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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 18857/2023

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’avv. [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-ControA.P. , elettivamente domiciliato in Roma ViaVOLTAGGIO rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3209/2020depositata il 07/12/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalConsigliere RITA E. A. RUSSO.[OSCURATO:PERSONA].U. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato lasentenza di primo grado, con la quale è stata dichiarata laOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023separazione personale dei coniugi con addebito carico del K.U. equest'ultimo è stato condannato al risarcimento del danno nellamisura di euro 10.000,00 in favore della moglie, nonché a contribuireal mantenimento di entrambi i figli con la somma di euro 600,00mensili (euro 300,00 per figlio) oltre spese straordinarie e con lasomma di euro 200,00 mensili al mantenimento della moglie.Il ricorrente si affida a cinque motivi.

Si è costituita con controricorsola resistente.

Il ricorrente ha depositato memoria.La causa è stata trattata all'udienza camerale dell'11 maggio 2023.RITENUTO CHE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. artt. 360,lett. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’ omessacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; la carenza dimotivazione; l’errata valutazione delle risultanze probatorie, inrelazione agli artt. 143, 147, 151 comma 2 c.c.

Si contesta edimpugna la legittimità della motivazione della sentenza impugnata,per aver rigettato la doglianza relativa all’errato addebitopronunciato a carico del ricorrente, omettendo quasi in toto l’esamedi tutte le censure esposte in appello.

Il ricorrente lamenta che perquanto riguarda l’addebito, il suo complesso ed articolato motivo diimpugnazione sul punto è stato rigettato dalla Corte di merito console sette righe di motivazione (“… quanto all’addebito dellaseparazione, del tutto correttamente e condivisibilmente avevaprovveduto il Tribunale di Venezia, date le plurime condotte violenteo comunque, lesive (per esempio, l’impedimento alla controparte dientrare nella propria abitazione), del K.U. nei confronti dellamoglie, anche documentate tramite certificazione medica del ProntoSoccorso …”).

Deduce che la sentenza si è tautologicamente risoltain una mera riproposizione, sterile ed acritica, di quanto già ritenutodal Tribunale, del tutto erroneamente, svilendo così il diritto di difesa2 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023del ricorrente e violando il principio della corrispondenza tra il chiestoed il pronunciato, per evidente omessa pronuncia su specifici motividi doglianza.

In particolare deduce che egli aveva dato piena provadel fatto che la moglie aveva semplicemente inscenato una fintaaggressione, allorquando nel maggio del 2013 era uscita di casa,tanto da meritarsi la denuncia querela 23/7/2013, che aveva poidato origine ad un procedimento penale.

Di contro, il procedimentopenale nei confronti di esso ricorrente era stato archiviato e nulla asuo carico era emerso dalla testimonianza del figlio.

Osserva cheerroneamente la Corte territoriale ha dato per accertato che ilricorrente si fosse macchiato di “plurime condotte violente”, quandoal contrario vi era la prova documentale in atti che il giudice penaleavesse sconfessato la ricostruzione fattuale proposta dall’ex moglie.2.- Il motivo è inammissibile.2.1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso è gravementecarente nell'esposizione dei fatti di causa, poiché si limitastringatamente a dare atto della data del matrimonio, della nascitadei figli e che vi è stata una sentenza di primo grado di separazionedei coniugi, della quale non riporta neppure per sintesi i contenuti,così come non espone, ordinatamente e compiutamente, seppureper sintesi, i motivi d'appello; la esposizione dei fatti, lungidall'essere una formalità, è un requisito di ammissibilità, funzionalealla comprensione dei motivi, e la sua mancanza incide sullachiarezza e specificità delle censure (Cass. n. 6611 del 01/03/2022).Questa Corte ha infatti affermato che il ricorso per cassazionedeve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticitàespositiva occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e didiritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianzeproposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questionigiuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non3 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dellatipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di talidoveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura olacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censuremosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. sez. un. n.37552 del 30/11/2021).2.3.- Con specifico riferimento alla doglianza proposta con il primomotivo, si osserva che la motivazione della Corte d'appello, sebbenestringata, ha dato atto delle ragioni per le quali si condivide ilgiudizio del primo giudice, valorizzando la sussistenza di unadocumentazione medica attestante le condotte violente.

Pertanto,sono stati rispettati i parametri di una corretta motivazione perrelationem (Cass. n. 20883 del 05/08/2019).Di contro, il ricorrente omette di riportare, sia pure per sintesi, lestatuizioni della sentenza primo grado, e il motivo si risolve in unacensura in punto di fatto, criticando la motivazione di entrambe lesentenze perché non avrebbero valorizzato gli elementi probatori dalui offerti e prospettando una diversa ricostruzione dei fatti chehanno portato alla crisi coniugale.

Deve però qui ricordarsi che lecensure di merito sono inammissibili in questa sede, e che perconsolidato principio il giudice non è tenuto ad occuparsiespressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazioneed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, inbase all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, glielementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativoseguito (Cass. n. 12652 del 25/06/2020).4 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023Ancora, si osserva che non è censurabile in questa sede dellavalutazione delle prove, rimessa al prudente apprezzamento delgiudice (Cass. n. 13918 del 03/05/2022; Cass. n. 6774 del01/03/2022) e che ben poteva in questo caso il giudice civilediscostarsi dalle valutazioni del giudice penale, posto che anche lostesso giudicato penale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc.pen. solo in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanzapenale ed alla sua commissione, ma non è vincolante conriferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti aglieffetti civili della pronuncia (Cass. sez. un., n. 4549 del 25/02/2010;Cass. n. 14648 del 04/07/2011).

Né la sentenza di assoluzione, néa maggior ragione, il decreto di archiviazione, impediscono algiudice della separazione di ravvisare gli estremi dell’illecito civileo la sussistenza di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio;l’illecito civile infatti, a differenza dell'illecito penale, è atipico e laviolazione dei doveri matrimoniali non ha necessariamente rilievopenale.3.- Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.la motivazione errata e contraddittoria, la mancata ammissione deicapitoli di prova orale, la illegittima compressione del diritto di difesae prova dell’appellante, l’istruttoria carente e l’omessa pronuncia.

Sicontesta ed impugna la legittimità della motivazione della sentenza,per non aver pronunciato totalmente in ordine alla doglianza relativaalla mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati dalricorrente, con conseguente vizio di omessa pronuncia ed illegittimacompressione del diritto del difesa.

Il ricorrente deduce che ilsecondo motivo di ricorso è strettamente legato al primo, poiché laCorte territoriale avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsisull’ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal ricorrentenelle memorie ex artt. 183, comma VI n. 2 e 3 c.p.c. e precisamentedel 27/10/2016 e del 17/11/2016, già chieste nelle conclusioni di5 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023primo grado.

In particolare, il ricorrente aveva insistito perl’ammissione di prova per testi sulle circostanze che la moglie eraentrata nella casa coniugale, in assenza del marito, in data1.6.2013,che vi aveva trovato le cognate le aveva offese sicché ilmarito aveva apposto dei lucchetti (luglio 2016) sul cancello diingresso e del portone.

La parte lamenta che il Tribunale non abbiaammesso queste istanze istruttorie e che la Corte d'appello non sisia pronunciata sul punto.4.

Il motivo è inammissibile.Si deve in primo luogo ribadire che la valutazione delle proveraccolte costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili con il ricorso per cassazione e in particolare chel'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puòessere denunciata al giudice di legittimità solo nel caso in cui essaabbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivodella controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito (Cass. n. 27415 del 29/10/2018;Cass. n. 20553 del 19/07/2021)Il ricorrente non specifica la ragione per la quale il Tribunale nonha ammesso la prova né come la mancata ammissione sia stataoggetto di censura in appello, limitandosi ad affermare che hareplicato nelle conclusioni la richiesta di prova; non sono quindirealmente spiegate le ragioni che avrebbero dovuto indurre ilgiudice ad ammettere tale prova, né la decisività del mezzoistruttorio.

Il ricorrente si limita infatti ad affermareapoditticamente che si tratta di una prova decisiva, pur se essa,6 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023per come ricapitolata in ricorso, tende a provare fatti che non sonodi per sé incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dallacontroricorrente (chiusura a chiave delle stanze che contenevano isuoi effetti personali, accesso consentito solo ai figli), posto che alpiù proverebbero un accesso alla casa familiare nella settimanasuccessiva all’allontanamento, senza però che venga specificatocosa è accaduto nel periodo dal 1 giugno 2013 fino all'udienzapresidenziale e al momento in cui il ricorrente afferma di averecambiato le chiavi del cancello.

Anche in questo caso la mancataesposizione dei fatti di causa, e delle ragioni della decisione di primogrado, incide in maniera significativa sulla chiarezza ecomprensibilità del motivo.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art.artt. 360, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,l’erronea interpretazione delle risultanze probatorie la violazionedegli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., la carenza di motivazione e laviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato.

Si contesta ed impugna la legittimità della motivazionedella sentenza impugnata, per aver pronunciato su una domandanon formulata dal ricorrente (e relativa al riconoscimento di unassegno di mantenimento a favore dei figli) ed omesso di considerarele singole critiche svolte in appello circa il contributo in favore dellamoglie.Deduce che la motivazione della Corte d’Appello di Venezia èmanifestamente illegittima, poiché il ricorrente nulla avevalamentato circa l’assegno a favore dei figli, avendo incentratounicamente le proprie doglianze sul mantenimento per la moglie.Osserva, inoltre, che su questo ultimo punto la motivazione appareillegittima, per aver del tutto omesso di considerare le numerosedoglianze puntualmente esposte in sede di appello.

Il particolareespone che sotto un primo profilo, la sua situazione reddituale del7 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023risultava notevolmente peggiorata, come risulta documentato ancheper tabulas, poiché egli gode semplicemente di uno stipendio di1.600 € mensili come secondo maitre di un albergo ed è gravato dadiversi finanziamenti.

Deduce che detta situazione è ulteriormentepeggiorata in virtù di una serie di eventi attestati da documenti(datatati marzo, ottobre e novembre 2020, nonché maggio 2021) edei quali chiede l'acquisizione in quanto documenti di nuovaformazione, il suo reddito si è contratto ad euro 800,00 mensili.Contesta inoltre come erronea la lettura della relazione della Guardiadi finanza operata dai giudice di merito e deduce che la moglie harisorse apprezzabili, poiché lavora con un compenso di euro 500,00mensili e ha venduto un immobile acquistandone un altro.6.- Il motivo è inammissibile.Sulla statuizione relativa all'assegno per i figli la censura scontauna evidente carenza di interesse perché anche ove risponda a veritàche egli non abbia esplicitamente impugnato questo capo dellasentenza, la Corte di merito non ha modificato la decisione sul punto.Non si esplicita quindi quale pregiudizio sarebbe derivato alricorrente da una sentenza meramente confermativa di unadecisione che egli non ha inteso impugnare.In punto di riconoscimento dell'assegno di mantenimento infavore della moglie, si deve osservare, in primo luogo, che non sipossono produrre nel giudizio di cassazione, che è un giudizio dilegittimità, documenti nuovi che non siano stati prodotti in gradod'appello, né può darsi ingresso a nuove allegazioni.

Quanto al restosi tratta di censure di merito, che qui non possono esaminarsi.

LaCorte d’appello ha operato una complessiva valutazione delle risorseeconomiche del ricorrente e si è -anche ma non solo- richiamata agliesiti complessivi di una indagine di Guardia di finanza; il ricorrentecontesta la relazione conclusiva di questa indagine, senza che siadato però di conoscere i contenuti di questo documento, se non8 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023sovrappone alla esposizione dei fatti effettivamente accertati(versamenti su un conto corrente) le sue personali giustificazioni(che detti versamenti servivano a pagare debiti familiari).

In ognicaso il ricorrente non chiarisce per quale ragione questo specificoaccertamento, nel contesto di una complessiva ricostruzione dellasua posizione economico- patrimoniale, sarebbe decisivo.

E’ poiirrilevante il richiamo alla posizione economica della moglie, che -come lo stesso ricorrente ammette- è stata considerata dalTribunale, che ne ha tratto al conclusione della sussistenza didisparità economica, valutazione richiamata anche nella sentenza disecondo grado.8.- Con il quarto motivo si lamenta ex artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c.la violazione dell’art. 113 c.p.c. la carenza di motivazione, iltravisamento di fatti, l’erroneità dei presupposti e l’omessapronuncia; si impugna la motivazione della Corte territoriale che haconfermato la domanda di risarcimento danni endofamiliare a favoredi controparte.Il ricorrente deduce di aver lamentato l’inammissibilità dellarichiesta di natura risarcitoria, in quanto non proponibile innanzi alG.I. di prime cure, giudice della sola separazione, sin dalla primacomparsa e da ultimo riproposta pure in sede di precisazione delleconclusioni ed in memoria di replica.

Ciò nonostante, il Tribunale haammesso la domanda risarcitoria, omettendo qualsiasi valutazionecirca il discostamento operato rispetto alla propria stessa precedentegiurisprudenza, specifica in materia. [OSCURATO:PERSONA], investitadella questione “con un motivo d’appello ampiamente articolato infatto ed diritto per un fronte di numerose facciate, nulla ha deciso inmerito, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta inammissibilità”.8.1- Il motivo è inammissibile.9 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023La censura difetta di specificità poiché non illustracompiutamente le ragioni per cui il Tribunale ha respinto questaeccezione, pronunciandosi tanto sulla domanda di addebito che suquella risarcitoria, e come la decisione sia stata censurata in seded'appello, segnatamente se il motivo d’appello fosse effettivamenterelativo a questioni in rito ovvero solo di merito, come inveceappare dalla motivazione resa dalla Corte, che tratta dellarisarcibilità del danno non patrimoniale derivante da comportamentiilleciti tenuti in famiglia.Alcuni chiarimenti sono stati resi con la memoria depositata dalnuovo difensore, ma costituisce principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte che i vizi di genericità oindeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possonoessere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nellamemoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella diillustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamenteenunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamenteinammissibili (Cass. n. 3780 del 25/02/2015; Cass. n. 17603 del23/08/2011).Nel motivo di ricorso si enuncia genericamente “l’inammissibilitàdella richiesta avversaria di natura risarcitoria, in quanto nonproponibile innanzi al G.I. di prime cure, in quanto giudice della solaseparazione”, e si afferma che “ciò nonostante, il Tribunale haammesso la domanda risarcitoria, omettendo qualsiasi valutazionecirca il discostamento operato rispetto alla propria stessa precedentegiurisprudenza specifica in materia. [OSCURATO:PERSONA], investitadella questione con un motivo d’appello ampiamente articolato infatto ed in diritto per un fronte di numerose facciate, nulla ha decisoin merito, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta inammissibilitàovvero di chiarire i motivi per cui, nel caso di specie, lagiurisprudenza del Tribunale di Venezia – persino la stessa Sezione10 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023– non meritava applicazione.

E’ noto infatti che le due azioni –risarcitorie e separatizie – sono indipendenti ed autonome, sicché seesercitate entrambe davanti al giudice della separazione, ladomanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile”.Si tratta quindi di un motivo oscuro, perché non fa riferimentoalla norma processuale che sarebbe stata violata, né specifica cosasi intende per indipendenza e autonomia delle azioni di risarcimentoe separazione.

La censura è proposta sotto il profilo della violazionedell’art 113 c.p.c. (pronuncia secondo diritto), della omessapronuncia, del difetto di motivazione e dell’omesso esame di fattodecisivo, quest’ultimo peraltro non enunciato, posto che il fattodecisivo di cui si può lamentare l’omesso esame è il fatto storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" (Cass.n. 2268 del 26/01/2022).

Non vi è alcunriferimento nel motivo di ricorso all’art. 40 c.p.c. (riferimentocontenuto invece nella memoria, che tuttavia non è sanante) né allaquestione della cumulabilità nello stesso processo di domandeassoggettate a riti diversi, in presenza di ipotesi qualificate diconnessione c.d.

"per subordinazione" o "forte"(Cass. n. 11964 del13/04/2022).

Ma soprattutto, il motivo non è specifico sul punto dicome sia stata sottoposta la questione alla Corte d'appello,affermandosi che si trattava “un motivo d’appello ampiamentearticolato in fatto ed in diritto per un fronte di numerose facciate”,ma senza specificare se era stata sottoposta al giudice di secondogrado la questione della cumulabilità delle azioni e soprattutto se siera analizzata la sussistenza o meno di un vincolo di connessioneforte tra le due domande in concreto prospettate.La questione, infatti, non è priva di complessità, posto che, cosìcome già specificato nella ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 sopracitata, seppure le principali figure di subordinazione sono costituitedal nesso di pregiudizialità-dipendenza e dal nesso di incompatibilità11 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023fra rapporti sostanziali, tuttavia secondo parte della dottrina, leforme di connessione richiamate nell’art 40, comma 3 c.p.c., nondevono essere intese in senso tassativo, dovendovi ricomprendersinella categoria generale della subordinazione tutte le figure dicollegamento fra rapporti giuridici che siano in grado di condurre adepisodi di conflitti logici o pratici di giudicati.Ciò rende evidente come non si possa decidere sul punto solo inbase ad una genericamente enunciata “autonomia” delle azioni, maoccorre verificare in concreto come le domande siano state proposte,come siano state valutate dal giudice di primo grado e come sia statacensurata la decisione.Il tema della sussistenza o meno di una connessione qualificatatra le domande specificamente proposte in questo giudizio non èneppure affrontato nel motivo di ricorso, ove peraltro la parte riportale sue (scarne) argomentazioni sovrapponendole, sicché non sidistingue cosa abbia eccepito ed argomentato innanzi al giudice diprimo grado, e cosa in appello.

Ciò non consente a questa Corte diverificare se la risposta fornita dalla Corte d’appello, che si èrichiamata alla sentenza di primo grado, rimarcando la illiceità dellecondotte, sia pertinente rispetto al motivo di gravame, ovvero siamancata la decisione su un motivo specificamente illustrato.

Edinvero qualora si denunci la mancata pronuncia su un motivod'appello, pur se non è indispensabile la sua trascrizione, ènecessario che il suo contenuto sia sufficientemente determinato inmodo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita unaspecifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambitodell'atto di appello (Cass. n. 11325 del 02/05/2023).

In difetto, ilmotivo non può che ritenersi inammissibile per difetto diautosufficienza.9.- Con il quanto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360,n. 3 e 5 c.p.c. la motivazione errata, la violazione dell’art. 92 c.p.c.12 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023per la illegittima mancata totale compensazione.

Si impugna lasentenza nella parte in cui ha ritenuto di poter condannarel’appellante a rifondere le spese processuali, poiché il tenore dellequestioni affrontate, la infondatezza delle tesi avversarie – almenoin parte qua - unitamente al complesso delle emergenze istruttoriegià in atti, avrebbe dovuto determinare la condanna di controparteal ristoro delle spese di lite o, al più, la compensazione di esse.Il motivo è infondato.Nella specie non è stato violato il principio della soccombenza,posto che in primo grado al ricorrente è stata addebitata laseparazione; egli è inoltre soccombente sulla questione delmantenimento della moglie e l'appello è stato interamente respinto;pertanto non è stato violato il divieto di porre a carico della partetotalmente vittoriosa le spese di giudizio.

Deve qui ricordarsi cheanche in caso di reciproco e soccombenza il giudice non è obbligatoa compensare le spese trattandosi di una facoltà, comeespressamente prevede il secondo comma dell'articolo 92 c.p.c (“ilgiudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o perintero”) e che in tema di regolamento delle spese processuali, larelativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casidi violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui,contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., lestesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.(Cass. n. 11597 del 02/08/2002; Cass. n. 5828 del 16/03/2006;Cass. n. 20457 del 06/10/2011)Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in13 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023euro 4.200,00, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma, il 11/05/2023.IL PRESIDENTE14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-ControA.P. , elettivamente domiciliato in Roma ViaVOLTAGGIO rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3209/2020depositata il 07/12/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalConsigliere RITA E. A. RUSSO.[OSCURATO:PERSONA].U. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato lasentenza di primo grado, con la quale è stata dichiarata laOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023separazione personale dei coniugi con addebito carico del K.U. equest'ultimo è stato condannato al risarcimento del danno nellamisura di euro 10.000,00 in favore della moglie, nonché a contribuireal mantenimento di entrambi i figli con la somma di euro 600,00mensili (euro 300,00 per figlio) oltre spese straordinarie e con lasomma di euro 200,00 mensili al mantenimento della moglie.Il ricorrente si affida a cinque motivi. Si è costituita con controricorsola resistente. Il ricorrente ha depositato memoria.La causa è stata trattata all'udienza camerale dell'11 maggio 2023.RITENUTO CHE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. artt. 360,lett. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., l’ omessacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; la carenza dimotivazione; l’errata valutazione delle risultanze probatorie, inrelazione agli artt. 143, 147, 151 comma 2 c.c. Si contesta edimpugna la legittimità della motivazione della sentenza impugnata,per aver rigettato la doglianza relativa all’errato addebitopronunciato a carico del ricorrente, omettendo quasi in toto l’esamedi tutte le censure esposte in appello. Il ricorrente lamenta che perquanto riguarda l’addebito, il suo complesso ed articolato motivo diimpugnazione sul punto è stato rigettato dalla Corte di merito console sette righe di motivazione (“… quanto all’addebito dellaseparazione, del tutto correttamente e condivisibilmente avevaprovveduto il Tribunale di Venezia, date le plurime condotte violenteo comunque, lesive (per esempio, l’impedimento alla controparte dientrare nella propria abitazione), del K.U. nei confronti dellamoglie, anche documentate tramite certificazione medica del ProntoSoccorso …”). Deduce che la sentenza si è tautologicamente risoltain una mera riproposizione, sterile ed acritica, di quanto già ritenutodal Tribunale, del tutto erroneamente, svilendo così il diritto di difesa2 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023del ricorrente e violando il principio della corrispondenza tra il chiestoed il pronunciato, per evidente omessa pronuncia su specifici motividi doglianza. In particolare deduce che egli aveva dato piena provadel fatto che la moglie aveva semplicemente inscenato una fintaaggressione, allorquando nel maggio del 2013 era uscita di casa,tanto da meritarsi la denuncia querela 23/7/2013, che aveva poidato origine ad un procedimento penale. Di contro, il procedimentopenale nei confronti di esso ricorrente era stato archiviato e nulla asuo carico era emerso dalla testimonianza del figlio. Osserva cheerroneamente la Corte territoriale ha dato per accertato che ilricorrente si fosse macchiato di “plurime condotte violente”, quandoal contrario vi era la prova documentale in atti che il giudice penaleavesse sconfessato la ricostruzione fattuale proposta dall’ex moglie.2.- Il motivo è inammissibile.2.1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso è gravementecarente nell'esposizione dei fatti di causa, poiché si limitastringatamente a dare atto della data del matrimonio, della nascitadei figli e che vi è stata una sentenza di primo grado di separazionedei coniugi, della quale non riporta neppure per sintesi i contenuti,così come non espone, ordinatamente e compiutamente, seppureper sintesi, i motivi d'appello; la esposizione dei fatti, lungidall'essere una formalità, è un requisito di ammissibilità, funzionalealla comprensione dei motivi, e la sua mancanza incide sullachiarezza e specificità delle censure (Cass. n. 6611 del 01/03/2022).Questa Corte ha infatti affermato che il ricorso per cassazionedeve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticitàespositiva occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e didiritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianzeproposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questionigiuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non3 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito dellatipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di talidoveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura olacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censuremosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. sez. un. n.37552 del 30/11/2021).2.3.- Con specifico riferimento alla doglianza proposta con il primomotivo, si osserva che la motivazione della Corte d'appello, sebbenestringata, ha dato atto delle ragioni per le quali si condivide ilgiudizio del primo giudice, valorizzando la sussistenza di unadocumentazione medica attestante le condotte violente. Pertanto,sono stati rispettati i parametri di una corretta motivazione perrelationem (Cass. n. 20883 del 05/08/2019).Di contro, il ricorrente omette di riportare, sia pure per sintesi, lestatuizioni della sentenza primo grado, e il motivo si risolve in unacensura in punto di fatto, criticando la motivazione di entrambe lesentenze perché non avrebbero valorizzato gli elementi probatori dalui offerti e prospettando una diversa ricostruzione dei fatti chehanno portato alla crisi coniugale. Deve però qui ricordarsi che lecensure di merito sono inammissibili in questa sede, e che perconsolidato principio il giudice non è tenuto ad occuparsiespressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazioneed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, inbase all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, glielementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesie i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sianoincompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativoseguito (Cass. n. 12652 del 25/06/2020).4 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023Ancora, si osserva che non è censurabile in questa sede dellavalutazione delle prove, rimessa al prudente apprezzamento delgiudice (Cass. n. 13918 del 03/05/2022; Cass. n. 6774 del01/03/2022) e che ben poteva in questo caso il giudice civilediscostarsi dalle valutazioni del giudice penale, posto che anche lostesso giudicato penale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc.pen. solo in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanzapenale ed alla sua commissione, ma non è vincolante conriferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti aglieffetti civili della pronuncia (Cass. sez. un., n. 4549 del 25/02/2010;Cass. n. 14648 del 04/07/2011). Né la sentenza di assoluzione, néa maggior ragione, il decreto di archiviazione, impediscono algiudice della separazione di ravvisare gli estremi dell’illecito civileo la sussistenza di comportamenti contrari ai doveri del matrimonio;l’illecito civile infatti, a differenza dell'illecito penale, è atipico e laviolazione dei doveri matrimoniali non ha necessariamente rilievopenale.3.- Con il secondo motivo si lamenta ex art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.la motivazione errata e contraddittoria, la mancata ammissione deicapitoli di prova orale, la illegittima compressione del diritto di difesae prova dell’appellante, l’istruttoria carente e l’omessa pronuncia. Sicontesta ed impugna la legittimità della motivazione della sentenza,per non aver pronunciato totalmente in ordine alla doglianza relativaalla mancata ammissione dei capitoli di prova orale formulati dalricorrente, con conseguente vizio di omessa pronuncia ed illegittimacompressione del diritto del difesa. Il ricorrente deduce che ilsecondo motivo di ricorso è strettamente legato al primo, poiché laCorte territoriale avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsisull’ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal ricorrentenelle memorie ex artt. 183, comma VI n. 2 e 3 c.p.c. e precisamentedel 27/10/2016 e del 17/11/2016, già chieste nelle conclusioni di5 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023primo grado. In particolare, il ricorrente aveva insistito perl’ammissione di prova per testi sulle circostanze che la moglie eraentrata nella casa coniugale, in assenza del marito, in data1.6.2013,che vi aveva trovato le cognate le aveva offese sicché ilmarito aveva apposto dei lucchetti (luglio 2016) sul cancello diingresso e del portone. La parte lamenta che il Tribunale non abbiaammesso queste istanze istruttorie e che la Corte d'appello non sisia pronunciata sul punto.4. Il motivo è inammissibile.Si deve in primo luogo ribadire che la valutazione delle proveraccolte costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale nonsono sindacabili con il ricorso per cassazione e in particolare chel'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puòessere denunciata al giudice di legittimità solo nel caso in cui essaabbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivodella controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero nonesaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito (Cass. n. 27415 del 29/10/2018;Cass. n. 20553 del 19/07/2021)Il ricorrente non specifica la ragione per la quale il Tribunale nonha ammesso la prova né come la mancata ammissione sia stataoggetto di censura in appello, limitandosi ad affermare che hareplicato nelle conclusioni la richiesta di prova; non sono quindirealmente spiegate le ragioni che avrebbero dovuto indurre ilgiudice ad ammettere tale prova, né la decisività del mezzoistruttorio. Il ricorrente si limita infatti ad affermareapoditticamente che si tratta di una prova decisiva, pur se essa,6 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023per come ricapitolata in ricorso, tende a provare fatti che non sonodi per sé incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dallacontroricorrente (chiusura a chiave delle stanze che contenevano isuoi effetti personali, accesso consentito solo ai figli), posto che alpiù proverebbero un accesso alla casa familiare nella settimanasuccessiva all’allontanamento, senza però che venga specificatocosa è accaduto nel periodo dal 1 giugno 2013 fino all'udienzapresidenziale e al momento in cui il ricorrente afferma di averecambiato le chiavi del cancello. Anche in questo caso la mancataesposizione dei fatti di causa, e delle ragioni della decisione di primogrado, incide in maniera significativa sulla chiarezza ecomprensibilità del motivo.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art.artt. 360, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,l’erronea interpretazione delle risultanze probatorie la violazionedegli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., la carenza di motivazione e laviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato. Si contesta ed impugna la legittimità della motivazionedella sentenza impugnata, per aver pronunciato su una domandanon formulata dal ricorrente (e relativa al riconoscimento di unassegno di mantenimento a favore dei figli) ed omesso di considerarele singole critiche svolte in appello circa il contributo in favore dellamoglie.Deduce che la motivazione della Corte d’Appello di Venezia èmanifestamente illegittima, poiché il ricorrente nulla avevalamentato circa l’assegno a favore dei figli, avendo incentratounicamente le proprie doglianze sul mantenimento per la moglie.Osserva, inoltre, che su questo ultimo punto la motivazione appareillegittima, per aver del tutto omesso di considerare le numerosedoglianze puntualmente esposte in sede di appello. Il particolareespone che sotto un primo profilo, la sua situazione reddituale del7 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023risultava notevolmente peggiorata, come risulta documentato ancheper tabulas, poiché egli gode semplicemente di uno stipendio di1.600 € mensili come secondo maitre di un albergo ed è gravato dadiversi finanziamenti. Deduce che detta situazione è ulteriormentepeggiorata in virtù di una serie di eventi attestati da documenti(datatati marzo, ottobre e novembre 2020, nonché maggio 2021) edei quali chiede l'acquisizione in quanto documenti di nuovaformazione, il suo reddito si è contratto ad euro 800,00 mensili.Contesta inoltre come erronea la lettura della relazione della Guardiadi finanza operata dai giudice di merito e deduce che la moglie harisorse apprezzabili, poiché lavora con un compenso di euro 500,00mensili e ha venduto un immobile acquistandone un altro.6.- Il motivo è inammissibile.Sulla statuizione relativa all'assegno per i figli la censura scontauna evidente carenza di interesse perché anche ove risponda a veritàche egli non abbia esplicitamente impugnato questo capo dellasentenza, la Corte di merito non ha modificato la decisione sul punto.Non si esplicita quindi quale pregiudizio sarebbe derivato alricorrente da una sentenza meramente confermativa di unadecisione che egli non ha inteso impugnare.In punto di riconoscimento dell'assegno di mantenimento infavore della moglie, si deve osservare, in primo luogo, che non sipossono produrre nel giudizio di cassazione, che è un giudizio dilegittimità, documenti nuovi che non siano stati prodotti in gradod'appello, né può darsi ingresso a nuove allegazioni. Quanto al restosi tratta di censure di merito, che qui non possono esaminarsi. LaCorte d’appello ha operato una complessiva valutazione delle risorseeconomiche del ricorrente e si è -anche ma non solo- richiamata agliesiti complessivi di una indagine di Guardia di finanza; il ricorrentecontesta la relazione conclusiva di questa indagine, senza che siadato però di conoscere i contenuti di questo documento, se non8 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023sovrappone alla esposizione dei fatti effettivamente accertati(versamenti su un conto corrente) le sue personali giustificazioni(che detti versamenti servivano a pagare debiti familiari). In ognicaso il ricorrente non chiarisce per quale ragione questo specificoaccertamento, nel contesto di una complessiva ricostruzione dellasua posizione economico- patrimoniale, sarebbe decisivo. E’ poiirrilevante il richiamo alla posizione economica della moglie, che -come lo stesso ricorrente ammette- è stata considerata dalTribunale, che ne ha tratto al conclusione della sussistenza didisparità economica, valutazione richiamata anche nella sentenza disecondo grado.8.- Con il quarto motivo si lamenta ex artt. 360, lett. 3 e 5 c.p.c.la violazione dell’art. 113 c.p.c. la carenza di motivazione, iltravisamento di fatti, l’erroneità dei presupposti e l’omessapronuncia; si impugna la motivazione della Corte territoriale che haconfermato la domanda di risarcimento danni endofamiliare a favoredi controparte.Il ricorrente deduce di aver lamentato l’inammissibilità dellarichiesta di natura risarcitoria, in quanto non proponibile innanzi alG.I. di prime cure, giudice della sola separazione, sin dalla primacomparsa e da ultimo riproposta pure in sede di precisazione delleconclusioni ed in memoria di replica. Ciò nonostante, il Tribunale haammesso la domanda risarcitoria, omettendo qualsiasi valutazionecirca il discostamento operato rispetto alla propria stessa precedentegiurisprudenza, specifica in materia. [OSCURATO:PERSONA], investitadella questione “con un motivo d’appello ampiamente articolato infatto ed diritto per un fronte di numerose facciate, nulla ha deciso inmerito, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta inammissibilità”.8.1- Il motivo è inammissibile.9 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023La censura difetta di specificità poiché non illustracompiutamente le ragioni per cui il Tribunale ha respinto questaeccezione, pronunciandosi tanto sulla domanda di addebito che suquella risarcitoria, e come la decisione sia stata censurata in seded'appello, segnatamente se il motivo d’appello fosse effettivamenterelativo a questioni in rito ovvero solo di merito, come inveceappare dalla motivazione resa dalla Corte, che tratta dellarisarcibilità del danno non patrimoniale derivante da comportamentiilleciti tenuti in famiglia.Alcuni chiarimenti sono stati resi con la memoria depositata dalnuovo difensore, ma costituisce principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte che i vizi di genericità oindeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possonoessere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nellamemoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella diillustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamenteenunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamenteinammissibili (Cass. n. 3780 del 25/02/2015; Cass. n. 17603 del23/08/2011).Nel motivo di ricorso si enuncia genericamente “l’inammissibilitàdella richiesta avversaria di natura risarcitoria, in quanto nonproponibile innanzi al G.I. di prime cure, in quanto giudice della solaseparazione”, e si afferma che “ciò nonostante, il Tribunale haammesso la domanda risarcitoria, omettendo qualsiasi valutazionecirca il discostamento operato rispetto alla propria stessa precedentegiurisprudenza specifica in materia. [OSCURATO:PERSONA], investitadella questione con un motivo d’appello ampiamente articolato infatto ed in diritto per un fronte di numerose facciate, nulla ha decisoin merito, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta inammissibilitàovvero di chiarire i motivi per cui, nel caso di specie, lagiurisprudenza del Tribunale di Venezia – persino la stessa Sezione10 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023– non meritava applicazione. E’ noto infatti che le due azioni –risarcitorie e separatizie – sono indipendenti ed autonome, sicché seesercitate entrambe davanti al giudice della separazione, ladomanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile”.Si tratta quindi di un motivo oscuro, perché non fa riferimentoalla norma processuale che sarebbe stata violata, né specifica cosasi intende per indipendenza e autonomia delle azioni di risarcimentoe separazione. La censura è proposta sotto il profilo della violazionedell’art 113 c.p.c. (pronuncia secondo diritto), della omessapronuncia, del difetto di motivazione e dell’omesso esame di fattodecisivo, quest’ultimo peraltro non enunciato, posto che il fattodecisivo di cui si può lamentare l’omesso esame è il fatto storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o"argomentazioni" (Cass.n. 2268 del 26/01/2022). Non vi è alcunriferimento nel motivo di ricorso all’art. 40 c.p.c. (riferimentocontenuto invece nella memoria, che tuttavia non è sanante) né allaquestione della cumulabilità nello stesso processo di domandeassoggettate a riti diversi, in presenza di ipotesi qualificate diconnessione c.d. "per subordinazione" o "forte"(Cass. n. 11964 del13/04/2022). Ma soprattutto, il motivo non è specifico sul punto dicome sia stata sottoposta la questione alla Corte d'appello,affermandosi che si trattava “un motivo d’appello ampiamentearticolato in fatto ed in diritto per un fronte di numerose facciate”,ma senza specificare se era stata sottoposta al giudice di secondogrado la questione della cumulabilità delle azioni e soprattutto se siera analizzata la sussistenza o meno di un vincolo di connessioneforte tra le due domande in concreto prospettate.La questione, infatti, non è priva di complessità, posto che, cosìcome già specificato nella ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 sopracitata, seppure le principali figure di subordinazione sono costituitedal nesso di pregiudizialità-dipendenza e dal nesso di incompatibilità11 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023fra rapporti sostanziali, tuttavia secondo parte della dottrina, leforme di connessione richiamate nell’art 40, comma 3 c.p.c., nondevono essere intese in senso tassativo, dovendovi ricomprendersinella categoria generale della subordinazione tutte le figure dicollegamento fra rapporti giuridici che siano in grado di condurre adepisodi di conflitti logici o pratici di giudicati.Ciò rende evidente come non si possa decidere sul punto solo inbase ad una genericamente enunciata “autonomia” delle azioni, maoccorre verificare in concreto come le domande siano state proposte,come siano state valutate dal giudice di primo grado e come sia statacensurata la decisione.Il tema della sussistenza o meno di una connessione qualificatatra le domande specificamente proposte in questo giudizio non èneppure affrontato nel motivo di ricorso, ove peraltro la parte riportale sue (scarne) argomentazioni sovrapponendole, sicché non sidistingue cosa abbia eccepito ed argomentato innanzi al giudice diprimo grado, e cosa in appello. Ciò non consente a questa Corte diverificare se la risposta fornita dalla Corte d’appello, che si èrichiamata alla sentenza di primo grado, rimarcando la illiceità dellecondotte, sia pertinente rispetto al motivo di gravame, ovvero siamancata la decisione su un motivo specificamente illustrato. Edinvero qualora si denunci la mancata pronuncia su un motivod'appello, pur se non è indispensabile la sua trascrizione, ènecessario che il suo contenuto sia sufficientemente determinato inmodo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita unaspecifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambitodell'atto di appello (Cass. n. 11325 del 02/05/2023). In difetto, ilmotivo non può che ritenersi inammissibile per difetto diautosufficienza.9.- Con il quanto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360,n. 3 e 5 c.p.c. la motivazione errata, la violazione dell’art. 92 c.p.c.12 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023per la illegittima mancata totale compensazione. Si impugna lasentenza nella parte in cui ha ritenuto di poter condannarel’appellante a rifondere le spese processuali, poiché il tenore dellequestioni affrontate, la infondatezza delle tesi avversarie – almenoin parte qua - unitamente al complesso delle emergenze istruttoriegià in atti, avrebbe dovuto determinare la condanna di controparteal ristoro delle spese di lite o, al più, la compensazione di esse.Il motivo è infondato.Nella specie non è stato violato il principio della soccombenza,posto che in primo grado al ricorrente è stata addebitata laseparazione; egli è inoltre soccombente sulla questione delmantenimento della moglie e l'appello è stato interamente respinto;pertanto non è stato violato il divieto di porre a carico della partetotalmente vittoriosa le spese di giudizio. Deve qui ricordarsi cheanche in caso di reciproco e soccombenza il giudice non è obbligatoa compensare le spese trattandosi di una facoltà, comeespressamente prevede il secondo comma dell'articolo 92 c.p.c (“ilgiudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o perintero”) e che in tema di regolamento delle spese processuali, larelativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casidi violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui,contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., lestesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.(Cass. n. 11597 del 02/08/2002; Cass. n. 5828 del 16/03/2006;Cass. n. 20457 del 06/10/2011)Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in13 di 14Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16781/2021Numero sezionale 2617/2023Numero di raccolta generale 18857/2023Data pubblicazione 04/07/2023euro 4.200,00, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma, il 11/05/2023.IL PRESIDENTE14 di 14
Sentenza Cassazione n. 18857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris