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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 30066/2026

Testo disponibile della fonte

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o del provvedimentoimpugnatoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Modena, cui gli atti erano statitrasmessi ai sensi dell’art. 670, comma 3, e 665 cod.proc.pen. dal Gip del [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nei termini perimpugnare avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenzaemessa nei confronti del condannato dalla Corte di Appello di Venezia in data16/10/2014, che aveva parzialmente riformato la decisione del Gup di Rovigodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo il giudice di Modena la competenza a decidere sull’istanzadoveva essere riconosciuta alla Corte di Cassazione e, stante l’impossibilità diovviare all’erronea indicazione del difensore, non trovando applicazione nellaspecie il disposto di cui all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., emetteva declaratoriadi inammissibilità dell’istanza.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, enunciandoi motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, disp.att. cod.proc.pen.2.1 La nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione inquanto il giudice non ha considerato che, prima ancora di avanzare richiesta direstituzione nel termine per impugnare, l’istanza aveva posto la questione relativaalla valida formazione del titolo esecutivo, chiedendo espressamente che fosseaccertato il mancato passaggio in giudicato della sentenza che costituivapresupposto della remissione in termini.

Detto profilo è stato del tutto pretermessodal provvedimento censurato.2.2 Nullità dell’ordinanza impugnata per motivazione apparente e violazionedell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen.

Secondo il difensore il giudicedell’esecuzione ha fornito un’erronea lettura della norma di cui all’art. 175, comma4, cod.proc.pen. trascurando che proprio detto organo è funzionalmentecompetente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine quando ladomanda proposta faccia leva sull’invalidità o non esecutività del titolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha chiarito in tema di restituzione neltermine per proporre impugnazione che la competenza a provvedere spetta algiudice dell'esecuzione allorquando la richiesta sia logicamente subordinata oalternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamenterientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione.

Si tratta diuna competenza di carattere funzionale la cui inosservanza determina una nullitàassoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento (Sez. 1, n. 4520 del 15/01/2026, Mastroianni, Rv. 289359 – 01;Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017 – 01; Sez. 1, n. 36357 del20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 - 01).1.1 Nella specie il giudice dell’esecuzione, sebbene investito a norma dell’art.670, comma 3, cod.proc.pen. della verifica circa l’esecutività della sentenza acarico del condannato e, in subordine, di domanda restitutoria ex art. 175cod.proc.pen., ha erroneamente declinato la propria competenza, dichiarandol’inammissibilità dell’incidente ritualmente promosso.2.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deveessere annullata con rinvio al Tribunale di Modena quale giudice dell’esecuzioneper nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Modena.Così deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del provvedimentoimpugnatoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Modena, cui gli atti erano statitrasmessi ai sensi dell’art. 670, comma 3, e 665 cod.proc.pen. dal Gip del [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nei termini perimpugnare avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenzaemessa nei confronti del condannato dalla Corte di Appello di Venezia in data16/10/2014, che aveva parzialmente riformato la decisione del Gup di Rovigodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo il giudice di Modena la competenza a decidere sull’istanzadoveva essere riconosciuta alla Corte di Cassazione e, stante l’impossibilità diovviare all’erronea indicazione del difensore, non trovando applicazione nellaspecie il disposto di cui all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., emetteva declaratoriadi inammissibilità dell’istanza.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, enunciandoi motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173, disp.att. cod.proc.pen.2.1 La nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione inquanto il giudice non ha considerato che, prima ancora di avanzare richiesta direstituzione nel termine per impugnare, l’istanza aveva posto la questione relativaalla valida formazione del titolo esecutivo, chiedendo espressamente che fosseaccertato il mancato passaggio in giudicato della sentenza che costituivapresupposto della remissione in termini. Detto profilo è stato del tutto pretermessodal provvedimento censurato.2.2 Nullità dell’ordinanza impugnata per motivazione apparente e violazionedell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. Secondo il difensore il giudicedell’esecuzione ha fornito un’erronea lettura della norma di cui all’art. 175, comma4, cod.proc.pen. trascurando che proprio detto organo è funzionalmentecompetente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine quando ladomanda proposta faccia leva sull’invalidità o non esecutività del titolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. Questa Corte ha chiarito in tema di restituzione neltermine per proporre impugnazione che la competenza a provvedere spetta algiudice dell'esecuzione allorquando la richiesta sia logicamente subordinata oalternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamenterientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione. Si tratta diuna competenza di carattere funzionale la cui inosservanza determina una nullitàassoluta di carattere generale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento (Sez. 1, n. 4520 del 15/01/2026, Mastroianni, Rv. 289359 – 01;Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017 – 01; Sez. 1, n. 36357 del20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 - 01).1.1 Nella specie il giudice dell’esecuzione, sebbene investito a norma dell’art.670, comma 3, cod.proc.pen. della verifica circa l’esecutività della sentenza acarico del condannato e, in subordine, di domanda restitutoria ex art. 175cod.proc.pen., ha erroneamente declinato la propria competenza, dichiarandol’inammissibilità dell’incidente ritualmente promosso.2. Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deveessere annullata con rinvio al Tribunale di Modena quale giudice dell’esecuzioneper nuovo esame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Modena.Così deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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