CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28863-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in 1266 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28863/2016 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e Numero sezionale 1266/2022 Numero di raccolta generale 16430/2022 difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 1371/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/06/2016 R.G.N. 3187/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza definitiva n. 1371 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma di quella di primo grado che aveva rigettato le domande proposte, la Corte di Appello di Lecce - sulla scorta dell’accertamento compiuto con sentenza non definitiva n. 1304 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui, ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], veniva affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], infermiere professionale, e il Ministero della Giustizia dal 1°.4.1983 fino al 30.9.2008 e con l’[OSCURATO:SOCIETA] dal 1°.10.2008 in poi (in conseguenza del passaggio delle funzioni della sanità penitenziaria alle A.S.L. ex D.P.C.M. del 1°.4.2008 e delibera di G.R. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 [OSCURATO:PERSONA] n. 1747 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - condannava Numero registro generale 28863/2016 Ministero ed Asl, in ragione dei rispettivi Numero sezionale 1266/2022 Numero di raccolta generale 16430/2022 periodi, al pagamento a titolo risarcitorio Data pubblicazione 20/05/2022 dell’importo corrispondente alle differenze economiche, tra quanto spettante sulla base del c.c.n.l. per il personale del S.S.N. e quanto dal Cenerini percepito in relazione al rapporto formalmente ricadente, ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, nell’alveo dell’attività libero professionale, per la quale era prevista la retribuzione oraria nella misura di € 16,21, oltre interessi. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione l’[OSCURATO:SOCIETA], articolandolo in sette motivi. Resisteva con controricorso il lavoratore. Restavano gli intimati Ministero della Giustizia e Regione [OSCURATO:PERSONA]. Depositavano memorie per [OSCURATO:PERSONA] gli avv.ti Aiello e Chironi, costituitisi in corso di causa, come in epigrafe indicato, subentrando all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso principale la Asl deduce la violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Si rileva che la sentenza sarebbe del tutto priva del tratto motivazionale, avuto riguardo all’accertamento dei presupposti della subordinazione con riferimento alla posizione del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]; nel dettaglio, si Numero registro generale 28863/2016 osserva che detto difetto di motivazione sarebbe Numero sezionale 1266/2022 Numero di raccolta generale 16430/2022 ravvisabile non solo nella sentenza definitiva in Data pubblicazione 20/05/2022 cui si provvede ad operare la quantificazione, ma anche in quella non definitiva in cui è stato posto in essere l’accertamento e indi la condanna generica. 2. Con il secondo mezzo del ricorso principale, la medesima questione del difetto di motivazione, viene riproposta con riguardo al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., sempre con riferimento agli artt. 111 della Costituzione, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c. Il punto nodale anche del secondo motivo ruota attorno alla dedotta mancanza di motivazione, con riferimento all’accertamento della subordinazione compiuto dalla Corte territoriale avuto riguardo al datore [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. Si rappresenta che la Corte territoriale avrebbe statuito in violazione del principio generale di corrispondenza tra “il chiesto ed il pronunziato”, sia in ordine al titolo (retribuzione e non risarcimento), sia con riferimento al lasso temporale preso in esame, essendo stata disposta la condanna delle differenze retributive fino al 31.12.2014 a fronte di un ricorso depositato in data 17.3.2010. 4. Con il quarto si censura la violazione di legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 53 legge n. 740 del 1970.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Si assume che la sentenza di appello non terrebbe Numero registro generale 28863/2016 in debito conto né la previsione dell’art. 53 della Numero sezionale 1266/2022 Numero di raccolta generale 16430/2022 l. n. 740 del 1970, alla luce della quale il Data pubblicazione 20/05/2022 rapporto per cui è causa doveva essere regolamentato come attività autonoma, né l’insegnamento della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 76 del 2015, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità del citato art. 53, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma 1, 36, comma 1, e 38, comma 2, della Carta fondamentale. 5. Con il quinto mezzo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene rappresentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., con riferimento alla mancata produzione in giudizio, da parte del lavoratore, del contratto collettivo di riferimento. 6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si assume che la Corte territoriale avrebbe violato i principi generali in tema di onere della prova, in particolare con riferimento al risarcimento del danno, riconosciuto, ma giammai domandato. 7. Con la settima censura viene dedotta la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 1362 c.c. ed agli artt. 2094 e 2099 c.c. con espresso riferimento alla mancanza di prova da parte del ricorrente della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Si deduce, in estrema sintesi, l’insufficienza degli elementi.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28863/2016 8. La maggior parte delle questioni poste con il Numero sezionale 1266/2022 primo, il secondo, il terzo ed il settimo motivo Numero di raccolta generale 16430/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 del ricorso principale, benché formalmente indirizzate a censurare la sentenza definitiva, di fatto hanno riguardo a quella non definitiva (con la quale, come innanzi ricordato, veniva accertato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, disposta la condanna del Ministero e dell’Asl, al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive pretese, per i periodi di rispettiva competenza, specificando, quanto all’Asl, che la condanna veniva disposta “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi”, rimettendo alla sentenza definitiva la mera quantificazione delle somme dovute). Le quattro censure, infatti, pongono nuovamente al centro le questioni: 1) dell’accertamento della subordinazione, in relazione al quale - quanto al datore Asl - si ritiene non esservi stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale o comunque si assume (nel settimo motivo) che l’accertamento non sia stato compiuto nel rispetto dei limiti tracciati dall’art. 2094 c.c.; 2) della condanna, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive oggetto di decisione con la sentenza non definitiva della Corte di Appello di Lecce innanzi richiamata. I mezzi, con riferimento alle censure di cui innanzi e salvo quanto si dirà al successivo punto 8.1., sono inammissibili in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] non solo non prova, ma nemmeno deduce di aver proposto riserva di ricorso per cassazione avverso la pronunzia non definitiva della Corte F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28863/2016 territoriale, sulla quale quindi è caduto il Numero sezionale 1266/2022 giudicato. Numero di raccolta generale 16430/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 La Suprema Corte ha più volte avuto modo di precisare (tra le tante si veda Cass. n. 31153/2017) che, qualora sia stata formulata la riserva avverso sentenza non definitiva, la parte che l’ha formulata, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, deve non solo allegarlo (e nella specie anche detta allegazione è mancata), ma anche precisarne le modalità ed i tempi, al fine di consentirne il controllo da parte del giudice di legittimità, indicando specificamente gli atti processuali ove essa va rinvenuta. Mancando, come detto, anche la mera allegazione di aver operato la riserva, i mezzi innanzi indicati, che si traducono in censure sostanzialmente rivolte contro la sentenza non definitiva, sono inammissibili. 8.1. La residua doglianza mossa con il terzo motivo è infondata. Assume la parte ricorrente che la Corte territoriale, in violazione del principio della corrispondenza tra “il chiesto ed il pronunziato” avrebbe disposto: a) la condanna ad un risarcimento del danno, che giammai era stato domandato; b) la condanna al pagamento degli importi liquidati a titolo di risarcimento anche per il periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. sentenza definitiva). 8.1.1. Quanto alla prima censura, osserva il Collegio, che il giudice di merito si è mosso nell’alveo della proposta domanda, liquidando - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28863/2016 nella sostanza - le differenze retributive pretese Numero sezionale 1266/2022 nel ricorso introduttivo. Numero di raccolta generale 16430/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Nel ricorso ex art. 414 c.p.c., infatti, veniva chiesta la condanna al pagamento delle differenze tra quanto percepito dal Cenerini per l’attività libero professionale e quanto a lui spettante in virtù del c.c.n.l. di riferimento per l’attività di infermiere professionale svolta in regime di subordinazione. La Corte territoriale, dunque, ben compreso quali fossero petitum e causa petendi, si è mossa nell’alveo della domanda proposta, senza che via sia stata, nel caso di specie, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della necessaria corrispondenza tra “chiesto e pronunziato”. Né, si soggiunge, la qualificazione giuridica (peraltro anch’essa già contenuta nelle sentenza non definitiva) è stata oggetto di specifica censura. 8.1.2. Quanto alla condanna al pagamento delle differenze retributive anche per il periodo successivo al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., va brevemente osservato che essa è corretta ed in linea con la pronunzia, passata in cosa giudicata, di condanna generica e pro futuro contenuta nella sentenza non definitiva, atteso che con essa veniva disposta la condanna “dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi”, sicché correttamente, in armonia con il dispositivo, la Corte territoriale nella sentenza definitiva, in esito alla quantificazione, condannava al pagamento della somma indicata in sentenza oltre interessi, anche F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 in relazione al periodo successivo al deposito del Numero registro generale 28863/2016 ricorso ex art. 414 c.p.c. (come indicato nella Numero sezionale 1266/2022 Numero di raccolta generale 16430/2022 pronunzia in atti). Data pubblicazione 20/05/2022 9. Quanto al quarto motivo, rileva il Collegio, che esso non si confronta con la ratio decidendi della pronunzia. Nel caso di specie, infatti, è in discussione non la conformità alla Carta e alla giurisprudenza costituzionale dei rapporti stipulati ex art. 53 della l. n. 740 del 1970, ma l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale della sussistenza “in fatto” tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze prima del Ministero e poi dell’Asl, come innanzi precisato. 10. Il quinto motivo è infondato in quanto in materia di pubblico impiego privatizzato, avuto riguardo ai contratti collettivi, vige il principio iura novit curia, sicché ben può il giudice prenderne cognizione anche prescindendo dalla produzione di parte. 11. Con il sesto mezzo viene riproposta sotto il profilo della violazione dell’art. 2967 c.c., avuto riguardo alla dedotta violazione degli oneri di allegazione e prova, il tema della violazione dei limiti imposti dal rispetto del principio della necessaria corrispondenza tra “chiesto e pronunziato”. Si rimanda sul punto, quindi, a quanto già osservato al riguardo sub 8.1. 12. Conclusivamente il ricorso dell’A.S.L. va rigettato. 13. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 dispositivo. Nulla per le spese nei confronti della Numero registro generale 28863/2016 Regione [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, Numero sezionale 1266/2022 Numero di raccolta generale 16430/2022 rimasti intimati. Data pubblicazione 20/05/2022 14. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in capo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Lecce. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B