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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08409/2026

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ontroDOMINELLI ROCCO, in proprio e nella qualità di titolare dellaXXL [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e2026 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];545 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27699/2022- ricorrente principale – controricorrente incidentale -N umero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 8409/2026avverso la sentenza n. 293/2022 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 03/04/2026TORINO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 55/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stata licenziata in data 28 agosto 2016dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di cui era dipendente, di avere impugnato il licenziamento,di avere ottenuto sentenza parziale del Tribunale di Alessandria n. 122/2019 con cui erastata dichiarata la nullità del licenziamento e disposta la sua reintegra nel posto di lavorocon condanna al risarcimento del danno ex art. 2 d.lgs. 23/2015, di avere optato, conraccomandata del 10 luglio 2019, per l’indennità sostitutiva della reintegra, ha dedottoche a fronte dell’inadempimento della società aveva proposto ricorso per decretoingiuntivo, chiedendo che fosse ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo diretribuzioni dal licenziamento all’esercizio del diritto di opzione, di TFR per il medesimoperiodo e, infine, di indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utilea fini TFR.

Ha rappresentato la ricorrente che la sentenza n. 122/2019, oltre ad averedichiarato la nullità del licenziamento con tutte le conseguenze di legge, aveva altresìaccertato il proprio diritto al superiore inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l.

Commercio,Turismo e Pubblici esercizi, disponendo per la quantificazione delle relative differenzeretributive la prosecuzione del giudizio, che veniva definitivamente concluso con sentenzadel medesimo Tribunale n. 52 del 2021.2.

In accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c. veniva concesso il decreto ingiuntivon. 771/2019, opposto con separati ricorsi, poi riuniti, dagli ex soci della società, RoccoDominelli, personalmente e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale scaturitadalla mancata ricostituzione della pluralità di soci a seguito della cessione della quota diRoberto Furci, e quest’ultimo in proprio.Numero registro generale 27699/20223.

Il Tribunale di Alessandria, riuniti i ricorsi, accoglieva solo pNaumrzerioaslemzioenanlet5e4 5/2le02 6Numero di raccolta generale 8409/2026opposizioni, con sentenza n. 203/2021, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gliData pubblicazione 03/04/2026ingiunti al pagamento di una somma lievemente inferiore a quella oggetto di ingiunzione.4.

Avverso tale sentenza proponevano separati appelli, poi riuniti, i debitori e la Corted’appello di Torino, riuniti i ricorsi, accoglieva gli stessi con sentenza n. 293 del 2022 sullabase della cd. ragione più liquida, individuata dalla Corte territoriale nell’essere la sentenzaparziale n. 122/2019 già di per sé titolo esecutivo per le voci richieste in via monitoria,per cui il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere concesso, pena la duplicazione deititoli esecutivi.

Ad abundantiam, la Corte chiariva che, in ordine alla dedotta impossibilitàdi reintegrare la [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata alcuna specifica censura sul punto e, quantoalla legittimazione passiva del Furci, che la stessa appariva sussistere.5.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la lavoratrice ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.

Hanno resistito entrambe i soci con distinti controricorsi,quello di [OSCURATO:PERSONA] contenente ricorso incidentale, a cui la ricorrente ha a sua voltaresistito con controricorso incidentale.

Parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato, infine, memorie.6. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l’ordinanzanei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., oltre che degli artt. 324, 474e 2909 c.c..In particolare, censura la sentenza della Corte di appello per aver erroneamenteritenuto che il decreto ingiuntivo n. 771/2019 costituisse una duplicazione di titoloesecutivo rispetto alla sentenza n. 122/2019, con conseguente violazione del principio delne bis in idem.Argomenta la ricorrente che dalla lettura di tale sentenza, titolo sulla base del qualeera stato richiesto il decreto ingiuntivo, si evince come la stessa, né in motivazione né indispositivo, conteneva alcun dato utile per il calcolo aritmetico del risarcimento del danno,essendo del tutto generica sul punto, come d’altra parte condiviso dalla Corte territoriale,Numero registro generale 27699/2022Numero sezionale 545/2026che, tuttavia, aveva poi affermato la possibilità di integrare iNl umceoromdi raacncodltoa gegneirualed8iz40i9a/2le02 6Data pubblicazione 03/04/2026La censura è senza dubbio fondata.Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza dicondanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numerodi mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi delgiudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazionimeramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece,la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratorein base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importosiano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, onel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi a un successivo giudizio laquantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo , ma è utilizzabile solocome idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decretoingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provatocon altri e diversi documenti (cfr. Cass. 20481/2023).È poi consolidato il principio, secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogoad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo dellecondizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche dellafondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo econtrastati dall'ingiunto (Cass. n. 5754/2009, Cass. n. 14486/2019).Essa non costituisce, infatti, azione di impugnativa dell'ingiunzione emessa, ma unordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione delprocedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche seeventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass.Sez.

U. n. 927/2022).Tanto premesso, nel caso di specie, in sede di giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, il Tribunale ha accertato (e la Corte d’appello confermato) che il decretoingiuntivo non poteva essere concesso in quanto la sentenza n. 122/2019 già costituivatitolo esecutivo, atteso che la retribuzione utile a fini TFR, quale parametro a cui venivaancorato il risarcimento del danno, era agevolmente ricavabile dalle buste paga versateNumero registro generale 27699/2022Numero sezionale 545/2026in atti, per cui l’azione monitoria intentata dalla lavoratrice aveva deNtuemerrmo dii nraacctoolta ugenne’irnaled8e40b9i/t20a2 6Data pubblicazione 03/04/2026duplicazione di titoli.Osserva allora il Collegio come, così argomentando, la Corte territoriale mostra diessersi discostata dal consolidato orientamento di questa Corte, avendo ritenuto possibileun’eterointegrazione del titolo esecutivo attraverso elementi esterni alla sentenza, qualile buste paga versate in atti.Si rileva come, anche per altro verso, la sentenza di merito risulta viziata, atteso chedal contenuto della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 122/2019 emerge che lastessa accertava, altresì, il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento invocato,con prosecuzione del giudizio per l’accertamento e la quantificazione delle relativedifferenze retributive; ne deriva che il riferimento alle buste paga, quale elemento esternoda cui ricavare il parametro necessario alla quantificazione del risarcimento dovuto (id estla retribuzione utile a fini di TFR), risulta erroneo non confrontandosi con il tenore dellapronuncia, atteso che a mente della stessa tale dato non poteva coincidere con laretribuzione effettivamente corrisposta, risultante dalle buste paga, ma con quella chesarebbe spettata in virtù del superiore inquadramento, semmai ricavabile dalle tabelleretributive allegate alla contrattazione collettiva.2.

Il motivo deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi di ricorsoprincipale, tutti incentrati sulla erroneità della statuizione di merito in ordine alla idoneitàdella sentenza di reintegra a costituire titolo esecutivo o comunque vertenti travolte dallapronuncia sul motivo accolto.3.

Transitando all’esame del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primomotivo, lo stesso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo, costituito dall’atto di appello, dalle allegazioni e produzioni relativi aldifetto di legittimazione passiva e dall’impossibilità sopravvenuta della reintegrazione, conil secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2272e 2267 c.c., la violazione/non corretta applicazione delle norme in materia di effetti delrecesso del socio che faccia venire meno la pluralità di soci, col terzo motivo, infine,sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo,rappresentato dal ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la lavoratrice aveva azionatola tutela nei suoi confronti in proprio e in qualità di ex socio, il che avrebbe imposto alNumero registro generale 27699/2022giudice di merito di accertare in quale momento i terzi erano venuti a coNnumoesrocseenzioznale d54e5l/2la02 6Numero di raccolta generale 8409/2026cessione, potendo il socio risponderne solo sino a tale momento.Data pubblicazione 03/04/2026I motivi così sintetizzati, oltre che assorbiti dall’accoglimento del primo motivo diricorso principale, sono altresì inammissibili in quanto rivolti a delle argomentazioni svoltedalla Corte torinese ad abundantiam, su questioni dalla stessa espressamente dichiarateassorbite (cfr. pagina 9 della sentenza di appello), rispetto alle quali difetta un realeinteresse della parte a ottenere una pronuncia in quanto prive di effetti giuridici nonavendo determinato alcuna influenza sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendirisiede nella ritenuta sussistenza di una duplicazione del titolo esecutivo.4.

In conclusione, il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo diimpugnazione, con assorbimento degli altri, e per l’effetto la sentenza va cassata conrinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che deciderà anche sulle spesedel presente giudizio; il ricorso incidentale va respinto per inammissibilità dei motivi.5.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto dovuto per il ricorso incidentale, ove dovuto.

P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; dichiarainammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 27699/2022Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 8409/2026Data pubblicazione 03/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroDOMINELLI ROCCO, in proprio e nella qualità di titolare dellaXXL [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e2026 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];545 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27699/2022- ricorrente principale – controricorrente incidentale -N umero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 8409/2026avverso la sentenza n. 293/2022 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 03/04/2026TORINO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 55/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stata licenziata in data 28 agosto 2016dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di cui era dipendente, di avere impugnato il licenziamento,di avere ottenuto sentenza parziale del Tribunale di Alessandria n. 122/2019 con cui erastata dichiarata la nullità del licenziamento e disposta la sua reintegra nel posto di lavorocon condanna al risarcimento del danno ex art. 2 d.lgs. 23/2015, di avere optato, conraccomandata del 10 luglio 2019, per l’indennità sostitutiva della reintegra, ha dedottoche a fronte dell’inadempimento della società aveva proposto ricorso per decretoingiuntivo, chiedendo che fosse ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo diretribuzioni dal licenziamento all’esercizio del diritto di opzione, di TFR per il medesimoperiodo e, infine, di indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utilea fini TFR. Ha rappresentato la ricorrente che la sentenza n. 122/2019, oltre ad averedichiarato la nullità del licenziamento con tutte le conseguenze di legge, aveva altresìaccertato il proprio diritto al superiore inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. Commercio,Turismo e Pubblici esercizi, disponendo per la quantificazione delle relative differenzeretributive la prosecuzione del giudizio, che veniva definitivamente concluso con sentenzadel medesimo Tribunale n. 52 del 2021.2. In accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c. veniva concesso il decreto ingiuntivon. 771/2019, opposto con separati ricorsi, poi riuniti, dagli ex soci della società, RoccoDominelli, personalmente e in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale scaturitadalla mancata ricostituzione della pluralità di soci a seguito della cessione della quota diRoberto Furci, e quest’ultimo in proprio.Numero registro generale 27699/20223. Il Tribunale di Alessandria, riuniti i ricorsi, accoglieva solo pNaumrzerioaslemzioenanlet5e4 5/2le02 6Numero di raccolta generale 8409/2026opposizioni, con sentenza n. 203/2021, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gliData pubblicazione 03/04/2026ingiunti al pagamento di una somma lievemente inferiore a quella oggetto di ingiunzione.4. Avverso tale sentenza proponevano separati appelli, poi riuniti, i debitori e la Corted’appello di Torino, riuniti i ricorsi, accoglieva gli stessi con sentenza n. 293 del 2022 sullabase della cd. ragione più liquida, individuata dalla Corte territoriale nell’essere la sentenzaparziale n. 122/2019 già di per sé titolo esecutivo per le voci richieste in via monitoria,per cui il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere concesso, pena la duplicazione deititoli esecutivi. Ad abundantiam, la Corte chiariva che, in ordine alla dedotta impossibilitàdi reintegrare la [OSCURATO:PERSONA], non vi era stata alcuna specifica censura sul punto e, quantoalla legittimazione passiva del Furci, che la stessa appariva sussistere.5. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la lavoratrice ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi. Hanno resistito entrambe i soci con distinti controricorsi,quello di [OSCURATO:PERSONA] contenente ricorso incidentale, a cui la ricorrente ha a sua voltaresistito con controricorso incidentale. Parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato, infine, memorie.6. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l’ordinanzanei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Motivi della decisione1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., oltre che degli artt. 324, 474e 2909 c.c..In particolare, censura la sentenza della Corte di appello per aver erroneamenteritenuto che il decreto ingiuntivo n. 771/2019 costituisse una duplicazione di titoloesecutivo rispetto alla sentenza n. 122/2019, con conseguente violazione del principio delne bis in idem.Argomenta la ricorrente che dalla lettura di tale sentenza, titolo sulla base del qualeera stato richiesto il decreto ingiuntivo, si evince come la stessa, né in motivazione né indispositivo, conteneva alcun dato utile per il calcolo aritmetico del risarcimento del danno,essendo del tutto generica sul punto, come d’altra parte condiviso dalla Corte territoriale,Numero registro generale 27699/2022Numero sezionale 545/2026che, tuttavia, aveva poi affermato la possibilità di integrare iNl umceoromdi raacncodltoa gegneirualed8iz40i9a/2le02 6Data pubblicazione 03/04/2026La censura è senza dubbio fondata.Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza dicondanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numerodi mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi delgiudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazionimeramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece,la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratorein base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importosiano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, onel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi a un successivo giudizio laquantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo , ma è utilizzabile solocome idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decretoingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provatocon altri e diversi documenti (cfr. Cass. 20481/2023).È poi consolidato il principio, secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo dia luogoad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo dellecondizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche dellafondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo econtrastati dall'ingiunto (Cass. n. 5754/2009, Cass. n. 14486/2019).Essa non costituisce, infatti, azione di impugnativa dell'ingiunzione emessa, ma unordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione delprocedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche seeventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass.Sez. U. n. 927/2022).Tanto premesso, nel caso di specie, in sede di giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, il Tribunale ha accertato (e la Corte d’appello confermato) che il decretoingiuntivo non poteva essere concesso in quanto la sentenza n. 122/2019 già costituivatitolo esecutivo, atteso che la retribuzione utile a fini TFR, quale parametro a cui venivaancorato il risarcimento del danno, era agevolmente ricavabile dalle buste paga versateNumero registro generale 27699/2022Numero sezionale 545/2026in atti, per cui l’azione monitoria intentata dalla lavoratrice aveva deNtuemerrmo dii nraacctoolta ugenne’irnaled8e40b9i/t20a2 6Data pubblicazione 03/04/2026duplicazione di titoli.Osserva allora il Collegio come, così argomentando, la Corte territoriale mostra diessersi discostata dal consolidato orientamento di questa Corte, avendo ritenuto possibileun’eterointegrazione del titolo esecutivo attraverso elementi esterni alla sentenza, qualile buste paga versate in atti.Si rileva come, anche per altro verso, la sentenza di merito risulta viziata, atteso chedal contenuto della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 122/2019 emerge che lastessa accertava, altresì, il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento invocato,con prosecuzione del giudizio per l’accertamento e la quantificazione delle relativedifferenze retributive; ne deriva che il riferimento alle buste paga, quale elemento esternoda cui ricavare il parametro necessario alla quantificazione del risarcimento dovuto (id estla retribuzione utile a fini di TFR), risulta erroneo non confrontandosi con il tenore dellapronuncia, atteso che a mente della stessa tale dato non poteva coincidere con laretribuzione effettivamente corrisposta, risultante dalle buste paga, ma con quella chesarebbe spettata in virtù del superiore inquadramento, semmai ricavabile dalle tabelleretributive allegate alla contrattazione collettiva.2. Il motivo deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi di ricorsoprincipale, tutti incentrati sulla erroneità della statuizione di merito in ordine alla idoneitàdella sentenza di reintegra a costituire titolo esecutivo o comunque vertenti travolte dallapronuncia sul motivo accolto.3. Transitando all’esame del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primomotivo, lo stesso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo, costituito dall’atto di appello, dalle allegazioni e produzioni relativi aldifetto di legittimazione passiva e dall’impossibilità sopravvenuta della reintegrazione, conil secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2272e 2267 c.c., la violazione/non corretta applicazione delle norme in materia di effetti delrecesso del socio che faccia venire meno la pluralità di soci, col terzo motivo, infine,sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo,rappresentato dal ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la lavoratrice aveva azionatola tutela nei suoi confronti in proprio e in qualità di ex socio, il che avrebbe imposto alNumero registro generale 27699/2022giudice di merito di accertare in quale momento i terzi erano venuti a coNnumoesrocseenzioznale d54e5l/2la02 6Numero di raccolta generale 8409/2026cessione, potendo il socio risponderne solo sino a tale momento.Data pubblicazione 03/04/2026I motivi così sintetizzati, oltre che assorbiti dall’accoglimento del primo motivo diricorso principale, sono altresì inammissibili in quanto rivolti a delle argomentazioni svoltedalla Corte torinese ad abundantiam, su questioni dalla stessa espressamente dichiarateassorbite (cfr. pagina 9 della sentenza di appello), rispetto alle quali difetta un realeinteresse della parte a ottenere una pronuncia in quanto prive di effetti giuridici nonavendo determinato alcuna influenza sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendirisiede nella ritenuta sussistenza di una duplicazione del titolo esecutivo.4. In conclusione, il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo diimpugnazione, con assorbimento degli altri, e per l’effetto la sentenza va cassata conrinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che deciderà anche sulle spesedel presente giudizio; il ricorso incidentale va respinto per inammissibilità dei motivi.5. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto dovuto per il ricorso incidentale, ove dovuto. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; dichiarainammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto erinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 27699/2022Numero sezionale 545/2026Numero di raccolta generale 8409/2026Data pubblicazione 03/04/2026
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