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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42616/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione.

Secondo la Corte di appello, il termine ordinario di prescrizione per il delitto contestato (furto in abitazione tentato) era pari a sei anni ed era decorso, in assenza di atti interruttivi, dalla pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta il 20/09/2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata: la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel determinare il termine di prescrizione del reato.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, connnna 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato, e nondimeno il reato è estinto.

4.1. La Corte di appello non ha considerato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ritenuta sussistente dal Tribunale, che riconobbe all'imputato le circostanze attenuanti generiche appunto in regime di equivalenza con la predetta aggravante.

Ne è conseguito un errore nel calcolo del termine ordinario di prescrizione: tenuto conto del massimo della pena pari a quattro anni di reclusione per il delitto di furto in abitazione tentato all'epoca del fatto (commesso il 25 agosto 2016, e dunque prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha inasprito la sanzione), il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni e otto mesi, vale a dire a quattro anni aumentati di due terzi ai sensi degli artt. 99, connma 4 e 161, comma 2, cod. pen.

Dunque, il termine ordinario non era maturato, a decorrere dalla sentenza di primo grado intervenuta il 20 settembre 2016, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

4.2. La sentenza di appello va dunque annullata, ma occorre considerare che il termine ordinario di prescrizione, pari a sei anni e otto mesi, è comunque decorso, sicché il reato è comunque ad oggi prescritto.5.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione. Secondo la Corte di appello, il termine ordinario di prescrizione per il delitto contestato (furto in abitazione tentato) era pari a sei anni ed era decorso, in assenza di atti interruttivi, dalla pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta il 20/09/2016. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge e chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata: la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel determinare il termine di prescrizione del reato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, connnna 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato, e nondimeno il reato è estinto. 4.1. La Corte di appello non ha considerato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ritenuta sussistente dal Tribunale, che riconobbe all'imputato le circostanze attenuanti generiche appunto in regime di equivalenza con la predetta aggravante. Ne è conseguito un errore nel calcolo del termine ordinario di prescrizione: tenuto conto del massimo della pena pari a quattro anni di reclusione per il delitto di furto in abitazione tentato all'epoca del fatto (commesso il 25 agosto 2016, e dunque prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha inasprito la sanzione), il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni e otto mesi, vale a dire a quattro anni aumentati di due terzi ai sensi degli artt. 99, connma 4 e 161, comma 2, cod. pen. Dunque, il termine ordinario non era maturato, a decorrere dalla sentenza di primo grado intervenuta il 20 settembre 2016, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. 4.2. La sentenza di appello va dunque annullata, ma occorre considerare che il termine ordinario di prescrizione, pari a sei anni e otto mesi, è comunque decorso, sicché il reato è comunque ad oggi prescritto.5. La sentenza va dunque annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz
Sentenza Cassazione n. 42616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris