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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12007/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 03A4FYX [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]-03KORBL avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate in atti e ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo sui motivi di ricorso; udito per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo sui motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 22/12/2014 dal Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 74, 73, 80 d.P.R. n. 309/1990 come contestati ai capi a-b dell'imputazione), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) per non aver commesso il fatto e, in relazione al reato di cui al capo a), esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena nella misura di anni dodici e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte territoriale non aveva affrontato il motivo di gravame avente ad oggetto la prova del dolo di partecipazione del Pepa, ritenendo erroneamente che l'adesione al sodalizio emergeva dalle conversazioni intercettate; le intercettazioni in questione riguardavano un'unica condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente, rinvenuta e sequestrata nel maggio 2007; difettava la prova della volontà del Pepa di entrare a fa parte dell'associazione e di apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso; il disinteresse dei sodali nei confronti del Pepa dopo il suo arresto dimostrava, al contrario, che il ricorrente non era un associato del gruppo criminoso.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

Lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente la preclusione del precedente giudicato affermando che la sentenza del 3/6/2008 del Gup del Tribunale di Catania aveva ad oggetto reato diverso dagli altri episodi emergenti dalle risultanze processuali, episodi che ometteva di esaminare.Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando il quantitativo non modico di sostanza stupefacente e l'ambito territoriale di operatività dell'attività illecita, quali fattori indicativi di una spiccata inclinazione a delinquere; aveva, però, omesso di prendere in considerazione, quali fattori favorevoli, l'incensuratezza del ricorrente ed il ruolo assolutamente marginale svolto nella vicenda. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte territoriale aveva basato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo sul solo materiale delle intercettazioni, che, al più, evidenziavano sporadici contatti dell'imputata determinati, in via indiretta, dalla relazione sentimentale con il Pepa; la motivazione era apparente perché priva di apprezzamento in ordine al contributi di partecipazione della ricorrente all'associazione ed alla sussistenza in capo alla stessa del dolo specifico; inoltre, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento aveva escluso la partecipazione della Nezha al sodalizio criminoso e la Corte territoriale aveva dato rilievo alle diverse dichiarazioni rese dallo stesso nella fase delle indagini preliminari, con argomentazioni apparenti ed illogiche; i dati intercettativi andavano letti alla luce del rapporto sentimentale dell'imputata con [OSCURATO:PERSONA]; era illogica la motivazione che aveva considerato elemento sintomatico di adesione al sodalizio l'episodio oggetto dell'imputazione di cui al capo b) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 39/1990, reato dal quale l'imputata era stata assolta.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6 cod.pen. e vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte territoriale aveva motivato in maniera apparente in ordine al motivo di gravame con il quale si contestava il difetto di giurisdizione, senza considerare le deduzioni difensive, così incorrendo nell'erronea applicazione dell'art. 6 cod.pen.; le risultanze investigative avevano individuati la sede operativa e direttiva del sodalizio in territorio albanese e, quindi, il locus comnnissi delicti andava individuato in Albania, con conseguente difetto di giurisdizione dell'autorità italiana.

3. La difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I Giudici di merito, aderenza alle risultanza istruttorie (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posto in essere dagli agenti di PS, sequestri di sostanze stupefacenti, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni intercettate) accertavano l'esistenza di un'associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, operante in Albania, Grecia ed Italia, ricostruendone l'ambito di operatività nel territorio italiano e la struttura verticistica; l'associazione era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], il quale dall'Albania inviava in Italia i carichi di droga che venivano gestiti nel territorio italiano La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava che il Pepa, sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (contenuto delle intercettazioni di conversazioni telefoniche, dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) era stabilmente inserito nella struttura associativa in questione.

L'adesione all'associazione e lo stabile inserimento nel contesto associativo veniva desunto, con argomentazioni congrue e logiche, da plurimi dati fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie (contenuto delle numerose conversazioni intercettate, che davano atto di come il Pepa si accordasse con i sodali al fine di immettere sostanze stupefacenti sul mercato del consumo, emergendo anche l'esistenza di una comune disponibilità di somme di denaro e del comune interesse alla riscossione di crediti rimasti insoluti con modalità dilazionate di pagamento, elementi dimostrativi dell'intraneità del Pepa al sodalizio ed alle dinamiche del gruppo associativo; sequestro di sostanze stupefacente ed esiti del servizio di osservazione posto in essere dagli agenti di PS a conferma della intercettazione del 09/05/2007, avente ad oggetto conversazioni relative all'acquisto di sostanza stupefacente; prosecuzione dell'attività illecita nonostante il sequestro della sostanza stupefacente, a riprova della stabilità della condotta di partecipazione al sodalizio del Pepa; assistenza fornita dal Pepa ai familiari di sodale arrestato, circostanza rivelatrice del rapporto di solidarietà tra l'imputato e gli associati).

Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, plurimi elementi fattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa.

La motivazione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.

La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731).

Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente - come accertato nella specie - risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01) Inoltre, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez.1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv.257800; Sez.4,n.45128 del 11/11/2008 Rv.241927); ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, inoltre, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi - come avvenuto nella specie- l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv.282122 - 01)..

La doglianza proposta, pertanto, meramente ripropositiva delle stesse questioni già adeguatamente vagliate dai Giudici di appello con argomentazioni congrue e privi di vizi logici, è manifestamente infondata.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. contestando la valutazione della Corte di appello, che ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" con riferimento al reato di illecita detenzione oggetto della la sentenza del 3/6/2008 del Gup del Tribunale di Catania (irrevocabile il 26/06/2010), rimarcando la diversità tra il predetto reato e quelli oggetto del presente procedimento.

La doglianza proposta è meramente contestativa e generica, non indicando il ricorrente alcun elemento di concretezza al riguardo.

Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.

E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando, quali elementi ostativi preponderanti il quantitativo non modico di sostanze stupefacenti nella disponibilità dell'imputato e l'esteso ambito territoriale di operatività dell'attività illecita, elementi ritenuti dimostrativi di una spiccata inclinazione a delinquere.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] era da considerarsi partecipe del sodalizio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], desumendo l'adesione all'associazione e lo stabile inserimento nel contesto associativo, con argomentazioni congrue e logiche, da plurimi dati fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie; in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate dava atto del rapporto fiduciario intercorrente tra la predetta ed il capo dell'organizzazione criminosa, sintomatico dell'organico inserimento dell'imputata nella struttura del sodalizio, tanto che la stessa veniva incaricata di sorvegliare l'attività di uno dei sodali, ritenuto responsabile della droga custodita da [OSCURATO:PERSONA] presso la villetta di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, sequestrata dalle forze dell'ordine; in altra occasione, poi, la Nezha forniva un significativo contributo al sodalizio, dimostrativo della comunanza di interessi con il gruppo associativo, quando veniva incaricata di occuparsi dell'accoglienza e della sistemazione logistica della sodale [OSCURATO:PERSONA], che era giunta a Catania per recuperare la partita di droga occultata nella villetta del Fontanini; emergeva, poi, dal contenuto di altra conversazione intercettata che l'imputata invitava il sodale [OSCURATO:PERSONA] a disfarsi del telefono, al fine di ostacolare le forze dell'ordine nelle attività investigative sulla attività illecita dei sodali, comportamento significativo, in quanto strumentale al mantenimento in vita del sodalizio; infine, il viaggio a Torino effettuato dalla ricorrente su richiesta dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era dimostrativo dello stabile inserimento della Nezha nel gruppo associativo, collocandosi in un contesto temporale in cui i predetti, come evincibile dal contenuto delle conversazioni intercettate, erano interessati ad immettere sul mercato la droga di pertinenza dell'associazione.

La Corte di merito ha anche chiarito che, a fronte di tali risultanze probatorie, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale in sede di dibattimento aveva escluso la partecipazione della Nezha al sodalizio criminoso, non incrinavano il solido quadro probatorio; andavano, infatti, ritenute attendibili le diverse dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed acquisite al dibattimento attraverso le contestazioni, in quanto corroborate dalle complessive risultanze istruttorie, a fronte anche della genericità di quelle, di segno contrario, rese in dibattimento.

Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, plurimi elementi fattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento della ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa.

La ricorrente neppure si confronta criticamente con le complessive argomentazioni dei Giudici di appello, proponendo, in sostanza, doglianze in fatto, orientate ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana con riferimento all'art.6 cod.pen., norma che prevede la perseguibilità in Italia quando nel territorio italiano sia stato realizzato anche solo un frammento della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti; i Giudici di appello, nel disattendere i motivi di gravame proposti sul punto, hanno rimarcato che risultava accertata l'operatività dell'associazione criminosa anche nel territorio italiano, ove i sodali gestivano la droga proveniente dall'Albania e commettevano i delitti in attuazione del programma criminoso.

La decisione congruamente motivata in fatto, aderente al dato normativo e conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia.

Il criterio adottato nell'art. 6 cod.pen. ("Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.") al fine di stabilire i limiti della giurisdizione penale interna è quello dell' "ubiquità allargata", avendo attribuito il legislatore nazionale - all'evidente fine di estendere al massimo l'efficacia e l'applicazione della legge penale nazionale - rilevanza anche al fatto che solo una parte dell'azione sia avvenuta in Italia.

E secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, opportunamente richiamato dai Giudici di merito, in forza dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano a conoscere di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operante sia all'estero sia in Italia (Sez.3, n. 27989 del 15/04/2021, dep.20/07/2021, Rv.282327 - 01; conforme Sez. 1, n. 5777 del 20/11/1998, dep. 1999, Rv. 212448-01).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 03A4FYX [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]-03KORBL avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate in atti e ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo sui motivi di ricorso; udito per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo sui motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa in data 22/12/2014 dal Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 74, 73, 80 d.P.R. n. 309/1990 come contestati ai capi a-b dell'imputazione), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo b) per non aver commesso il fatto e, in relazione al reato di cui al capo a), esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena nella misura di anni dodici e mesi sei di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale non aveva affrontato il motivo di gravame avente ad oggetto la prova del dolo di partecipazione del Pepa, ritenendo erroneamente che l'adesione al sodalizio emergeva dalle conversazioni intercettate; le intercettazioni in questione riguardavano un'unica condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente, rinvenuta e sequestrata nel maggio 2007; difettava la prova della volontà del Pepa di entrare a fa parte dell'associazione e di apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso; il disinteresse dei sodali nei confronti del Pepa dopo il suo arresto dimostrava, al contrario, che il ricorrente non era un associato del gruppo criminoso. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente la preclusione del precedente giudicato affermando che la sentenza del 3/6/2008 del Gup del Tribunale di Catania aveva ad oggetto reato diverso dagli altri episodi emergenti dalle risultanze processuali, episodi che ometteva di esaminare.Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando il quantitativo non modico di sostanza stupefacente e l'ambito territoriale di operatività dell'attività illecita, quali fattori indicativi di una spiccata inclinazione a delinquere; aveva, però, omesso di prendere in considerazione, quali fattori favorevoli, l'incensuratezza del ricorrente ed il ruolo assolutamente marginale svolto nella vicenda. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva basato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo sul solo materiale delle intercettazioni, che, al più, evidenziavano sporadici contatti dell'imputata determinati, in via indiretta, dalla relazione sentimentale con il Pepa; la motivazione era apparente perché priva di apprezzamento in ordine al contributi di partecipazione della ricorrente all'associazione ed alla sussistenza in capo alla stessa del dolo specifico; inoltre, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in dibattimento aveva escluso la partecipazione della Nezha al sodalizio criminoso e la Corte territoriale aveva dato rilievo alle diverse dichiarazioni rese dallo stesso nella fase delle indagini preliminari, con argomentazioni apparenti ed illogiche; i dati intercettativi andavano letti alla luce del rapporto sentimentale dell'imputata con [OSCURATO:PERSONA]; era illogica la motivazione che aveva considerato elemento sintomatico di adesione al sodalizio l'episodio oggetto dell'imputazione di cui al capo b) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 39/1990, reato dal quale l'imputata era stata assolta. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva motivato in maniera apparente in ordine al motivo di gravame con il quale si contestava il difetto di giurisdizione, senza considerare le deduzioni difensive, così incorrendo nell'erronea applicazione dell'art. 6 cod.pen.; le risultanze investigative avevano individuati la sede operativa e direttiva del sodalizio in territorio albanese e, quindi, il locus comnnissi delicti andava individuato in Albania, con conseguente difetto di giurisdizione dell'autorità italiana. 3. La difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito, aderenza alle risultanza istruttorie (conversazioni intercettate, servizi di osservazione posto in essere dagli agenti di PS, sequestri di sostanze stupefacenti, effettuati a riscontro del contenuto delle conversazioni intercettate) accertavano l'esistenza di un'associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, operante in Albania, Grecia ed Italia, ricostruendone l'ambito di operatività nel territorio italiano e la struttura verticistica; l'associazione era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], il quale dall'Albania inviava in Italia i carichi di droga che venivano gestiti nel territorio italiano La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava che il Pepa, sulla base delle convergenti risultanze istruttorie (contenuto delle intercettazioni di conversazioni telefoniche, dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) era stabilmente inserito nella struttura associativa in questione. L'adesione all'associazione e lo stabile inserimento nel contesto associativo veniva desunto, con argomentazioni congrue e logiche, da plurimi dati fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie (contenuto delle numerose conversazioni intercettate, che davano atto di come il Pepa si accordasse con i sodali al fine di immettere sostanze stupefacenti sul mercato del consumo, emergendo anche l'esistenza di una comune disponibilità di somme di denaro e del comune interesse alla riscossione di crediti rimasti insoluti con modalità dilazionate di pagamento, elementi dimostrativi dell'intraneità del Pepa al sodalizio ed alle dinamiche del gruppo associativo; sequestro di sostanze stupefacente ed esiti del servizio di osservazione posto in essere dagli agenti di PS a conferma della intercettazione del 09/05/2007, avente ad oggetto conversazioni relative all'acquisto di sostanza stupefacente; prosecuzione dell'attività illecita nonostante il sequestro della sostanza stupefacente, a riprova della stabilità della condotta di partecipazione al sodalizio del Pepa; assistenza fornita dal Pepa ai familiari di sodale arrestato, circostanza rivelatrice del rapporto di solidarietà tra l'imputato e gli associati). Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, plurimi elementi fattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa. La motivazione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731). Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente - come accertato nella specie - risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01) Inoltre, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez.1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv.257800; Sez.4,n.45128 del 11/11/2008 Rv.241927); ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, inoltre, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi - come avvenuto nella specie- l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv.282122 - 01).. La doglianza proposta, pertanto, meramente ripropositiva delle stesse questioni già adeguatamente vagliate dai Giudici di appello con argomentazioni congrue e privi di vizi logici, è manifestamente infondata. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. contestando la valutazione della Corte di appello, che ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem" con riferimento al reato di illecita detenzione oggetto della la sentenza del 3/6/2008 del Gup del Tribunale di Catania (irrevocabile il 26/06/2010), rimarcando la diversità tra il predetto reato e quelli oggetto del presente procedimento. La doglianza proposta è meramente contestativa e generica, non indicando il ricorrente alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando, quali elementi ostativi preponderanti il quantitativo non modico di sostanze stupefacenti nella disponibilità dell'imputato e l'esteso ambito territoriale di operatività dell'attività illecita, elementi ritenuti dimostrativi di una spiccata inclinazione a delinquere. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] era da considerarsi partecipe del sodalizio criminoso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], desumendo l'adesione all'associazione e lo stabile inserimento nel contesto associativo, con argomentazioni congrue e logiche, da plurimi dati fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie; in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate dava atto del rapporto fiduciario intercorrente tra la predetta ed il capo dell'organizzazione criminosa, sintomatico dell'organico inserimento dell'imputata nella struttura del sodalizio, tanto che la stessa veniva incaricata di sorvegliare l'attività di uno dei sodali, ritenuto responsabile della droga custodita da [OSCURATO:PERSONA] presso la villetta di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, sequestrata dalle forze dell'ordine; in altra occasione, poi, la Nezha forniva un significativo contributo al sodalizio, dimostrativo della comunanza di interessi con il gruppo associativo, quando veniva incaricata di occuparsi dell'accoglienza e della sistemazione logistica della sodale [OSCURATO:PERSONA], che era giunta a Catania per recuperare la partita di droga occultata nella villetta del Fontanini; emergeva, poi, dal contenuto di altra conversazione intercettata che l'imputata invitava il sodale [OSCURATO:PERSONA] a disfarsi del telefono, al fine di ostacolare le forze dell'ordine nelle attività investigative sulla attività illecita dei sodali, comportamento significativo, in quanto strumentale al mantenimento in vita del sodalizio; infine, il viaggio a Torino effettuato dalla ricorrente su richiesta dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era dimostrativo dello stabile inserimento della Nezha nel gruppo associativo, collocandosi in un contesto temporale in cui i predetti, come evincibile dal contenuto delle conversazioni intercettate, erano interessati ad immettere sul mercato la droga di pertinenza dell'associazione. La Corte di merito ha anche chiarito che, a fronte di tali risultanze probatorie, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale in sede di dibattimento aveva escluso la partecipazione della Nezha al sodalizio criminoso, non incrinavano il solido quadro probatorio; andavano, infatti, ritenute attendibili le diverse dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed acquisite al dibattimento attraverso le contestazioni, in quanto corroborate dalle complessive risultanze istruttorie, a fronte anche della genericità di quelle, di segno contrario, rese in dibattimento. Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, plurimi elementi fattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento della ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa. La ricorrente neppure si confronta criticamente con le complessive argomentazioni dei Giudici di appello, proponendo, in sostanza, doglianze in fatto, orientate ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana con riferimento all'art.6 cod.pen., norma che prevede la perseguibilità in Italia quando nel territorio italiano sia stato realizzato anche solo un frammento della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti; i Giudici di appello, nel disattendere i motivi di gravame proposti sul punto, hanno rimarcato che risultava accertata l'operatività dell'associazione criminosa anche nel territorio italiano, ove i sodali gestivano la droga proveniente dall'Albania e commettevano i delitti in attuazione del programma criminoso. La decisione congruamente motivata in fatto, aderente al dato normativo e conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia. Il criterio adottato nell'art. 6 cod.pen. ("Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.") al fine di stabilire i limiti della giurisdizione penale interna è quello dell' "ubiquità allargata", avendo attribuito il legislatore nazionale - all'evidente fine di estendere al massimo l'efficacia e l'applicazione della legge penale nazionale - rilevanza anche al fatto che solo una parte dell'azione sia avvenuta in Italia. E secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, opportunamente richiamato dai Giudici di merito, in forza dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano a conoscere di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operante sia all'estero sia in Italia (Sez.3, n. 27989 del 15/04/2021, dep.20/07/2021, Rv.282327 - 01; conforme Sez. 1, n. 5777 del 20/11/1998, dep. 1999, Rv. 212448-01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pec
Sentenza Cassazione n. 12007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris