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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10886/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento pronunciato dalla Terza Sezione di questa Corte in data 15 marzo 2022, limitatamente al quantum della confisca precedentemente disposta dal GUP del Tribunale di Monza e confermata dalla stessa Corte territoriale con la prima sentenza del 13 marzo 2021, ha ordinato la confisca, diretta e per equivalente, dell'importo di euro 5.811.819,68 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi.

In premessa richiama la suindicata pronuncia della Terza sezione di questa Corte, la quale nella sentenza di annullamento con rinvio, ha rilevato che "la Corte di appello erroneamente aveva confermato la confisca del profitto del reato in capo a Bernardoni, commisurando detto profitto non già con riferimento ai soli benefici provenienti dal reato associativo di cui al capo A), per il quale era intervenuta pronuncia di condanna, bensì anche con riferimento ai benefici prodotti dalla commissione dei reati-fine di cui al capo B), non oggetto di una espressa pronuncia di accertamento".

Osserva che l'analisi semantica di una simile affermazione implica lo scorporo dal profitto oggetto di ablazione di quella frazione imputabile alle fattispecie-scopo non accertate.

3. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella decisione di annullamento con rinvio e, conseguentemente, l'erronea determinazione del profitto confiscabile, avendo incluso nell'oggetto dell'ablazione il presunto provento di illeciti fiscali (delitti-fine), alcuni in corso di accertamento e altri mai contestati.

Deduce, inoltre, l'impropria duplicazione del profitto del reato associativo.

La Corte di appello, nella quantificazione del profitto derivante dal reato associativo, avrebbe dovuto sottrarre i benefici economici imputabili alla commissione di reati-fine non oggetto di accertamento, ovvero a tutti i reati fiscali per i quali pende un diverso procedimento.

Del resto, tale conclusione avrebbe dovuto essere ricavata anche dalla considerazione secondo cui i proventi dei delitti-fine entrano una sola volta nella disponibilità degli associati e non si duplicano o incrementano per effetto della sola sussistenza della associazione, sicché confiscare gli uni e gli altri è, all'evidenza, una doppia ablazione della medesima voce di profitto.

La Corte territoriale, al contrario, si sarebbe limitata a recepire acriticamente, in maniera parcellizzata ed isolata dal complesso della motivazione, l'indicazione da parte del Giudice di legittimità, secondo cui i benefici provenienti dal reato associativo di cui al capo A) sarebbero rappresentati dal "differenziale -costituente il prezzo del reato- fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo a Bernardoni, emittenti fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse riversato, nelle forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori".

Tuttavia, così facendo, i giudici di merito non hanno tenuto conto della logica sottesa all'indicazione fornita dalla Suprema Corte, la quale, con riferimento alla richiamata argomentazione, si sarebbe limitata a dettare le modalità di computo dei profitti dei delitti-fine, in linea generale ed astratta, affinché il giudice territoriale potesse valutare se, rispetto agli stessi, vi fosse un quid pluris da riferire all'associazione.

L'interpretazione proposta, prosegue il ricorrente, sarebbe ricavabile dalle ulteriori affermazioni contenute nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato affermato che "se si può convenire con il collegio giudicante di merito allorché ha affermato che il profitto confiscabile derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere deve essere computato, a carico di ciascuno degli associati, con riferimento anche alla consumazione dei reati fine..., non può nella presente fattispecie non rilevarsi che non vi è stata condanna con riferimento ai singoli reati - fine", con ciò affermando la necessità, ai fini della definizione del profitto confiscabile, di un accertamento che tenesse conto solo dei delitti-fine accertati e oggetto di sentenza di condanna nelle forme del pieno contraddittorio fra le parti.

Pertanto, nella decisione impugnata, si riscontrerebbe una lettura parziale del pronunciato, che, al più, risulterebbe consentita nell'ambito di procedimenti caratterizzati dall'accertamento contestuale dei delitti-fine e della fattispecie associativa, in cui è configurabile l'accertamento della commissione dei primi anche in ipotesi di mancata identificazione degli associati che ne sono stati autori, con la conseguenza che i sodali possano essere chiamati a risponderne in quanto commessi nell'ambito del sodalizio.

In altri termini, l'affermazione secondo cui il profitto associativo è costituito dal risultato complessivo dei benefici economici provenienti dai delitti-fine, di mero significato definitorio, non implica una possibilità di duplicazione della confisca, mediante ablazione ripetuta del vantaggio in capo al sodalizio e di quello derivante dai reati scopo, poiché l'uno ricomprenderebbe l'altro.

La sentenza di annullamento con rinvio, nell'affermare la configurabilità di un profitto autonomo in capo all'associazione, non intendeva sostenerne l'effettiva sussistenza, trattandosi di accertamento di merito, ma solo delineare i profili della verifica di competenza del giudice di merito, il quale avrebbe dovuto verificare se vi fosse, in concreto, una utilità in capo all'associazione ulteriore rispetto a quella derivante dai reati - fine in corso di accertamento avanti all'altro organo giurisdizionale.

Al contrario, la scelta del giudice del rinvio, si sarebbe sostanziata nel riconoscimento della possibilità di disporre, in due sedi diverse, l'accertamento dell'illecita utilità dell'associazione e la verifica dei proventi dei delitti-fine, a prescindere dai diversi titoli di reato. 3.1 Con il secondo argomento (in ricorso sub 1.2), eccepisce l'erronea modalità di computo del profitto confiscabile, includendo emolumenti riferibili ad annualità in cui l'imputato non faceva più parte del sodalizio e a società a cui lo stesso è rimasto sempre estraneo, recependo acriticamente le conclusioni rassegnate dalla Guardia di Finanza, senza alcuna verifica sulle modalità di accertamento.

La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla entità del profitto individualmente ricavato dal ricorrente, circoscrivendo l'esame alla generica utilità ricevuta dalle società "riferibili" al Bernardoni, come se questi fosse l'unico associato di una fattispecie che, ontologicamente, ne richiede plurimi, e senza tener conto, peraltro che quello stesso profitto associativo era stato computato più volte nell'ambito di diverse misure ablative disposte nei confronti di coimputati giudicati nel medesimo procedimento o in procedimenti separati.

Da ciò è derivato che la misura operativa è stata disposta nei confronti di uno solo degli associati per l'intero profitto illecito dell'associazione, computando utilità ottenute quando l'imputato non faceva più parte del sodalizio ed altre ascrivibili a società in cui lo stesso non aveva mai avuto alcun ruolo e inoltre senza tener conto che lo stesso Bernardoni, nelle annualità 2013-2014 non faceva più parte dell'associazione a delinquere.

Ad esempio, nella definizione dell'entità del profitto associativo sono stati coimputati anche i ricavi ascrivibili alla società "[OSCURATO:PERSONA]", operativa dal 2013 e a cui il ricorrente è sempre rimasto estraneo.

E ancora, non sarebbe stata effettuata alcuna verifica sulle modalità di calcolo con cui ha proceduto la Guardia di Finanza, che ha computato nella somma complessiva anche importi provenienti dalle società panamensi, costituenti semplici "giro conti" verso altri conti riferibili e/o collegabili ai medesimi imputati; è il caso degli importi entrati nel conto intestato alla società "Azahara" provenienti dalle società panamensi, e successivamente riversati su altri conti di società collegate al medesimo soggetto (Provini). 3.2 Con il terzo argomento (in ricorso sub 1.3), viene contestata l'erronea determinazione dell'oggetto della confisca secondo il criterio "lordo", e l'omessa valutazione di indicazioni difensive contenute nella memoria depositata a norma dell'articolo 121 cod.proc.pen. .

La Corte territoriale avrebbe proceduto al computo del quantum confiscabile, ancorandolo a delitti-fine estranei al procedimento, non accertati nelle dinamiche fattuali e negli effetti patrimoniali a favore degli imputati, mai contestati e per i quali non è stato possibile difendersi, in tal modo, peraltro, trascurando di considerare le osservazioni contenute nella relazione tecnica recepita nella memoria di cui all'articolo 121 cod.proc.pen..

Il giudice del rinvio si sarebbe limitato ad osservare che le prospettate voci di calcolo esulavano da quelle indicate dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, benché quest'ultima avesse fornito soltanto una linea di indirizzo astratta, a livello di principio di diritto, utile per la determinazione del profitto illecito, demandando, per l'esatta quantificazione dell'utilità, alla competenza del giudizio di merito da parte della Corte di appello.

La quantificazione del profitto risulterebbe erronea, non avendo considerato i costi e scorporato tutte le spese sostenute per prestazioni lecite, come ad esempio quelle di locazione, di servizi, del personale e degli oneri derivanti dall'imposizione fiscale, voci contabili indicate nella richiamata memoria difensiva.

In realtà nella sentenza di annullamento con rinvio, era stato devoluto al giudice di rinvio di verificare se sussistesse un effettivo maggior profitto, imputabile al reato associativo, diverso da quello derivante dai delitti-fine sub iudice e, in caso negativo, escludere la possibilità di applicare la confisca.

Il giudice di merito, disattendendo tali indicazioni, si sarebbe limitato ad effettuare la mera somma fra profitti illeciti presuntivamente ascrivibili al sodalizio e, segnatamente, a società asseritamente riferibili al Bernardoni, sebbene imputabile ai reati che la stessa Corte di Cassazione aveva esplicitamente imposto di escludere, duplicando l'oggetto di ablazione.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, per violazione di legge, il provvedimento impugnato, deducendo l'illegale applicazione della confisca diretta, per il profitto derivante dal reato associativo, strutturalmente plurisoggettivo, nei confronti del solo ricorrente, senza aver proceduto ad individuare il profitto pro quota.

Contesta altresì l'inversione dell'onere della prova in relazione alla ripartizione del profitto fra i correi.

La Corte di appello avrebbe disposto la confisca diretta e per equivalente, senza chiarire i presupposti applicativi dei due istituti tra loro distinti e ritenendo di poter procedere all'ablazione dell'intero profitto associativo nei confronti di uno solo dei correi, ovvero il Bernardoni.

Affrontando la questione in relazione alla confisca diretta, il ricorrente ha ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "è l'accusa a dover dimostrare l'effettivo conseguimento del prezzo o del profitto monetario del reato da parte del suo autore" e che "perché il prezzo o il profitto monetari possono essere soggetti ad ablazione diretta, è necessario che il loro effettivo conseguimento da parte del reo (ed il relativo accrescimento patrimoniale) sia provato secondo gli ordinari standard probatori, previsti, dapprima, per l'eventuale adozione della cautela reale e, poi, in termini di certezza processuale per la confisca" (Sezioni Unite 18 novembre 2021, n42415, Coppola).

Pertanto, il giudice di merito, nel determinare il profitto oggetto di ablazione, avrebbe dovuto verificare non solo il complessivo profitto dell'associazione, ma-anche alla luce della ripartizione fra correi- quale fosse l'effettivo profitto conseguito dal ricorrente e dimostrato dall'accusa.

Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente è stato destinatario unico dell'ablazione patrimoniale sin dall'inizio del procedimento; e tuttavia tale circostanza non avrebbe dovuto riverberarsi sulla decisione finale di confisca nei confronti di uno solo degli associati.

In ciò, gli stessi giudici di merito si sarebbero discostati dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui nella confisca diretta "possono essere confiscati solo i beni che hanno costituito il profitto del reato e che appartengono a chi l'ha commesso; infatti se si colpisse ciascun correo per l'intero, si travalicherebbe l'ambito oggettivo della fattispecie, "espropriando beni di concorrenti che non abbiano tratto personale profitto dal reato, ovvero oltre la misura del profitto personale"; essendo perciò consentita la confisca diretta solo pro quota.

Tale orientamento, prosegue il ricorrente, è confortato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo la quale la confisca diretta non può prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel delitto, in quanto il profitto del reato si identifica con il vantaggio derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sezioni Unite, 26 giugno 2015, Lucci, rv 272855).

5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura, per violazione di legge e vizio motivazionale, la decisione impugnata in relazione ai seguenti profili concernenti la confisca per equivalente.

In primo luogo, i giudici di merito, oltre a non tener conto della entità del profitto concretamente tratto dall'imputato in relazione all'illecito in contestazione, hanno erroneamente applicato il principio di solidarietà tra gli associati, moltiplicando l'oggetto della confisca in relazione a tutti i coimputati.

Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'applicazione del principio di solidarietà, anche a voler aderire all'orientamento giurisprudenziale che lo ammette.

Vengono riportati i divergenti orientamenti giurisprudenziali che si contendono il campo in relazione ai reati concorsuali, i quali, stante la comune natura plurisoggettiva, presentano caratteristiche assimilabili a quelli associativi.

Il ricorrente richiama, da un lato, l'orientamento che ammette la sussistenza del vincolo di solidarietà tra i coimputati, sulla base del principio che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, sicché, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, non essendo esso ricollegato all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito (il riferimento è a Cassazione, sezione seconda, 24 novembre 2020, Mottola, rv 280886; sezione quinta, 20 ottobre 2020,n. 36069, Carbone, rv 280322).

Tuttavia, anche in questa prospettiva, la possibilità di procedere al sequestro preventivo per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti, è ritenuta possibile solo "ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consente di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente (Sezioni Unite 27 marzo 2008, n. 26654).

Dunque, anche in tale impostazione, è pacifico che l'ablazione non può comunque eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, quando sia possibile determinare l'entità del profitto che ciascuno dei concorrenti ha tratto dall'illecito.Vengono poi richiamate altre decisioni in cui è stato affermato che "per quanto in linea di massima debba aversi riguardo al principio solidaristico in forza del quale ciascun concorrente può essere assoggettato alla confisca, una volta che il profitto abbia perduto la sua individualità storica..., nondimeno deve considerarsi che la confisca non può comunque superare nel suo complesso l'entità del profitto e che al tempo stesso la confisca per equivalente, che ha natura afflittiva sanzionatoria non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente, potendosi altrimenti prospettare una sanzione sproporzionata, non conforme neppure alla sfera dei principi convenzionalmente rilevanti, come desumibile dall'articolo 7 CEDU e dall'articolo 1 del Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Cassazione penale, sezione sesta, 5 maggio 2021, n. 4727, Russo, rv. 280596).

Da tali pronunce, il ricorrente ricava il principio per cui l'interpretazione da preferirsi è quella secondo cui l'imposizione effettiva della confisca, avente natura sanzionatoria, non può prescindere, ove possibile, dalla definizione dei criteri di riparto della misura tra soggetti compartecipi dell'azione criminosa.

Inoltre la pronuncia della Corte territoriale si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni che, nell'applicazione di una misura, impone di osservare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito.

Ed ancora, viene evidenziato il contrasto con il principio di legalità, laddove venga applicata una misura sanzionatoria e afflittiva che ha come presupposto la specifica quantificazione del profitto illecito, in capo a chi non abbia tratto dal reato una utilità patrimoniale, ovvero ne abbia ricavato meno di quanto oggetto di ablazione.

Sarebbe altresì violato il principio di colpevolezza e quello della finalità rieducativa della pena, qualora si proceda all'ablazione senza la dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un profitto illecito, atteso che anche la partecipazione all'associazione, di per sé, non legittima alcuna assimilazione sanzionatoria non individualizzata fra i correi.

In sintesi, non si può valorizzare il dogma dell'unitarietà del reato concorsuale per affermare la solidarietà in materia di confisca di valore, non potendosi intendere tale principio né come uguale titolo di responsabilità o, a maggior ragione, come uguale punibilità estesa a tutti i concorrenti.

D'altro canto, non potrebbe sostenersi, in senso contrario, l'operatività di una presunzione circa la produzione "in concorso" del profitto, idonea a giustificare l'ablazione nei confronti di un solo compartecipe, sia perché la disciplina del concorso di persone non legittima alcuna presunzione quoad poenam, sia perché la legittimità della misura non può che dipendere dalla dimostrazione di una effettiva illecita locupletazione in capo al singolo.

L'operatività della confisca "per equivalente" non sposta i termini della questione, proprio perché il parametro di riferimento nella valutazione di proporzione della misura è sempre il profitto in concreto tratto individualmente dall'illecito.Il ricorrente osserva poi che il problema concreto che gli orientamenti di legittimità in contrasto hanno tentato di risolvere attiene all'ipotesi in cui sia provato il profitto complessivo di un reato plurisoggettivo, ma non la quota percepita da ciascun correo.

Ma tale soluzione passa attraverso la deformazione dei contorni della confisca per equivalente (che rimane pur sempre una misura di carattere ripristinatoria), trasformandola in ciò che non è, ossia in una sanzione per il mancato rinvenimento del profitto diretto del reato, colpendo anche un solo concorrente senza l'individuazione di un sostenibile criterio di selezione fra quale tra i partecipi debba essere il meritevole destinatario.

L'applicazione dei principi civilistici sulla solidarietà ad una misura di cui è evidente la natura sanzionatoria, implica una contraddizione difficilmente superabile, dovendosi ritenere imprescindibile la necessità di un frazionamento pro capite e pro quota tra i vari associati, tenendo conto del grado di responsabilità e del grado di partecipazione al profitto del singolo, desunti anche da criteri sintomatici, dovendosi invece optare per la suddivisione in parti uguali, solo in assenza di un criterio attendibile di riparto.

Con riferimento al caso concreto i giudici avrebbero potuto trarre elementi per effettuare tale riparto dalla destinazione dei pagamenti in ingresso e in uscita, dalle società coinvolte, ma anche dalla ripartizione interna tra i consociati, documentati mediante i dati contabili e documentali indicati nella memoria difensiva ex articolo 121 cod.proc.pen., depositata nel giudizio di rinvio ma mai esaminata dalla Corte territoriale.

Il ricorrente osserva poi che la Corte distrettuale si sarebbe limitata alla generica definizione quantitativa dell'entità del profitto associativo, senza indicare, in relazione alla confisca per equivalente, i beni da prendere, così discostandosi dalla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 146 del 2006, vertendosi in una ipotesi di confisca di valore che preclude l'adozione di un provvedimento di confisca per equivalente in incertas res.

Difatti l'ultimo periodo della norma richiamata stabilisce che, con la sentenza di condanna, il giudice non può limitarsi a disporre la confisca per equivalente fissando solo il quantum, ma deve determinare le somme di danaro o individuare i beni o le utilità da apprendere.

Con l'ultimo argomento, osserva che la confisca per equivalente è stata applicata oltre i limiti del profitto complessivo, mediante ascrizione plurima del medesimo vantaggio patrimoniale a tutti i coimputati, così determinando una impropria duplicazione dell'oggetto della confisca.

Il riferimento è all'ablazione disposta nei confronti degli altri associati nel medesimo procedimento (confisca di euro 424.197,19 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e in altri procedimenti (confische disposte nei confronti degli associati giudicati separatamente, Giussani, Falbo, Provini, Ventresca).

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto.

4. il difensore del ricorrente ha depositato memoria, replicando alle conclusioni del P.G., e ulteriormente illustrando i motivi di ricorso, anche alla luce della informazione provvisoria n.12/24, relativa alla decisione delle Sezioni Unite sui limiti di applicabilità del principio di solidarietà tra gli associati, sia con riferimento alla confisca diretta sia a quella per equivalente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1 All'esame della censura è utile premettere che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, sent. n. 45863 del 24/09/2019 Cc. , Rv. 277999-01; Sez.6, n. 42028 del 2010 Rv. 248738 - 01; Sez.1, n. 7963 del 2007 Rv. 236242 - 01; Sez.6, n. 19206 del 2013 Rv. 255122 - 01; Sez.1, n. 26274 del 2004 Rv. 228913 - 01) 1.2 A tal punto, per individuare lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e i vincoli a una determinata valutazione delle risultanze processuali, occorre necessariamente richiamare testualmente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione che, in parte qua, ha pronunciato l'annullamento della precedente statuizione sulla confisca.

Alle pagine 11 e 12 si legge: "fondato è, diversamente dai precedenti, il sesto motivo di impugnazione; esso ha ad oggetto la conferma dichiarata in sede di gravame della confisca per un importo pari ad euro 70.876.068,00 disposta dal giudice di primo grado in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Ora, se si può convenire con il Collegio giudicante di merito allorchè ha affermato che il profitto confiscabile derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere deve essere computato, a carico di ciascuno degli associati, con riferimento anche alla consumazione dei reati fine (così, d'altra parte si è espressa testualmente anche la giurisprudenza di questa stessa Sezione, cfr: : Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2020, n. 8785; idem Sezione III penale, 27 marzo 2018, n. 14044), non può nella presente fattispecie non rilevarsi che non vi è stata condanna con riferimento ai singoli reati fine.

Ciò considerato, mentre non vi è, come dianzi segnalato, la necessità, ai fini della individuazione della rilevanza penale della associazione costituita per la commissione di una serie indeterminata di reati, che tali reati siano effettivamente accertati e che in relazione ad essi sia intervenuta una sentenza di condanna, tuttavia una siffatta necessità, quanto meno sotto il profilo dell'indiscusso accertamento del fatto nelle forme del pieno contraddittorio fra le parti, è invece riscontrabile laddove si intenda procedere alla confisca di quello che dovrebbe essere stato il profitto del singolo reato fine.

Deve, infatti, ribadirsi che, se, per un verso, il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto (o, forse più correttamente, nel nostro caso un prezzo) autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 giugno 2017, n. 30255; idem Sezione III penale, 25 ottobre 2016, n. 44912), per altro verso questa sua autonoma idoneità comporta la distinzione fra questo "vantaggio" ed il profitto conseguente dalla accertata commissione dei reati fine.

Considerato che nel nostro caso, invece, dei reati fine non vi sono elementi dimostrativi certi, essendo stati gli stessi verificati nei soli limiti necessari per la affermazione della sussistenza della associazione per delinquere, deve ritenersi erronea la avvenuta conferma della confisca del profitto del reato in danno del Bernardoni, essendo stato questo commisurato non con riferimento ai soli benefici rivenienti, ex se, dal reato di associazione per delinquere, unico per il quale lo stesso è stato condannato, (benefici, nel caso che interessa, costituiti dal differenziale, costituente appunto il prezzo del reato, fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori), ma anche a quelli prodotti attraverso la commissione dei reati fine, non oggetto di espressa pronunzia di accertamento." 1.3 Dunque, dalla sentenza rescindente si ricavano lo schema e i vincoli a cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi.

In ordine alla determinazione del quantum, il profitto confiscabile deve essere commisurato "con riferimento ai soli benefici rivenienti, ex se, dal reato di associazione per delinquere, unico per il quale lo stesso è stato condannato; benefici, nel caso che interessa, costituiti dal differenziale, costituente appunto il prezzo del reato, fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente paqatori".

Con riferimento "al caso che interessa", il riferimento specifico è alle società facenti capo al Bernardoni; il quantum da confiscare viene oggettivamente individuato nei benefici costituiti dal differenziale, costituente appunto il prezzo del reato, fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori.

A fronte delle suddette indicazioni specifiche, per di più analiticamente dettagliate in ordine al criterio di quantificazione, appare manifestamente infondata la tesi proposta dal ricorrente secondo cui la Corte di cassazione si sarebbe limitata a dettare un criterio astratto, non vincolante per il giudice del rinvio.

La decisione impugnata, invece, si è puntualmente uniformata ai principi fissati dalla Terza Sezione di questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio.La Corte distrettuale- in linea con il dictum della pronuncia rescindente - ha affermato che il differenziale è stato calcolato tra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo a Bernardoni - emittenti fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti - e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori.

In concreto, il profitto confiscabile è stato individuato nella "commissione" riconosciuta dalle società italiane, a fronte di fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, alle società facenti capo a Bernardoni.

La quota di spettanza dell'associazione — individuata dalla Guardia di Finanza come "commissione" — rappresenta infatti il differenziale fra quanto versato dalle società italiane in relazione alla emissione di fatture per operazioni inesistenti e quanto alle stesse restituito.

Le citate "commissioni" sono state calcolate dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di Monza nella informativa del 7.9.2017, che, a pagina 29, riporta quelle conseguite dalle società facenti capo al Bernardoni negli anni dal 2008 al 2014.

Gli importi corrispondenti alle "commissioni", in detto arco temporale, sono stati quantificati dalla Guardia di Finanza, in complessivi euro 5.811.819,68.

Di conseguenza, l'originaria determinazione del quantum confiscabile, individuato dalla sentenza annullata in euro 70.876.068,60 è stato appunto ridotto all'importo di euro 5.811.819,68.

La stima, relativamente al calcolo delle commissioni, non risulta oggetto di specifica censura.

Anzi, il giudice del rinvio ha evidenziato che la quantificazione del profitto del reato associativo (somme versate dalle società italiane alle società del gruppo Bernardoni per fatture per prestazioni inesistenti — somme restituite dalle società del gruppo Bernardoni alle società italiane pagatrici), secondo i dati contabili riportati nella tabella di pagina 8 dell'elaborato peritale del consulente della difesa è pari, per il minor arco temporale compreso fra il 2008 e il 2012, a Euro 10.700.546,41 e, dunque, a un importo sensibilmente maggiore rispetto a quello calcolato dalla Guardia di Finanza.

Tuttavia, la Corte ha osservato che tali dati contabili, presentati dal consulente della difesa, parte integrante di una relazione di consulenza tecnica, prodotta con la memoria ex art.121 cod.proc.pen., erano stati introdotti in maniera irrituale, e pertanto non avrebbero potuto essere presi in considerazione; e, di conseguenza, anche in un'ottica improntata al favor rei, andavano confermati, quale base di calcolo, i dati contabili (segnatamente, le "commissioni") riportati nella citata informativa della Guardia di Finanza.

In sintesi, la censura, secondo cui la sentenza rescindente avrebbe formulato solo un criterio astratto, appare manifestamente infondata, avendo la stessa sentenza formulato indicazioni specifiche per la determinazione del quantum confiscabile, alle quali il giudice del rinvio si è puntualmente attenuto. 1.4 L'argomento, relativo alla inclusione di profitti relativi a compagini e annualità in cui l'imputato non faceva parte del sodalizio, è estraneo al devoluto della sentenza rescindente (e non avrebbe potuto essere altrimenti, anche in considerazione del fatto che sulle modalità di partecipazione del predetto al reato associativo, anche sotto il profilo cronologico, si è formato il giudicato).

Riguardo alle contestazioni relativo al calcolo effettuato dalla Guardia di Finanza il ricorso è privo del requisito dell'autosufficienza, atteso che fa riferimento a dati contabili (versamenti di società estere e giroconti) di cui non fornisce alcuna allegazione. 1.5 Con riferimento alla deduzione relativa alla determinazione della entità confiscabile secondo il "criterio lordo", ovvero senza scorporare le spese (es. di locazione, per servizi, fiscali e per il personale), si osserva che anche in tal caso si tratta di censura aspecifica, atteso che non trova corrispondenza nel dictum della sentenza rescindente, che ha indicato puntualmente le poste attive e passive da considerare nella determinazione del prezzo del reato (differenziale fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori). 1.6 Infine manifestamente infondata è la doglianza relativa alla omessa considerazione della memoria ex art. 121 cod.proc.pen., stante le puntuali argomentazioni contenute in sentenza in ordine al contenuto della stessa (sulla ritenuta inutilizzabilità della consulenza in essa contenuta, che peraltro forniva dati relativi al calcolo del differenziale meno favorevoli per il reo).

In ogni caso, la valutazione dei giudici di merito viene censurata in modo del tutto generico (il ricorso si limita ad affermare: "non vi è mai stato modo di sottoporre prima quelle circostanze al giudicante").

2. All'esame dei restanti motivi è utile premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, all'esito del giudizio di rinvio, è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 5, sent. n. 29358 del 22/03/2019, Rv. 276207 - 01).

L'orientamento risale a Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996 (Rv. 204637 - 01), nella quale è stato precisato che è ammissibile la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate ne' aventi con queste connessione essenziale.

Con il termine "parti della sentenza" si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice 12 di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento.

Nella stessa decisione è stato pure affermato che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa). 2.1 Nel caso in esame, le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente non erano state devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio; e inoltre appaiono autonome e diverse da quelle relative ai punti specifici che hanno formato oggetto di annullamento in sede rescindente.

Dalla sintesi dei motivi di ricorso riportata nella sentenza di annullamento con rinvio - non oggetto di contestazione sul punto- emerge, infatti, che il ricorso del Bernardoni, con riguardo specifico alla confisca, era affidato al sesto motivo, sintetizzato nei seguenti temini: "Il sesto motivo attiene alla carenza degli elementi per la affermazione della natura transnazionale della associazione per delinquere oggetto di contestazione (motivo che sarà sviluppato anche nel successivo settimo motivo); in particolare è anche contestata la entità della somma oggetto di confisca essendo stato rilevato che, seppur è affermato in giurisprudenza che il reato di associazione per delinquere può determinare la formazione di un autonomo profitto, questo è stato illegittimamente, nella fattispecie, parametrato all'intero ammontare delle somme di danaro che sarebbero state oggetto di movimentazione tramite le sovrafatturazioni ancora quest'ultimo tutto da accertare; senza peraltro, rilevare che, essendo le società di cui il Bernardoni sarebbe stato parte, i soggetti emittenti della fatture in questione, per esse non si sarebbe potuto parlare di profitto del reato, essendo stato questo semmai conseguito dagli utilizzatori delle fatture, ma, a tutto voler concedere, di prezzo, consistente nella differenza fra quanto fatturato e quanto in ipotesi retrocesso ai fittizi utilizzatori del servizi oggetto di fatturazione; in maniera del tutto ingiustificata, invece, i giudici del merito hanno considerato che la somma confiscabile al Bernardoni potesse essere la stessa già oggetto di confisca in primo grado, senza avere considerato che ciò era stato disposto per la ritenuta violazione dell'art. 648-bis cod. pen., ipotesi delittuosa ritenuta non sussistere dalla stessa Corte di appello" (pag. 5 della sentenza rescindente).Del resto, a pagina 14, II capoverso, della sentenza rescindente, è specificato: "nei soli limiti di cui sopra, riferiti al quantum confiscabile, la sentenza impugnata deve, di conseguenza essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano" .

Dunque, erano state specificamente sollevate le censure concernenti l'entità del profitto autonomamente conseguito dall'associazione, da distinguere dal profitto dei reati-fine non ancora accertati; e di conseguenza, nella sentenza di annullamento con rinvio, veniva devoluto al giudice di rinvio di verificare solo la determinazione del quantum confiscabile, secondo il criterio differenziale di cui si è già detto. 2.2 Tanto premesso, si osserva che non erano state specificamente sollevate le censure concernenti la dedotta illegittima applicazione della confisca per equivalente, la prospettata illegale applicazione della confisca diretta nei confronti del solo ricorrente, senza procedere alla eventuale ripartizione pro quota tra gli associati.

Allo stesso modo non erano state devolute alla Corte di Cassazione, con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio, le questioni relative ai limiti di operatività del principio di solidarietà tra gli associati e alla duplicazione della confisca in relazione ad alcuni di essi, e, infine, all'adozione di un provvedimento in incertas res.

I motivi secondo e terzo, dedicati alle suddette questioni, sono pertanto inammissibili in quanto - come si è ricordato - è da ritenersi preclusa la possibilità di dedurre, all'esito del giudizio di rinvio, una questione non già devoluta alla Corte di Cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio.

3. Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento pronunciato dalla Terza Sezione di questa Corte in data 15 marzo 2022, limitatamente al quantum della confisca precedentemente disposta dal GUP del Tribunale di Monza e confermata dalla stessa Corte territoriale con la prima sentenza del 13 marzo 2021, ha ordinato la confisca, diretta e per equivalente, dell'importo di euro 5.811.819,68 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. In premessa richiama la suindicata pronuncia della Terza sezione di questa Corte, la quale nella sentenza di annullamento con rinvio, ha rilevato che "la Corte di appello erroneamente aveva confermato la confisca del profitto del reato in capo a Bernardoni, commisurando detto profitto non già con riferimento ai soli benefici provenienti dal reato associativo di cui al capo A), per il quale era intervenuta pronuncia di condanna, bensì anche con riferimento ai benefici prodotti dalla commissione dei reati-fine di cui al capo B), non oggetto di una espressa pronuncia di accertamento". Osserva che l'analisi semantica di una simile affermazione implica lo scorporo dal profitto oggetto di ablazione di quella frazione imputabile alle fattispecie-scopo non accertate. 3. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella decisione di annullamento con rinvio e, conseguentemente, l'erronea determinazione del profitto confiscabile, avendo incluso nell'oggetto dell'ablazione il presunto provento di illeciti fiscali (delitti-fine), alcuni in corso di accertamento e altri mai contestati. Deduce, inoltre, l'impropria duplicazione del profitto del reato associativo. La Corte di appello, nella quantificazione del profitto derivante dal reato associativo, avrebbe dovuto sottrarre i benefici economici imputabili alla commissione di reati-fine non oggetto di accertamento, ovvero a tutti i reati fiscali per i quali pende un diverso procedimento. Del resto, tale conclusione avrebbe dovuto essere ricavata anche dalla considerazione secondo cui i proventi dei delitti-fine entrano una sola volta nella disponibilità degli associati e non si duplicano o incrementano per effetto della sola sussistenza della associazione, sicché confiscare gli uni e gli altri è, all'evidenza, una doppia ablazione della medesima voce di profitto. La Corte territoriale, al contrario, si sarebbe limitata a recepire acriticamente, in maniera parcellizzata ed isolata dal complesso della motivazione, l'indicazione da parte del Giudice di legittimità, secondo cui i benefici provenienti dal reato associativo di cui al capo A) sarebbero rappresentati dal "differenziale -costituente il prezzo del reato- fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo a Bernardoni, emittenti fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse riversato, nelle forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori". Tuttavia, così facendo, i giudici di merito non hanno tenuto conto della logica sottesa all'indicazione fornita dalla Suprema Corte, la quale, con riferimento alla richiamata argomentazione, si sarebbe limitata a dettare le modalità di computo dei profitti dei delitti-fine, in linea generale ed astratta, affinché il giudice territoriale potesse valutare se, rispetto agli stessi, vi fosse un quid pluris da riferire all'associazione. L'interpretazione proposta, prosegue il ricorrente, sarebbe ricavabile dalle ulteriori affermazioni contenute nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato affermato che "se si può convenire con il collegio giudicante di merito allorché ha affermato che il profitto confiscabile derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere deve essere computato, a carico di ciascuno degli associati, con riferimento anche alla consumazione dei reati fine..., non può nella presente fattispecie non rilevarsi che non vi è stata condanna con riferimento ai singoli reati - fine", con ciò affermando la necessità, ai fini della definizione del profitto confiscabile, di un accertamento che tenesse conto solo dei delitti-fine accertati e oggetto di sentenza di condanna nelle forme del pieno contraddittorio fra le parti. Pertanto, nella decisione impugnata, si riscontrerebbe una lettura parziale del pronunciato, che, al più, risulterebbe consentita nell'ambito di procedimenti caratterizzati dall'accertamento contestuale dei delitti-fine e della fattispecie associativa, in cui è configurabile l'accertamento della commissione dei primi anche in ipotesi di mancata identificazione degli associati che ne sono stati autori, con la conseguenza che i sodali possano essere chiamati a risponderne in quanto commessi nell'ambito del sodalizio. In altri termini, l'affermazione secondo cui il profitto associativo è costituito dal risultato complessivo dei benefici economici provenienti dai delitti-fine, di mero significato definitorio, non implica una possibilità di duplicazione della confisca, mediante ablazione ripetuta del vantaggio in capo al sodalizio e di quello derivante dai reati scopo, poiché l'uno ricomprenderebbe l'altro. La sentenza di annullamento con rinvio, nell'affermare la configurabilità di un profitto autonomo in capo all'associazione, non intendeva sostenerne l'effettiva sussistenza, trattandosi di accertamento di merito, ma solo delineare i profili della verifica di competenza del giudice di merito, il quale avrebbe dovuto verificare se vi fosse, in concreto, una utilità in capo all'associazione ulteriore rispetto a quella derivante dai reati - fine in corso di accertamento avanti all'altro organo giurisdizionale. Al contrario, la scelta del giudice del rinvio, si sarebbe sostanziata nel riconoscimento della possibilità di disporre, in due sedi diverse, l'accertamento dell'illecita utilità dell'associazione e la verifica dei proventi dei delitti-fine, a prescindere dai diversi titoli di reato. 3.1 Con il secondo argomento (in ricorso sub 1.2), eccepisce l'erronea modalità di computo del profitto confiscabile, includendo emolumenti riferibili ad annualità in cui l'imputato non faceva più parte del sodalizio e a società a cui lo stesso è rimasto sempre estraneo, recependo acriticamente le conclusioni rassegnate dalla Guardia di Finanza, senza alcuna verifica sulle modalità di accertamento. La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla entità del profitto individualmente ricavato dal ricorrente, circoscrivendo l'esame alla generica utilità ricevuta dalle società "riferibili" al Bernardoni, come se questi fosse l'unico associato di una fattispecie che, ontologicamente, ne richiede plurimi, e senza tener conto, peraltro che quello stesso profitto associativo era stato computato più volte nell'ambito di diverse misure ablative disposte nei confronti di coimputati giudicati nel medesimo procedimento o in procedimenti separati. Da ciò è derivato che la misura operativa è stata disposta nei confronti di uno solo degli associati per l'intero profitto illecito dell'associazione, computando utilità ottenute quando l'imputato non faceva più parte del sodalizio ed altre ascrivibili a società in cui lo stesso non aveva mai avuto alcun ruolo e inoltre senza tener conto che lo stesso Bernardoni, nelle annualità 2013-2014 non faceva più parte dell'associazione a delinquere. Ad esempio, nella definizione dell'entità del profitto associativo sono stati coimputati anche i ricavi ascrivibili alla società "[OSCURATO:PERSONA]", operativa dal 2013 e a cui il ricorrente è sempre rimasto estraneo. E ancora, non sarebbe stata effettuata alcuna verifica sulle modalità di calcolo con cui ha proceduto la Guardia di Finanza, che ha computato nella somma complessiva anche importi provenienti dalle società panamensi, costituenti semplici "giro conti" verso altri conti riferibili e/o collegabili ai medesimi imputati; è il caso degli importi entrati nel conto intestato alla società "Azahara" provenienti dalle società panamensi, e successivamente riversati su altri conti di società collegate al medesimo soggetto (Provini). 3.2 Con il terzo argomento (in ricorso sub 1.3), viene contestata l'erronea determinazione dell'oggetto della confisca secondo il criterio "lordo", e l'omessa valutazione di indicazioni difensive contenute nella memoria depositata a norma dell'articolo 121 cod.proc.pen. . La Corte territoriale avrebbe proceduto al computo del quantum confiscabile, ancorandolo a delitti-fine estranei al procedimento, non accertati nelle dinamiche fattuali e negli effetti patrimoniali a favore degli imputati, mai contestati e per i quali non è stato possibile difendersi, in tal modo, peraltro, trascurando di considerare le osservazioni contenute nella relazione tecnica recepita nella memoria di cui all'articolo 121 cod.proc.pen.. Il giudice del rinvio si sarebbe limitato ad osservare che le prospettate voci di calcolo esulavano da quelle indicate dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, benché quest'ultima avesse fornito soltanto una linea di indirizzo astratta, a livello di principio di diritto, utile per la determinazione del profitto illecito, demandando, per l'esatta quantificazione dell'utilità, alla competenza del giudizio di merito da parte della Corte di appello. La quantificazione del profitto risulterebbe erronea, non avendo considerato i costi e scorporato tutte le spese sostenute per prestazioni lecite, come ad esempio quelle di locazione, di servizi, del personale e degli oneri derivanti dall'imposizione fiscale, voci contabili indicate nella richiamata memoria difensiva. In realtà nella sentenza di annullamento con rinvio, era stato devoluto al giudice di rinvio di verificare se sussistesse un effettivo maggior profitto, imputabile al reato associativo, diverso da quello derivante dai delitti-fine sub iudice e, in caso negativo, escludere la possibilità di applicare la confisca. Il giudice di merito, disattendendo tali indicazioni, si sarebbe limitato ad effettuare la mera somma fra profitti illeciti presuntivamente ascrivibili al sodalizio e, segnatamente, a società asseritamente riferibili al Bernardoni, sebbene imputabile ai reati che la stessa Corte di Cassazione aveva esplicitamente imposto di escludere, duplicando l'oggetto di ablazione. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, per violazione di legge, il provvedimento impugnato, deducendo l'illegale applicazione della confisca diretta, per il profitto derivante dal reato associativo, strutturalmente plurisoggettivo, nei confronti del solo ricorrente, senza aver proceduto ad individuare il profitto pro quota. Contesta altresì l'inversione dell'onere della prova in relazione alla ripartizione del profitto fra i correi. La Corte di appello avrebbe disposto la confisca diretta e per equivalente, senza chiarire i presupposti applicativi dei due istituti tra loro distinti e ritenendo di poter procedere all'ablazione dell'intero profitto associativo nei confronti di uno solo dei correi, ovvero il Bernardoni. Affrontando la questione in relazione alla confisca diretta, il ricorrente ha ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che "è l'accusa a dover dimostrare l'effettivo conseguimento del prezzo o del profitto monetario del reato da parte del suo autore" e che "perché il prezzo o il profitto monetari possono essere soggetti ad ablazione diretta, è necessario che il loro effettivo conseguimento da parte del reo (ed il relativo accrescimento patrimoniale) sia provato secondo gli ordinari standard probatori, previsti, dapprima, per l'eventuale adozione della cautela reale e, poi, in termini di certezza processuale per la confisca" (Sezioni Unite 18 novembre 2021, n42415, Coppola). Pertanto, il giudice di merito, nel determinare il profitto oggetto di ablazione, avrebbe dovuto verificare non solo il complessivo profitto dell'associazione, ma-anche alla luce della ripartizione fra correi- quale fosse l'effettivo profitto conseguito dal ricorrente e dimostrato dall'accusa. Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente è stato destinatario unico dell'ablazione patrimoniale sin dall'inizio del procedimento; e tuttavia tale circostanza non avrebbe dovuto riverberarsi sulla decisione finale di confisca nei confronti di uno solo degli associati. In ciò, gli stessi giudici di merito si sarebbero discostati dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui nella confisca diretta "possono essere confiscati solo i beni che hanno costituito il profitto del reato e che appartengono a chi l'ha commesso; infatti se si colpisse ciascun correo per l'intero, si travalicherebbe l'ambito oggettivo della fattispecie, "espropriando beni di concorrenti che non abbiano tratto personale profitto dal reato, ovvero oltre la misura del profitto personale"; essendo perciò consentita la confisca diretta solo pro quota. Tale orientamento, prosegue il ricorrente, è confortato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo la quale la confisca diretta non può prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel delitto, in quanto il profitto del reato si identifica con il vantaggio derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sezioni Unite, 26 giugno 2015, Lucci, rv 272855). 5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura, per violazione di legge e vizio motivazionale, la decisione impugnata in relazione ai seguenti profili concernenti la confisca per equivalente. In primo luogo, i giudici di merito, oltre a non tener conto della entità del profitto concretamente tratto dall'imputato in relazione all'illecito in contestazione, hanno erroneamente applicato il principio di solidarietà tra gli associati, moltiplicando l'oggetto della confisca in relazione a tutti i coimputati. Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'applicazione del principio di solidarietà, anche a voler aderire all'orientamento giurisprudenziale che lo ammette. Vengono riportati i divergenti orientamenti giurisprudenziali che si contendono il campo in relazione ai reati concorsuali, i quali, stante la comune natura plurisoggettiva, presentano caratteristiche assimilabili a quelli associativi. Il ricorrente richiama, da un lato, l'orientamento che ammette la sussistenza del vincolo di solidarietà tra i coimputati, sulla base del principio che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, sicché, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, non essendo esso ricollegato all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito (il riferimento è a Cassazione, sezione seconda, 24 novembre 2020, Mottola, rv 280886; sezione quinta, 20 ottobre 2020,n. 36069, Carbone, rv 280322). Tuttavia, anche in questa prospettiva, la possibilità di procedere al sequestro preventivo per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti, è ritenuta possibile solo "ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consente di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente (Sezioni Unite 27 marzo 2008, n. 26654). Dunque, anche in tale impostazione, è pacifico che l'ablazione non può comunque eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, quando sia possibile determinare l'entità del profitto che ciascuno dei concorrenti ha tratto dall'illecito.Vengono poi richiamate altre decisioni in cui è stato affermato che "per quanto in linea di massima debba aversi riguardo al principio solidaristico in forza del quale ciascun concorrente può essere assoggettato alla confisca, una volta che il profitto abbia perduto la sua individualità storica..., nondimeno deve considerarsi che la confisca non può comunque superare nel suo complesso l'entità del profitto e che al tempo stesso la confisca per equivalente, che ha natura afflittiva sanzionatoria non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente, potendosi altrimenti prospettare una sanzione sproporzionata, non conforme neppure alla sfera dei principi convenzionalmente rilevanti, come desumibile dall'articolo 7 CEDU e dall'articolo 1 del Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Cassazione penale, sezione sesta, 5 maggio 2021, n. 4727, Russo, rv. 280596). Da tali pronunce, il ricorrente ricava il principio per cui l'interpretazione da preferirsi è quella secondo cui l'imposizione effettiva della confisca, avente natura sanzionatoria, non può prescindere, ove possibile, dalla definizione dei criteri di riparto della misura tra soggetti compartecipi dell'azione criminosa. Inoltre la pronuncia della Corte territoriale si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni che, nell'applicazione di una misura, impone di osservare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito. Ed ancora, viene evidenziato il contrasto con il principio di legalità, laddove venga applicata una misura sanzionatoria e afflittiva che ha come presupposto la specifica quantificazione del profitto illecito, in capo a chi non abbia tratto dal reato una utilità patrimoniale, ovvero ne abbia ricavato meno di quanto oggetto di ablazione. Sarebbe altresì violato il principio di colpevolezza e quello della finalità rieducativa della pena, qualora si proceda all'ablazione senza la dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un profitto illecito, atteso che anche la partecipazione all'associazione, di per sé, non legittima alcuna assimilazione sanzionatoria non individualizzata fra i correi. In sintesi, non si può valorizzare il dogma dell'unitarietà del reato concorsuale per affermare la solidarietà in materia di confisca di valore, non potendosi intendere tale principio né come uguale titolo di responsabilità o, a maggior ragione, come uguale punibilità estesa a tutti i concorrenti. D'altro canto, non potrebbe sostenersi, in senso contrario, l'operatività di una presunzione circa la produzione "in concorso" del profitto, idonea a giustificare l'ablazione nei confronti di un solo compartecipe, sia perché la disciplina del concorso di persone non legittima alcuna presunzione quoad poenam, sia perché la legittimità della misura non può che dipendere dalla dimostrazione di una effettiva illecita locupletazione in capo al singolo. L'operatività della confisca "per equivalente" non sposta i termini della questione, proprio perché il parametro di riferimento nella valutazione di proporzione della misura è sempre il profitto in concreto tratto individualmente dall'illecito.Il ricorrente osserva poi che il problema concreto che gli orientamenti di legittimità in contrasto hanno tentato di risolvere attiene all'ipotesi in cui sia provato il profitto complessivo di un reato plurisoggettivo, ma non la quota percepita da ciascun correo. Ma tale soluzione passa attraverso la deformazione dei contorni della confisca per equivalente (che rimane pur sempre una misura di carattere ripristinatoria), trasformandola in ciò che non è, ossia in una sanzione per il mancato rinvenimento del profitto diretto del reato, colpendo anche un solo concorrente senza l'individuazione di un sostenibile criterio di selezione fra quale tra i partecipi debba essere il meritevole destinatario. L'applicazione dei principi civilistici sulla solidarietà ad una misura di cui è evidente la natura sanzionatoria, implica una contraddizione difficilmente superabile, dovendosi ritenere imprescindibile la necessità di un frazionamento pro capite e pro quota tra i vari associati, tenendo conto del grado di responsabilità e del grado di partecipazione al profitto del singolo, desunti anche da criteri sintomatici, dovendosi invece optare per la suddivisione in parti uguali, solo in assenza di un criterio attendibile di riparto. Con riferimento al caso concreto i giudici avrebbero potuto trarre elementi per effettuare tale riparto dalla destinazione dei pagamenti in ingresso e in uscita, dalle società coinvolte, ma anche dalla ripartizione interna tra i consociati, documentati mediante i dati contabili e documentali indicati nella memoria difensiva ex articolo 121 cod.proc.pen., depositata nel giudizio di rinvio ma mai esaminata dalla Corte territoriale. Il ricorrente osserva poi che la Corte distrettuale si sarebbe limitata alla generica definizione quantitativa dell'entità del profitto associativo, senza indicare, in relazione alla confisca per equivalente, i beni da prendere, così discostandosi dalla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 146 del 2006, vertendosi in una ipotesi di confisca di valore che preclude l'adozione di un provvedimento di confisca per equivalente in incertas res. Difatti l'ultimo periodo della norma richiamata stabilisce che, con la sentenza di condanna, il giudice non può limitarsi a disporre la confisca per equivalente fissando solo il quantum, ma deve determinare le somme di danaro o individuare i beni o le utilità da apprendere. Con l'ultimo argomento, osserva che la confisca per equivalente è stata applicata oltre i limiti del profitto complessivo, mediante ascrizione plurima del medesimo vantaggio patrimoniale a tutti i coimputati, così determinando una impropria duplicazione dell'oggetto della confisca. Il riferimento è all'ablazione disposta nei confronti degli altri associati nel medesimo procedimento (confisca di euro 424.197,19 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) e in altri procedimenti (confische disposte nei confronti degli associati giudicati separatamente, Giussani, Falbo, Provini, Ventresca). 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto. 4. il difensore del ricorrente ha depositato memoria, replicando alle conclusioni del P.G., e ulteriormente illustrando i motivi di ricorso, anche alla luce della informazione provvisoria n.12/24, relativa alla decisione delle Sezioni Unite sui limiti di applicabilità del principio di solidarietà tra gli associati, sia con riferimento alla confisca diretta sia a quella per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1 All'esame della censura è utile premettere che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, sent. n. 45863 del 24/09/2019 Cc. , Rv. 277999-01; Sez.6, n. 42028 del 2010 Rv. 248738 - 01; Sez.1, n. 7963 del 2007 Rv. 236242 - 01; Sez.6, n. 19206 del 2013 Rv. 255122 - 01; Sez.1, n. 26274 del 2004 Rv. 228913 - 01) 1.2 A tal punto, per individuare lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e i vincoli a una determinata valutazione delle risultanze processuali, occorre necessariamente richiamare testualmente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione che, in parte qua, ha pronunciato l'annullamento della precedente statuizione sulla confisca. Alle pagine 11 e 12 si legge: "fondato è, diversamente dai precedenti, il sesto motivo di impugnazione; esso ha ad oggetto la conferma dichiarata in sede di gravame della confisca per un importo pari ad euro 70.876.068,00 disposta dal giudice di primo grado in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Ora, se si può convenire con il Collegio giudicante di merito allorchè ha affermato che il profitto confiscabile derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere deve essere computato, a carico di ciascuno degli associati, con riferimento anche alla consumazione dei reati fine (così, d'altra parte si è espressa testualmente anche la giurisprudenza di questa stessa Sezione, cfr: : Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2020, n. 8785; idem Sezione III penale, 27 marzo 2018, n. 14044), non può nella presente fattispecie non rilevarsi che non vi è stata condanna con riferimento ai singoli reati fine. Ciò considerato, mentre non vi è, come dianzi segnalato, la necessità, ai fini della individuazione della rilevanza penale della associazione costituita per la commissione di una serie indeterminata di reati, che tali reati siano effettivamente accertati e che in relazione ad essi sia intervenuta una sentenza di condanna, tuttavia una siffatta necessità, quanto meno sotto il profilo dell'indiscusso accertamento del fatto nelle forme del pieno contraddittorio fra le parti, è invece riscontrabile laddove si intenda procedere alla confisca di quello che dovrebbe essere stato il profitto del singolo reato fine. Deve, infatti, ribadirsi che, se, per un verso, il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto (o, forse più correttamente, nel nostro caso un prezzo) autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 giugno 2017, n. 30255; idem Sezione III penale, 25 ottobre 2016, n. 44912), per altro verso questa sua autonoma idoneità comporta la distinzione fra questo "vantaggio" ed il profitto conseguente dalla accertata commissione dei reati fine. Considerato che nel nostro caso, invece, dei reati fine non vi sono elementi dimostrativi certi, essendo stati gli stessi verificati nei soli limiti necessari per la affermazione della sussistenza della associazione per delinquere, deve ritenersi erronea la avvenuta conferma della confisca del profitto del reato in danno del Bernardoni, essendo stato questo commisurato non con riferimento ai soli benefici rivenienti, ex se, dal reato di associazione per delinquere, unico per il quale lo stesso è stato condannato, (benefici, nel caso che interessa, costituiti dal differenziale, costituente appunto il prezzo del reato, fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori), ma anche a quelli prodotti attraverso la commissione dei reati fine, non oggetto di espressa pronunzia di accertamento." 1.3 Dunque, dalla sentenza rescindente si ricavano lo schema e i vincoli a cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi. In ordine alla determinazione del quantum, il profitto confiscabile deve essere commisurato "con riferimento ai soli benefici rivenienti, ex se, dal reato di associazione per delinquere, unico per il quale lo stesso è stato condannato; benefici, nel caso che interessa, costituiti dal differenziale, costituente appunto il prezzo del reato, fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente paqatori". Con riferimento "al caso che interessa", il riferimento specifico è alle società facenti capo al Bernardoni; il quantum da confiscare viene oggettivamente individuato nei benefici costituiti dal differenziale, costituente appunto il prezzo del reato, fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori. A fronte delle suddette indicazioni specifiche, per di più analiticamente dettagliate in ordine al criterio di quantificazione, appare manifestamente infondata la tesi proposta dal ricorrente secondo cui la Corte di cassazione si sarebbe limitata a dettare un criterio astratto, non vincolante per il giudice del rinvio. La decisione impugnata, invece, si è puntualmente uniformata ai principi fissati dalla Terza Sezione di questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio.La Corte distrettuale- in linea con il dictum della pronuncia rescindente - ha affermato che il differenziale è stato calcolato tra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo a Bernardoni - emittenti fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti - e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori. In concreto, il profitto confiscabile è stato individuato nella "commissione" riconosciuta dalle società italiane, a fronte di fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, alle società facenti capo a Bernardoni. La quota di spettanza dell'associazione — individuata dalla Guardia di Finanza come "commissione" — rappresenta infatti il differenziale fra quanto versato dalle società italiane in relazione alla emissione di fatture per operazioni inesistenti e quanto alle stesse restituito. Le citate "commissioni" sono state calcolate dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di Monza nella informativa del 7.9.2017, che, a pagina 29, riporta quelle conseguite dalle società facenti capo al Bernardoni negli anni dal 2008 al 2014. Gli importi corrispondenti alle "commissioni", in detto arco temporale, sono stati quantificati dalla Guardia di Finanza, in complessivi euro 5.811.819,68. Di conseguenza, l'originaria determinazione del quantum confiscabile, individuato dalla sentenza annullata in euro 70.876.068,60 è stato appunto ridotto all'importo di euro 5.811.819,68. La stima, relativamente al calcolo delle commissioni, non risulta oggetto di specifica censura. Anzi, il giudice del rinvio ha evidenziato che la quantificazione del profitto del reato associativo (somme versate dalle società italiane alle società del gruppo Bernardoni per fatture per prestazioni inesistenti — somme restituite dalle società del gruppo Bernardoni alle società italiane pagatrici), secondo i dati contabili riportati nella tabella di pagina 8 dell'elaborato peritale del consulente della difesa è pari, per il minor arco temporale compreso fra il 2008 e il 2012, a Euro 10.700.546,41 e, dunque, a un importo sensibilmente maggiore rispetto a quello calcolato dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, la Corte ha osservato che tali dati contabili, presentati dal consulente della difesa, parte integrante di una relazione di consulenza tecnica, prodotta con la memoria ex art.121 cod.proc.pen., erano stati introdotti in maniera irrituale, e pertanto non avrebbero potuto essere presi in considerazione; e, di conseguenza, anche in un'ottica improntata al favor rei, andavano confermati, quale base di calcolo, i dati contabili (segnatamente, le "commissioni") riportati nella citata informativa della Guardia di Finanza. In sintesi, la censura, secondo cui la sentenza rescindente avrebbe formulato solo un criterio astratto, appare manifestamente infondata, avendo la stessa sentenza formulato indicazioni specifiche per la determinazione del quantum confiscabile, alle quali il giudice del rinvio si è puntualmente attenuto. 1.4 L'argomento, relativo alla inclusione di profitti relativi a compagini e annualità in cui l'imputato non faceva parte del sodalizio, è estraneo al devoluto della sentenza rescindente (e non avrebbe potuto essere altrimenti, anche in considerazione del fatto che sulle modalità di partecipazione del predetto al reato associativo, anche sotto il profilo cronologico, si è formato il giudicato). Riguardo alle contestazioni relativo al calcolo effettuato dalla Guardia di Finanza il ricorso è privo del requisito dell'autosufficienza, atteso che fa riferimento a dati contabili (versamenti di società estere e giroconti) di cui non fornisce alcuna allegazione. 1.5 Con riferimento alla deduzione relativa alla determinazione della entità confiscabile secondo il "criterio lordo", ovvero senza scorporare le spese (es. di locazione, per servizi, fiscali e per il personale), si osserva che anche in tal caso si tratta di censura aspecifica, atteso che non trova corrispondenza nel dictum della sentenza rescindente, che ha indicato puntualmente le poste attive e passive da considerare nella determinazione del prezzo del reato (differenziale fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al Bernardoni, emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, e quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori). 1.6 Infine manifestamente infondata è la doglianza relativa alla omessa considerazione della memoria ex art. 121 cod.proc.pen., stante le puntuali argomentazioni contenute in sentenza in ordine al contenuto della stessa (sulla ritenuta inutilizzabilità della consulenza in essa contenuta, che peraltro forniva dati relativi al calcolo del differenziale meno favorevoli per il reo). In ogni caso, la valutazione dei giudici di merito viene censurata in modo del tutto generico (il ricorso si limita ad affermare: "non vi è mai stato modo di sottoporre prima quelle circostanze al giudicante"). 2. All'esame dei restanti motivi è utile premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, all'esito del giudizio di rinvio, è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 5, sent. n. 29358 del 22/03/2019, Rv. 276207 - 01). L'orientamento risale a Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996 (Rv. 204637 - 01), nella quale è stato precisato che è ammissibile la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate ne' aventi con queste connessione essenziale. Con il termine "parti della sentenza" si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice 12 di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento. Nella stessa decisione è stato pure affermato che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa). 2.1 Nel caso in esame, le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente non erano state devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio; e inoltre appaiono autonome e diverse da quelle relative ai punti specifici che hanno formato oggetto di annullamento in sede rescindente. Dalla sintesi dei motivi di ricorso riportata nella sentenza di annullamento con rinvio - non oggetto di contestazione sul punto- emerge, infatti, che il ricorso del Bernardoni, con riguardo specifico alla confisca, era affidato al sesto motivo, sintetizzato nei seguenti temini: "Il sesto motivo attiene alla carenza degli elementi per la affermazione della natura transnazionale della associazione per delinquere oggetto di contestazione (motivo che sarà sviluppato anche nel successivo settimo motivo); in particolare è anche contestata la entità della somma oggetto di confisca essendo stato rilevato che, seppur è affermato in giurisprudenza che il reato di associazione per delinquere può determinare la formazione di un autonomo profitto, questo è stato illegittimamente, nella fattispecie, parametrato all'intero ammontare delle somme di danaro che sarebbero state oggetto di movimentazione tramite le sovrafatturazioni ancora quest'ultimo tutto da accertare; senza peraltro, rilevare che, essendo le società di cui il Bernardoni sarebbe stato parte, i soggetti emittenti della fatture in questione, per esse non si sarebbe potuto parlare di profitto del reato, essendo stato questo semmai conseguito dagli utilizzatori delle fatture, ma, a tutto voler concedere, di prezzo, consistente nella differenza fra quanto fatturato e quanto in ipotesi retrocesso ai fittizi utilizzatori del servizi oggetto di fatturazione; in maniera del tutto ingiustificata, invece, i giudici del merito hanno considerato che la somma confiscabile al Bernardoni potesse essere la stessa già oggetto di confisca in primo grado, senza avere considerato che ciò era stato disposto per la ritenuta violazione dell'art. 648-bis cod. pen., ipotesi delittuosa ritenuta non sussistere dalla stessa Corte di appello" (pag. 5 della sentenza rescindente).Del resto, a pagina 14, II capoverso, della sentenza rescindente, è specificato: "nei soli limiti di cui sopra, riferiti al quantum confiscabile, la sentenza impugnata deve, di conseguenza essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano" . Dunque, erano state specificamente sollevate le censure concernenti l'entità del profitto autonomamente conseguito dall'associazione, da distinguere dal profitto dei reati-fine non ancora accertati; e di conseguenza, nella sentenza di annullamento con rinvio, veniva devoluto al giudice di rinvio di verificare solo la determinazione del quantum confiscabile, secondo il criterio differenziale di cui si è già detto. 2.2 Tanto premesso, si osserva che non erano state specificamente sollevate le censure concernenti la dedotta illegittima applicazione della confisca per equivalente, la prospettata illegale applicazione della confisca diretta nei confronti del solo ricorrente, senza procedere alla eventuale ripartizione pro quota tra gli associati. Allo stesso modo non erano state devolute alla Corte di Cassazione, con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio, le questioni relative ai limiti di operatività del principio di solidarietà tra gli associati e alla duplicazione della confisca in relazione ad alcuni di essi, e, infine, all'adozione di un provvedimento in incertas res. I motivi secondo e terzo, dedicati alle suddette questioni, sono pertanto inammissibili in quanto - come si è ricordato - è da ritenersi preclusa la possibilità di dedurre, all'esito del giudizio di rinvio, una questione non già devoluta alla Corte di Cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio. 3. Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegu
Sentenza Cassazione n. 10886/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris