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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 28024/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono manifestamente infondate alla luce della irrevocabilità della rinunzia all'impugnazione una volta entrata nella sfera di conoscenza del giudice adito, ( rinunzia) nel caso ribadita personalmente dal ricorrente alla udienza del 23 ottobre 2024, nonché della evidente inconferenza delle considerazioni spese dalla difesa nel rimarcare l'errore nel quale sarebbe incorso il ricorrente nel rendere la rinunzia stessa, tutte peraltro puntualmente affrontate e disattese dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono manifestamente infondate alla luce della irrevocabilità della rinunzia all'impugnazione una volta entrata nella sfera di conoscenza del giudice adito, ( rinunzia) nel caso ribadita personalmente dal ricorrente alla udienza del 23 ottobre 2024, nonché della evidente inconferenza delle considerazioni spese dalla difesa nel rimarcare l'errore nel quale sarebbe incorso il ricorrente nel rendere la rinunzia stessa, tutte peraltro puntualmente affrontate e disattese dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 28024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris