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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 27165/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1138/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in R oma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope leg is in R oma, via dei Port oghesi n . 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresentataex lege -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore -intimata - avverso la s entenza n. 1065 /201 7 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 22/6/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/9/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, all’epocamagistrato, fu sospesa dal servizio dal novembre 2006 a ll’ aprile 2008 .

Durante quel periodo le venne erogata la retribuzione piena, invece che ridotta ad un terzo ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 109 del 2006.

In data 5.2.2013 ricevettequindi cartella esattoriale per la restituzione dell’importo indebitamente erogato, oltre che per il pagamento di un contributo unificato giudiziario (d.P.R. n. 115 del 2002).

Sull’opposizione da lei proposta contro la cartella, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò cessata la materia del contendere, ravvisando un’implicita rinuncia alla domanda nella mancata partecipazione della ricorrente all’udienza di discussione della causa.Contro la decisione del tribunale, la lavoratrice propose appello, ma la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza gravata,dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Contro lasentenza della Corte territoriale lalavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi .

Il Ministero della Giustiziaha replicato con controricorso , mentre l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di con sigli o ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ri corrente denuncia , « ex art. 360, n. 1, c.p.c., … l’erroneità e l’illegittimità del diniego di giurisdizione del Giudice del Lavoro adito , peraltro neppure eccepita dalle controparti».Sostiene la parte che oggetto della controversia non sarebbe il suo diritto a percepire ( recte : trattenere) gli stipendiricevuti durante la sospensione, ma solo «la valutazione circa la restituibilità delle somme…, le questioni di decadenza dall’iscrizione a ruolo … e di prescrizione ex art.2955 c.c. e in subordine il mero conteggio matematico dell’eventuale surplusversato».

1.1. Premesso che la questione di giurisdizione,in quanto tale,riguarda il giudice ordinario (e non il «Giudice del Lavoro») e che il rilievodel relativo difetto non richiede istanza di parte, ma è rilevabile d’ufficio (art. 37, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022), il motivo è infondato.

Il difetto di giurisdizione è stato dichiarato in forza del combinato disposto degli artt. 63, comma 4, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, posto che «i magistrati ordinari», come altre categorie sottratte alla privatizzazione del pubblico impiego, «rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti» e «le controversie relative ai [loro] rapporti di lavoro … , ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi», restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo «in sede di giurisdizione esclusiva».

La regola sulla giurisdizione in materia , oltre a essere chiaramente delineata nella legge è gi à stata affr ontata dal le Sezioni Unite (sent. n. 27198/2017; ord. n. 21986/2021), sicché corretta è stata l’assegnazione alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c., anche in forza del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il fatto che si discuta della restituzione di una retribuzione già erogata e che la ricorrente fondi la sua pretesa di trattenerla anche su eccezioni di decadenza e prescrizione non muta l’oggetto della controversia, che restaancorato all’accertamento di «diritti patrimoniali connessi» al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario.

Men che meno può mutarela materia del contendere il fatto che sia contestato il «conteggio matematico dell’eventuale surplusversato».

Inoltre, nessunarilevanzap uò assumere, ai fini del riparto di giurisdizione, il rilievo di parte ricorrente circa l’assenza, nel caso di specie, di profili di discrezionalità amministrativa, posto che al giudice amministrativo compete, in questo ambito, la «giurisdizione esclusiva».

2. Con il secondo motivosicensura, « ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per mancata indicazione del giudicedinnanzi al quale si dovrebbe riassumere la causa e dei termini della medesima riassunzione, in violazione della legge n. 69/2009».

2.1. La censura sarebbe corretta se l’esame della sentenza impugnata dovesse essere limitatoal solo dispositivo, ove la Corte territoriale si è limitata a dichiarare «il difetto di giurisdizione del giudice ordinario».

Merita però di essere condiviso, e qui ribadito , il principio per cui è da considerare valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l’art. 59 della legge n.69 del 2009 (Cass. n. 7680/2012) .

Ebbene, nella motivazione della sentenza impugnata è indicato in modo chiaro che, « poiché il rapporto di lavoro del magistrato ordinario … è rimasto in r egime di diritto pubblico, tutte le situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di lavoro … rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice 5 amministrativo».

Né l ’ indicazione del « giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione» (art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009) può essere intesa come necessità che sia precis ato anche l’organo giudiziario competente all’interno della diversa giurisdizione indicata, perché a un giudice estraneo non può essere chiesto di pronunciarsi sulle ripartizioni di competenza interne a una diversa giurisdizione.

3. Il terzo motivo denuncia,«ex art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per contraddittorietà intrinseca nella motivazione circa il giudice ravvisato come dotato di giurisdizione nella vicenda controversa».

Nella telegrafica illustrazione del motivo si sostiene che la C orte d’ A ppello avrebbe indicato contraddittoriamente anche la giurisdizione del giudice tributario, oltre a quella del giudice amministrativo.

3.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte territoriale ha semplicemente rilevato, senza cadere in alcuna contraddizione, che, sebbene la cartella esattoriale indic hi due distinti crediti erariali (ripetizione dell’indebita retribuzione e riscossione di un contributo unificatoper spese processuali ) , il cui accertamento è soggetto a due diverse giurisdizioni (giudice amministrativo e giudice tributario), per entrambi sussiste il rilevato difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

4. Il quartomezzo di impugnazione censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omessa pronunzia circa la domanda cautelare di sospensiva dell’efficacia esecutiva della cartella, proposta sia in primo grado che in grado d’appello».La ricorrente rileva che nella sentenza non è in alcun modo menzionata la sua istanza cautelare e sostiene che sulla stessa il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche in sede di dichiarazioneil difetto di giurisdizione, per garantire il diritto della parte alla tutela d’urgenza nelle more della riassunzione del processo davanti algiudice amministrativo. 4.1.Questo motivo è inammissibile sotto diversi profili .

A parte l’errata indicazione del tipo di vizio denunciato (essendo la prospettata «omessa pronunzia» vizio ben diverso dall’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), l’omessa pronuncia non sussiste, perché la domanda cautelare è stata respintain modo implicito, a torto o a ragione, con l’affermazione che, nella negazione dell a giurisdizione,restava «assorbita ogni altra questione».

Inoltre, contro le d ecision i sulle domande cautelari – quand’anche, ma solo occasionalmente e non per disposizione legislativa,contenute in un atto con forma di sentenza – non è mai dato ricorso per cassazione, in mancanza del necessario requisito della decisorietà ( v.

Cass. n n . 25256/2018 ; 13148/2018).

5. Infine, sebbene non sollevata nel ricorso , merita un cenno, in quanto potenzialmente rilevabile d’ufficio, un ’ ultim a questione.

Il difetto di giurisdizione è stato rilevato d’ufficio solo in grado d’appello.

È noto che , nel già citato art. 37, comma 1, c.p.c. (testo vigente ratione temporis), la possibilità di rilevare la questionedi giurisdizione, «anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo», viene contemperata dalla giurisprudenza con la necessità di rispettareil giudicato interno formatosi con la mancata impugnazione della sentenza di primo grado che abbia invece affermato, sia pureimplicitamente, la sussistenza della giurisdizione.

Nel caso di specie, tuttavia, dalla sentenza qui impugnata (e dallo stesso ricorso) risulta che il giudice di primo grado si era limitato a dichiarare «la cessazione della materia del contendere», sulla base di una pretesa «volontà di rinunciare all’azione» desunta dalla mancata partecipazione della parte ricorrente all’udienza di discussione.

A prescindere dall’evidente erroneità della soluzione adottata, quello che conta qui rilevare è che siffatta sentenza di primo grado non conteneva una decisione sul merito implicante l’affermazione della giurisdizione, ma solo un’atipica presa d’atto di una ritenuta carenza di interesse, il che esclude che su questa si fosse formato il giudicato implicito allorché la Corte d’Appello ha rilevato d’ufficio e dichiarato il difetto di giurisdizione (v.

Cass.

S.U. nn. 28503/2017; 2067/2011; 24883/2008).

6. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1138/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in R oma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope leg is in R oma, via dei Port oghesi n . 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresentataex lege -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore -intimata - avverso la s entenza n. 1065 /201 7 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 22/6/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/9/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, all’epocamagistrato, fu sospesa dal servizio dal novembre 2006 a ll’ aprile 2008 . Durante quel periodo le venne erogata la retribuzione piena, invece che ridotta ad un terzo ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 109 del 2006. In data 5.2.2013 ricevettequindi cartella esattoriale per la restituzione dell’importo indebitamente erogato, oltre che per il pagamento di un contributo unificato giudiziario (d.P.R. n. 115 del 2002). Sull’opposizione da lei proposta contro la cartella, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò cessata la materia del contendere, ravvisando un’implicita rinuncia alla domanda nella mancata partecipazione della ricorrente all’udienza di discussione della causa.Contro la decisione del tribunale, la lavoratrice propose appello, ma la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza gravata,dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Contro lasentenza della Corte territoriale lalavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi . Il Ministero della Giustiziaha replicato con controricorso , mentre l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di con sigli o ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ri corrente denuncia , « ex art. 360, n. 1, c.p.c., … l’erroneità e l’illegittimità del diniego di giurisdizione del Giudice del Lavoro adito , peraltro neppure eccepita dalle controparti».Sostiene la parte che oggetto della controversia non sarebbe il suo diritto a percepire ( recte : trattenere) gli stipendiricevuti durante la sospensione, ma solo «la valutazione circa la restituibilità delle somme…, le questioni di decadenza dall’iscrizione a ruolo … e di prescrizione ex art.2955 c.c. e in subordine il mero conteggio matematico dell’eventuale surplusversato». 1.1. Premesso che la questione di giurisdizione,in quanto tale,riguarda il giudice ordinario (e non il «Giudice del Lavoro») e che il rilievodel relativo difetto non richiede istanza di parte, ma è rilevabile d’ufficio (art. 37, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022), il motivo è infondato. Il difetto di giurisdizione è stato dichiarato in forza del combinato disposto degli artt. 63, comma 4, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, posto che «i magistrati ordinari», come altre categorie sottratte alla privatizzazione del pubblico impiego, «rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti» e «le controversie relative ai [loro] rapporti di lavoro … , ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi», restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo «in sede di giurisdizione esclusiva». La regola sulla giurisdizione in materia , oltre a essere chiaramente delineata nella legge è gi à stata affr ontata dal le Sezioni Unite (sent. n. 27198/2017; ord. n. 21986/2021), sicché corretta è stata l’assegnazione alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c., anche in forza del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il fatto che si discuta della restituzione di una retribuzione già erogata e che la ricorrente fondi la sua pretesa di trattenerla anche su eccezioni di decadenza e prescrizione non muta l’oggetto della controversia, che restaancorato all’accertamento di «diritti patrimoniali connessi» al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario. Men che meno può mutarela materia del contendere il fatto che sia contestato il «conteggio matematico dell’eventuale surplusversato». Inoltre, nessunarilevanzap uò assumere, ai fini del riparto di giurisdizione, il rilievo di parte ricorrente circa l’assenza, nel caso di specie, di profili di discrezionalità amministrativa, posto che al giudice amministrativo compete, in questo ambito, la «giurisdizione esclusiva». 2. Con il secondo motivosicensura, « ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per mancata indicazione del giudicedinnanzi al quale si dovrebbe riassumere la causa e dei termini della medesima riassunzione, in violazione della legge n. 69/2009». 2.1. La censura sarebbe corretta se l’esame della sentenza impugnata dovesse essere limitatoal solo dispositivo, ove la Corte territoriale si è limitata a dichiarare «il difetto di giurisdizione del giudice ordinario». Merita però di essere condiviso, e qui ribadito , il principio per cui è da considerare valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l’art. 59 della legge n.69 del 2009 (Cass. n. 7680/2012) . Ebbene, nella motivazione della sentenza impugnata è indicato in modo chiaro che, « poiché il rapporto di lavoro del magistrato ordinario … è rimasto in r egime di diritto pubblico, tutte le situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di lavoro … rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice 5 amministrativo». Né l ’ indicazione del « giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione» (art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009) può essere intesa come necessità che sia precis ato anche l’organo giudiziario competente all’interno della diversa giurisdizione indicata, perché a un giudice estraneo non può essere chiesto di pronunciarsi sulle ripartizioni di competenza interne a una diversa giurisdizione. 3. Il terzo motivo denuncia,«ex art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza per contraddittorietà intrinseca nella motivazione circa il giudice ravvisato come dotato di giurisdizione nella vicenda controversa». Nella telegrafica illustrazione del motivo si sostiene che la C orte d’ A ppello avrebbe indicato contraddittoriamente anche la giurisdizione del giudice tributario, oltre a quella del giudice amministrativo. 3.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte territoriale ha semplicemente rilevato, senza cadere in alcuna contraddizione, che, sebbene la cartella esattoriale indic hi due distinti crediti erariali (ripetizione dell’indebita retribuzione e riscossione di un contributo unificatoper spese processuali ) , il cui accertamento è soggetto a due diverse giurisdizioni (giudice amministrativo e giudice tributario), per entrambi sussiste il rilevato difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 4. Il quartomezzo di impugnazione censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omessa pronunzia circa la domanda cautelare di sospensiva dell’efficacia esecutiva della cartella, proposta sia in primo grado che in grado d’appello».La ricorrente rileva che nella sentenza non è in alcun modo menzionata la sua istanza cautelare e sostiene che sulla stessa il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche in sede di dichiarazioneil difetto di giurisdizione, per garantire il diritto della parte alla tutela d’urgenza nelle more della riassunzione del processo davanti algiudice amministrativo. 4.1.Questo motivo è inammissibile sotto diversi profili . A parte l’errata indicazione del tipo di vizio denunciato (essendo la prospettata «omessa pronunzia» vizio ben diverso dall’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), l’omessa pronuncia non sussiste, perché la domanda cautelare è stata respintain modo implicito, a torto o a ragione, con l’affermazione che, nella negazione dell a giurisdizione,restava «assorbita ogni altra questione». Inoltre, contro le d ecision i sulle domande cautelari – quand’anche, ma solo occasionalmente e non per disposizione legislativa,contenute in un atto con forma di sentenza – non è mai dato ricorso per cassazione, in mancanza del necessario requisito della decisorietà ( v. Cass. n n . 25256/2018 ; 13148/2018). 5. Infine, sebbene non sollevata nel ricorso , merita un cenno, in quanto potenzialmente rilevabile d’ufficio, un ’ ultim a questione. Il difetto di giurisdizione è stato rilevato d’ufficio solo in grado d’appello. È noto che , nel già citato art. 37, comma 1, c.p.c. (testo vigente ratione temporis), la possibilità di rilevare la questionedi giurisdizione, «anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo», viene contemperata dalla giurisprudenza con la necessità di rispettareil giudicato interno formatosi con la mancata impugnazione della sentenza di primo grado che abbia invece affermato, sia pureimplicitamente, la sussistenza della giurisdizione. Nel caso di specie, tuttavia, dalla sentenza qui impugnata (e dallo stesso ricorso) risulta che il giudice di primo grado si era limitato a dichiarare «la cessazione della materia del contendere», sulla base di una pretesa «volontà di rinunciare all’azione» desunta dalla mancata partecipazione della parte ricorrente all’udienza di discussione. A prescindere dall’evidente erroneità della soluzione adottata, quello che conta qui rilevare è che siffatta sentenza di primo grado non conteneva una decisione sul merito implicante l’affermazione della giurisdizione, ma solo un’atipica presa d’atto di una ritenuta carenza di interesse, il che esclude che su questa si fosse formato il giudicato implicito allorché la Corte d’Appello ha rilevato d’ufficio e dichiarato il difetto di giurisdizione (v. Cass. S.U. nn. 28503/2017; 2067/2011; 24883/2008). 6. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115
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