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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 26517/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 808/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di SARDEGNA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25919 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- rg 25919/2020 [OSCURATO:PERSONA] GmbH già Goldbet sportwetten GmbH c/ Agenzia delle dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: LOCI spin Austria GmbH già Goldbet sportwetten GmbH ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2010 -a seguito di veriFica nei confronti della società "Games numbers di [OSCURATO:PERSONA] sas" che esercitava attività di raccolta scommesse (CTD)- ha respinto l'appello della società, ritenendo sussistere la responsabilità sondale del bookmaker (con il centro trasmissione dati), anche per i periodi precedenti alla

I. n. 220 del 2010, in considerazione della sua portata interpretativa, tenuto conto della giurisprudenza unionale e alla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, che ha ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti del bookmaker.

L'k:;enzia delle dogane è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 26 gennaio 2022, ha rinviato la causa ar nuovo ruolo per acquisizione dei 'cascicolo di merito. kuJt ti _ Considerato che:

1. Va preliminarmente esaminata la richiesta, prospettata nella memoria, con la quale si chiede il rinvio della trattazione della controversia alla sezione semplice, analogamente a quanto deciso con una serie di ordinanze interlocutorie rese in esito alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020, stante la mancanza di evidenza decisoria.

Viene posto il particolare il tema della sovrapponibilità fra VIVA e l'Imposta unica sulle scommesse riguardo alla novella legislativa di cui alla

I. n. 208/2015, che non inciderebbe, secondo la società controricorrente, per gli anni precedenti al 2016, quale quello in esame (2010), rispetto ai quali il contrasto con la disciplina unionale sarebbe evidente. :1_21a domanda non può essere accolta, tenuto conto che successivamente all'udienza indicata è intervenuta la sez. 5 della Corte, con ord. n. 25450/2021 (v. specialmente p. 14 e 15), che ha affrontato la questione proposta anche con la memoria ritenendola infondata, con l'affermazione del seguente principio: "L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del :1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore agq•unto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le ope-azioni di scommessa.

Ne consegue che la previsione di detta imposta unica non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE".

2. Col primo motivo si deduce - Emotivo si deduce violazione e falsa app icazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 con- ma 66

I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limi.:ata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker.

Con il secondo motivo si deduce violazione della

I. 288/1998, ex art. 360 n.3 c.p.c..

3. i motivi suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al r schio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dai luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando qua:e suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma del'art. 1, comma 66, lett. b),

I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in rnancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della

I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, !ettera b), della

I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione.

In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unipnale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione).

3.2. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 - cluae quella in esame - non rispondono le ricevitorie, ma solamente i boo!<makers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

3.3. Nella fattispecie è in discussione la sola posizione del bookmaker per il periodo d'imposta 2010, per cui il motivo di ricorso è infondato, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi enunciati, laddove ha ritenuto legittimo l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio.

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata Agenzia delle dogane delle accise e dei Monopoli.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25919-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 808/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di SARDEGNA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25919 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- rg 25919/2020 [OSCURATO:PERSONA] GmbH già Goldbet sportwetten GmbH c/ Agenzia delle dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: LOCI spin Austria GmbH già Goldbet sportwetten GmbH ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2010 -a seguito di veriFica nei confronti della società "Games numbers di [OSCURATO:PERSONA] sas" che esercitava attività di raccolta scommesse (CTD)- ha respinto l'appello della società, ritenendo sussistere la responsabilità sondale del bookmaker (con il centro trasmissione dati), anche per i periodi precedenti alla I. n. 220 del 2010, in considerazione della sua portata interpretativa, tenuto conto della giurisprudenza unionale e alla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, che ha ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti del bookmaker. L'k:;enzia delle dogane è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 26 gennaio 2022, ha rinviato la causa ar nuovo ruolo per acquisizione dei 'cascicolo di merito. kuJt ti _ Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata la richiesta, prospettata nella memoria, con la quale si chiede il rinvio della trattazione della controversia alla sezione semplice, analogamente a quanto deciso con una serie di ordinanze interlocutorie rese in esito alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020, stante la mancanza di evidenza decisoria. Viene posto il particolare il tema della sovrapponibilità fra VIVA e l'Imposta unica sulle scommesse riguardo alla novella legislativa di cui alla I. n. 208/2015, che non inciderebbe, secondo la società controricorrente, per gli anni precedenti al 2016, quale quello in esame (2010), rispetto ai quali il contrasto con la disciplina unionale sarebbe evidente. :1_21a domanda non può essere accolta, tenuto conto che successivamente all'udienza indicata è intervenuta la sez. 5 della Corte, con ord. n. 25450/2021 (v. specialmente p. 14 e 15), che ha affrontato la questione proposta anche con la memoria ritenendola infondata, con l'affermazione del seguente principio: "L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del :1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore agq•unto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le ope-azioni di scommessa. Ne consegue che la previsione di detta imposta unica non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE". 2. Col primo motivo si deduce - Emotivo si deduce violazione e falsa app icazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 con- ma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limi.:ata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998, ex art. 360 n.3 c.p.c.. 3. i motivi suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono infondati. Le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al r schio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dai luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando qua:e suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma del'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in rnancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, !ettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unipnale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione). 3.2. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 - cluae quella in esame - non rispondono le ricevitorie, ma solamente i boo!<makers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 3.3. Nella fattispecie è in discussione la sola posizione del bookmaker per il periodo d'imposta 2010, per cui il motivo di ricorso è infondato, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi enunciati, laddove ha ritenuto legittimo l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio. 4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata Agenzia delle dogane delle accise e dei Monopoli. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs