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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16697/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 maggio 1988. avverso la sentenza resa il 18 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Genova. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Genova il 18 giugno 2020, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a 5 diverse rapine, tentate e consumate, aggravate perché commesse da più persone riunite travisate e armate, tutte eseguite nel mese di giugno 2019, e dei connessi reati di lesioni personali e di ricettazione di veicoli e mezzi di provenienza furtiva. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa delibazione della memoria depositata dinanzi al GUP prima della celebrazione del giudizio e allegata anche ai motivi di appello.

Il ricorrente fa presente che in occasione dell'udienza di appello il difensore aveva rinunciato ai motivi sull'assoluzione, ma non aveva in alcun modo rinunziato alla prima richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, per omessa valutazione della memoria ex art.121 depositata e del tutto ignorata sia dal Gup che dalla corte territoriale. 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché non espone gli elementi di fatto che sarebbero stati introdotti con la memoria difensiva e pretermessi dal giudice di merito e che si palesavano idonei ad inficiare il giudizio di colpevolezza formulato.

Al riguardo appare dirimente osservare che dalla lettura della memoria allegata al ricorso emerge che, dopo diverse disquisizioni teoriche in merito alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il difensore ha sostanzialmente invocato il giudizio assolutorio in favore del suo assistito e l'esclusione della recidiva.

Deve al riguardo osservarsi che nel corso dell'udienza la difesa, munita di adeguata procura, ha poi rinunciato ai motivi relativi all'assoluzione dell'imputato, sicché non può certamente dolersi dell'omessa valutazione della memoria che argomentava a sostegno del giudizio assolutorio, trattandosi di questioni coperte dalla rinunzia.

Con riferimento alle censure dedotte in ordine al riconoscimento della recidiva deve osservarsi che la corte le ha accolte e ha di fatto escluso la detta aggravante.

Emerge pertanto che la censura, come formulata, è manifestamente infondata e comunque inammissibile perché priva di concreto interesse. 2.2 violazione degli articoli 546, 604 e 605 cod. proc.pen. e 62 comma 6 cod.pen., poiché è stata versata immediatamente prima del dibattimento la somma di 500 C in favore delle persone offese dei reati contestati ai capi A e B , che non hanno subito alcun pregiudizio patrimoniale per i fatti di causa, ma in sentenza non vi è alcuna motivazione in ordine al diniego della attenuante specifica del risarcimento del danno. 2.2 Deve in effetti rilevarsi che né il gup né la corte di merito formulano alcuna esplicita motivazione in ordine all'invocata attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno in relazione alla tentata rapina e alle connesse lesioni contestate ai capi A e B della rubrica.

Deve tuttavia osservarsi che i diversi reati contestati all'imputato sono stati ritenuti unificati dal vincolo della continuazione e la pena è stata determinata con riferimento al più grave reato di rapina consumata di un orologio Rolex , contestato al capo C della imputazione.

Ne consegue che il giudizio ex art. 69 cod.pen. è stato operato facendo riferimento a questo reato, relativamente al quale non è stato effettuato alcun risarcimento.

Il GUP ha comunque riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la risalenza nel tempo dei precedenti penalf e il comportamento processuale dell'imputato, che ha risarcito le persone offese dei meno gravi reati contestati ai capi A e B della rubrica.

Il motivo di ricorso é pertanto generico e inconducente, poiché non si confronta con la motivazione del GUP, che ha comunque preso in considerazione la condotta risarcitoria in relazione ad alcuni dei reati contestati all'imputato, pur ritenendola solo parziale, per concedere le circostanze attenuanti generiche.2.3 Violazione di legge e in particolare degli articoli 49 e 56 cod.pen. rispetto al reato contestato al capo G della imputazione poiché la sentenza non motiva in ordine al dolo e alle effettive intenzioni dell'autore della condotta contestata, ma è inverosimile che l'imputato avesse l'intenzione di sottrarre il cellulare iPhone poiché questo ha un meccanismo che in caso di sottrazione lo rende inutilizzabile e quindi privo di utilità economica.

Tale circostanza, del tutto trascurata dai giudici di merito, rende la condotta ascritta all'imputato non punibile ex articolo 49 codice penale. 2.3 La censura è inammissibile poiché anche questo motivo di appello deve ritenersi coperto dalla rinunzia che è stata formulata nel corso dell'udienza in ordine al giudizio di colpevolezza, in quanto la configurazione del reato impossibile costituisce il presupposto per una pronunzia assolutoria. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al capo H della contestazione che ha per oggetto la sottrazione di un orologio Casio del valore di 100 C in quanto la sentenza non affronta la censura sollevata con i motivi di appello e non considera che il costo di un oggetto è diverso dal suo valore dopo il suo utilizzo.

Nel caso di specie l'orologio aveva,in quanto usato, un valore modestissimo e la sua eventuale sottrazione doveva dar luogo alla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2.4 È vero che la Corte non si sofferma a motivare in ordine al diniego della specifica attenuante invocata dalla difesa ma anche in questo caso valgono le considerazioni formulate in relazione alla censura di cui al paragrafo 2.2..

Sotto altro profilo va osservato che il motivo di gravame era generico poiché nell'atto di appello non vengono neppure esposte le motivazioni per cui dovesse riconoscersi tale attenuante, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo Ciii in presenza di un reato plurilesivo, quale appunto la rapina, non occorre soltanto verificare e valutare il danno patrimoniale cagionato, ma anche il danno morale.

Il motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché dalla lettura del capo di imputazione si evince che nel medesimo contesto è stato sottratto, oltre ad un orologio Casio di valore contenuto, anche un orologio Rolex del valore di 11.000 C e il danno cagionato dalla condotta dell'imputato deve essere valutato nel suo complesso. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato dell'attenuante prevista dall'articolo 114 cod.pen., invocata in relazione ai reati contestati ai capi C,D, E, F, G, H, ed I, anche perché la coimputata [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il riconoscimento di tale attenuante.

Il ricorrente osserva che la corte ha motivato il diniego dell'invocata attenuante solo in relazione ai reati contestati ai capi A e B della rubrica, per i quali non vi era alcuna richiesta di riconoscimento dell'attenuante in parola, mentre avrebbe dovuto spiegare per ogni singolo capo di imputazione le ragioni per cui la invocata attenuante non è stata riconosciuta. 2.5 La censura è manifestamente infondata poiché la corte ha reso adeguata e congrua motivazione in relazione a tutti gli addebiti contestati all'imputato, evidenziando come il suo ruolo non fosse affatto marginale in quanto lo stesso ha reso sempre un contributo necessario ed essenziale nell'ambito delle diverse rapine consumate in concorso con i coimputati. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 2.6 La censura è inammissibile poiché la valutazione del giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le circostanze contestate rientra nell'ambito discrezionale del giudice di merito e comunque si tratta di censura del tutto aspecifica poiché non spiega le ragioni per cui il giudizio di equivalenza dovrebbe ritenersi manifestamente illogico o contraddittorio. 2.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al computo delle attenuanti generiche. 2.7 La censura è manifestamente infondata poiché, considerato la reiterazione degli episodi criminosi e la gravità delle azioni concordate e svolte in un breve arco di tempo, la pena è stata molto benevolmente contenuta. 2.8 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indurre la Corte di Appel o, anche in presenza della rinunzia da parte del difensore dei motivi con cui si invocava l'assoluzione dell'imputato, a rivalutare il giudizio di responsabilità per l'effetto estensivo della impugnazione 2.8 La censura è manifestamente infondata poiché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello e nei suoi confronti non può estendersi l'effetto positivo di una pronunzia assolutoria basata su circostanze soggettive e sul diverso ruolo assunto nella vicenda dalla coimputata. 3.Si impone di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 maggio 1988. avverso la sentenza resa il 18 Febbraio 2021 dalla Corte di appello di Genova. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Genova il 18 giugno 2020, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a 5 diverse rapine, tentate e consumate, aggravate perché commesse da più persone riunite travisate e armate, tutte eseguite nel mese di giugno 2019, e dei connessi reati di lesioni personali e di ricettazione di veicoli e mezzi di provenienza furtiva. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa delibazione della memoria depositata dinanzi al GUP prima della celebrazione del giudizio e allegata anche ai motivi di appello. Il ricorrente fa presente che in occasione dell'udienza di appello il difensore aveva rinunciato ai motivi sull'assoluzione, ma non aveva in alcun modo rinunziato alla prima richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, per omessa valutazione della memoria ex art.121 depositata e del tutto ignorata sia dal Gup che dalla corte territoriale. 2.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché non espone gli elementi di fatto che sarebbero stati introdotti con la memoria difensiva e pretermessi dal giudice di merito e che si palesavano idonei ad inficiare il giudizio di colpevolezza formulato. Al riguardo appare dirimente osservare che dalla lettura della memoria allegata al ricorso emerge che, dopo diverse disquisizioni teoriche in merito alla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il difensore ha sostanzialmente invocato il giudizio assolutorio in favore del suo assistito e l'esclusione della recidiva. Deve al riguardo osservarsi che nel corso dell'udienza la difesa, munita di adeguata procura, ha poi rinunciato ai motivi relativi all'assoluzione dell'imputato, sicché non può certamente dolersi dell'omessa valutazione della memoria che argomentava a sostegno del giudizio assolutorio, trattandosi di questioni coperte dalla rinunzia. Con riferimento alle censure dedotte in ordine al riconoscimento della recidiva deve osservarsi che la corte le ha accolte e ha di fatto escluso la detta aggravante. Emerge pertanto che la censura, come formulata, è manifestamente infondata e comunque inammissibile perché priva di concreto interesse. 2.2 violazione degli articoli 546, 604 e 605 cod. proc.pen. e 62 comma 6 cod.pen., poiché è stata versata immediatamente prima del dibattimento la somma di 500 C in favore delle persone offese dei reati contestati ai capi A e B , che non hanno subito alcun pregiudizio patrimoniale per i fatti di causa, ma in sentenza non vi è alcuna motivazione in ordine al diniego della attenuante specifica del risarcimento del danno. 2.2 Deve in effetti rilevarsi che né il gup né la corte di merito formulano alcuna esplicita motivazione in ordine all'invocata attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno in relazione alla tentata rapina e alle connesse lesioni contestate ai capi A e B della rubrica. Deve tuttavia osservarsi che i diversi reati contestati all'imputato sono stati ritenuti unificati dal vincolo della continuazione e la pena è stata determinata con riferimento al più grave reato di rapina consumata di un orologio Rolex , contestato al capo C della imputazione. Ne consegue che il giudizio ex art. 69 cod.pen. è stato operato facendo riferimento a questo reato, relativamente al quale non è stato effettuato alcun risarcimento. Il GUP ha comunque riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la risalenza nel tempo dei precedenti penalf e il comportamento processuale dell'imputato, che ha risarcito le persone offese dei meno gravi reati contestati ai capi A e B della rubrica. Il motivo di ricorso é pertanto generico e inconducente, poiché non si confronta con la motivazione del GUP, che ha comunque preso in considerazione la condotta risarcitoria in relazione ad alcuni dei reati contestati all'imputato, pur ritenendola solo parziale, per concedere le circostanze attenuanti generiche.2.3 Violazione di legge e in particolare degli articoli 49 e 56 cod.pen. rispetto al reato contestato al capo G della imputazione poiché la sentenza non motiva in ordine al dolo e alle effettive intenzioni dell'autore della condotta contestata, ma è inverosimile che l'imputato avesse l'intenzione di sottrarre il cellulare iPhone poiché questo ha un meccanismo che in caso di sottrazione lo rende inutilizzabile e quindi privo di utilità economica. Tale circostanza, del tutto trascurata dai giudici di merito, rende la condotta ascritta all'imputato non punibile ex articolo 49 codice penale. 2.3 La censura è inammissibile poiché anche questo motivo di appello deve ritenersi coperto dalla rinunzia che è stata formulata nel corso dell'udienza in ordine al giudizio di colpevolezza, in quanto la configurazione del reato impossibile costituisce il presupposto per una pronunzia assolutoria. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al capo H della contestazione che ha per oggetto la sottrazione di un orologio Casio del valore di 100 C in quanto la sentenza non affronta la censura sollevata con i motivi di appello e non considera che il costo di un oggetto è diverso dal suo valore dopo il suo utilizzo. Nel caso di specie l'orologio aveva,in quanto usato, un valore modestissimo e la sua eventuale sottrazione doveva dar luogo alla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2.4 È vero che la Corte non si sofferma a motivare in ordine al diniego della specifica attenuante invocata dalla difesa ma anche in questo caso valgono le considerazioni formulate in relazione alla censura di cui al paragrafo 2.2.. Sotto altro profilo va osservato che il motivo di gravame era generico poiché nell'atto di appello non vengono neppure esposte le motivazioni per cui dovesse riconoscersi tale attenuante, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo Ciii in presenza di un reato plurilesivo, quale appunto la rapina, non occorre soltanto verificare e valutare il danno patrimoniale cagionato, ma anche il danno morale. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché dalla lettura del capo di imputazione si evince che nel medesimo contesto è stato sottratto, oltre ad un orologio Casio di valore contenuto, anche un orologio Rolex del valore di 11.000 C e il danno cagionato dalla condotta dell'imputato deve essere valutato nel suo complesso. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato dell'attenuante prevista dall'articolo 114 cod.pen., invocata in relazione ai reati contestati ai capi C,D, E, F, G, H, ed I, anche perché la coimputata [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il riconoscimento di tale attenuante. Il ricorrente osserva che la corte ha motivato il diniego dell'invocata attenuante solo in relazione ai reati contestati ai capi A e B della rubrica, per i quali non vi era alcuna richiesta di riconoscimento dell'attenuante in parola, mentre avrebbe dovuto spiegare per ogni singolo capo di imputazione le ragioni per cui la invocata attenuante non è stata riconosciuta. 2.5 La censura è manifestamente infondata poiché la corte ha reso adeguata e congrua motivazione in relazione a tutti gli addebiti contestati all'imputato, evidenziando come il suo ruolo non fosse affatto marginale in quanto lo stesso ha reso sempre un contributo necessario ed essenziale nell'ambito delle diverse rapine consumate in concorso con i coimputati. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 2.6 La censura è inammissibile poiché la valutazione del giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le circostanze contestate rientra nell'ambito discrezionale del giudice di merito e comunque si tratta di censura del tutto aspecifica poiché non spiega le ragioni per cui il giudizio di equivalenza dovrebbe ritenersi manifestamente illogico o contraddittorio. 2.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al computo delle attenuanti generiche. 2.7 La censura è manifestamente infondata poiché, considerato la reiterazione degli episodi criminosi e la gravità delle azioni concordate e svolte in un breve arco di tempo, la pena è stata molto benevolmente contenuta. 2.8 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indurre la Corte di Appel o, anche in presenza della rinunzia da parte del difensore dei motivi con cui si invocava l'assoluzione dell'imputato, a rivalutare il giudizio di responsabilità per l'effetto estensivo della impugnazione 2.8 La censura è manifestamente infondata poiché l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello e nei suoi confronti non può estendersi l'effetto positivo di una pronunzia assolutoria basata su circostanze soggettive e sul diverso ruolo assunto nella vicenda dalla coimputata. 3.Si impone di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere est
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