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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 1995

Cassazione n. 32711/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26/1/1995 avverso l'ordinanza del 4/4/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, essendo stato ritenuto quale appartenente al gruppo terroristico denominato [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, costituirebbe una articolazione delle Brigate dei Martiri di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza, i difensori dell'indagato hanno proposto due distinti ricorso, preceduti da un'ampia premessa volta a richiamare l'attenzione sulla legittimità delle condotte di resistenza, anche•armata, poste in essere nei territori palestinesi occupati e aventi ad oggetto esclusivamente obiettivi militari.

Poiché i ricorsi propongono le medesime questioni, è possibile sintetizzarli congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 270-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, censurando l'attribuzione della natura di gruppo terroristico alle Brigate dei Martiri di [OSCURATO:PERSONA].

Si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le massime giurisprudenziali che danno rilievo all'inserimento di una determinata associazione nella black list dell'Unione europea, posto che tale elemento andrebbe sempre accompagnato dalla verifica, in concreto, dello svolgimento di attività di natura terroristica.

Il mero inserimento di un gruppo negli elenchi delle associazioni terroristiche, pertanto, costituirebbe un dato di per sé non dirimente, in assenza della gravità indiziaria in ordine all'attività effettivamente svolta.

Peraltro, il suddetto vizio risulterebbe ancor più evidente in relazione al Gruppo di Risposta rapida - [OSCURATO:PERSONA], associazione aderente alla cellula madre rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Invero, non vi sarebbe prova alcuna del fatto che quest'ultima associazione costituisca un gruppo strutturato al quale aderirebbero ulteriori sottogruppi, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], sussistendo elementi che deporrebbero in senso contrario, posto che il comunicato emesso dalla Brigata martiri di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2024, ampiamente richiamato nell'ordinanza impugnata, attesterebbe come il presunto gruppo "madre" intenda sconfessare l'esistenza di un collegamento con la nuova associazione.

2.1.1. Il ricorrente ha contestato anche la gravità indiziaria ritenuta con riferimento al compimento di azioni contro obiettivi civili, circostanza che di per sé escluderebbe la liceità internazionale delle azioni violente realizzate in territorio palestinese.

Secondo la prospettazione accolta nell'ordinanza, il ricorrente stava organizzando un attentato da realizzare presso l'insediamento israeliano di [OSCURATO:PERSONA], azione che doveva essere "eclatante" e coinvolgente un gran numero di persone.

Sostiene la difesa che, invero, la condotta progettata aveva ad oggetto esclusivamente le strutture militari presenti ad Avnei.

Per superare tale prospettazione, il Tribunale avrebbe fatto leva su elementi indiziari non univoci, posto che la "rilevanza" del fatto non poteva essere riconosciuta solo ove l'attacco avesse riguardato obiettivi civili, bensì anche se l'azione violenta fosse stata diretta al presidio militare di Avnei.

Parimenti irrilevante sarebbe la locuzione intercettata lì dove il ricorrente consiglia ai presunti esecutori materiali dell'attacco di ritirarsi "all'ingresso dell'esercito in paese"; con tale frase, infatti, si assume che si intendeva far riferimento all'ingresso dei militari nel paese di provenienza degli assalitori e, cioè, Tulkarem.

L'ordinanza impugnata, invece, avrebbe immotivatamente interpretato tale locuzione riferendo l'ingresso dei militari ad Avnei a seguito dell'attacco terroristico, leggendo la frase sopra richiamata esclusivamente nell'ottica di ritenere che la condotta sarebbe stata rivolta alla popolazione civile, anziché ai militari.

Infine, si segnala l'erronea valorizzazione del contenuto di un video, rinvenuto sul cellulare di Yaeesh, nel quale si vedrebbe un altro associato (Jihad) intento a sparare nel mezzo di una strada di un centro abitato, senza che vi fossero militari, dal che se ne è dedotto il compimento di attività terroristica ai danni di civili.

Sostiene la difesa come il video in questione avrebbe esclusivamente una finalità propagandistica.

2.1.2. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la finalità terroristica, desumendola anche da elementi non significativi, quali la conversazione in cui Yaeesh dichiara che le [OSCURATO:PERSONA] sono "un'unità suicida pronta ad agire in profondità".

Tale dato, invero, risulterebbe neutro, posto che non attesta affatto la volontà di colpire civili israeliani, piuttosto che esclusivamente le unità militari.

Peraltro, la locuzione dimostrerebbe unicamente la determinazione a compiere azioni definite "suicide" in quanto dirette contro un apparato militare che, per mezzi, equipaggiamento e organizzazione, è nettamente superiore rispetto alle forze palestinesi.

Del tutto irrilevante, inoltre, sarebbe la richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a Yaeesh, indicato quale uno dei capi della Brigata dei Martiri di [OSCURATO:PERSONA], di predisporre carte da gioco raffiguranti i militari costituenti potenziali obiettivi, per consentirne la più agevole individuazione da parte degli affiliati.

Non è stato acquisito alcun ulteriore elemento dal quale desumere che tale richiesta si stata adempiuta.

2.1.3. Il ricorrente, infine, contesta la mancanza di un elemento costitutivo del reato, rispetto al quale l'ordinanza avrebbe sostanzialmente omesso di motivare.

Si assume che nel caso di specie le presunte attività terroristiche non potevano ritenersi dirette "contro uno Stato estero", come richiesto dall'art. 270- bis, comma 3, cod. pen., posto che l'attività risulterebbe circoscritta ai territori della Cisgiordania che, in base a plurime risoluzioni dell'ONU, sono illegittimamente occupati da Israele.

Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in una violazione di legge, ritenendo ricompresi nella nozione di Stato estero anche i territori da quest'ultimo illegittimamente occupati.

Né tale vizio potrebbe ritenersi superato facendo riferimento alla presunta intenzione del gruppo terrorista di colpire appartenenti del governo israeliano, essendo questa una mera illazione, del tutto priva di obiettivi elementi di riscontro.

2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, tanto meno in ordine alla sussistenza del dolo specifico in relazione alla finalità di terrorismo della [OSCURATO:PERSONA].

Sottolinea la difesa come nei confronti di Doghmosh non vi sarebbero elementi dotati di adeguata valenza indiziarla, dovendosi in primo luogo ridimensionare il contenuto delle conversazioni del 24 e 26 dicembre 2023, nel corso delle quali il ricorrente, interloquendo con Yaeesh, parlava della necessità di portare di consegnare qualcosa al "battaglione".

Invero, si tratterebbe di un riferimento privo di univoco significato, posto che all'uso del termine "battaglione" faceva seguito una risata, a dimostrazione dell'uso ironico e della non riferibilità a contesti militari o terroristici.

Per quanto riguarda, invece, la diffusione della foto in cui il ricorrente è ritratto, unitamente ai coimputati Yaeesh e Irar, con un fucile (risultata essere un'arma da softair) si deduce che l'attività di propaganda, anche con riferimento all'uso delle armi, non costituirebbe di per sé reato, se collocata nell'ambito dell'attività di resistenza svolta dai palestinesi nei confronti di Israele e in relazione ai territori occupati della Cisgiordania, in difetto del superamento dei limiti insiti nello svolgimento di tale attività.

Infine, si sottolinea come l'estraneità del ricorrente rispetto alle conversazioni del maggio 2023 intercorse tra Yaeesh e altro soggetto (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) e relativo al presunto attentato ad Avenei, rende le stesse non rilevanti ai fini di ritenere l'appartenenza del ricorrente all'associazione terroristica e, più in generale, il suo diretto coinvolgimento in specifiche attività illecite.

Il ricorrente, infatti, emerge nell'ambito delle indagini sono in epoca di molto successiva, il che esclude di per sé la riconducibilità allo stesso di azioni illecite risalenti a molti mesi prima l'emersione del rapporto con Yaeesh. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, dovendosi premettere che il primo motivo di ricorso è incentrato sulla giuridica configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la prospettazione accusatoria, rappresenterebbe il legame tra il ricorrente e l'associazione terroristica.

I riferimenti alla posizione di Yaeesh, pertanto, sono direttamente funzionali a verificare anche il coinvolgimento del ricorrente.

2. Il primo motivo di ricorso sollecita la verifica di una pluralità di aspetti, eterogenei tra di loro che, tuttavia, presuppongono il preliminare richiamo alla condizione, sotto il profilo del diritto internazionale, dei territori nel cui ambito le azioni terroristiche sarebbero state realizzate.

Il contesto territoriale di riferimento, infatti, è costituito dalla zona della Cisgiordania oggetto di occupazione da parte dello Stato israeliano, in relazione alla quale vi sono plurime risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno dichiarato l'illegittimità dell'occupazione. [OSCURATO:PERSONA] n. 242 del 1967 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato la necessità dell'instaurazione di una pace giusta e duratura in [OSCURATO:PERSONA], basata sul ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati, nonché sulla cessazione di ogni pretesa e il riconoscimento dell'integrità territoriale di ogni Stato della zona.

Partendo dalla situazione di illegalità internazionale derivante dall'occupazione dei territori palestinesi, l'impianto difensivo è essenzialmente volto a dimostrare come l'attività del ricorrente rientrasse appieno in quelle forme di resistenza, anche armata, finalizzata all'esercizio della legittima difesa internazionale e del diritto di autodeterminazione dei popoli, comportanti anche il ricorso al compimento di atti violenti, purchè non rivolti contro la popolazione civile.

Dal recepimento di tale impostazione, ne deriverebbe l'esclusione della natura terroristica sia del gruppo cui il ricorrente avrebbe aderito, sia dei singoli atti programmati.

2.1. La prima questione dedotta attiene alla rilevanza probatoria che assume l'inserimento del gruppo denominato "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" nell'elenco delle organizzazioni terroristiche stilato dall'Unione europea, ai sensi del Reg.n.2023/1505 del 20 luglio 2023.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'inserimento del gruppo nella black list europea integri una presunzione, a fronte della quale spetterebbe alla difesa allegare elementi idonei ad escludere la natura terroristica dell'organizzazione.

Al contempo, è stato richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez.5, n. 10380 del 7/2/2019, Koraichi, Rv. 277239).

La difesa sostiene che il Tribunale sarebbe venuto meno alla verifica in concreto delle finalità terroristiche del gruppo, non essendo sufficiente il mero inserimento nel predetto elenco e non potendosi neppure ipotizzare, per effetto di tale dato formale, una sorta di inversione dell'onere probatorio.

La doglianza difensiva è solo parzialmente fondata, dovendosi riconoscere che l'inserimento di una determinata associazione nella cosiddetta black list non introduce una presunzione, nel senso processuale del termine, valevole in ambito giudiziario, con conseguente inversione dell'onere della prova.

Tuttavia, non è neppure corretto sostenere che la valutazione della natura terroristica compiuta da parte di organi internazionali, dotati di elevate conoscenze del fenomeno, sia priva di qualsivoglia rilievo.

Il giusto punto di equilibrio è quello già affermato dalla richiamata pronuncia di questa Corte che attribuisce un valore indiziario all'inserimento di un'associazione nell'elenco di quelle dedite ad attività terroristiche, con la conseguenza che tale dato, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può essere valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, per l'accertamento della finalità di terrorismo.

L'affermazione di principio in ordine alla valenza presuntiva dell'inserimento nella black list, recepita dal Tribunale del riesame, è errata, tuttavia, dalla complessiva lettura della motivazione emerge come la contraddittorietà stigmatizzata dalla difesa sia meramente espositiva e non sostanziale, posto che il Tribunale ha esaminato in concreto la natura dell'attività svolta dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], verificando in concreto la finalità terroristica e, quindi, non incorrendo nella denunciata violazione di legge.

2.2. La questione centrale dedotta dal ricorrente attiene alla possibilità o meno di ricondurre la "ribellione armata" alla nozione di terrorismo, piuttosto che alla lecita reazione, sul piano del diritto internazionale, all'occupazione da parte di Israele dei territori palestinesi della Cisgiordania.

Si assume che il ricorrente, pur non contestando la sua partecipazione diretta all'attività svolta dalle [OSCURATO:PERSONA] di Al-Aqsa, anche mediante la creazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA], si inserirebbe nell'ambito dell'attività svolta politicamente dal partito "[OSCURATO:PERSONA]", di cui le predette Brigate costituirebbero l'organizzazione armata, senza che ciò implichi necessariamente il compimento di atti terroristici.

Quest'ultima connotazione, infatti, sarebbe esclusa dagli elementi indiziari acquisiti nel presente procedimento, posto che non emergerebbe in alcun modo - se non sulla base di forzature logiche - la programmazione di attentati contro civili, piuttosto che nei confronti di apparati militari di Israele.

Il motivo sollecita una rivisitazione in punto di fatto dell'articolata motivazione che, tuttavia, non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Dalla congiunta lettura dell'ordinanza genetica e di quella emessa dal Tribunale del riesame, infatti, emergono plurimi e concordanti elementi che consentono di ritenere sussistente il requisito della gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen.

I giudici di merito hanno valorizzato, in primo luogo, la pianificazione di un attentato da compiersi presso l'insediamento israeliano di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di plurime conversazioni intercorse tra Yaeesh e [OSCURATO:PERSONA] (ucciso da appartenenti all'esercito israeliano il 6 novembre 2023), soggetto a sua volta appartenente all'organizzazione, come desunto non solo dalle suddette conversazioni, ma anche dal fatto che Jhiad risultava ritratto, assieme ad altri uomini armati, in una fotografia presente sul profilo Facebook di Yasseh.

Il contenuto delle intercettazioni, in gran parte riportate nell'ordinanza genetica, è stato univocamente interpretato, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede, come dimostrativo della volontà di realizzare un attentato all'interno di un insediamento israeliano, finalizzato a colpire lì dove vi era la presenza di più persone ed in modo tale da realizzare un gesto eclatante.

La difesa ha tentato di fornire una interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate senza, tuttavia, evidenziare profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Peraltro, deve sottolinearsi come gli interlocutori discorrono senza adottare particolari cautele, il che ne ha reso agevole la comprensione delle intenzioni, lì dove si fa espressamente riferimento all'intenzione di colpire ove c'è "molta gente", locuzione che, in maniera del tutto logica, è stata riferita alla presenza di popolazione civile.

Analogamente in tal senso è stata interpretata la frase con la quale Yaeesh consigliava a Jhiad di "ritirarsi all'ingresso dell'esercito in paese" non appena arrivavano i militari, frase ritenuta dal Tribunale come riferita alla sollecitazione a darsi alla fuga subito dopo aver compiuto l'attentato all'interno dell'insediamento.

La difesa sostiene che il riferimento al "paese" indicherebbe l'abitato di Tulkarem e non già l'insediamento di Avnei, ipotizzando che Yaeesh consigliasse al complice di ritirarsi, dopo il compimento dell'attentato, nel momento in cui l'esercito israeliano sarebbe entrato nella cittadina di Tulkarem.

Si sottolinea, in tal modo, come tale intercettazione fornirebbe un dato dall'incerto significato, inidoneo a farne discendere che l'attentato dovesse riguardare i cittadini presenti nell'insediamento israeliano.

Premesso che le possibili letture alternative non possono essere esaminate in sede di legittimità, deve sottolinearsi come l'interpretazione complessiva fornita dal Tribunale ai plurimi colloqui intercorsi tra Yaeesh e lhiad non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà.

In questa sede è sufficiente sottolineare come, nei predetti colloqui, si parla in maniera sostanzialmente non dissimulata del compimento di un attentato che deve colpire una moltitudine di persone, per la cui realizzazione occorre l'invio di fondi da parte di Yaeesh, nonché della necessità per coloro che l'avrebbero eseguito di dotarsi, oltre che di armi, anche di "protezioni", nonché di telecamere per riprendere l'azione, evidentemente in vista di una successiva attività di propaganda.

In conclusione, si ritiene che l'accertamento della destinazione dell'azione programmata a colpire anche civili è un elemento desunto sulla base di plurimi indizi, • oggetto di una valutazione non manifestamente illogica e senza che vi sia alcun elemento idoneo a far ritenere che l'obiettivo fosse esclusivamente militare.

Rispetto al quadro indiziario complessivo, è recessiva la doglianza volta a evidenziare la contraddittoria valutazione del video che ritrae Jhiad in un centro abitato, nel mentre esplode colpi di arma da fuoco.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto tale dato dimostrativo del fatto che le azioni del gruppo fossero dirette a colpire anche civili, mentre nell'ordinanza cautelare si dava atto che il video raffigurava la città di Tulkarem, dalla quale provengono sia Yaeesh che Jhiad, il che escluderebbe che si trattasse di una precedente condotta aggressiva realizzata ai danni di civili (p. 29 ordinanza genetica).

A ben vedere, si tratta di un elemento inidoneo a superare il ben più corposo quadro indiziario desunto dalle intercettazioni telefoniche e che, autonomamente, dimostra la sicura disponibilità di armi da parte di Jhiad e la sua intenzione di compiere un attentato terroristico. 2.3.

Parimenti infondate, oltre che versate in fatto, sono le doglianze con le quali il ricorrente contesta la rilevanza delle conversazioni nel corso delle quali Yaeesh, parlando con [OSCURATO:PERSONA] (individuato quale uno dei vertici delle [OSCURATO:PERSONA] di Al-Aqsa), accredita la nuova formazione delle [OSCURATO:PERSONA] come un'unità suicida pronta ad agire in profondità.

Si afferma che tale locuzione non implicherebbe necessariamente la finalità terroristica, ben potendosi trattare di intenti rivolti esclusivamente nei confronti dell'apparato militare.

Il Tribunale, invece, avrebbe applicato massime di esperienza sorte con riguardo al diverso fenomeno del terrorismo islamico.

Invero, nella motivazione dell'ordinanza impugnata la richiamata locuzione è stata valorizzata essenzialmente per dimostrare la disponibilità al compimento di atti violenti, senza che emerga alcuna indebita sovrapposizione rispetto alle modalità attuate in diversi contesti di terrorismo.

2.4. Il dato dirimente è rappresentato dall'avvenuta ricostruzione di un apparato organizzativo strutturalmente deputato al compimento di forme di reazione armata che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non appaiono affatto dirette unicamente a colpire la presenza militare sui territori occupati.

La ricostruzione in punto di fatto che emerge dai provvedimenti resi dai giudici di merito offre elementi ampiamente idonei a sostenere che le organizzazioni nel cui ambito opera Yaeesh perseguono finalità di terrorismo, non essendo in alcun modo possibile una netta separazione tra forme di resistenza legittime secondo il diritto internazionale e condotte di natura terroristica.

A ben vedere, infatti, sono stati evidenziati plurimi elementi dai quali è possibile desumere - sia pur con il parametro valutativo proprio della fase cautelare - che le azioni erano direttamente o indirettamente destinate a coinvolgere obiettivi civili, il che rende tali forme di reazione armata incompatibile con le ipotesi di legittima contrapposizione in un contesto di tipo bellico.

A tal riguardo, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui l'art.270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale.

Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a [OSCURATO:PERSONA] 1'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Sez.1, n. 1072 dell'11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia, Rv. 235288; Sez.5, n. 39545 del 4/7/2008, Ciise, Rv. 241730).

Con specifico riferimento agli atti di resistenza violenta commessi in un contesto bellico, infatti, la Convenzione ONU di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, all'art. 2, lett.b), espressamente sancisce che ha finalità di terrorismo «qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa».

2.5. Sulla base di tali presupposti, deve affermarsi il principio secondo cui, in base all'art. 270-sexies cod. pen. e alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a [OSCURATO:PERSONA] 18 dicembre 1999, ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico le condotte che, pur se commesse nel contesto di conflitti armati, consistano in condotte violente rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi esser stati illegittimamente occupati.

Nel caso di specie, Yaeesh stava programmando un attentato diretto ai danni della popolazione civile, predisponendo mezzi e risorse per una contrapposizione generalizzata (desumibile dall'adesione all'organizzazione e dall'attività di proselitismo) contro la popolazione e l'esercito israeliano, tale da non consentire di ritenere la condotta quale legittima reazione all'occupazione dei territori della Cisgiordania .

3. Superati gli aspetti concernenti la valutazione della gravità indiziaria, si pone la problematica concernente la possibilità di ritenere applicabile al caso di specie il dettato dell'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., lì dove estende la nozione di finalità terroristiche anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero.

Assume il ricorrente che le condotte violente non sarebbero state dirette contro il legittimo e internazionalmente riconosciuto territorio israeliano, bensì erano circoscritte ai cosiddetti territori occupati, dal quale Israele - stando a plurime risoluzioni internazionali - si sarebbe dovuto ritirare fin dal 1967.

In quest'ottica, la condotta non sarebbe finalizzata a colpire uno Stato estero sul suo territorio, bensì a resistere - in forma armata - all'occupazione indebita dei territori palestinesi.

3.1. La questione, in punto di diritto, coinvolge in primo luogo l'individuazione della nozione, penalisticannente rilevante, di "Stato estero" che, indirettamente, coinvolge anche la nozione di atti con finalità di terrorismo.

È opportuno richiamare le ragioni sottese alla attuale formulazione della norma incriminatrice, sottolineando come la modifica dell'art. 270-bis cod. pen. si è resa necessaria a seguito delle mutate forme di manifestazioni del fenomeno che, per finalità, mezzi e ramificazione delle organizzazioni, ha assunto una dimensione sempre più internazionale, dando luogo a programmi delittuosi destinati all'attuazione in Stati diversi da quelli di appartenenza degli affiliati o, comunque, al di fuori dell'ambito territoriale nazionale.

In adempimento di obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si è reso necessario adeguare l'apparato sanzionatorio interno, predisponendo azioni di contrasto al terrorismo internazionale, con la conseguente modifica del testo dell'art. 270-bis cod. pen. a seguito della novella introdotta dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, per effetto della quale è stata inserita nell'intitolazione del reato il riferimento al terrorismo "anche internazionale", prevedendo, al comma terzo, che «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale».

Il requisito per l'applicabilità di tale disposizione è costituito, in primo luogo, dal necessario riconoscimento da parte dello Stato italiano dello Stato nei cui confronti si realizzata la condotta con finalità di terrorismo.

La norma, nel richiamare gli atti rivolti "contro uno Stato estero", fa riferimento essenzialmente al profilo della individuazione di un soggetto di diritto internazionale avente la qualifica di Stato sovrano e indipendente, valorizzando il dato della individuazione dell'ente di diritto internazionale, a prescindere dalla sua dimensione territoriale.

Già sulla base del dato letterale in esame, deve sottolinearsi come la tesi difensiva non possa essere accolta, in quanto fondata su una nozione eccessivamente limitata di "Stato estero", ponendo il bene giuridico tutelato in diretto ed esclusivo collegamento con il territorio dell'entità statale, il che escluderebbe la possibilità di applicare la norma incriminatrice in tutti quei casi in cui l'offesa sia arrecata al di fuori dell'ambito territoriale e non direttamente nei confronti dell'apparato istituzionale.

3.2. Si tratta di una soluzione non condivisibile per una pluralità di motivi, primo tra i quali quello per cui l'elemento territoriale è solo uno degli aspetti caratterizzanti l'ente "Stato" e, peraltro, non rileva ai fini dell'individuazione del bene giuridico tutelato, posto che l'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. si applica anche ad altri soggetti - quali le istituzioni o organismi internazionali - di regola non fondati su base territoriale.

3.3. L'argomento dirimente per superare la tesi secondo cui il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., commesso nei confronti di uno Stato estero, non sarebbe configurabile nel caso di condotte violente realizzate su un territorio illegittimamente occupato, è insito nella nozione stessa di "atto con finalità di terrorismo" e nei limiti normativamente previsti con riguardo ai territori oggetto di contrapposizione armata.

A tal riguardo occorre richiamare la definizione di "condotte con finalità di terrorismo" recepita dall'art. 270-sexies cod. pen., lì dove si stabilisce che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione (in ordine all'individuazione del bene giuridico protetto, si veda .5, n. 75 del 18/7/2008, dep. 2009, Laagoub, Rv. 242355; Sez.5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920).

Tale norma, pertanto, collega la finalità di terrorismo con l'effetto tipico conseguente a tali forme di aggressione violenta, compiute "allo scopo di intimidire la popolazione", con la conseguenza che la finalità è desumibile dall'effetto e non certò dal luogo ove le stesse vengono realizzate.

In buona sostanza, la personalità internazionale dello Stato - anche estero - è lesa per il semplice fatto che i suoi cittadini siano destinatari della condotta terroristica, a prescindere dal luogo ove questa venga realizzata, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. sarà configurabile sia nel caso in cui la popolazione è oggetto di attacco terroristico all'interno dei legittimi confini nazionali dello Stato, sia quando la medesima condotta - avente i requisiti previsti dall'art. 270-sexies cod. pen. - venga realizzata al di fuori dei confini nazionali e anche in territori illegittimamente occupati, posto che l'aggressione realizzata ai cittadini in virtù della loro nazionalità si traduce in ogni caso in una lesione all'integrità dello Stato di appartenenza.

In tal senso depone anche il già richiamato art. 2, lett.b) della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, lì dove la natura terroristica viene direttamente collegata alla finalità di "intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa".

In gran parte sovrapponibile è la definizione di "reati terroristici" fornita dalla Decisione quadro del Consiglio UE sulla lotta contro il terrorismo del 13 giugno 2002, il cui art.1, stabilisce che «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di: - intimidire gravemente la popolazione, o - costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale».

Orbene, sulla base delle principali fonti internazionali che si sono occupate di fornire la nozione di "terrorismo", le cui indicazioni sono state recepite nella definizione data dall'art. 270 — sexies cod. pen., le forme di attentato contro la popolazione civile, pure se commesse in contesti di belligeranza e finalizzate a intimidire quest'ultima, rientrano nella nozione di atti con finalità di terrorismo, senza che possa rilevare il luogo in cui tali condotte vengono commesse.

Ulteriore conferma è desumibile dalla distinzione tra atti commessi ai danni della popolazione civile e delle forze militari in contesti bellici, che presuppone proprio la possibilità che si realizzino reati di terrorismo in contesti di occupazione militare di territori da parte di uno Stato estero.

3.4. Orbene, sulla base delle fonti internazionali sopra richiamate, deve affermarsi il principio secondo cui la nozione di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, di cui all'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., ricomprende anche le condotte violente, finalizzate ad intimidire la popolazione civile anche se realizzate, come nel caso di specie, in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale, posto che la finalità di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescinde dall'ambito meramente territoriale in cui la condotta viene realizzata.

Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che, a fronte della natura degli atti programmati, nonché del fatto che l'obiettivo erano i cittadini israeliani in quanto tali, le condotte ascritte a Yaeesh possono ritenersi compiute ai danni dello Stato israeliano, pur se destinate ad essere commesse al di fuori del suo territorio così come legittimamente individuato dall'ordinamento internazionale.

4. L'accertata sussistenza della gravità indiziaria a carico di Yaeesh non comporta l'estensione del medesimo giudizio anche nei confronti di Doghmosh.

Il Tribunale del riesame ha indicato una serie di circostanze fattuali (si veda pg. 13) dalle quali desumere la piena partecipazione di Irar all'associazione.

Invero, gli elementi indicati appaiono tutti collegati al rapporto di Doghmosh con Yaeesh e alla comune provenienza dai territori palestinesi occupati e all'adesione ideologia alla resistenza palestinese.

Tuttavia, deve sottolinearsi come l'ordinanza impugnata non dia conto di elementi concreti dai quali desumere che Doghmosh avesse rapporti con l'associazione in quanto tale e non con il solo Yaeesh.

Il reato associativo, infatti, presuppone necessariamente che l'associato sia riconosciuto tale dal gruppo di riferimento e, al contempo, che questi fornisca un contributo individuabile e non riconducibile alla mera condivisione dei medesimi intendimenti.

Sia pur con riferimento a organizzazioni di diversa tipologia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la partecipazione a organizzazioni terroristiche, ove pure queste prevedano una formula di adesione "aperta", richiede non solo la volontà del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata o indiretta, di tale adesione da parte del gruppo (Sez.6, n. 5461 del 17/11/2020, Benamir, Rv. 280835).

Nel caso di specie, non emergono contatti di Doghmosh con soggetti diversi da Yaeesh, né è descritto un contributo fattuale fornito all'associazione in quanto tale e da quest'ultimo riconoscibile.

4.1. È stato valorizzato il fatto che Doghmosh avrebbe messo in contatto Yaeesh con un soggetto la cui identità è rimasta sconosciuta, ma che mostrava particolare circospezione nell'utilizzo del cellulare, tant'è che Yaeesh suggeriva l'utilizzo del programma di messaggistica denominato "Telegram".

L'atteggiamento di cautela dimostrato dall'ignoto interlocutore ben si presta a far ritenere che questi fosse consapevole dell'illiceità dei rapporti che intendeva instaurare con Yaeesh, tuttavia, in mancanza di elementi ulteriori, tale dato non è di per sé idoneo a fondare la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione della misura cautelare, tanto più se inserito in un contesto complessivo che presenta obiettivi elementi di incertezza circa l'appartenenza di Doghmosh all'associazione.

4.2. La vicenda concernente il reperimento di un'arma da parte di Irar e del suo utilizzo in una fotografia ritraente anche i coindagati Yaeesh e Dogmosh è parimenti di dubbia valenza indiziaria, ove si consideri che l'arma in questione è risultato essere un fucile ad aria compressa, il che esclude che sia stata procurata per un successivo impiego in azioni terroristiche.

Rimane il dato relativo alla fotografia e alla sua pubblicazione con frasi inneggianti alla guerra contro Israele che, tuttavia, è di dubbia valenza indiziaria, non potendosi desumere dalla mera ideologica adesione alla lotta dei palestinesi contro l'occupazione della Cisgiordania da parte di Israele, l'effettiva appartenenza ad un'associazione terroristica.

4.3. Ulteriore elemento a favore di Doghmosh e del tutto non considerato nell'ordinanza impugnata è la circostanza che il ricorrente non avrebbe svolto alcun ruolo nella programmazione dell'attentato ad Aveni, che ha visto coinvolto il solo Yaeesh.

Si tratta di un elemento di specifico rilievo, posto che tale vicenda è quella che principalmente ha consentito di desumere la natura terroristica delle condotte poste in essere da Yaeesh, sicchè, ove si escludesse qualsivoglia coinvolgimento di Doghmosh e financo la sua consapevolezza di quanto progettato da Yaeesh, ne scaturirebbe un elemento di esclusione della sua effettiva partecipazione all'attività terroristica.

4.4. In conclusione, pertanto, nei confronti del ricorrente si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata dovendosi individuare elementi — dotati della necessaria gravità indiziaria — dai quali desumere l'effettiva partecipazione di Doghmosh all'associazione terroristica, oltre che il compimento di atti concretamente dimostrat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26/1/1995 avverso l'ordinanza del 4/4/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, essendo stato ritenuto quale appartenente al gruppo terroristico denominato [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, costituirebbe una articolazione delle Brigate dei Martiri di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza, i difensori dell'indagato hanno proposto due distinti ricorso, preceduti da un'ampia premessa volta a richiamare l'attenzione sulla legittimità delle condotte di resistenza, anche•armata, poste in essere nei territori palestinesi occupati e aventi ad oggetto esclusivamente obiettivi militari. Poiché i ricorsi propongono le medesime questioni, è possibile sintetizzarli congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 270-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, censurando l'attribuzione della natura di gruppo terroristico alle Brigate dei Martiri di [OSCURATO:PERSONA]. Si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le massime giurisprudenziali che danno rilievo all'inserimento di una determinata associazione nella black list dell'Unione europea, posto che tale elemento andrebbe sempre accompagnato dalla verifica, in concreto, dello svolgimento di attività di natura terroristica. Il mero inserimento di un gruppo negli elenchi delle associazioni terroristiche, pertanto, costituirebbe un dato di per sé non dirimente, in assenza della gravità indiziaria in ordine all'attività effettivamente svolta. Peraltro, il suddetto vizio risulterebbe ancor più evidente in relazione al Gruppo di Risposta rapida - [OSCURATO:PERSONA], associazione aderente alla cellula madre rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, non vi sarebbe prova alcuna del fatto che quest'ultima associazione costituisca un gruppo strutturato al quale aderirebbero ulteriori sottogruppi, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], sussistendo elementi che deporrebbero in senso contrario, posto che il comunicato emesso dalla Brigata martiri di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2024, ampiamente richiamato nell'ordinanza impugnata, attesterebbe come il presunto gruppo "madre" intenda sconfessare l'esistenza di un collegamento con la nuova associazione. 2.1.1. Il ricorrente ha contestato anche la gravità indiziaria ritenuta con riferimento al compimento di azioni contro obiettivi civili, circostanza che di per sé escluderebbe la liceità internazionale delle azioni violente realizzate in territorio palestinese. Secondo la prospettazione accolta nell'ordinanza, il ricorrente stava organizzando un attentato da realizzare presso l'insediamento israeliano di [OSCURATO:PERSONA], azione che doveva essere "eclatante" e coinvolgente un gran numero di persone. Sostiene la difesa che, invero, la condotta progettata aveva ad oggetto esclusivamente le strutture militari presenti ad Avnei. Per superare tale prospettazione, il Tribunale avrebbe fatto leva su elementi indiziari non univoci, posto che la "rilevanza" del fatto non poteva essere riconosciuta solo ove l'attacco avesse riguardato obiettivi civili, bensì anche se l'azione violenta fosse stata diretta al presidio militare di Avnei. Parimenti irrilevante sarebbe la locuzione intercettata lì dove il ricorrente consiglia ai presunti esecutori materiali dell'attacco di ritirarsi "all'ingresso dell'esercito in paese"; con tale frase, infatti, si assume che si intendeva far riferimento all'ingresso dei militari nel paese di provenienza degli assalitori e, cioè, Tulkarem. L'ordinanza impugnata, invece, avrebbe immotivatamente interpretato tale locuzione riferendo l'ingresso dei militari ad Avnei a seguito dell'attacco terroristico, leggendo la frase sopra richiamata esclusivamente nell'ottica di ritenere che la condotta sarebbe stata rivolta alla popolazione civile, anziché ai militari. Infine, si segnala l'erronea valorizzazione del contenuto di un video, rinvenuto sul cellulare di Yaeesh, nel quale si vedrebbe un altro associato (Jihad) intento a sparare nel mezzo di una strada di un centro abitato, senza che vi fossero militari, dal che se ne è dedotto il compimento di attività terroristica ai danni di civili. Sostiene la difesa come il video in questione avrebbe esclusivamente una finalità propagandistica. 2.1.2. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la finalità terroristica, desumendola anche da elementi non significativi, quali la conversazione in cui Yaeesh dichiara che le [OSCURATO:PERSONA] sono "un'unità suicida pronta ad agire in profondità". Tale dato, invero, risulterebbe neutro, posto che non attesta affatto la volontà di colpire civili israeliani, piuttosto che esclusivamente le unità militari. Peraltro, la locuzione dimostrerebbe unicamente la determinazione a compiere azioni definite "suicide" in quanto dirette contro un apparato militare che, per mezzi, equipaggiamento e organizzazione, è nettamente superiore rispetto alle forze palestinesi. Del tutto irrilevante, inoltre, sarebbe la richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a Yaeesh, indicato quale uno dei capi della Brigata dei Martiri di [OSCURATO:PERSONA], di predisporre carte da gioco raffiguranti i militari costituenti potenziali obiettivi, per consentirne la più agevole individuazione da parte degli affiliati. Non è stato acquisito alcun ulteriore elemento dal quale desumere che tale richiesta si stata adempiuta. 2.1.3. Il ricorrente, infine, contesta la mancanza di un elemento costitutivo del reato, rispetto al quale l'ordinanza avrebbe sostanzialmente omesso di motivare. Si assume che nel caso di specie le presunte attività terroristiche non potevano ritenersi dirette "contro uno Stato estero", come richiesto dall'art. 270- bis, comma 3, cod. pen., posto che l'attività risulterebbe circoscritta ai territori della Cisgiordania che, in base a plurime risoluzioni dell'ONU, sono illegittimamente occupati da Israele. Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in una violazione di legge, ritenendo ricompresi nella nozione di Stato estero anche i territori da quest'ultimo illegittimamente occupati. Né tale vizio potrebbe ritenersi superato facendo riferimento alla presunta intenzione del gruppo terrorista di colpire appartenenti del governo israeliano, essendo questa una mera illazione, del tutto priva di obiettivi elementi di riscontro. 2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione, tanto meno in ordine alla sussistenza del dolo specifico in relazione alla finalità di terrorismo della [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea la difesa come nei confronti di Doghmosh non vi sarebbero elementi dotati di adeguata valenza indiziarla, dovendosi in primo luogo ridimensionare il contenuto delle conversazioni del 24 e 26 dicembre 2023, nel corso delle quali il ricorrente, interloquendo con Yaeesh, parlava della necessità di portare di consegnare qualcosa al "battaglione". Invero, si tratterebbe di un riferimento privo di univoco significato, posto che all'uso del termine "battaglione" faceva seguito una risata, a dimostrazione dell'uso ironico e della non riferibilità a contesti militari o terroristici. Per quanto riguarda, invece, la diffusione della foto in cui il ricorrente è ritratto, unitamente ai coimputati Yaeesh e Irar, con un fucile (risultata essere un'arma da softair) si deduce che l'attività di propaganda, anche con riferimento all'uso delle armi, non costituirebbe di per sé reato, se collocata nell'ambito dell'attività di resistenza svolta dai palestinesi nei confronti di Israele e in relazione ai territori occupati della Cisgiordania, in difetto del superamento dei limiti insiti nello svolgimento di tale attività. Infine, si sottolinea come l'estraneità del ricorrente rispetto alle conversazioni del maggio 2023 intercorse tra Yaeesh e altro soggetto (identificato in [OSCURATO:PERSONA]) e relativo al presunto attentato ad Avenei, rende le stesse non rilevanti ai fini di ritenere l'appartenenza del ricorrente all'associazione terroristica e, più in generale, il suo diretto coinvolgimento in specifiche attività illecite. Il ricorrente, infatti, emerge nell'ambito delle indagini sono in epoca di molto successiva, il che esclude di per sé la riconducibilità allo stesso di azioni illecite risalenti a molti mesi prima l'emersione del rapporto con Yaeesh. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, dovendosi premettere che il primo motivo di ricorso è incentrato sulla giuridica configurabilità del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la prospettazione accusatoria, rappresenterebbe il legame tra il ricorrente e l'associazione terroristica. I riferimenti alla posizione di Yaeesh, pertanto, sono direttamente funzionali a verificare anche il coinvolgimento del ricorrente. 2. Il primo motivo di ricorso sollecita la verifica di una pluralità di aspetti, eterogenei tra di loro che, tuttavia, presuppongono il preliminare richiamo alla condizione, sotto il profilo del diritto internazionale, dei territori nel cui ambito le azioni terroristiche sarebbero state realizzate. Il contesto territoriale di riferimento, infatti, è costituito dalla zona della Cisgiordania oggetto di occupazione da parte dello Stato israeliano, in relazione alla quale vi sono plurime risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno dichiarato l'illegittimità dell'occupazione. [OSCURATO:PERSONA] n. 242 del 1967 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato la necessità dell'instaurazione di una pace giusta e duratura in [OSCURATO:PERSONA], basata sul ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati, nonché sulla cessazione di ogni pretesa e il riconoscimento dell'integrità territoriale di ogni Stato della zona. Partendo dalla situazione di illegalità internazionale derivante dall'occupazione dei territori palestinesi, l'impianto difensivo è essenzialmente volto a dimostrare come l'attività del ricorrente rientrasse appieno in quelle forme di resistenza, anche armata, finalizzata all'esercizio della legittima difesa internazionale e del diritto di autodeterminazione dei popoli, comportanti anche il ricorso al compimento di atti violenti, purchè non rivolti contro la popolazione civile. Dal recepimento di tale impostazione, ne deriverebbe l'esclusione della natura terroristica sia del gruppo cui il ricorrente avrebbe aderito, sia dei singoli atti programmati. 2.1. La prima questione dedotta attiene alla rilevanza probatoria che assume l'inserimento del gruppo denominato "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" nell'elenco delle organizzazioni terroristiche stilato dall'Unione europea, ai sensi del Reg.n.2023/1505 del 20 luglio 2023. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'inserimento del gruppo nella black list europea integri una presunzione, a fronte della quale spetterebbe alla difesa allegare elementi idonei ad escludere la natura terroristica dell'organizzazione. Al contempo, è stato richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez.5, n. 10380 del 7/2/2019, Koraichi, Rv. 277239). La difesa sostiene che il Tribunale sarebbe venuto meno alla verifica in concreto delle finalità terroristiche del gruppo, non essendo sufficiente il mero inserimento nel predetto elenco e non potendosi neppure ipotizzare, per effetto di tale dato formale, una sorta di inversione dell'onere probatorio. La doglianza difensiva è solo parzialmente fondata, dovendosi riconoscere che l'inserimento di una determinata associazione nella cosiddetta black list non introduce una presunzione, nel senso processuale del termine, valevole in ambito giudiziario, con conseguente inversione dell'onere della prova. Tuttavia, non è neppure corretto sostenere che la valutazione della natura terroristica compiuta da parte di organi internazionali, dotati di elevate conoscenze del fenomeno, sia priva di qualsivoglia rilievo. Il giusto punto di equilibrio è quello già affermato dalla richiamata pronuncia di questa Corte che attribuisce un valore indiziario all'inserimento di un'associazione nell'elenco di quelle dedite ad attività terroristiche, con la conseguenza che tale dato, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può essere valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, per l'accertamento della finalità di terrorismo. L'affermazione di principio in ordine alla valenza presuntiva dell'inserimento nella black list, recepita dal Tribunale del riesame, è errata, tuttavia, dalla complessiva lettura della motivazione emerge come la contraddittorietà stigmatizzata dalla difesa sia meramente espositiva e non sostanziale, posto che il Tribunale ha esaminato in concreto la natura dell'attività svolta dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], verificando in concreto la finalità terroristica e, quindi, non incorrendo nella denunciata violazione di legge. 2.2. La questione centrale dedotta dal ricorrente attiene alla possibilità o meno di ricondurre la "ribellione armata" alla nozione di terrorismo, piuttosto che alla lecita reazione, sul piano del diritto internazionale, all'occupazione da parte di Israele dei territori palestinesi della Cisgiordania. Si assume che il ricorrente, pur non contestando la sua partecipazione diretta all'attività svolta dalle [OSCURATO:PERSONA] di Al-Aqsa, anche mediante la creazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA], si inserirebbe nell'ambito dell'attività svolta politicamente dal partito "[OSCURATO:PERSONA]", di cui le predette Brigate costituirebbero l'organizzazione armata, senza che ciò implichi necessariamente il compimento di atti terroristici. Quest'ultima connotazione, infatti, sarebbe esclusa dagli elementi indiziari acquisiti nel presente procedimento, posto che non emergerebbe in alcun modo - se non sulla base di forzature logiche - la programmazione di attentati contro civili, piuttosto che nei confronti di apparati militari di Israele. Il motivo sollecita una rivisitazione in punto di fatto dell'articolata motivazione che, tuttavia, non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà. Dalla congiunta lettura dell'ordinanza genetica e di quella emessa dal Tribunale del riesame, infatti, emergono plurimi e concordanti elementi che consentono di ritenere sussistente il requisito della gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. I giudici di merito hanno valorizzato, in primo luogo, la pianificazione di un attentato da compiersi presso l'insediamento israeliano di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di plurime conversazioni intercorse tra Yaeesh e [OSCURATO:PERSONA] (ucciso da appartenenti all'esercito israeliano il 6 novembre 2023), soggetto a sua volta appartenente all'organizzazione, come desunto non solo dalle suddette conversazioni, ma anche dal fatto che Jhiad risultava ritratto, assieme ad altri uomini armati, in una fotografia presente sul profilo Facebook di Yasseh. Il contenuto delle intercettazioni, in gran parte riportate nell'ordinanza genetica, è stato univocamente interpretato, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede, come dimostrativo della volontà di realizzare un attentato all'interno di un insediamento israeliano, finalizzato a colpire lì dove vi era la presenza di più persone ed in modo tale da realizzare un gesto eclatante. La difesa ha tentato di fornire una interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate senza, tuttavia, evidenziare profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Peraltro, deve sottolinearsi come gli interlocutori discorrono senza adottare particolari cautele, il che ne ha reso agevole la comprensione delle intenzioni, lì dove si fa espressamente riferimento all'intenzione di colpire ove c'è "molta gente", locuzione che, in maniera del tutto logica, è stata riferita alla presenza di popolazione civile. Analogamente in tal senso è stata interpretata la frase con la quale Yaeesh consigliava a Jhiad di "ritirarsi all'ingresso dell'esercito in paese" non appena arrivavano i militari, frase ritenuta dal Tribunale come riferita alla sollecitazione a darsi alla fuga subito dopo aver compiuto l'attentato all'interno dell'insediamento. La difesa sostiene che il riferimento al "paese" indicherebbe l'abitato di Tulkarem e non già l'insediamento di Avnei, ipotizzando che Yaeesh consigliasse al complice di ritirarsi, dopo il compimento dell'attentato, nel momento in cui l'esercito israeliano sarebbe entrato nella cittadina di Tulkarem. Si sottolinea, in tal modo, come tale intercettazione fornirebbe un dato dall'incerto significato, inidoneo a farne discendere che l'attentato dovesse riguardare i cittadini presenti nell'insediamento israeliano. Premesso che le possibili letture alternative non possono essere esaminate in sede di legittimità, deve sottolinearsi come l'interpretazione complessiva fornita dal Tribunale ai plurimi colloqui intercorsi tra Yaeesh e lhiad non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà. In questa sede è sufficiente sottolineare come, nei predetti colloqui, si parla in maniera sostanzialmente non dissimulata del compimento di un attentato che deve colpire una moltitudine di persone, per la cui realizzazione occorre l'invio di fondi da parte di Yaeesh, nonché della necessità per coloro che l'avrebbero eseguito di dotarsi, oltre che di armi, anche di "protezioni", nonché di telecamere per riprendere l'azione, evidentemente in vista di una successiva attività di propaganda. In conclusione, si ritiene che l'accertamento della destinazione dell'azione programmata a colpire anche civili è un elemento desunto sulla base di plurimi indizi, • oggetto di una valutazione non manifestamente illogica e senza che vi sia alcun elemento idoneo a far ritenere che l'obiettivo fosse esclusivamente militare. Rispetto al quadro indiziario complessivo, è recessiva la doglianza volta a evidenziare la contraddittoria valutazione del video che ritrae Jhiad in un centro abitato, nel mentre esplode colpi di arma da fuoco. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto tale dato dimostrativo del fatto che le azioni del gruppo fossero dirette a colpire anche civili, mentre nell'ordinanza cautelare si dava atto che il video raffigurava la città di Tulkarem, dalla quale provengono sia Yaeesh che Jhiad, il che escluderebbe che si trattasse di una precedente condotta aggressiva realizzata ai danni di civili (p. 29 ordinanza genetica). A ben vedere, si tratta di un elemento inidoneo a superare il ben più corposo quadro indiziario desunto dalle intercettazioni telefoniche e che, autonomamente, dimostra la sicura disponibilità di armi da parte di Jhiad e la sua intenzione di compiere un attentato terroristico. 2.3. Parimenti infondate, oltre che versate in fatto, sono le doglianze con le quali il ricorrente contesta la rilevanza delle conversazioni nel corso delle quali Yaeesh, parlando con [OSCURATO:PERSONA] (individuato quale uno dei vertici delle [OSCURATO:PERSONA] di Al-Aqsa), accredita la nuova formazione delle [OSCURATO:PERSONA] come un'unità suicida pronta ad agire in profondità. Si afferma che tale locuzione non implicherebbe necessariamente la finalità terroristica, ben potendosi trattare di intenti rivolti esclusivamente nei confronti dell'apparato militare. Il Tribunale, invece, avrebbe applicato massime di esperienza sorte con riguardo al diverso fenomeno del terrorismo islamico. Invero, nella motivazione dell'ordinanza impugnata la richiamata locuzione è stata valorizzata essenzialmente per dimostrare la disponibilità al compimento di atti violenti, senza che emerga alcuna indebita sovrapposizione rispetto alle modalità attuate in diversi contesti di terrorismo. 2.4. Il dato dirimente è rappresentato dall'avvenuta ricostruzione di un apparato organizzativo strutturalmente deputato al compimento di forme di reazione armata che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non appaiono affatto dirette unicamente a colpire la presenza militare sui territori occupati. La ricostruzione in punto di fatto che emerge dai provvedimenti resi dai giudici di merito offre elementi ampiamente idonei a sostenere che le organizzazioni nel cui ambito opera Yaeesh perseguono finalità di terrorismo, non essendo in alcun modo possibile una netta separazione tra forme di resistenza legittime secondo il diritto internazionale e condotte di natura terroristica. A ben vedere, infatti, sono stati evidenziati plurimi elementi dai quali è possibile desumere - sia pur con il parametro valutativo proprio della fase cautelare - che le azioni erano direttamente o indirettamente destinate a coinvolgere obiettivi civili, il che rende tali forme di reazione armata incompatibile con le ipotesi di legittima contrapposizione in un contesto di tipo bellico. A tal riguardo, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui l'art.270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a [OSCURATO:PERSONA] 1'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (Sez.1, n. 1072 dell'11/10/2006, dep. 2007, Bouyahia, Rv. 235288; Sez.5, n. 39545 del 4/7/2008, Ciise, Rv. 241730). Con specifico riferimento agli atti di resistenza violenta commessi in un contesto bellico, infatti, la Convenzione ONU di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 1999 per la repressione dei finanziamenti al terrorismo, all'art. 2, lett.b), espressamente sancisce che ha finalità di terrorismo «qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa». 2.5. Sulla base di tali presupposti, deve affermarsi il principio secondo cui, in base all'art. 270-sexies cod. pen. e alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a [OSCURATO:PERSONA] 18 dicembre 1999, ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico le condotte che, pur se commesse nel contesto di conflitti armati, consistano in condotte violente rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al diritto internazionale, devono ritenersi esser stati illegittimamente occupati. Nel caso di specie, Yaeesh stava programmando un attentato diretto ai danni della popolazione civile, predisponendo mezzi e risorse per una contrapposizione generalizzata (desumibile dall'adesione all'organizzazione e dall'attività di proselitismo) contro la popolazione e l'esercito israeliano, tale da non consentire di ritenere la condotta quale legittima reazione all'occupazione dei territori della Cisgiordania . 3. Superati gli aspetti concernenti la valutazione della gravità indiziaria, si pone la problematica concernente la possibilità di ritenere applicabile al caso di specie il dettato dell'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., lì dove estende la nozione di finalità terroristiche anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero. Assume il ricorrente che le condotte violente non sarebbero state dirette contro il legittimo e internazionalmente riconosciuto territorio israeliano, bensì erano circoscritte ai cosiddetti territori occupati, dal quale Israele - stando a plurime risoluzioni internazionali - si sarebbe dovuto ritirare fin dal 1967. In quest'ottica, la condotta non sarebbe finalizzata a colpire uno Stato estero sul suo territorio, bensì a resistere - in forma armata - all'occupazione indebita dei territori palestinesi. 3.1. La questione, in punto di diritto, coinvolge in primo luogo l'individuazione della nozione, penalisticannente rilevante, di "Stato estero" che, indirettamente, coinvolge anche la nozione di atti con finalità di terrorismo. È opportuno richiamare le ragioni sottese alla attuale formulazione della norma incriminatrice, sottolineando come la modifica dell'art. 270-bis cod. pen. si è resa necessaria a seguito delle mutate forme di manifestazioni del fenomeno che, per finalità, mezzi e ramificazione delle organizzazioni, ha assunto una dimensione sempre più internazionale, dando luogo a programmi delittuosi destinati all'attuazione in Stati diversi da quelli di appartenenza degli affiliati o, comunque, al di fuori dell'ambito territoriale nazionale. In adempimento di obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si è reso necessario adeguare l'apparato sanzionatorio interno, predisponendo azioni di contrasto al terrorismo internazionale, con la conseguente modifica del testo dell'art. 270-bis cod. pen. a seguito della novella introdotta dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, per effetto della quale è stata inserita nell'intitolazione del reato il riferimento al terrorismo "anche internazionale", prevedendo, al comma terzo, che «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale». Il requisito per l'applicabilità di tale disposizione è costituito, in primo luogo, dal necessario riconoscimento da parte dello Stato italiano dello Stato nei cui confronti si realizzata la condotta con finalità di terrorismo. La norma, nel richiamare gli atti rivolti "contro uno Stato estero", fa riferimento essenzialmente al profilo della individuazione di un soggetto di diritto internazionale avente la qualifica di Stato sovrano e indipendente, valorizzando il dato della individuazione dell'ente di diritto internazionale, a prescindere dalla sua dimensione territoriale. Già sulla base del dato letterale in esame, deve sottolinearsi come la tesi difensiva non possa essere accolta, in quanto fondata su una nozione eccessivamente limitata di "Stato estero", ponendo il bene giuridico tutelato in diretto ed esclusivo collegamento con il territorio dell'entità statale, il che escluderebbe la possibilità di applicare la norma incriminatrice in tutti quei casi in cui l'offesa sia arrecata al di fuori dell'ambito territoriale e non direttamente nei confronti dell'apparato istituzionale. 3.2. Si tratta di una soluzione non condivisibile per una pluralità di motivi, primo tra i quali quello per cui l'elemento territoriale è solo uno degli aspetti caratterizzanti l'ente "Stato" e, peraltro, non rileva ai fini dell'individuazione del bene giuridico tutelato, posto che l'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. si applica anche ad altri soggetti - quali le istituzioni o organismi internazionali - di regola non fondati su base territoriale. 3.3. L'argomento dirimente per superare la tesi secondo cui il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., commesso nei confronti di uno Stato estero, non sarebbe configurabile nel caso di condotte violente realizzate su un territorio illegittimamente occupato, è insito nella nozione stessa di "atto con finalità di terrorismo" e nei limiti normativamente previsti con riguardo ai territori oggetto di contrapposizione armata. A tal riguardo occorre richiamare la definizione di "condotte con finalità di terrorismo" recepita dall'art. 270-sexies cod. pen., lì dove si stabilisce che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione (in ordine all'individuazione del bene giuridico protetto, si veda .5, n. 75 del 18/7/2008, dep. 2009, Laagoub, Rv. 242355; Sez.5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920). Tale norma, pertanto, collega la finalità di terrorismo con l'effetto tipico conseguente a tali forme di aggressione violenta, compiute "allo scopo di intimidire la popolazione", con la conseguenza che la finalità è desumibile dall'effetto e non certò dal luogo ove le stesse vengono realizzate. In buona sostanza, la personalità internazionale dello Stato - anche estero - è lesa per il semplice fatto che i suoi cittadini siano destinatari della condotta terroristica, a prescindere dal luogo ove questa venga realizzata, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. sarà configurabile sia nel caso in cui la popolazione è oggetto di attacco terroristico all'interno dei legittimi confini nazionali dello Stato, sia quando la medesima condotta - avente i requisiti previsti dall'art. 270-sexies cod. pen. - venga realizzata al di fuori dei confini nazionali e anche in territori illegittimamente occupati, posto che l'aggressione realizzata ai cittadini in virtù della loro nazionalità si traduce in ogni caso in una lesione all'integrità dello Stato di appartenenza. In tal senso depone anche il già richiamato art. 2, lett.b) della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, lì dove la natura terroristica viene direttamente collegata alla finalità di "intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa". In gran parte sovrapponibile è la definizione di "reati terroristici" fornita dalla Decisione quadro del Consiglio UE sulla lotta contro il terrorismo del 13 giugno 2002, il cui art.1, stabilisce che «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di: - intimidire gravemente la popolazione, o - costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale». Orbene, sulla base delle principali fonti internazionali che si sono occupate di fornire la nozione di "terrorismo", le cui indicazioni sono state recepite nella definizione data dall'art. 270 — sexies cod. pen., le forme di attentato contro la popolazione civile, pure se commesse in contesti di belligeranza e finalizzate a intimidire quest'ultima, rientrano nella nozione di atti con finalità di terrorismo, senza che possa rilevare il luogo in cui tali condotte vengono commesse. Ulteriore conferma è desumibile dalla distinzione tra atti commessi ai danni della popolazione civile e delle forze militari in contesti bellici, che presuppone proprio la possibilità che si realizzino reati di terrorismo in contesti di occupazione militare di territori da parte di uno Stato estero. 3.4. Orbene, sulla base delle fonti internazionali sopra richiamate, deve affermarsi il principio secondo cui la nozione di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, di cui all'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., ricomprende anche le condotte violente, finalizzate ad intimidire la popolazione civile anche se realizzate, come nel caso di specie, in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale, posto che la finalità di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescinde dall'ambito meramente territoriale in cui la condotta viene realizzata. Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che, a fronte della natura degli atti programmati, nonché del fatto che l'obiettivo erano i cittadini israeliani in quanto tali, le condotte ascritte a Yaeesh possono ritenersi compiute ai danni dello Stato israeliano, pur se destinate ad essere commesse al di fuori del suo territorio così come legittimamente individuato dall'ordinamento internazionale. 4. L'accertata sussistenza della gravità indiziaria a carico di Yaeesh non comporta l'estensione del medesimo giudizio anche nei confronti di Doghmosh. Il Tribunale del riesame ha indicato una serie di circostanze fattuali (si veda pg. 13) dalle quali desumere la piena partecipazione di Irar all'associazione. Invero, gli elementi indicati appaiono tutti collegati al rapporto di Doghmosh con Yaeesh e alla comune provenienza dai territori palestinesi occupati e all'adesione ideologia alla resistenza palestinese. Tuttavia, deve sottolinearsi come l'ordinanza impugnata non dia conto di elementi concreti dai quali desumere che Doghmosh avesse rapporti con l'associazione in quanto tale e non con il solo Yaeesh. Il reato associativo, infatti, presuppone necessariamente che l'associato sia riconosciuto tale dal gruppo di riferimento e, al contempo, che questi fornisca un contributo individuabile e non riconducibile alla mera condivisione dei medesimi intendimenti. Sia pur con riferimento a organizzazioni di diversa tipologia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la partecipazione a organizzazioni terroristiche, ove pure queste prevedano una formula di adesione "aperta", richiede non solo la volontà del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata o indiretta, di tale adesione da parte del gruppo (Sez.6, n. 5461 del 17/11/2020, Benamir, Rv. 280835). Nel caso di specie, non emergono contatti di Doghmosh con soggetti diversi da Yaeesh, né è descritto un contributo fattuale fornito all'associazione in quanto tale e da quest'ultimo riconoscibile. 4.1. È stato valorizzato il fatto che Doghmosh avrebbe messo in contatto Yaeesh con un soggetto la cui identità è rimasta sconosciuta, ma che mostrava particolare circospezione nell'utilizzo del cellulare, tant'è che Yaeesh suggeriva l'utilizzo del programma di messaggistica denominato "Telegram". L'atteggiamento di cautela dimostrato dall'ignoto interlocutore ben si presta a far ritenere che questi fosse consapevole dell'illiceità dei rapporti che intendeva instaurare con Yaeesh, tuttavia, in mancanza di elementi ulteriori, tale dato non è di per sé idoneo a fondare la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione della misura cautelare, tanto più se inserito in un contesto complessivo che presenta obiettivi elementi di incertezza circa l'appartenenza di Doghmosh all'associazione. 4.2. La vicenda concernente il reperimento di un'arma da parte di Irar e del suo utilizzo in una fotografia ritraente anche i coindagati Yaeesh e Dogmosh è parimenti di dubbia valenza indiziaria, ove si consideri che l'arma in questione è risultato essere un fucile ad aria compressa, il che esclude che sia stata procurata per un successivo impiego in azioni terroristiche. Rimane il dato relativo alla fotografia e alla sua pubblicazione con frasi inneggianti alla guerra contro Israele che, tuttavia, è di dubbia valenza indiziaria, non potendosi desumere dalla mera ideologica adesione alla lotta dei palestinesi contro l'occupazione della Cisgiordania da parte di Israele, l'effettiva appartenenza ad un'associazione terroristica. 4.3. Ulteriore elemento a favore di Doghmosh e del tutto non considerato nell'ordinanza impugnata è la circostanza che il ricorrente non avrebbe svolto alcun ruolo nella programmazione dell'attentato ad Aveni, che ha visto coinvolto il solo Yaeesh. Si tratta di un elemento di specifico rilievo, posto che tale vicenda è quella che principalmente ha consentito di desumere la natura terroristica delle condotte poste in essere da Yaeesh, sicchè, ove si escludesse qualsivoglia coinvolgimento di Doghmosh e financo la sua consapevolezza di quanto progettato da Yaeesh, ne scaturirebbe un elemento di esclusione della sua effettiva partecipazione all'attività terroristica. 4.4. In conclusione, pertanto, nei confronti del ricorrente si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata dovendosi individuare elementi — dotati della necessaria gravità indiziaria — dai quali desumere l'effettiva partecipazione di Doghmosh all'associazione terroristica, oltre che il compimento di atti concretamente dimostrat
Sentenza Cassazione n. 32711/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris