

Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformil:à all'originale. 6-ter.

L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale. 6-quater.

I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei comm i 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 6-quinquies.

Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati (...)" I motivi nuovi sono stati depositati il 1/9/2021 tramite PEC: quindi, del tutto ritualmente.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che deciderà l'impugnazione tenendo conto anche dei motivi nuovi depositati dalla difesa dell'appellante.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 159 del 2011 e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva conl:estata, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo l'imputazione, Carà, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, aveva violato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presentandosi il 30/7/2015 alle ore 13'00, mentre la presentazione sarebbe dovuta avvenire entro le ore 12'00. La Corte territoriale dichiarava inammissibili i motivi nuovi in quanto non presentati nelle forme di legge (i motivi erano stati presentati mediante invio per posta elettronica certificata). Nel merito dell'impugnazione, la Corte riteneva sussistente il dolo generico del delitto contestato, in quanto la negligente trascuratezza dell'imputato non escludeva la rilevanza penale della condotta omissiva; non riteneva sussistenti i presupposti dell'art. 131 bis cod. pen., tenuto conto dei numerosi precedenti penali per gravi reati e di una violazione specifica e, quindi, ricorrendo una serialità. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Tenuto conto che Carà, in una sola occasione, si era recato in ritardo ad apporre la firma non era possibile ritenere sussistente la coscienza e volontà di contravvenire agli obblighi imposti dalla legge. La stessa sentenza utilizzava l'espressione "negligente trascuratezza" per qualificare la condotta dell'imputato, dando atto che Carà aveva ammesso il proprio errore e si era giustificato e addebitandogli di non avere preso accorgimenti per non mancare all'obbligo. In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Non si poteva tenere conto esclusivamente delle condanne riportate dall'imputato per negarne l'applicabilità: la condotta avrebbe dovuto essere valutata di non particolare allarme, tenuto conto del ritardo di un'ora e della giustificazione addotta, relativa al lavoro che l'imputato stava svolgendo. Non ricorreva nemmeno l'ipotesi di abitualità delle condotte. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i motivi nuovi erano stati depositati con posta elettronica certificata e inviati all'indirizzo stabilito dalla direttiva del Funzionario competente. 3. Con la requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo è fondato ed assorbente. La Corte di appello ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi ritenendoli non presentati dalla difesa nelle forme di legge in quanto trasmessi per Posta elettronica certificata. La sentenza riproduce una sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 487/2021 del 30/10/2020, Regano, non mass.) senza avvedersi che la stessa, che escludeva la possibilità di presentare il ricorso per cassazione per il tramite di PEC, era stata adottata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A quella data il testo dell'art. 24 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137 non prevedeva la possibilità di deposito delle impugnazione tramite PEC; successivamente, però, a partire dal 25 dicembre 2020, in forza della conversione in legge del decreto ad opera della legge 18/12/2020, n. 176, tale possibilità era stata prevista: l'art. 24 modificato dalla legge di conversione, infatti, al quarto comma recitava: "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo :L del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicato nel portale dei servizi telematici". Erano stati, poi, introdotti alcuni commi relativi specificamente agli atti di impugnazione: "6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformil:à all'originale. 6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale. 6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei comm i 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati (...)" I motivi nuovi sono stati depositati il 1/9/2021 tramite PEC: quindi, del tutto ritualmente. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che deciderà l'impugnazione tenendo conto anche dei motivi nuovi depositati dalla difesa dell'appellante. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
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