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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21363/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, con una indicazione nominale eccentrica ( la mancata assunzione di una prova decisiva ecerittra., addotta con il primo motivo ma mai prospettata in appello) introduce censure dirette a contestare la ricostruzione del fatto siccome non adeguatamente supportata da adeguati elementi probatori senza mettere in discussione con la dovuta puntualità il giudizio di credibilità soggettiva delle persone offese e di attendibilità intrinseca del relativo narrato, sul quale riposa la decisione gravata, solo genericamente contraddetto (con il secondo motivo di ricorso) sulla base di una indicazione argomentativa evidentemente insufficiente (la sola costituzione di parte civile operata dalle stesse); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore Il PrO dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggi O , . 1 GI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso, con una indicazione nominale eccentrica ( la mancata assunzione di una prova decisiva ecerittra., addotta con il primo motivo ma mai prospettata in appello) introduce censure dirette a contestare la ricostruzione del fatto siccome non adeguatamente supportata da adeguati elementi probatori senza mettere in discussione con la dovuta puntualità il giudizio di credibilità soggettiva delle persone offese e di attendibilità intrinseca del relativo narrato, sul quale riposa la decisione gravata, solo genericamente contraddetto (con il secondo motivo di ricorso) sulla base di una indicazione argomentativa evidentemente insufficiente (la sola costituzione di parte civile operata dalle stesse); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il PrO dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggi O , . 1 GI
Sentenza Cassazione n. 21363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris