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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 43836/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso /DEPORTATA I-Ù CANCELI:Eft i .. 31 OTT 2023 t:exi, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 16 maggio 2023 di rigetto della istanza di restituzione dei beni ed ha presentato anche una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti allegati al ricorso che il procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 maggio 2022 con il quale si è provveduto sui beni in sequestro.

Pertanto, l'istanza di revoca del sequestro probatorio eseguito nel corso delle indagini preliminari deve ritenersi essere riferita al provvedimento sui beni in sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari unitamente all'archiviazione e deve seguire la procedura ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che quale giudice dell'esecuzione abbia rigettato l'istanza di restituzione, è ammissibile solo la proposizione dell'opposizione prevista da tale norma, e ciò sia che il giudice dell'esecuzione abbia deciso de plano sia che sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Pertanto, il proposto ricorso per cassazione deve essere qualificato quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale di Milano, ufficio Giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ufficio Gip.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso /DEPORTATA I-Ù CANCELI:Eft i .. 31 OTT 2023 t:exi, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 16 maggio 2023 di rigetto della istanza di restituzione dei beni ed ha presentato anche una memoria di replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dal provvedimento impugnato e dagli atti allegati al ricorso che il procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 maggio 2022 con il quale si è provveduto sui beni in sequestro. Pertanto, l'istanza di revoca del sequestro probatorio eseguito nel corso delle indagini preliminari deve ritenersi essere riferita al provvedimento sui beni in sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari unitamente all'archiviazione e deve seguire la procedura ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che quale giudice dell'esecuzione abbia rigettato l'istanza di restituzione, è ammissibile solo la proposizione dell'opposizione prevista da tale norma, e ciò sia che il giudice dell'esecuzione abbia deciso de plano sia che sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. Pertanto, il proposto ricorso per cassazione deve essere qualificato quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale di Milano, ufficio Giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ufficio Gip. Cos
Decreto Cassazione n. 43836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris