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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 28299/2025

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eguente ORDINANZA sull’istanza congiunta proposta nellacausa n . 9757 /20 23 R.G. da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; avente a oggetto la correzione di errore materiale del decreto n. 35039/2023 di questa Corte, depositato il 14-12-2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24 - 6 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE: -la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] causa n. 9757/2023 R.G. , conclusosi con decreto di estinzione del giudizio, hanno chiesto congiuntamente la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto medesimo , con riguardo OGGETTO: correzione di errore materiale RG.9757/2023 C.C.24-6-2025 all’indicazione della data di trascrizione della domanda giudiziale della quale il decreto ha ordinato la cancellazione; -il Presidente ha disposto procedersi alla correzione d’ufficio ex art. 391-bis cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza collegiale in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrono i presupposti per procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 35039/2023, in quanto dalla nota di trascrizione in atti risulta che la domanda di cui il decreto ha ordinato la cancellazione era stata trascritta al n. 8072 di registro generale e al n. 5604 di registro particolare in data 1° agosto 2013(Presentazione n.3) e non in data 12 settembre 2012 come erroneamente indicato nel decreto; -nulla si deve disporre sulle spesestante la natura del procedimento.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] d’ufficio la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 35039/2023 depositato il 14 - 12 - 2023, nel senso che, laddove nel dispositivo - terza riga - è indicata la trascrizione della domanda giudiziale come “effettuata in data 12 settembre 2012” si deve intendere e leggere “ effettuata in data 1° agosto 2013”, fermo tutto il resto.

Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del decreto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sull’istanza congiunta proposta nellacausa n . 9757 /20 23 R.G. da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; avente a oggetto la correzione di errore materiale del decreto n. 35039/2023 di questa Corte, depositato il 14-12-2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24 - 6 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE: -la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] causa n. 9757/2023 R.G. , conclusosi con decreto di estinzione del giudizio, hanno chiesto congiuntamente la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto medesimo , con riguardo OGGETTO: correzione di errore materiale RG.9757/2023 C.C.24-6-2025 all’indicazione della data di trascrizione della domanda giudiziale della quale il decreto ha ordinato la cancellazione; -il Presidente ha disposto procedersi alla correzione d’ufficio ex art. 391-bis cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza collegiale in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrono i presupposti per procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 35039/2023, in quanto dalla nota di trascrizione in atti risulta che la domanda di cui il decreto ha ordinato la cancellazione era stata trascritta al n. 8072 di registro generale e al n. 5604 di registro particolare in data 1° agosto 2013(Presentazione n.3) e non in data 12 settembre 2012 come erroneamente indicato nel decreto; -nulla si deve disporre sulle spesestante la natura del procedimento. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] d’ufficio la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 35039/2023 depositato il 14 - 12 - 2023, nel senso che, laddove nel dispositivo - terza riga - è indicata la trascrizione della domanda giudiziale come “effettuata in data 12 settembre 2012” si deve intendere e leggere “ effettuata in data 1° agosto 2013”, fermo tutto il resto. Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del decreto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
Decreto Cassazione n. 28299/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris