CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sull’istanza congiunta proposta nellacausa n . 9757 /20 23 R.G. da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; avente a oggetto la correzione di errore materiale del decreto n. 35039/2023 di questa Corte, depositato il 14-12-2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24 - 6 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE: -la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] causa n. 9757/2023 R.G. , conclusosi con decreto di estinzione del giudizio, hanno chiesto congiuntamente la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto medesimo , con riguardo OGGETTO: correzione di errore materiale RG.9757/2023 C.C.24-6-2025 all’indicazione della data di trascrizione della domanda giudiziale della quale il decreto ha ordinato la cancellazione; -il Presidente ha disposto procedersi alla correzione d’ufficio ex art. 391-bis cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza collegiale in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrono i presupposti per procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 35039/2023, in quanto dalla nota di trascrizione in atti risulta che la domanda di cui il decreto ha ordinato la cancellazione era stata trascritta al n. 8072 di registro generale e al n. 5604 di registro particolare in data 1° agosto 2013(Presentazione n.3) e non in data 12 settembre 2012 come erroneamente indicato nel decreto; -nulla si deve disporre sulle spesestante la natura del procedimento. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] d’ufficio la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 35039/2023 depositato il 14 - 12 - 2023, nel senso che, laddove nel dispositivo - terza riga - è indicata la trascrizione della domanda giudiziale come “effettuata in data 12 settembre 2012” si deve intendere e leggere “ effettuata in data 1° agosto 2013”, fermo tutto il resto. Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del decreto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte