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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 00037/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della parte civile ESPOSITO Gabriele, n. a Napoli il 5/6/1971, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]' Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/3/2017 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; udito il rappresentante della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente in udienza. k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A e B della imputazione e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile (da liquidarsi nella competente sede civile) e le autonome statuizioni relative alle spese processuali.

Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato da entrambi i reati a lui ascritti, rilevando che il fatto descritto al capo B non era più previsto dalla legge come reato, mentre il reato di cui al capo A era caratterizzato dalla particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

Avverso l'indicata sentenza, la parte civile, non avvisata della celebrazione del giudizio di appello (ud. pubblica del 7 marzo 2017), ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore all'uopo nominato, articolando il motivo unico di doglianza processuale di seguito enunciato:

1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (artt. 606, comma 1, lett. c, 178, comma 1, lett. c, 179, comma 1, in riferimento all'art. 601, comma 4, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale definito il giudizio di appello, all'udienza del 7 marzo 2017, nell'assenza non volontaria del rappresentante della parte civile, non essendo questa stata avvisata della data fissata per l'udienza pubblica di appello.

2. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che nel giudizio di primo grado la parte civile era ritualmente costituita, presenziò all'udienza, depositando conclusioni scritte e nota spese; la sentenza di condanna di primo grado ebbe a provvedere sulla domanda civile e sulle spese sostenute in quel grado dalla parte civile.

Ciò nonostante, l'avviso di fissazione per la pubblica udienza del giudizio di appello non fu notificato al difensore domiciliatario della parte civile costituita in primo grado e la Corte definì il giudizio ribaltando la condanna di primo grado, così implicitamente revocando le statuizioni civili.

2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso alla parte, nella fattispecie parte civile (art. 601, comma 4, cod. proc. pen.), della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale, c.d. a regime intermedio, che nella fattispecie processuale all'attenzione del Collegio non è stata sanata da alcuna forma di partecipazione al giudizio (Sez. 5, n. 11756, del 14/2/2020, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154; Sez.

U., n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598).

2.2. Ciò posto, deve però rilevarsi che la parte civile, ai fini del risarcimento del danno patito per effetto della commissione del reato, non ha alcun interesse alla impugnazione della sentenza assolutoria, giacché entrambe le formule assolutorie professate dalla Corte di merito (il fatto -capo B- non è previsto dalla legge come reato e il fatto -capo A- è di particolare tenuità) non sono preclusive rispetto alla promozione dell'autonoma azione civile.

È infatti inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, così come per quella di proscioglimento per abolitio criminis, che non producono alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dagli articoli 651-bis e 652, cod. proc. pen. (quanto alla sentenza ex art. 131 bis, cod. pen., v.

Sez. 5, n. 21906, del 21/2/2018, Rv. 273310; quanto alla sentenza di proscioglimento per intervenuta depenalizzazione, v.

Sez.

U, n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267886-01).

2.3. L'applicazione di principi di diritto consolidati consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della parte civile ESPOSITO Gabriele, n. a Napoli il 5/6/1971, nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]' Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/3/2017 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; udito il rappresentante della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente in udienza. k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A e B della imputazione e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile (da liquidarsi nella competente sede civile) e le autonome statuizioni relative alle spese processuali. Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato da entrambi i reati a lui ascritti, rilevando che il fatto descritto al capo B non era più previsto dalla legge come reato, mentre il reato di cui al capo A era caratterizzato dalla particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile, non avvisata della celebrazione del giudizio di appello (ud. pubblica del 7 marzo 2017), ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore all'uopo nominato, articolando il motivo unico di doglianza processuale di seguito enunciato: 1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (artt. 606, comma 1, lett. c, 178, comma 1, lett. c, 179, comma 1, in riferimento all'art. 601, comma 4, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale definito il giudizio di appello, all'udienza del 7 marzo 2017, nell'assenza non volontaria del rappresentante della parte civile, non essendo questa stata avvisata della data fissata per l'udienza pubblica di appello. 2. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che nel giudizio di primo grado la parte civile era ritualmente costituita, presenziò all'udienza, depositando conclusioni scritte e nota spese; la sentenza di condanna di primo grado ebbe a provvedere sulla domanda civile e sulle spese sostenute in quel grado dalla parte civile. Ciò nonostante, l'avviso di fissazione per la pubblica udienza del giudizio di appello non fu notificato al difensore domiciliatario della parte civile costituita in primo grado e la Corte definì il giudizio ribaltando la condanna di primo grado, così implicitamente revocando le statuizioni civili. 2.1. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso alla parte, nella fattispecie parte civile (art. 601, comma 4, cod. proc. pen.), della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale, c.d. a regime intermedio, che nella fattispecie processuale all'attenzione del Collegio non è stata sanata da alcuna forma di partecipazione al giudizio (Sez. 5, n. 11756, del 14/2/2020, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154; Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598). 2.2. Ciò posto, deve però rilevarsi che la parte civile, ai fini del risarcimento del danno patito per effetto della commissione del reato, non ha alcun interesse alla impugnazione della sentenza assolutoria, giacché entrambe le formule assolutorie professate dalla Corte di merito (il fatto -capo B- non è previsto dalla legge come reato e il fatto -capo A- è di particolare tenuità) non sono preclusive rispetto alla promozione dell'autonoma azione civile. È infatti inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, così come per quella di proscioglimento per abolitio criminis, che non producono alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dagli articoli 651-bis e 652, cod. proc. pen. (quanto alla sentenza ex art. 131 bis, cod. pen., v. Sez. 5, n. 21906, del 21/2/2018, Rv. 273310; quanto alla sentenza di proscioglimento per intervenuta depenalizzazione, v. Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267886-01). 2.3. L'applicazione di principi di diritto consolidati consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris