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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 36805/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 503/21 Corte di appello di Bologna del 26/01/2021 udita la relazione del consigliere, O. Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna che il 20/07/2020 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione ed C 1.4000,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui al'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che la sentenza, pronunziata alla presenza dell'imputato collegato in videoconferenza, è stata depositata in Cancelleria il 24/02/2021, un giorno prima del termine di trenta giorni fissato dalla Corte in dispositivo; che il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore in data 13 aprile 2021, come da timbro di deposito in cancelleria, ma il termine utile di presentazione di quarantacinque giorni era scaduto il giorno 11 aprile 2021, prorogato al successivo giorno 12, cadendo il primo di domenica; che il ricorso risulta, dunque, presentato in violazione del disposto dell'art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dunque tardivo; che in caso di ricorso intempestivo la Corte di Cassazione ne dichiara l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. di cui agli artt. 610, comma 5-bis, 591 lett. c) e 585 cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 (tremila) P. Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciscril 20/09/2021 Il consiglier et nsore [OSCURATO:PERSONA] honi A na Petruzzellis %---) 9 [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 503/21 Corte di appello di Bologna del 26/01/2021 udita la relazione del consigliere, O. Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna che il 20/07/2020 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione ed C 1.4000,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui al'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che la sentenza, pronunziata alla presenza dell'imputato collegato in videoconferenza, è stata depositata in Cancelleria il 24/02/2021, un giorno prima del termine di trenta giorni fissato dalla Corte in dispositivo; che il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore in data 13 aprile 2021, come da timbro di deposito in cancelleria, ma il termine utile di presentazione di quarantacinque giorni era scaduto il giorno 11 aprile 2021, prorogato al successivo giorno 12, cadendo il primo di domenica; che il ricorso risulta, dunque, presentato in violazione del disposto dell'art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e dunque tardivo; che in caso di ricorso intempestivo la Corte di Cassazione ne dichiara l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. di cui agli artt. 610, comma 5-bis, 591 lett. c) e 585 cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 (tremila) P. Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciscril 20/09/2021 Il consiglier et nsore [OSCURATO:PERSONA] honi A na Petruzzellis %---) 9 [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 36805/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris