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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 00390/2022

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3 ORDINANZA sul ricorso 9108/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro Wz)- • tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG., TOSCANA, depositata il 10/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MARINARilevato che : l'Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione, con quattro motivi, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che in accoglimento dell'appello proposto dalla COMIT soc. coop. aveva dichiarato non assoggettabili ad IVA tanto i premi fedeltà che i ristorni.

La società contribuente si costituiva con controricorso.

Considerato che: con memoria depositata in data 16.8.2019 parte ricorrente ha rappresentato che la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 conv. in I. n. 136 del 2018 provvedendo aitresì al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione della controversia ed ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 novembre 2021 effettuata da remoto. 46 PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] nindemi [OSCURATO:PERSONA] oggi, ,§ [OSCURATO:PERSONA] . '11 LRTO • I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ORDINANZA sul ricorso 9108/2013 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro Wz)- • tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG., TOSCANA, depositata il 10/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MARINARilevato che : l'Agenzia delle Entrate impugnava per cassazione, con quattro motivi, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che in accoglimento dell'appello proposto dalla COMIT soc. coop. aveva dichiarato non assoggettabili ad IVA tanto i premi fedeltà che i ristorni. La società contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con memoria depositata in data 16.8.2019 parte ricorrente ha rappresentato che la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 conv. in I. n. 136 del 2018 provvedendo aitresì al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione della controversia ed ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 novembre 2021 effettuata da remoto. 46 PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] nindemi [OSCURATO:PERSONA] oggi, ,§ [OSCURATO:PERSONA] . '11 LRTO • I
Sentenza Cassazione n. 00390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris