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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06707/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Lecce gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reati di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n.1 e 585, comma 1, cod. pen. e artt. 61 n. 2, 2 e 4 legge n. 895 del 1967; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la violazione di legge e il vizio della motivazione in ragione della mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ed il secondo, che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi -il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca: «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Lecce gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reati di cui agli artt. 582, 583, comma 1, n.1 e 585, comma 1, cod. pen. e artt. 61 n. 2, 2 e 4 legge n. 895 del 1967; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale sono stati prospettati la violazione di legge e il vizio della motivazione in ragione della mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ed il secondo, che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod. pen., sono inammissibili perché: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi -il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca: «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 06707/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris