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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 1995

Cassazione n. 16956/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 28/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Gip del Tribunale di Roma ha disposto, ex art. 130 cod. proc. pen. e provvedendo de plano, la correzione della sentenza di condanna emessa il 6 febbraio 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermata in appello il 7 luglio 2025, nella parte in cui disponeva il dissequestro e ia restituzione all'avente diritto dell'autovettura in sequestro, disponendone, diversamente, la confisca e . distruzione, in quanto veicolo modificatoN strutturalmente e, dunque, caratterizzato da un nesso funzionale rispetto al reato commesso ex artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., dal momento che il GIP avrebbe proceduto alla correzione di un errore che non può qualificarsi come meramente materiale, poiché idoneo ad incidere sul contenuto stesso della decisione.

La difesa rileva, inoltre, che l'eventuale confisca avrebbe natura facoltativa e non obbligatoria, al contrario di quanto affermato dal GIP.

Ne deriverebbe la necessità di una specifica valutazione circa l'esistenza di un nesso funzionale stabile tra la res e l'attività illecita; valutazione che non potrebbe essere sostituita da una semplice operazione di rettifica ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., rilevando che la sentenza era stata oggetto di appello ed era stata confermata; pertanto, la competenza a procedere alla correzione sarebbe spettata, al più, al giudice di appello, ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta del provvedimento.

2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che la norma prevede l'adozione della correzione in camera di consiglio, mentre nel caso di specie il giudice avrebbe provveduto de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In via preliminare, deve rilevarsi che il secondo motivo riveste carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili di censura.

La sentenza di primo grado era stata infatti integralmente confermata dalla Corte di appello, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., ogni eventuale intervento di correzione avrebbe dovuto essere disposto dal giudice di secondo grado, e non dal GIP, privo della competenza funzionale necessaria.

Non meno fondati risultano il primo ed il terzo motivo di ricorso.

L'art. 130, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che la correzione sia adottata in camera di consiglio; modalità procedimentale volta a garantire il coinvolgimento delle parti e l'esercizio del diritto di difesa.

La decisione de plano, invece, priva le parti di tale garanzia e risulta incompatibile con la funzione dell'istituto, specie quando larettifica non appaia ictu ocu/i neutra, come nel caso di specie, ma idonea a produrre effetti sostanziali.

In ogni caso, deve rilevarsi che la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen, non era comunque utilizzabile nel caso di specie, stante la natura intrinsecamente modificativa della correzione adottata.

L'istituto della correzione presuppone un contrasto tra volontà decisoria e sua esteriorizzazione grafica, come nei casi di refusi, omissioni o imprecisioni formali immediatamente riconoscibili, Qui, al contrario, il dissequestro era stato espressamente disposto tanto nella motivazione quanto nel dispositivo della sentenza di primo grado (pag. 3 del provvedimento), poi integralmente confermata in appello: ciò dimostra la piena coerenza tra iter argomentativo e statuizione finale e, dunque, l'esistenza di una precisa volontà decisoria.

Deve dunque rilevarsi come l'intervento correttivo abbia inciso sulla sostanza della decisione, modificando l'esito del giudizio su un punto rilevante e determinando un vero e proprio mutamento della statuizione.

Per tali motivi, il provvedimento, viziato da nullità sotto più profili, deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla se P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 28/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Gip del Tribunale di Roma ha disposto, ex art. 130 cod. proc. pen. e provvedendo de plano, la correzione della sentenza di condanna emessa il 6 febbraio 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermata in appello il 7 luglio 2025, nella parte in cui disponeva il dissequestro e ia restituzione all'avente diritto dell'autovettura in sequestro, disponendone, diversamente, la confisca e . distruzione, in quanto veicolo modificatoN strutturalmente e, dunque, caratterizzato da un nesso funzionale rispetto al reato commesso ex artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., dal momento che il GIP avrebbe proceduto alla correzione di un errore che non può qualificarsi come meramente materiale, poiché idoneo ad incidere sul contenuto stesso della decisione. La difesa rileva, inoltre, che l'eventuale confisca avrebbe natura facoltativa e non obbligatoria, al contrario di quanto affermato dal GIP. Ne deriverebbe la necessità di una specifica valutazione circa l'esistenza di un nesso funzionale stabile tra la res e l'attività illecita; valutazione che non potrebbe essere sostituita da una semplice operazione di rettifica ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., rilevando che la sentenza era stata oggetto di appello ed era stata confermata; pertanto, la competenza a procedere alla correzione sarebbe spettata, al più, al giudice di appello, ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta del provvedimento. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che la norma prevede l'adozione della correzione in camera di consiglio, mentre nel caso di specie il giudice avrebbe provveduto de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In via preliminare, deve rilevarsi che il secondo motivo riveste carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili di censura. La sentenza di primo grado era stata infatti integralmente confermata dalla Corte di appello, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen., ogni eventuale intervento di correzione avrebbe dovuto essere disposto dal giudice di secondo grado, e non dal GIP, privo della competenza funzionale necessaria. Non meno fondati risultano il primo ed il terzo motivo di ricorso. L'art. 130, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che la correzione sia adottata in camera di consiglio; modalità procedimentale volta a garantire il coinvolgimento delle parti e l'esercizio del diritto di difesa. La decisione de plano, invece, priva le parti di tale garanzia e risulta incompatibile con la funzione dell'istituto, specie quando larettifica non appaia ictu ocu/i neutra, come nel caso di specie, ma idonea a produrre effetti sostanziali. In ogni caso, deve rilevarsi che la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen, non era comunque utilizzabile nel caso di specie, stante la natura intrinsecamente modificativa della correzione adottata. L'istituto della correzione presuppone un contrasto tra volontà decisoria e sua esteriorizzazione grafica, come nei casi di refusi, omissioni o imprecisioni formali immediatamente riconoscibili, Qui, al contrario, il dissequestro era stato espressamente disposto tanto nella motivazione quanto nel dispositivo della sentenza di primo grado (pag. 3 del provvedimento), poi integralmente confermata in appello: ciò dimostra la piena coerenza tra iter argomentativo e statuizione finale e, dunque, l'esistenza di una precisa volontà decisoria. Deve dunque rilevarsi come l'intervento correttivo abbia inciso sulla sostanza della decisione, modificando l'esito del giudizio su un punto rilevante e determinando un vero e proprio mutamento della statuizione. Per tali motivi, il provvedimento, viziato da nullità sotto più profili, deve essere annullato senza rinvio. P.Q.M. Annulla se P.Q.M
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