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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 659/2017

ECLI:EU:C:2017:746
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0363

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 ottobre 2017 ( 1 ) Causa C‑363/16 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica ellenica «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro – Aiuti di Stato – [OSCURATO:PERSONA] di recupero – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare – Procedura fallimentare – Iscrizione degli aiuti di Stato illegittimi al passivo fallimentare – Cessazione delle attività dell’impresa – Sospensione delle aste pubbliche degli attivi di un’impresa»

1. Nel febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] europea adottava una decisione ( 2 ) con cui stabiliva che talune misure di sostegno finanziario concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.A. costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e chiedeva al suddetto Stato di recuperare l’aiuto.

Ora la [OSCURATO:PERSONA] chiede che, a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, si dichiari che la [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata alla decisione di cui trattasi nel termine stabilito.

2. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, posto che il beneficiario dell’aiuto è stato dichiarato fallito con provvedimento giudiziale del luglio 2012 e che le sue attività sono cessate, la distorsione della concorrenza originata dagli aiuti di Stato illegittimi di cui esso ha beneficiato è stata rimossa.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato tutte le misure necessarie per dare attuazione alla decisione e non sarebbe inadempiente in base ad essa.

Contesto normativo

3. L’articolo 108, paragrafo 2, TFUE così dispone: «Qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e

259. (…)».

4. Il regolamento n. 659/1999 ( 3 ) ha stabilito modalità di applicazione della normativa che disciplina gli aiuti di Stato illegali.

5. Secondo il considerando 6 di detto regolamento, «a norma dell’articolo [4, paragrafo 3, TUE], gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento».

6. Il considerando 13 aveva il seguente tenore: «considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della [OSCURATO:PERSONA]».

7. L’articolo 14 del regolamento di cui trattasi, rubricato «Recupero degli aiuti», così disponeva: «1.

Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione]. (…)

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della [Corte di giustizia] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione]».

Fatti e decisione di recupero

8. [OSCURATO:PERSONA] è una società tessile greca che produceva capi di abbigliamento, fibre e tessuti.

In base ai punti della decisione di recupero, a partire quantomeno dal 2004, la sua situazione è andata progressivamente deteriorandosi e i suoi stabilimenti non sono operativi dal 2008 a causa della mancanza di capitale circolante.

Dal 2008, i pagamenti di quasi tutti i suoi crediti bancari risultavano in arretrato.

Secondo le relazioni annuali della società, la produzione si è arrestata quasi completamente a marzo 2009 e dal febbraio 2010 è stata sospesa la negoziazione delle sue azioni alla borsa di [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ).

9. Nel 2007 la [OSCURATO:PERSONA] accordava alla [OSCURATO:PERSONA] una garanzia collegata alla rinegoziazione di un prestito esistente e all’accensione di un nuovo prestito bancario (in prosieguo: la «garanzia del 2007»).

Nel 2009 detto Stato rinegoziava i debiti della società relativi ai contributi previdenziali per il periodo dal 2004 al 2009 (in prosieguo: la «rinegoziazione del 2009») ( 5 ).

10. Il 22 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione di recupero, che notificava alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2012.

Con l’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che la garanzia del 2007 e la rinegoziazione del 2009 costituivano aiuti di Stato illegittimi incompatibili con il mercato interno ( 6 ).

L’importo totale degli aiuti illegittimi era stimato in EUR 30,57 milioni ( 7 ).

11. L’articolo 2 imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di recuperare presso la [OSCURATO:PERSONA] gli aiuti di Stato illegittimi maggiorati di interessi.

12. In base all’articolo 3, il recupero degli aiuti doveva essere immediato ed effettivo e la decisione di recupero doveva essere attuata entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

13. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere, entro due mesi dalla notifica della decisione, le seguenti informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]: «a) l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla [decisione di recupero]; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto».

14. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] informa la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della [decisione di recupero], fino al completo recupero degli aiuti (…).

Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla [decisione di recupero].

Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario».

15. In data 21 giugno 2012, a seguito della notifica della decisione di recupero, le competenti autorità greche certificavano un debito dell’importo di EUR 19181729,10 (corrispondente alla garanzia del 2007).

Il 19 luglio 2012, con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale collegiale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata fallita.

16. Il 29 agosto 2012 le competenti autorità greche certificavano un ulteriore debito pari a EUR 15827427,78 (corrispondente alla rinegoziazione del 2009).

17. I debiti venivano notificati al registro delle insolvenze in data 3 agosto 2012 (la garanzia del 2007) e 14 settembre 2012 (la rinegoziazione del 2009).

18. La prima adunanza dei creditori si teneva il 18 dicembre 2012.

In data 7 febbraio 2013 veniva effettuata l’ultima notifica dei crediti derivanti dagli aiuti da recuperare.

Il passivo fallimentare veniva approvato l’11 settembre 2013.

19. Dal 2013 gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] venivano venduti mediante asta pubblica.

20. Tra il maggio 2012 e il maggio 2015, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] interveniva uno scambio di lettere concernenti la decisione di recupero e l’andamento della procedura fallimentare.

21. Con messaggi di posta elettronica del 7 e del 17 dicembre 2015, il curatore fallimentare della procedura concorsuale aperta a carico della [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] stava tentando di rilanciare l’attività della società e chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] in che misura essa supportasse tale progetto.

Con lettera del 18 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire se si stesse progettando di sospendere la suddetta procedura a carico della [OSCURATO:PERSONA] e di rilanciare l’attività.

22. Con atto di contenuto legislativo del 30 dicembre 2015 (in prosieguo: l’«ACL»), veniva disposto che «le aste pubbliche per la vendita degli attivi della società per azioni (…) [[OSCURATO:PERSONA]] sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale» ( 8 ).

23. Il 19 gennaio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2015 confermando che la vendita degli attivi era stata sospesa.

Con lettera dell’11 aprile 2016, essa forniva alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni al riguardo.

24. La vendita all’asta degli attivi della società veniva effettivamente sospesa dalla data di pubblicazione dell’ACL per un periodo di sei mesi sino al 30 giugno 2016.

In udienza, il governo greco confermava che le aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] erano ricominciate nel settembre 2016.

Procedimento e conclusioni delle parti

25. Il 30 giugno 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.

26. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato entro i termini previsti tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di recupero e non avendo informato adeguatamente la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4 della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 2, 3 e 4 della decisione in parola nonché in forza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

27. All’udienza del 21 giugno 2017, il governo greco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.

28. Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] osservava che, «da un punto di vista formale», la [OSCURATO:PERSONA] non aveva garantito l’adempimento degli obblighi derivanti dalla decisione di recupero entro la scadenza del termine prescritto (v. infra, paragrafo 39).

Tuttavia, essa dedicava la maggior parte delle sue osservazioni scritte e orali alla sospensione della vendita degli attivi della società avvenuta tre anni più tardi, il 30 dicembre 2015.

29. In udienza, chiamata a precisare in quale modo a suo avviso la [OSCURATO:PERSONA] fosse venuta meno ai suoi obblighi, la [OSCURATO:PERSONA] individuava tre ragioni per le quali, a suo giudizio, il suddetto Stato aveva violato la decisione di recupero, vale a dire: (i) esso non aveva recuperato l’aiuto entro il periodo di quattro mesi fissato nella decisione (la [OSCURATO:PERSONA] è stata infatti dichiarata fallita dopo la scadenza di detto termine); (ii) esso non aveva adeguatamente comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il progresso del recupero degli aiuti di Stato illegittimi, non avendo fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di recupero entro due mesi dalla notifica della decisione e non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] della sospensione delle aste pubbliche intervenuta nel dicembre 2015; e (iii) esso aveva sospeso, con l’ACL, le aste pubbliche degli attivi della [OSCURATO:PERSONA].

Osservazioni preliminari

30. È importante chiarire fin da subito taluni aspetti della procedura fissata nell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la data pertinente per valutare in base ad essa l’esistenza di un inadempimento e la natura dell’obbligo gravante sugli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza di una decisione di recupero.

Procedura a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e onere della prova

31. Qualora uno Stato membro non si conformi a una decisione di recupero, la [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi altro Stato membro può adire la Corte in deroga agli articoli 258 e 259 TFUE.

Diversamente dall’articolo 258 TFUE, quest’ultima opzione non prevede una fase precontenziosa ( 9 ).

32. La scelta della procedura da adottare in un determinato caso è rimessa alla [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ).

La Corte ha ritenuto che il mezzo di impugnazione di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sia solo una variante del ricorso per inadempimento, specificamente adattato ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato interno ( 11 ).

Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’azione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

33. In base a tale disposizione, adire la Corte è più rapido e più agevole poiché la discussione formale con lo Stato membro e (a seconda dei casi) con altre parti interessate si è già svolta nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della relativa decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 12 ).

Il comportamento di uno Stato membro contro il quale sia proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE dev’essere valutato unicamente sotto il profilo degli obblighi impostigli da tale decisione ( 13 ).

34. A prescindere dalla procedura scelta dalla [OSCURATO:PERSONA], per giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso per inadempimento «spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’asserita inadempienza.

Detta istituzione dovrà fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l’esistenza di tale trasgressione, senza potersi basare su alcuna presunzione» ( 14 ).

D’altra parte, una volta accertato il mancato recupero degli aiuti di Stato illegittimi o di parte di essi, grava sullo Stato membro dimostrare le ragioni che giustificano tale inadempimento ( 15 ).

Data pertinente per valutare l’esistenza di un inadempimento

35. Nei procedimenti come quello in esame nella specie, qualora le procedure nazionali di recupero degli aiuti di Stato illegittimi si siano protratte per vari anni, è essenziale stabilire la data pertinente per valutare l’esistenza dell’inadempimento.

A tale proposito, la scelta tra la procedura generale di infrazione e la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non è priva di conseguenze.

Posto che quest’ultima non prevede che la [OSCURATO:PERSONA] emetta un parere motivato, ne consegue che la data pertinente per valutare se vi sia inosservanza degli obblighi non può coincidere (come nel caso dei procedimenti a norma dell’articolo 258 TFUE) con la data fissata per conformarsi a tale parere.

36. Invece, in base a una giurisprudenza consolidata, la data pertinente nei procedimenti di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è quella fissata nella decisione per il recupero dell’aiuto di Stato o, eventualmente, la data successivamente fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 16 ).

Gli eventi successivi, verificatisi dopo la data pertinente, non possono essere presi in considerazione nel valutare l’esistenza o la mancanza di un inadempimento ( 17 ).

37. Nella specie, l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione di recupero fissava un termine di quattro mesi dalla data di notifica della decisione.

In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fissato un nuovo termine.

Pertanto, la data pertinente si dovrebbe collocare quattro mesi dopo il 23 febbraio 2012, data della notifica, vale a dire il 23 giugno 2012 ( 18 ).

Trattandosi di un sabato, la data pertinente è il 25 giugno 2012.

38. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di recupero esigeva che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse alla [OSCURATO:PERSONA] specifiche informazioni entro due mesi dalla notifica, vale a dire, entro il 23 aprile 2012.

39. Pertanto, le date pertinenti per valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’obbligo di fornire informazioni e di recuperare l’aiuto di Stato sono, rispettivamente, il 23 aprile 2012 e il 25 giugno 2012.

40. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] affermava che la sospensione delle aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA], disposta il 30 dicembre 2015 mediante l’ACL, rappresenta una seconda data pertinente per la valutazione dell’esistenza di un inadempimento.

41. Inoltre, a questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva in udienza che, in base a quanto di prassi constatato da questa Corte, uno Stato membro che non si sia conformato a una decisione che gli impone di recuperare degli aiuti di Stato entro la data pertinente commette un inadempimento continuato ( 19 ).

42. Non condivido tale lettura della giurisprudenza.

Benché in talune delle suddette cause, la Corte abbia osservato che l’inadempimento si protraeva dopo la data pertinente e sino all’udienza, essa si è espressa di fatto essenzialmente solo sull’esistenza di un inadempimento alla scadenza del termine fissato nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ).

43. Inoltre, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( 21 ) emerge chiaramente che gli eventi successivi alla data specificata nella decisione che dispone il recupero di aiuti di Stato illegittimi sono irrilevanti ai fini di accertare l’esistenza di un inadempimento nell’ambito della procedura ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Ciò detto, lo Stato membro resta costantemente tenuto dopo tale data a procedere al recupero degli aiuti illegittimi in forza dell’obbligo di leale cooperazione ( 22 ).

Natura dell’obbligo di recupero

44. L’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi scaturisce dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come applicato ai fini della presente causa dal regolamento n. 659/1999.

Occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale «la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità» ( 23 ).

Il recupero serve a ripristinare per quanto possibile lo status quo e a eliminare i vantaggi anticoncorrenziali originati dagli aiuti di Stato illegittimi ( 24 ).

45. L’obbligo di recupero è un obbligo relativo al risultato da conseguire ( 25 ).

Il regolamento n. 659/1999 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recuperare senza indugio gli aiuti di Stato illegittimi nel rispetto delle procedure di legge nazionali, mentre l’attuazione della decisione di recupero deve essere «immediata ed effettiva» ( 26 ).

A tale proposito, in base a una giurisprudenza consolidata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di scegliere i mezzi con cui adempiere l’obbligo scaturente dalla decisione di recupero, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e con l’efficacia del diritto dell’Unione ( 27 ).

46. Il recupero non deve essere soltanto integrale ma anche tempestivo, vale a dire attuato entro il termine fissato nella decisione (o entro la data successivamente fissata dalla [OSCURATO:PERSONA]); un recupero tardivo non può soddisfare gli obblighi imposti dal TFUE ( 28 ).

47. La Corte ha costantemente rilevato che soltanto l’assoluta impossibilità giustifica il mancato recupero dell’aiuto di Stato illegittimo ( 29 ).

La giurisprudenza interpreta detta giustificazione in senso restrittivo, negando che il «mero timore di difficoltà interne» implichi un’impossibilità assoluta ( 30 ). [OSCURATO:PERSONA] membri non possono invocare requisiti previsti dalla loro normativa nazionale, quale l’impossibilità di procedere al recupero in base al diritto nazionale ( 31 ), oppure un vuoto normativo ( 32 ), difficoltà tecniche o amministrative ( 33 ), oppure difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] altre modalità di esecuzione della decisione che avrebbero consentito di superare le difficoltà ( 34 ).

48. Uno Stato membro può sostenere che il fatto che la situazione finanziaria del beneficiario preclude il recupero degli aiuti integri un’«impossibilità assoluta» di procedere al recupero?

49. La Corte ha negato che una situazione siffatta costituisca impossibilità di esecuzione poiché la liquidazione dell’impresa può anche essere finalizzata a raggiungere lo scopo di sopprimere l’aiuto ( 35 ).

La mancanza di attivi recuperabili rappresenta il solo modo di dimostrare l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti e spetta allo Stato tentare di provocare la liquidazione giudiziale dell’impresa così da far valere i propri crediti sugli attivi, sempreché ve ne siano e il grado di prelazione dei suoi crediti lo consenta ( 36 ).

50. La causa di giustificazione dell’assoluta impossibilità è collegata con il risultato da conseguire: il recupero dell’aiuto illegittimo.

Se la si potesse far valere in relazione alla modalità con cui il recupero è stato effettuato, sarebbe fin troppo facile da parte di uno Stato membro individuare un processo di recupero dell’aiuto illegittimo rivelatosi inattuabile e successivamente sostenere di essere esonerati dall’obbligo di recuperare l’aiuto ( 37 ).

51. Qualora uno Stato membro incontri difficoltà nel recuperare l’aiuto, sorgono alcuni obblighi complementari.

Uno Stato membro può invocare la causa di giustificazione dell’impossibilità assoluta solo se ha sottoposto dette problematiche all’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] e ha cercato di risolvere le difficoltà da fronteggiare ( 38 ).

Così, lo Stato il quale incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa.

In tal caso, in forza del principio che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle istituzioni dell’Unione doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà ( 39 ). [OSCURATO:PERSONA] di recuperare gli aiuti di Stato [OSCURATO:PERSONA] delle parti

52. Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha recuperato gli aiuti illegittimi nel termine previsto.

53. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, se l’integrale recupero degli aiuti di Stato illegittimi non è possibile in quanto l’impresa si trova in una situazione di difficoltà o è fallita, lo Stato membro impone che il credito relativo alla restituzione degli aiuti sia iscritto al passivo fallimentare di detta società nell’ambito della procedura concorsuale.

L’impresa deve cessare definitivamente le proprie attività.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto detti obblighi entro la scadenza del termine fissato, vale a dire il 25 giugno 2012.

54. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata fallita in data 19 luglio 2012 e che le sue attività erano cessate.

La distorsione della concorrenza originata dal vantaggio competitivo di cui ha goduto il beneficiario dell’aiuto sarebbe pertanto stata rimossa, in linea con la decisione di recupero.

Valutazione

55. In un caso come quello in esame, in cui l’impresa interessata non dispone dei fondi necessari per rimborsare gli aiuti di Stato illegittimi, l’obbligo di recupero permane.

Infatti, in base alla giurisprudenza ben consolidata della Corte, l’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi interessa anche i beneficiari, come la [OSCURATO:PERSONA], in difficoltà o falliti ( 40 ).

56. In un siffatto caso, «il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione» ( 41 ).

Se necessario, lo Stato membro stesso, quale creditore o socio della società, deve avviare le procedure per ottenerne la liquidazione ( 42 ).

57. Nel caso in cui le autorità dello Stato membro non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti, non è sufficiente la sola iscrizione del credito al passivo fallimentare.

La procedura fallimentare deve «giung[ere] alla liquidazione dell’impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività» ( 43 ).

58. Ne consegue che, quando uno Stato non può recuperare integralmente l’importo dell’aiuto illegittimo a causa della situazione finanziaria dell’impresa, (i) quest’ultima deve essere dichiarata fallita e (ii) il credito relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi deve essere iscritto al passivo fallimentare.

Se l’integrale recupero dell’importo continua a essere impossibile, la procedura fallimentare deve sfociare nella liquidazione dell’impresa e nella definitiva cessazione delle sue attività.

Solo allora l’obbligo di recupero può considerarsi adempiuto.

59. Un’altra questione riguarda il momento in cui deve essere data attuazione alla decisione di recupero.

Sembra improbabile che i vari passaggi di una procedura concorsuale, dall’iniziale istanza di fallimento sino alla liquidazione del beneficiario e alla definitiva cessazione dell’attività possano di norma svolgersi entro i quattro mesi generalmente fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] per recuperare l’aiuto illegittimo.

In tali circostanze, quanto ci si può ragionevolmente aspettare da uno Stato membro che tenta di conformarsi pienamente e tempestivamente a una decisione di recupero?

60. La Corte ritiene che la misura adeguata per pervenire all’eliminazione della distorsione della concorrenza sia l’iscrizione del credito derivante dagli aiuti di Stato illegittimi al passivo fallimentare e richiede che tale iscrizione avvenga entro il termine fissato nella decisione di recupero ( 44 ).

61. Ove non vi abbia già provveduto un altro creditore, lo Stato membro è quindi tenuto ad avviare la procedura concorsuale, a notificare i propri crediti al curatore fallimentare ed ottenerne l’iscrizione al passivo fallimentare secondo le procedure nazionali nel termine fissato dalla decisione di recupero.

62. È possibile che, in casi particolari, circostanze o ragioni collegate alle procedure interne impediscano allo Stato membro di iscrivere il credito al passivo fallimentare entro il termine fissato.

In tale caso, in base alla giurisprudenza della Corte, lo Stato membro dovrebbe sottoporre tali problemi alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA], proponendo appropriate modifiche della decisione di cui trattasi.

Sia lo Stato membro che la [OSCURATO:PERSONA] devono rispettare il dovere di leale cooperazione e collaborare in buona fede ( 45 ).

63. Ne consegue che uno Stato membro, quando riscontra difficoltà nel rispettare la tempistica fissata nella decisione di recupero in ragione delle peculiarità della procedura fallimentare, ne deve informare pienamente la [OSCURATO:PERSONA] e chiedere la concessione di un periodo supplementare per conformarsi a tale decisione, giustificando adeguatamente il tempo aggiuntivo richiesto.

A mio giudizio, la [OSCURATO:PERSONA], che è parimenti soggetta al dovere di leale cooperazione, è tenuta a concedere una proroga ragionevole del termine per attuare il recupero se le circostanze del caso lo richiedono.

64. Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita solo il 19 luglio 2012.

Gli importi da recuperare venivano notificati al registro delle insolvenze in data 3 agosto 2012 (la garanzia del 2007) e 14 settembre 2012 (la rinegoziazione del 2009).

In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’ultima notifica di un credito collegato all’aiuto di Stato illegittimo risaliva al 7 febbraio 2013.

Il passivo fallimentare è stato approvato l’11 settembre 2013.

Tutti i suddetti eventi si collocano dopo la data pertinente del 25 giugno 2012.

65. Benché tutti i passaggi necessari per dare attuazione alla decisione di recupero (la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], la notifica dei crediti al registro delle insolvenze e l’approvazione del passivo fallimentare compresi i crediti derivanti dagli aiuti di Stato illegittimi) siano avvenuti dopo la scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto a quest’ultima la concessione di un termine supplementare per dare attuazione alla decisione nel rispetto delle sue procedure nazionali.

Le misure di attuazione sono dunque state adottate dopo la data di riferimento.

66. Pertanto, l’inadempimento è dimostrato. [OSCURATO:PERSONA] di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle parti

67. [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla adeguatamente informata delle misure adottate per attuare la decisione di recupero.

Essa sostiene che il suddetto Stato ha omesso di informarla preventivamente della sospensione delle aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] disposta con l’ACL.

Inoltre, dopo la lettera dell’11 aprile 2016, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna informazione in merito all’evoluzione della situazione.

68. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver sufficientemente informato la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate per attuare la decisione di recupero.

Valutazione

69. L’articolo 4 della decisione di recupero prevedeva a carico della [OSCURATO:PERSONA] specifici obblighi di relazione.

In primis, essa doveva fornire tre specifici elementi di informazione entro due mesi dalla data della notifica della decisione (articolo 4, paragrafo 1).

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a un obbligo continuato di informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi delle misure di recupero fino al completo recupero degli aiuti (articolo 4, paragrafo 2).

70. A giudizio della Corte, uno Stato membro, che non adotti nei termini previsti le misure necessarie per recuperare gli aiuti di Stato, viene meno anche al proprio obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate ( 46 ).

Non avendo, al 23 aprile 2012, adottato alcuna misura per dare attuazione alla decisione di recupero, la [OSCURATO:PERSONA] non può neppure averne informato la [OSCURATO:PERSONA].

71. Conseguentemente, anche tale inadempimento risulta dimostrato.

72. Devo qui ricordare che, in udienza, il governo greco ha confermato che i tre specifici elementi di informazione richiesti dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di recupero non sono stati forniti entro il 23 aprile 2012.

Inoltre, dalla corrispondenza tra le parti, emerge che il governo greco non ha preso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] sino al mese di maggio 2012, che si colloca, ancora una volta, dopo la scadenza del termine.

73. Per quanto attiene all’obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi delle misure adottate per recuperare gli aiuti sino al loro integrale recupero (articolo 4, paragrafo 2, della decisione di recupero), le parti hanno presentato alla Corte una serie di lettere da cui emerge una fitta corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a partire dal maggio 2012.

Con tali lettere la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] degli sviluppi della procedura fallimentare a carico della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il suddetto Stato non ha preventivamente messo al corrente la [OSCURATO:PERSONA] dell’adozione dell’ACL con cui è stata disposta la sospensione delle aste pubbliche della [OSCURATO:PERSONA].

Solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] (con lettera del 18 dicembre 2015) ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire la situazione, quest’ultima (con lettera del 19 gennaio 2016) la informava di aver sospeso le aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di sei mesi al fine di valutare un piano di rilancio dell’attività.

74. A mio giudizio, ciò integra una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione di recupero.

75. Concludo pertanto nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di informare adeguatamente la [OSCURATO:PERSONA] in merito alle misure adottate per recuperare l’aiuto illegittimo, come richiesto dall’articolo 4 della decisione di recupero.

Sospensione delle aste pubbliche e possibilità di rilanciare le attività della [OSCURATO:PERSONA]

76. La sospensione delle aste pubbliche degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta dopo la data pertinente per la valutazione dell’esistenza di un inadempimento (v. supra, paragrafi da 35 a 43).

Essa non può pertanto essere presa in considerazione a tale proposito.

Tuttavia, posto che molte delle osservazioni delle parti riguardavano il suddetto aspetto, lo affronterò brevemente per ragioni di completezza.

77. [OSCURATO:PERSONA] afferma che il recupero deve avvenire nel rispetto delle procedure nazionali e deve essere immediato ed effettivo.

Se l’integrale recupero degli aiuti di Stato illegittimi non è possibile e lo Stato membro sceglie la strada della procedura fallimentare, detta procedura deve sfociare, in definitiva, nella liquidazione dell’impresa e nella definitiva cessazione delle sue attività.

La sospensione delle aste pubbliche dei beni della [OSCURATO:PERSONA] blocca il processo di liquidazione dell’impresa che si suppone essere irreversibile e rallenta il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

78. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto le proprie attività e che pertanto il vantaggio competitivo da essa ottenuto era venuto meno.

Né la giurisprudenza, né la prassi della [OSCURATO:PERSONA] richiederebbero che la procedura concorsuale sfoci necessariamente nella liquidazione e scioglimento dell’impresa interessata.

Le aste pubbliche sono state sospese soltanto per sei mesi, a seguito dei quali la procedura di liquidazione è continuata normalmente.

Inoltre, il progetto di rilanciare le attività della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’immediato recupero dell’aiuto di Stato.

79. Uno Stato membro che sta recuperando gli aiuti di Stato illegittimi nell’ambito di una procedura fallimentare può sospendere detta procedura per esaminare un piano di rilancio delle attività del beneficiario?

80. Nel rispondere a tale questione occorre tener conto di vari principi.

81. In primis, il recupero deve avvenire senza indugio e l’attuazione della decisione di recupero deve essere immediata ed effettiva ( 47 ).

82. In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di scegliere i mezzi con cui adempiranno all’obbligo di recupero, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e con l’efficacia del diritto dell’Unione e non rendano praticamente impossibile il recupero.

Le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere idonee a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione dell’aiuto illegittimo ( 48 ).

83. In terzo luogo, gli obblighi specifici riguardanti il recupero di aiuti di Stato e il più generale dovere di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE sono strettamente correlati; l’articolo citato determina la modalità con cui uno Stato membro deve agire durante il processo di recupero ( 49 ).

84. Infine, l’obiettivo generale del recupero degli aiuti di Stato illegittimi, vale a dire l’eliminazione della distorsione della concorrenza ( 50 ), deve essere considerato unitamente agli obiettivi generali dell’Unione, fissati nell’articolo 3 TUE, in particolare, una crescita economica equilibrata e un’economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione, quali pilastri dello sviluppo sostenibile dell’Unione ( 51 ).

85. Tanto premesso, non condivido la posizione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza secondo cui il recupero attraverso una procedura fallimentare sarebbe una strada a senso unico che deve necessariamente sfociare nella liquidazione del beneficiario.

86. In primis, la giurisprudenza di questa Corte indica espressamente che, al fine di porsi in regola con l’obbligo di recupero, la procedura fallimentare deve «giung[ere] alla liquidazione dell’impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività».

Tuttavia, tale obbligo opera soltanto «nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti» ( 52 ).

A contrario, quanto l’importo dell’aiuto può essere recuperato integralmente nel corso della procedura fallimentare, la liquidazione e la definitiva cessazione delle attività non sono più richieste.

87. In secondo luogo, l’affermazione secondo cui, all’interno di un sistema diretto alla crescita economica e alla piena occupazione, le regole sugli aiuti di Stato dovrebbero automaticamente imporre la cessazione dell’attività di imprese che potrebbero altrimenti essere redditizie, con conseguente perdita di posti di lavoro, è intrinsecamente inaccettabile.

88. In terzo luogo, come osserva correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] stessa risulta aver dichiarato che «[q]ualora (…) si proponga un piano di prosecuzione che comporti la continuazione dell’attività del beneficiario, le autorità responsabili dell’esecuzione della decisione possono appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l’aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della [OSCURATO:PERSONA]» ( 53 ).

È vero che la [OSCURATO:PERSONA] prosegue affermando che, «[i]n particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell’attività del beneficiario.

In assenza di un rimborso integrale e immediato dell’aiuto illegittimo e incompatibile, le autorità responsabili dell’esecuzione della decisione dovrebbero prendere tutti i provvedimenti disponibili per opporsi all’adozione di un piano di continuazione e dovrebbero insistere sulla cessazione dell’attività del beneficiario entro il termine fissato nella decisione di recupero» ( 54 ).

Tale circostanza non incide sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stessa approva come ammissibile un piano di prosecuzione diretto all’integrale e tempestivo recupero degli aiuti di Stato illegittimi precedentemente versati.

89. Pertanto, ritengo che, in linea di principio, in circostanze come quelle del caso in esame, uno Stato membro possa ipotizzare il rilancio delle attività di un beneficiario di aiuti di Stato illegittimi.

90. Tuttavia, suggerisco che debbano essere soddisfatti quantomeno i seguenti requisiti minimi: (i) il progetto deve permettere l’integrale recupero dell’importo degli aiuti di Stato illegittimi; (ii) la procedura deve essere conforme al diritto nazionale; (iii) la [OSCURATO:PERSONA] deve essere pienamente informata in anticipo; (iv) devono essere salvaguardati il dovere di leale cooperazione e l’efficacia del diritto dell’Unione; (v) la [OSCURATO:PERSONA] deve approvare il progetto e fissare una tempistica vincolante per la sua attuazione e (vi) lo Stato membro deve rispettare il termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].

91. Nel caso di specie, la sospensione della procedura fallimentare disposta con l’ACL riguardava soltanto le aste pubbliche degli attivi della [OSCURATO:PERSONA].

Essa non riguardava l’iscrizione del credito al passivo fallimentare, né la cessazione delle attività della società ( 55 ).

Pertanto, essa non prolungava di per sé il vantaggio anticoncorrenziale goduto dalla [OSCURATO:PERSONA].

92. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] dell’ACL solo dopo la sua adozione e su richiesta di quest’ultima.

Non condivido l’argomento dedotto dal succitato Stato, a detta del quale esso era impossibilitato a informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] del progetto trovandosi quest’ultimo ancora in fase di valutazione.

Inoltre, il fascicolo non contiene alcun accenno al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] nella procedura, come avrebbe dovuto fare in base al dovere di leale cooperazione.

93. Pertanto, a mio giudizio, la sospensione delle aste pubbliche disposta con l’ACL al fine di esaminare un piano di rilancio delle attività della [OSCURATO:PERSONA] contrastava con gli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] in forza della decisione di recupero e del dovere di cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Spese

94. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Conclusione

95. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

1. dichiarare che non avendo adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie ai fini del recupero presso il beneficiario degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2012/541/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato n.

SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. e non avendo adeguatamente informato la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione 2012/541, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4, della decisione di cui trattasi;

2. condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione 2012/541/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato n.

SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. ( GU 2012, L 279, pag. 30 ) (in prosieguo: la «decisione di recupero»). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( GU 1999, L 83, pag. 1 ).

Il regolamento di cui trattasi è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ).

Alla data di adozione della decisione di recupero e alla data pertinente per valutare l’inadempimento era in vigore il primo regolamento.

Il secondo regolamento è entrato in vigore il 14 ottobre 2015.

In ogni caso, a parte la numerazione delle disposizioni, l’articolo 16 dell’ultimo regolamento citato è identico, nel contenuto, all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999. ( 4 ) Punti da 11 a 15 della decisione di recupero. ( 5 ) Punti da 18 a 21 della decisione di recupero. ( 6 ) Articolo 1, paragrafo 1, della decisione di recupero. ( 7 ) Punti 98 e 99 della decisione di recupero. ( 8 ) Articolo 17 dell’ACL.

La base giuridica per l’adozione di tale atto era l’articolo 44, paragrafo 1, della Costituzione greca, in base al quale «in situazioni straordinarie di necessità urgente e imprevedibile, il Presidente della Repubblica può, su proposta del governo, adottare atti di contenuto legislativo (…)». ( 9 ) Sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 26 . ( 10 )

V. sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 25 e la giurisprudenza ivi citata.

Pertanto, non posso condividere l’argomento esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza secondo cui, ove uno Stato membro abbia omesso di conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, l’unica sua possibilità è quella di adire la Corte ai sensi della disposizione di cui trattasi. ( 11 ) Sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 24 e la giurisprudenza ivi citata. ( 12 ) Conclusioni dell’avvocato generale nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:90 , paragrafo 26 . ( 13 ) Sentenza del 2 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 213/85 , EU:C:1988:39 , punto 8 .

È la decisione di recupero a delimitare il campo di applicazione di una procedura ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (attuazione piena e tempestiva).

Altre riflessioni, ad esempio attinenti al comportamento successivamente tenuto da uno Stato membro, dovrebbero essere svolte nel quadro dell’articolo 258 TFUE (dopo l’emissione di un parere motivato) o dell’articolo 260 TFUE (quando la Corte ha già riconosciuto che uno Stato membro ha mancato ai suoi obblighi) in conformità della procedura ivi prevista. ( 14 ) Sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 26 e la giurisprudenza ivi citata. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , punto 71 . ( 16 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑411/12 , non pubblicata, EU:C:2013:832 , punto 30 e la giurisprudenza ivi citata.

Le decisioni in esame vertevano sull’obbligo di recupero.

A mio giudizio, principi simili presiedono l’obbligo di fornire informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 28 . ( 18 ) Ad esempio, nella sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , la Corte osservava che la decisione era stata notificata il 3 maggio 2013 (punto 14) e che la data pertinente era il 3 settembre 2013 (punto 46).

V. anche sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , in cui la decisione era stata notificata il 29 gennaio 2009 (punto 15) e la data per la valutazione della mancata osservanza della decisione veniva fissata al 29 maggio 2009 (punto 58). ( 19 ) Le tre cause citate della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale affermazione sono le sentenze del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 ; del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , e del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑454/09 , non pubblicata, EU:C:2011:650 . ( 20 ) Ad esempio, nella sua sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , con riferimento all’obbligo di tenere la [OSCURATO:PERSONA] informata in merito al recupero dell’aiuto illegittimo, la Corte osservava che lo Stato membro non aveva comunicato tutte le informazioni richieste né nel termine iniziale di due mesi fissato nella decisione, né successivamente prima dell’udienza dinanzi alla Corte (punto 88). ( 21 ) Sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 28 ; v. paragrafo 36 supra. ( 22 )

V. infra paragrafi 80 e segg., in particolare paragrafo

83. ( 23 )

V. sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , punto 44 . ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09 , EU:C:2011:250 , punto 56 , e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07 , EU:C:2008:343 , paragrafo 39 . ( 25 ) A questo proposito concordo con quanto affermato dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:90 , paragrafi da 31 a 38 . ( 26 ) Considerando 13 e articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999. ( 27 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:2193 , punto 40 e la giurisprudenza ivi citata. ( 28 ) Sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , punto 45 . ( 29 ) Sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 45 e la giurisprudenza ivi citata. ( 30 ) Sentenza del 29 gennaio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/95 , EU:C:1998:28 , paragrafi da 14 a 16 . ( 31 ) Sentenza del 21 marzo 1991, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑303/88 , EU:C:1991:136 , punto 60 . ( 32 ) Sentenza del 17 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑263/12 , non pubblicata, EU:C:2013:673 , punto 36 . ( 33 ) Sentenza del 29 gennaio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/95 , EU:C:1998:28 , punti da 18 a 26 . ( 34 ) Sentenza del 5 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑305/09 , EU:C:2011:274 , punto 33 .

Sulla nozione di «impossibilità assoluta» si veda anche Karpenschif, M., Droit européen des aides d’État , Bruylant, Bruxelles, 2015, pagg. da 383 a

387. ( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑499/99 , EU:C:2002:408 , punti 37 e 38 e la giurisprudenza ivi citata. ( 36 ) Sentenza del 2 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑499/99 , EU:C:2002:408 , punto 37 . ( 37 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07 , EU:C:2008:343 , paragrafo 44 . ( 38 ) Sentenze del 14 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑419/06 , non pubblicata, EU:C:2008:89 , punto 40 , e del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , punto 67 e la giurisprudenza ivi citata. ( 39 ) Sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 46 . ( 40 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 71 e la giurisprudenza ivi citata. ( 41 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 72 e la giurisprudenza ivi citata. ( 42 )

V. sentenza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/05 , non pubblicata, EU:C:2007:753 , punto 28 e la giurisprudenza ivi citata. ( 43 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 104 e la giurisprudenza ivi citata. ( 44 ) Sentenze del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑454/09 , non pubblicata, EU:C:2011:650 , punti da 38 a 42 ; del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09 , EU:C:2011:250 , punti da 60 a 65 , e dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punti da 73 a 75 . ( 45 )

V. supra, paragrafo 51 e nota

38. ( 46 ) V., in particolare, sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , punti 62 e 63 . ( 47 )

V. supra, paragrafo

45. ( 48 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:2193 , punti da 40 a 42 . ( 49 ) V., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , punto 67 , e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07 , EU:C:2008:343 , paragrafo 48 . ( 50 )

V. supra, paragrafo

44. ( 51 ) Articolo 3, paragrafo 3, TUE. ( 52 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 104 e la giurisprudenza ivi citata. ( 53 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione effettiva delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ingiungono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili , GU 2007, C 272, pag. 4 , punto

67. ( 54 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione effettiva delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ingiungono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili , GU 2007, C 272, pag. 4 , punto

67. ( 55 ) [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alla Corte alcuna prova del fatto che le attività della [OSCURATO:PERSONA] stessero continuando.

Al contrario, nel punto 13 della decisione di recupero è indicato che gli stabilimenti dell’impresa non erano operativi dal 2008 a causa della mancanza di capitale circolante.

Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in base al diritto greco, quando un’impresa è dichiarata fallita l’attività può continuare soltanto in forza di un’autorizzazione del giudice fallimentare o di una decisione dell’adunanza dei creditori.

Con lettere del 12 novembre 2014 e del 15 maggio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, non era così.

In tale contesto, ritengo che le affermazioni sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza circa una possibile continuazione de facto delle attività della [OSCURATO:PERSONA] non siano sufficienti per soddisfare l’onere della prova su di essa gravante (v. supra, paragrafo 34).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0363 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 ottobre 2017 ( 1 ) Causa C‑363/16 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Repubblica ellenica «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro – Aiuti di Stato – [OSCURATO:PERSONA] di recupero – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Misure che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare – Procedura fallimentare – Iscrizione degli aiuti di Stato illegittimi al passivo fallimentare – Cessazione delle attività dell’impresa – Sospensione delle aste pubbliche degli attivi di un’impresa» 1. Nel febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] europea adottava una decisione ( 2 ) con cui stabiliva che talune misure di sostegno finanziario concesse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.A. costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno e chiedeva al suddetto Stato di recuperare l’aiuto. Ora la [OSCURATO:PERSONA] chiede che, a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, si dichiari che la [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata alla decisione di cui trattasi nel termine stabilito. 2. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, posto che il beneficiario dell’aiuto è stato dichiarato fallito con provvedimento giudiziale del luglio 2012 e che le sue attività sono cessate, la distorsione della concorrenza originata dagli aiuti di Stato illegittimi di cui esso ha beneficiato è stata rimossa. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato tutte le misure necessarie per dare attuazione alla decisione e non sarebbe inadempiente in base ad essa. Contesto normativo 3. L’articolo 108, paragrafo 2, TFUE così dispone: «Qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. (…)». 4. Il regolamento n. 659/1999 ( 3 ) ha stabilito modalità di applicazione della normativa che disciplina gli aiuti di Stato illegali. 5. Secondo il considerando 6 di detto regolamento, «a norma dell’articolo [4, paragrafo 3, TUE], gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento». 6. Il considerando 13 aveva il seguente tenore: «considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della [OSCURATO:PERSONA]». 7. L’articolo 14 del regolamento di cui trattasi, rubricato «Recupero degli aiuti», così disponeva: «1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione]. (…) 3.   Fatta salva un’eventuale ordinanza della [Corte di giustizia] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione]». Fatti e decisione di recupero 8. [OSCURATO:PERSONA] è una società tessile greca che produceva capi di abbigliamento, fibre e tessuti. In base ai punti della decisione di recupero, a partire quantomeno dal 2004, la sua situazione è andata progressivamente deteriorandosi e i suoi stabilimenti non sono operativi dal 2008 a causa della mancanza di capitale circolante. Dal 2008, i pagamenti di quasi tutti i suoi crediti bancari risultavano in arretrato. Secondo le relazioni annuali della società, la produzione si è arrestata quasi completamente a marzo 2009 e dal febbraio 2010 è stata sospesa la negoziazione delle sue azioni alla borsa di [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ). 9. Nel 2007 la [OSCURATO:PERSONA] accordava alla [OSCURATO:PERSONA] una garanzia collegata alla rinegoziazione di un prestito esistente e all’accensione di un nuovo prestito bancario (in prosieguo: la «garanzia del 2007»). Nel 2009 detto Stato rinegoziava i debiti della società relativi ai contributi previdenziali per il periodo dal 2004 al 2009 (in prosieguo: la «rinegoziazione del 2009») ( 5 ). 10. Il 22 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione di recupero, che notificava alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2012. Con l’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che la garanzia del 2007 e la rinegoziazione del 2009 costituivano aiuti di Stato illegittimi incompatibili con il mercato interno ( 6 ). L’importo totale degli aiuti illegittimi era stimato in EUR 30,57 milioni ( 7 ). 11. L’articolo 2 imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di recuperare presso la [OSCURATO:PERSONA] gli aiuti di Stato illegittimi maggiorati di interessi. 12. In base all’articolo 3, il recupero degli aiuti doveva essere immediato ed effettivo e la decisione di recupero doveva essere attuata entro quattro mesi dalla data della sua notifica. 13. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere, entro due mesi dalla notifica della decisione, le seguenti informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]: «a) l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla [decisione di recupero]; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto». 14. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] informa la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della [decisione di recupero], fino al completo recupero degli aiuti (…). Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla [decisione di recupero]. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario». 15. In data 21 giugno 2012, a seguito della notifica della decisione di recupero, le competenti autorità greche certificavano un debito dell’importo di EUR 19181729,10 (corrispondente alla garanzia del 2007). Il 19 luglio 2012, con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale collegiale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata fallita. 16. Il 29 agosto 2012 le competenti autorità greche certificavano un ulteriore debito pari a EUR 15827427,78 (corrispondente alla rinegoziazione del 2009). 17. I debiti venivano notificati al registro delle insolvenze in data 3 agosto 2012 (la garanzia del 2007) e 14 settembre 2012 (la rinegoziazione del 2009). 18. La prima adunanza dei creditori si teneva il 18 dicembre 2012. In data 7 febbraio 2013 veniva effettuata l’ultima notifica dei crediti derivanti dagli aiuti da recuperare. Il passivo fallimentare veniva approvato l’11 settembre 2013. 19. Dal 2013 gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] venivano venduti mediante asta pubblica. 20. Tra il maggio 2012 e il maggio 2015, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] interveniva uno scambio di lettere concernenti la decisione di recupero e l’andamento della procedura fallimentare. 21. Con messaggi di posta elettronica del 7 e del 17 dicembre 2015, il curatore fallimentare della procedura concorsuale aperta a carico della [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] stava tentando di rilanciare l’attività della società e chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] in che misura essa supportasse tale progetto. Con lettera del 18 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire se si stesse progettando di sospendere la suddetta procedura a carico della [OSCURATO:PERSONA] e di rilanciare l’attività. 22. Con atto di contenuto legislativo del 30 dicembre 2015 (in prosieguo: l’«ACL»), veniva disposto che «le aste pubbliche per la vendita degli attivi della società per azioni (…) [[OSCURATO:PERSONA]] sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale» ( 8 ). 23. Il 19 gennaio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2015 confermando che la vendita degli attivi era stata sospesa. Con lettera dell’11 aprile 2016, essa forniva alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori informazioni al riguardo. 24. La vendita all’asta degli attivi della società veniva effettivamente sospesa dalla data di pubblicazione dell’ACL per un periodo di sei mesi sino al 30 giugno 2016. In udienza, il governo greco confermava che le aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] erano ricominciate nel settembre 2016. Procedimento e conclusioni delle parti 25. Il 30 giugno 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 26. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato entro i termini previsti tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di recupero e non avendo informato adeguatamente la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4 della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 2, 3 e 4 della decisione in parola nonché in forza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 27. All’udienza del 21 giugno 2017, il governo greco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte. 28. Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] osservava che, «da un punto di vista formale», la [OSCURATO:PERSONA] non aveva garantito l’adempimento degli obblighi derivanti dalla decisione di recupero entro la scadenza del termine prescritto (v. infra, paragrafo 39). Tuttavia, essa dedicava la maggior parte delle sue osservazioni scritte e orali alla sospensione della vendita degli attivi della società avvenuta tre anni più tardi, il 30 dicembre 2015. 29. In udienza, chiamata a precisare in quale modo a suo avviso la [OSCURATO:PERSONA] fosse venuta meno ai suoi obblighi, la [OSCURATO:PERSONA] individuava tre ragioni per le quali, a suo giudizio, il suddetto Stato aveva violato la decisione di recupero, vale a dire: (i) esso non aveva recuperato l’aiuto entro il periodo di quattro mesi fissato nella decisione (la [OSCURATO:PERSONA] è stata infatti dichiarata fallita dopo la scadenza di detto termine); (ii) esso non aveva adeguatamente comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il progresso del recupero degli aiuti di Stato illegittimi, non avendo fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di recupero entro due mesi dalla notifica della decisione e non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] della sospensione delle aste pubbliche intervenuta nel dicembre 2015; e (iii) esso aveva sospeso, con l’ACL, le aste pubbliche degli attivi della [OSCURATO:PERSONA]. Osservazioni preliminari 30. È importante chiarire fin da subito taluni aspetti della procedura fissata nell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la data pertinente per valutare in base ad essa l’esistenza di un inadempimento e la natura dell’obbligo gravante sugli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza di una decisione di recupero. Procedura a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e onere della prova 31. Qualora uno Stato membro non si conformi a una decisione di recupero, la [OSCURATO:PERSONA] o qualsiasi altro Stato membro può adire la Corte in deroga agli articoli 258 e 259 TFUE. Diversamente dall’articolo 258 TFUE, quest’ultima opzione non prevede una fase precontenziosa ( 9 ). 32. La scelta della procedura da adottare in un determinato caso è rimessa alla [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ). La Corte ha ritenuto che il mezzo di impugnazione di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sia solo una variante del ricorso per inadempimento, specificamente adattato ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato interno ( 11 ). Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’azione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. 33. In base a tale disposizione, adire la Corte è più rapido e più agevole poiché la discussione formale con lo Stato membro e (a seconda dei casi) con altre parti interessate si è già svolta nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della relativa decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 12 ). Il comportamento di uno Stato membro contro il quale sia proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE dev’essere valutato unicamente sotto il profilo degli obblighi impostigli da tale decisione ( 13 ). 34. A prescindere dalla procedura scelta dalla [OSCURATO:PERSONA], per giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso per inadempimento «spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’asserita inadempienza. Detta istituzione dovrà fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l’esistenza di tale trasgressione, senza potersi basare su alcuna presunzione» ( 14 ). D’altra parte, una volta accertato il mancato recupero degli aiuti di Stato illegittimi o di parte di essi, grava sullo Stato membro dimostrare le ragioni che giustificano tale inadempimento ( 15 ). Data pertinente per valutare l’esistenza di un inadempimento 35. Nei procedimenti come quello in esame nella specie, qualora le procedure nazionali di recupero degli aiuti di Stato illegittimi si siano protratte per vari anni, è essenziale stabilire la data pertinente per valutare l’esistenza dell’inadempimento. A tale proposito, la scelta tra la procedura generale di infrazione e la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non è priva di conseguenze. Posto che quest’ultima non prevede che la [OSCURATO:PERSONA] emetta un parere motivato, ne consegue che la data pertinente per valutare se vi sia inosservanza degli obblighi non può coincidere (come nel caso dei procedimenti a norma dell’articolo 258 TFUE) con la data fissata per conformarsi a tale parere. 36. Invece, in base a una giurisprudenza consolidata, la data pertinente nei procedimenti di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è quella fissata nella decisione per il recupero dell’aiuto di Stato o, eventualmente, la data successivamente fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 16 ). Gli eventi successivi, verificatisi dopo la data pertinente, non possono essere presi in considerazione nel valutare l’esistenza o la mancanza di un inadempimento ( 17 ). 37. Nella specie, l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione di recupero fissava un termine di quattro mesi dalla data di notifica della decisione. In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fissato un nuovo termine. Pertanto, la data pertinente si dovrebbe collocare quattro mesi dopo il 23 febbraio 2012, data della notifica, vale a dire il 23 giugno 2012 ( 18 ). Trattandosi di un sabato, la data pertinente è il 25 giugno 2012. 38. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di recupero esigeva che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse alla [OSCURATO:PERSONA] specifiche informazioni entro due mesi dalla notifica, vale a dire, entro il 23 aprile 2012. 39. Pertanto, le date pertinenti per valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’obbligo di fornire informazioni e di recuperare l’aiuto di Stato sono, rispettivamente, il 23 aprile 2012 e il 25 giugno 2012. 40. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] affermava che la sospensione delle aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA], disposta il 30 dicembre 2015 mediante l’ACL, rappresenta una seconda data pertinente per la valutazione dell’esistenza di un inadempimento. 41. Inoltre, a questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva in udienza che, in base a quanto di prassi constatato da questa Corte, uno Stato membro che non si sia conformato a una decisione che gli impone di recuperare degli aiuti di Stato entro la data pertinente commette un inadempimento continuato ( 19 ). 42. Non condivido tale lettura della giurisprudenza. Benché in talune delle suddette cause, la Corte abbia osservato che l’inadempimento si protraeva dopo la data pertinente e sino all’udienza, essa si è espressa di fatto essenzialmente solo sull’esistenza di un inadempimento alla scadenza del termine fissato nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 20 ). 43. Inoltre, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( 21 ) emerge chiaramente che gli eventi successivi alla data specificata nella decisione che dispone il recupero di aiuti di Stato illegittimi sono irrilevanti ai fini di accertare l’esistenza di un inadempimento nell’ambito della procedura ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Ciò detto, lo Stato membro resta costantemente tenuto dopo tale data a procedere al recupero degli aiuti illegittimi in forza dell’obbligo di leale cooperazione ( 22 ). Natura dell’obbligo di recupero 44. L’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi scaturisce dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, come applicato ai fini della presente causa dal regolamento n. 659/1999. Occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale «la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità» ( 23 ). Il recupero serve a ripristinare per quanto possibile lo status quo e a eliminare i vantaggi anticoncorrenziali originati dagli aiuti di Stato illegittimi ( 24 ). 45. L’obbligo di recupero è un obbligo relativo al risultato da conseguire ( 25 ). Il regolamento n. 659/1999 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recuperare senza indugio gli aiuti di Stato illegittimi nel rispetto delle procedure di legge nazionali, mentre l’attuazione della decisione di recupero deve essere «immediata ed effettiva» ( 26 ). A tale proposito, in base a una giurisprudenza consolidata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di scegliere i mezzi con cui adempiere l’obbligo scaturente dalla decisione di recupero, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e con l’efficacia del diritto dell’Unione ( 27 ). 46. Il recupero non deve essere soltanto integrale ma anche tempestivo, vale a dire attuato entro il termine fissato nella decisione (o entro la data successivamente fissata dalla [OSCURATO:PERSONA]); un recupero tardivo non può soddisfare gli obblighi imposti dal TFUE ( 28 ). 47. La Corte ha costantemente rilevato che soltanto l’assoluta impossibilità giustifica il mancato recupero dell’aiuto di Stato illegittimo ( 29 ). La giurisprudenza interpreta detta giustificazione in senso restrittivo, negando che il «mero timore di difficoltà interne» implichi un’impossibilità assoluta ( 30 ). [OSCURATO:PERSONA] membri non possono invocare requisiti previsti dalla loro normativa nazionale, quale l’impossibilità di procedere al recupero in base al diritto nazionale ( 31 ), oppure un vuoto normativo ( 32 ), difficoltà tecniche o amministrative ( 33 ), oppure difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] altre modalità di esecuzione della decisione che avrebbero consentito di superare le difficoltà ( 34 ). 48. Uno Stato membro può sostenere che il fatto che la situazione finanziaria del beneficiario preclude il recupero degli aiuti integri un’«impossibilità assoluta» di procedere al recupero? 49. La Corte ha negato che una situazione siffatta costituisca impossibilità di esecuzione poiché la liquidazione dell’impresa può anche essere finalizzata a raggiungere lo scopo di sopprimere l’aiuto ( 35 ). La mancanza di attivi recuperabili rappresenta il solo modo di dimostrare l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti e spetta allo Stato tentare di provocare la liquidazione giudiziale dell’impresa così da far valere i propri crediti sugli attivi, sempreché ve ne siano e il grado di prelazione dei suoi crediti lo consenta ( 36 ). 50. La causa di giustificazione dell’assoluta impossibilità è collegata con il risultato da conseguire: il recupero dell’aiuto illegittimo. Se la si potesse far valere in relazione alla modalità con cui il recupero è stato effettuato, sarebbe fin troppo facile da parte di uno Stato membro individuare un processo di recupero dell’aiuto illegittimo rivelatosi inattuabile e successivamente sostenere di essere esonerati dall’obbligo di recuperare l’aiuto ( 37 ). 51. Qualora uno Stato membro incontri difficoltà nel recuperare l’aiuto, sorgono alcuni obblighi complementari. Uno Stato membro può invocare la causa di giustificazione dell’impossibilità assoluta solo se ha sottoposto dette problematiche all’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] e ha cercato di risolvere le difficoltà da fronteggiare ( 38 ). Così, lo Stato il quale incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso, in forza del principio che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle istituzioni dell’Unione doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà ( 39 ). [OSCURATO:PERSONA] di recuperare gli aiuti di Stato [OSCURATO:PERSONA] delle parti 52. Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha recuperato gli aiuti illegittimi nel termine previsto. 53. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, se l’integrale recupero degli aiuti di Stato illegittimi non è possibile in quanto l’impresa si trova in una situazione di difficoltà o è fallita, lo Stato membro impone che il credito relativo alla restituzione degli aiuti sia iscritto al passivo fallimentare di detta società nell’ambito della procedura concorsuale. L’impresa deve cessare definitivamente le proprie attività. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto detti obblighi entro la scadenza del termine fissato, vale a dire il 25 giugno 2012. 54. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata fallita in data 19 luglio 2012 e che le sue attività erano cessate. La distorsione della concorrenza originata dal vantaggio competitivo di cui ha goduto il beneficiario dell’aiuto sarebbe pertanto stata rimossa, in linea con la decisione di recupero. Valutazione 55. In un caso come quello in esame, in cui l’impresa interessata non dispone dei fondi necessari per rimborsare gli aiuti di Stato illegittimi, l’obbligo di recupero permane. Infatti, in base alla giurisprudenza ben consolidata della Corte, l’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato illegittimi interessa anche i beneficiari, come la [OSCURATO:PERSONA], in difficoltà o falliti ( 40 ). 56. In un siffatto caso, «il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione di concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono, in linea di principio, essere conseguiti con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione» ( 41 ). Se necessario, lo Stato membro stesso, quale creditore o socio della società, deve avviare le procedure per ottenerne la liquidazione ( 42 ). 57. Nel caso in cui le autorità dello Stato membro non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti, non è sufficiente la sola iscrizione del credito al passivo fallimentare. La procedura fallimentare deve «giung[ere] alla liquidazione dell’impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività» ( 43 ). 58. Ne consegue che, quando uno Stato non può recuperare integralmente l’importo dell’aiuto illegittimo a causa della situazione finanziaria dell’impresa, (i) quest’ultima deve essere dichiarata fallita e (ii) il credito relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi deve essere iscritto al passivo fallimentare. Se l’integrale recupero dell’importo continua a essere impossibile, la procedura fallimentare deve sfociare nella liquidazione dell’impresa e nella definitiva cessazione delle sue attività. Solo allora l’obbligo di recupero può considerarsi adempiuto. 59. Un’altra questione riguarda il momento in cui deve essere data attuazione alla decisione di recupero. Sembra improbabile che i vari passaggi di una procedura concorsuale, dall’iniziale istanza di fallimento sino alla liquidazione del beneficiario e alla definitiva cessazione dell’attività possano di norma svolgersi entro i quattro mesi generalmente fissati dalla [OSCURATO:PERSONA] per recuperare l’aiuto illegittimo. In tali circostanze, quanto ci si può ragionevolmente aspettare da uno Stato membro che tenta di conformarsi pienamente e tempestivamente a una decisione di recupero? 60. La Corte ritiene che la misura adeguata per pervenire all’eliminazione della distorsione della concorrenza sia l’iscrizione del credito derivante dagli aiuti di Stato illegittimi al passivo fallimentare e richiede che tale iscrizione avvenga entro il termine fissato nella decisione di recupero ( 44 ). 61. Ove non vi abbia già provveduto un altro creditore, lo Stato membro è quindi tenuto ad avviare la procedura concorsuale, a notificare i propri crediti al curatore fallimentare ed ottenerne l’iscrizione al passivo fallimentare secondo le procedure nazionali nel termine fissato dalla decisione di recupero. 62. È possibile che, in casi particolari, circostanze o ragioni collegate alle procedure interne impediscano allo Stato membro di iscrivere il credito al passivo fallimentare entro il termine fissato. In tale caso, in base alla giurisprudenza della Corte, lo Stato membro dovrebbe sottoporre tali problemi alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA], proponendo appropriate modifiche della decisione di cui trattasi. Sia lo Stato membro che la [OSCURATO:PERSONA] devono rispettare il dovere di leale cooperazione e collaborare in buona fede ( 45 ). 63. Ne consegue che uno Stato membro, quando riscontra difficoltà nel rispettare la tempistica fissata nella decisione di recupero in ragione delle peculiarità della procedura fallimentare, ne deve informare pienamente la [OSCURATO:PERSONA] e chiedere la concessione di un periodo supplementare per conformarsi a tale decisione, giustificando adeguatamente il tempo aggiuntivo richiesto. A mio giudizio, la [OSCURATO:PERSONA], che è parimenti soggetta al dovere di leale cooperazione, è tenuta a concedere una proroga ragionevole del termine per attuare il recupero se le circostanze del caso lo richiedono. 64. Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita solo il 19 luglio 2012. Gli importi da recuperare venivano notificati al registro delle insolvenze in data 3 agosto 2012 (la garanzia del 2007) e 14 settembre 2012 (la rinegoziazione del 2009). In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’ultima notifica di un credito collegato all’aiuto di Stato illegittimo risaliva al 7 febbraio 2013. Il passivo fallimentare è stato approvato l’11 settembre 2013. Tutti i suddetti eventi si collocano dopo la data pertinente del 25 giugno 2012. 65. Benché tutti i passaggi necessari per dare attuazione alla decisione di recupero (la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA], la notifica dei crediti al registro delle insolvenze e l’approvazione del passivo fallimentare compresi i crediti derivanti dagli aiuti di Stato illegittimi) siano avvenuti dopo la scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto a quest’ultima la concessione di un termine supplementare per dare attuazione alla decisione nel rispetto delle sue procedure nazionali. Le misure di attuazione sono dunque state adottate dopo la data di riferimento. 66. Pertanto, l’inadempimento è dimostrato. [OSCURATO:PERSONA] di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle parti 67. [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla adeguatamente informata delle misure adottate per attuare la decisione di recupero. Essa sostiene che il suddetto Stato ha omesso di informarla preventivamente della sospensione delle aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] disposta con l’ACL. Inoltre, dopo la lettera dell’11 aprile 2016, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna informazione in merito all’evoluzione della situazione. 68. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver sufficientemente informato la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate per attuare la decisione di recupero. Valutazione 69. L’articolo 4 della decisione di recupero prevedeva a carico della [OSCURATO:PERSONA] specifici obblighi di relazione. In primis, essa doveva fornire tre specifici elementi di informazione entro due mesi dalla data della notifica della decisione (articolo 4, paragrafo 1). In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a un obbligo continuato di informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi delle misure di recupero fino al completo recupero degli aiuti (articolo 4, paragrafo 2). 70. A giudizio della Corte, uno Stato membro, che non adotti nei termini previsti le misure necessarie per recuperare gli aiuti di Stato, viene meno anche al proprio obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate ( 46 ). Non avendo, al 23 aprile 2012, adottato alcuna misura per dare attuazione alla decisione di recupero, la [OSCURATO:PERSONA] non può neppure averne informato la [OSCURATO:PERSONA]. 71. Conseguentemente, anche tale inadempimento risulta dimostrato. 72. Devo qui ricordare che, in udienza, il governo greco ha confermato che i tre specifici elementi di informazione richiesti dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di recupero non sono stati forniti entro il 23 aprile 2012. Inoltre, dalla corrispondenza tra le parti, emerge che il governo greco non ha preso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] sino al mese di maggio 2012, che si colloca, ancora una volta, dopo la scadenza del termine. 73. Per quanto attiene all’obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progressi delle misure adottate per recuperare gli aiuti sino al loro integrale recupero (articolo 4, paragrafo 2, della decisione di recupero), le parti hanno presentato alla Corte una serie di lettere da cui emerge una fitta corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a partire dal maggio 2012. Con tali lettere la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] degli sviluppi della procedura fallimentare a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il suddetto Stato non ha preventivamente messo al corrente la [OSCURATO:PERSONA] dell’adozione dell’ACL con cui è stata disposta la sospensione delle aste pubbliche della [OSCURATO:PERSONA]. Solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] (con lettera del 18 dicembre 2015) ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire la situazione, quest’ultima (con lettera del 19 gennaio 2016) la informava di aver sospeso le aste pubbliche per la vendita degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di sei mesi al fine di valutare un piano di rilancio dell’attività. 74. A mio giudizio, ciò integra una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione di recupero. 75. Concludo pertanto nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di informare adeguatamente la [OSCURATO:PERSONA] in merito alle misure adottate per recuperare l’aiuto illegittimo, come richiesto dall’articolo 4 della decisione di recupero. Sospensione delle aste pubbliche e possibilità di rilanciare le attività della [OSCURATO:PERSONA] 76. La sospensione delle aste pubbliche degli attivi della [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta dopo la data pertinente per la valutazione dell’esistenza di un inadempimento (v. supra, paragrafi da 35 a 43). Essa non può pertanto essere presa in considerazione a tale proposito. Tuttavia, posto che molte delle osservazioni delle parti riguardavano il suddetto aspetto, lo affronterò brevemente per ragioni di completezza. 77. [OSCURATO:PERSONA] afferma che il recupero deve avvenire nel rispetto delle procedure nazionali e deve essere immediato ed effettivo. Se l’integrale recupero degli aiuti di Stato illegittimi non è possibile e lo Stato membro sceglie la strada della procedura fallimentare, detta procedura deve sfociare, in definitiva, nella liquidazione dell’impresa e nella definitiva cessazione delle sue attività. La sospensione delle aste pubbliche dei beni della [OSCURATO:PERSONA] blocca il processo di liquidazione dell’impresa che si suppone essere irreversibile e rallenta il recupero degli aiuti di Stato illegittimi. 78. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto le proprie attività e che pertanto il vantaggio competitivo da essa ottenuto era venuto meno. Né la giurisprudenza, né la prassi della [OSCURATO:PERSONA] richiederebbero che la procedura concorsuale sfoci necessariamente nella liquidazione e scioglimento dell’impresa interessata. Le aste pubbliche sono state sospese soltanto per sei mesi, a seguito dei quali la procedura di liquidazione è continuata normalmente. Inoltre, il progetto di rilanciare le attività della [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’immediato recupero dell’aiuto di Stato. 79. Uno Stato membro che sta recuperando gli aiuti di Stato illegittimi nell’ambito di una procedura fallimentare può sospendere detta procedura per esaminare un piano di rilancio delle attività del beneficiario? 80. Nel rispondere a tale questione occorre tener conto di vari principi. 81. In primis, il recupero deve avvenire senza indugio e l’attuazione della decisione di recupero deve essere immediata ed effettiva ( 47 ). 82. In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di scegliere i mezzi con cui adempiranno all’obbligo di recupero, a condizione che le misure scelte non siano in contrasto con la portata e con l’efficacia del diritto dell’Unione e non rendano praticamente impossibile il recupero. Le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere idonee a ristabilire le normali condizioni della concorrenza che sono state falsate dalla concessione dell’aiuto illegittimo ( 48 ). 83. In terzo luogo, gli obblighi specifici riguardanti il recupero di aiuti di Stato e il più generale dovere di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE sono strettamente correlati; l’articolo citato determina la modalità con cui uno Stato membro deve agire durante il processo di recupero ( 49 ). 84. Infine, l’obiettivo generale del recupero degli aiuti di Stato illegittimi, vale a dire l’eliminazione della distorsione della concorrenza ( 50 ), deve essere considerato unitamente agli obiettivi generali dell’Unione, fissati nell’articolo 3 TUE, in particolare, una crescita economica equilibrata e un’economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione, quali pilastri dello sviluppo sostenibile dell’Unione ( 51 ). 85. Tanto premesso, non condivido la posizione espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza secondo cui il recupero attraverso una procedura fallimentare sarebbe una strada a senso unico che deve necessariamente sfociare nella liquidazione del beneficiario. 86. In primis, la giurisprudenza di questa Corte indica espressamente che, al fine di porsi in regola con l’obbligo di recupero, la procedura fallimentare deve «giung[ere] alla liquidazione dell’impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività». Tuttavia, tale obbligo opera soltanto «nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti» ( 52 ). A contrario, quanto l’importo dell’aiuto può essere recuperato integralmente nel corso della procedura fallimentare, la liquidazione e la definitiva cessazione delle attività non sono più richieste. 87. In secondo luogo, l’affermazione secondo cui, all’interno di un sistema diretto alla crescita economica e alla piena occupazione, le regole sugli aiuti di Stato dovrebbero automaticamente imporre la cessazione dell’attività di imprese che potrebbero altrimenti essere redditizie, con conseguente perdita di posti di lavoro, è intrinsecamente inaccettabile. 88. In terzo luogo, come osserva correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] stessa risulta aver dichiarato che «[q]ualora (…) si proponga un piano di prosecuzione che comporti la continuazione dell’attività del beneficiario, le autorità responsabili dell’esecuzione della decisione possono appoggiare tale piano unicamente se garantisce che l’aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della [OSCURATO:PERSONA]» ( 53 ). È vero che la [OSCURATO:PERSONA] prosegue affermando che, «[i]n particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può accettare qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell’attività del beneficiario. In assenza di un rimborso integrale e immediato dell’aiuto illegittimo e incompatibile, le autorità responsabili dell’esecuzione della decisione dovrebbero prendere tutti i provvedimenti disponibili per opporsi all’adozione di un piano di continuazione e dovrebbero insistere sulla cessazione dell’attività del beneficiario entro il termine fissato nella decisione di recupero» ( 54 ). Tale circostanza non incide sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] stessa approva come ammissibile un piano di prosecuzione diretto all’integrale e tempestivo recupero degli aiuti di Stato illegittimi precedentemente versati. 89. Pertanto, ritengo che, in linea di principio, in circostanze come quelle del caso in esame, uno Stato membro possa ipotizzare il rilancio delle attività di un beneficiario di aiuti di Stato illegittimi. 90. Tuttavia, suggerisco che debbano essere soddisfatti quantomeno i seguenti requisiti minimi: (i) il progetto deve permettere l’integrale recupero dell’importo degli aiuti di Stato illegittimi; (ii) la procedura deve essere conforme al diritto nazionale; (iii) la [OSCURATO:PERSONA] deve essere pienamente informata in anticipo; (iv) devono essere salvaguardati il dovere di leale cooperazione e l’efficacia del diritto dell’Unione; (v) la [OSCURATO:PERSONA] deve approvare il progetto e fissare una tempistica vincolante per la sua attuazione e (vi) lo Stato membro deve rispettare il termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 91. Nel caso di specie, la sospensione della procedura fallimentare disposta con l’ACL riguardava soltanto le aste pubbliche degli attivi della [OSCURATO:PERSONA]. Essa non riguardava l’iscrizione del credito al passivo fallimentare, né la cessazione delle attività della società ( 55 ). Pertanto, essa non prolungava di per sé il vantaggio anticoncorrenziale goduto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 92. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] dell’ACL solo dopo la sua adozione e su richiesta di quest’ultima. Non condivido l’argomento dedotto dal succitato Stato, a detta del quale esso era impossibilitato a informare immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] del progetto trovandosi quest’ultimo ancora in fase di valutazione. Inoltre, il fascicolo non contiene alcun accenno al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] nella procedura, come avrebbe dovuto fare in base al dovere di leale cooperazione. 93. Pertanto, a mio giudizio, la sospensione delle aste pubbliche disposta con l’ACL al fine di esaminare un piano di rilancio delle attività della [OSCURATO:PERSONA] contrastava con gli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] in forza della decisione di recupero e del dovere di cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Spese 94. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Conclusione 95. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di: 1. dichiarare che non avendo adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie ai fini del recupero presso il beneficiario degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2012/541/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato n. SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. e non avendo adeguatamente informato la [OSCURATO:PERSONA] delle misure adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione 2012/541, la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4, della decisione di cui trattasi; 2. condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Decisione 2012/541/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 22 febbraio 2012, relativa agli aiuti di Stato n. SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. ( GU 2012, L 279, pag. 30 ) (in prosieguo: la «decisione di recupero»). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( GU 1999, L 83, pag. 1 ). Il regolamento di cui trattasi è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). Alla data di adozione della decisione di recupero e alla data pertinente per valutare l’inadempimento era in vigore il primo regolamento. Il secondo regolamento è entrato in vigore il 14 ottobre 2015. In ogni caso, a parte la numerazione delle disposizioni, l’articolo 16 dell’ultimo regolamento citato è identico, nel contenuto, all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999. ( 4 ) Punti da 11 a 15 della decisione di recupero. ( 5 ) Punti da 18 a 21 della decisione di recupero. ( 6 ) Articolo 1, paragrafo 1, della decisione di recupero. ( 7 ) Punti 98 e 99 della decisione di recupero. ( 8 ) Articolo 17 dell’ACL. La base giuridica per l’adozione di tale atto era l’articolo 44, paragrafo 1, della Costituzione greca, in base al quale «in situazioni straordinarie di necessità urgente e imprevedibile, il Presidente della Repubblica può, su proposta del governo, adottare atti di contenuto legislativo (…)». ( 9 ) Sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 26 . ( 10 ) V. sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 25 e la giurisprudenza ivi citata. Pertanto, non posso condividere l’argomento esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza secondo cui, ove uno Stato membro abbia omesso di conformarsi a una decisione adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, l’unica sua possibilità è quella di adire la Corte ai sensi della disposizione di cui trattasi. ( 11 ) Sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 24 e la giurisprudenza ivi citata. ( 12 ) Conclusioni dell’avvocato generale nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:90 , paragrafo 26 . ( 13 ) Sentenza del 2 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 213/85 , EU:C:1988:39 , punto 8 . È la decisione di recupero a delimitare il campo di applicazione di una procedura ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (attuazione piena e tempestiva). Altre riflessioni, ad esempio attinenti al comportamento successivamente tenuto da uno Stato membro, dovrebbero essere svolte nel quadro dell’articolo 258 TFUE (dopo l’emissione di un parere motivato) o dell’articolo 260 TFUE (quando la Corte ha già riconosciuto che uno Stato membro ha mancato ai suoi obblighi) in conformità della procedura ivi prevista. ( 14 ) Sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 26 e la giurisprudenza ivi citata. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , punto 71 . ( 16 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑411/12 , non pubblicata, EU:C:2013:832 , punto 30 e la giurisprudenza ivi citata. Le decisioni in esame vertevano sull’obbligo di recupero. A mio giudizio, principi simili presiedono l’obbligo di fornire informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 28 . ( 18 ) Ad esempio, nella sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , la Corte osservava che la decisione era stata notificata il 3 maggio 2013 (punto 14) e che la data pertinente era il 3 settembre 2013 (punto 46). V. anche sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , in cui la decisione era stata notificata il 29 gennaio 2009 (punto 15) e la data per la valutazione della mancata osservanza della decisione veniva fissata al 29 maggio 2009 (punto 58). ( 19 ) Le tre cause citate della [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale affermazione sono le sentenze del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 ; del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , e del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑454/09 , non pubblicata, EU:C:2011:650 . ( 20 ) Ad esempio, nella sua sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , con riferimento all’obbligo di tenere la [OSCURATO:PERSONA] informata in merito al recupero dell’aiuto illegittimo, la Corte osservava che lo Stato membro non aveva comunicato tutte le informazioni richieste né nel termine iniziale di due mesi fissato nella decisione, né successivamente prima dell’udienza dinanzi alla Corte (punto 88). ( 21 ) Sentenza del 3 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑378/98 , EU:C:2001:370 , punto 28 ; v. paragrafo 36 supra. ( 22 ) V. infra paragrafi 80 e segg., in particolare paragrafo 83. ( 23 ) V. sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , punto 44 . ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09 , EU:C:2011:250 , punto 56 , e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07 , EU:C:2008:343 , paragrafo 39 . ( 25 ) A questo proposito concordo con quanto affermato dall’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:90 , paragrafi da 31 a 38 . ( 26 ) Considerando 13 e articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999. ( 27 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:2193 , punto 40 e la giurisprudenza ivi citata. ( 28 ) Sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , punto 45 . ( 29 ) Sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 45 e la giurisprudenza ivi citata. ( 30 ) Sentenza del 29 gennaio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/95 , EU:C:1998:28 , paragrafi da 14 a 16 . ( 31 ) Sentenza del 21 marzo 1991, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑303/88 , EU:C:1991:136 , punto 60 . ( 32 ) Sentenza del 17 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑263/12 , non pubblicata, EU:C:2013:673 , punto 36 . ( 33 ) Sentenza del 29 gennaio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/95 , EU:C:1998:28 , punti da 18 a 26 . ( 34 ) Sentenza del 5 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑305/09 , EU:C:2011:274 , punto 33 . Sulla nozione di «impossibilità assoluta» si veda anche Karpenschif, M., Droit européen des aides d’État , Bruylant, Bruxelles, 2015, pagg. da 383 a 387. ( 35 ) V., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑499/99 , EU:C:2002:408 , punti 37 e 38 e la giurisprudenza ivi citata. ( 36 ) Sentenza del 2 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑499/99 , EU:C:2002:408 , punto 37 . ( 37 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07 , EU:C:2008:343 , paragrafo 44 . ( 38 ) Sentenze del 14 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑419/06 , non pubblicata, EU:C:2008:89 , punto 40 , e del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , punto 67 e la giurisprudenza ivi citata. ( 39 ) Sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00 , EU:C:2003:373 , punto 46 . ( 40 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 71 e la giurisprudenza ivi citata. ( 41 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 72 e la giurisprudenza ivi citata. ( 42 ) V. sentenza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/05 , non pubblicata, EU:C:2007:753 , punto 28 e la giurisprudenza ivi citata. ( 43 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 104 e la giurisprudenza ivi citata. ( 44 ) Sentenze del 13 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑454/09 , non pubblicata, EU:C:2011:650 , punti da 38 a 42 ; del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09 , EU:C:2011:250 , punti da 60 a 65 , e dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punti da 73 a 75 . ( 45 ) V. supra, paragrafo 51 e nota 38. ( 46 ) V., in particolare, sentenza del 9 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , punti 62 e 63 . ( 47 ) V. supra, paragrafo 45. ( 48 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑527/12 , EU:C:2014:2193 , punti da 40 a 42 . ( 49 ) V., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14 , non pubblicata, EU:C:2015:90 , punto 67 , e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07 , EU:C:2008:343 , paragrafo 48 . ( 50 ) V. supra, paragrafo 44. ( 51 ) Articolo 3, paragrafo 3, TUE. ( 52 ) Sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 104 e la giurisprudenza ivi citata. ( 53 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione effettiva delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ingiungono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili , GU 2007, C 272, pag. 4 , punto 67. ( 54 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione effettiva delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ingiungono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili , GU 2007, C 272, pag. 4 , punto 67. ( 55 ) [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alla Corte alcuna prova del fatto che le attività della [OSCURATO:PERSONA] stessero continuando. Al contrario, nel punto 13 della decisione di recupero è indicato che gli stabilimenti dell’impresa non erano operativi dal 2008 a causa della mancanza di capitale circolante. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in base al diritto greco, quando un’impresa è dichiarata fallita l’attività può continuare soltanto in forza di un’autorizzazione del giudice fallimentare o di una decisione dell’adunanza dei creditori. Con lettere del 12 novembre 2014 e del 15 maggio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, non era così. In tale contesto, ritengo che le affermazioni sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza circa una possibile continuazione de facto delle attività della [OSCURATO:PERSONA] non siano sufficienti per soddisfare l’onere della prova su di essa gravante (v. supra, paragrafo 34).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 659/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris