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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10155/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto emesso dal Tribunale sezione Misure di prevenzione in sede, in data 20 settembre 2021, con il quale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura di sicurezza della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno, per anni due, nel comune di residenza, ritenendo la pericolosità sociale del proposto all'attualità, inquadrando il predetto nella categoria di pericolosità generica, di cui all'ari:. 1 comma 1, lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011, nonché in quella qualificata di cui all'art. 4 lett. b) d.

Igs. cit. perché indiziato del delitto di cui all'art. 12-quinqies, comma 2, d.l. n. 306 del 8 giugno 1992 come convertito.

2. Ritenuto che i due motivi dedotti dal difensore, avv.

G. Sibilio (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1 e ss. d.

Igs. n. 159 del 2011 - primo motivo; mancanza di motivazione circa la durata della misura - secondo motivo) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai convergenti provvedimenti di merito, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione di conferma.

2.1. Rilevato, in ogni caso, che i due profili sottolineati dal ricorrente, con il primo motivo di ricorso (successiva sostituzione della misura cautelare, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con misura non custodiale; lasso temporale brevissimo della condotta illecita; acquisto all'asta di immobile che si colloca nel 2017, mentre la contestazione risalirebbe, quale dies a quo, al 2018), come devoluti con l'atto di appello e pretermessi, secondo la prospettazione difensiva, nella valutazione della pericolosità sociale, operata dalla Corte territoriale, risultano, invece, oggetto di motivazione esauriente e logica che si evince dalla complessiva lettura del testo del provvedimento censurato (cfr. pag. 6 e ss. ove gli argomenti difensivi sono riassunti e pag. 11 e ss. per quanto concerne la relativa motivazione su tutti i punti devoluti).

2.2. Rilevato inoltre, quanto al secondo motivo,che la durata della misura appare giustificata da adeguato e sufficiente ragionamento, non apparente né mancante e il motivo, dunque, si appalesa meramente reiterativo del gravame. 2.3.Considerato, infine, che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 10 (comma 3) e 27 (comma 2) d.

Igs. n. 159 del 2011, il sindacato di legittimità sui decreti della Corte d'appello in materia di applicazione di misure di prevenzione personali e reali è limitato espressamente alle sole violazioni di legge, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione del provvedimento possono essere dedotti mediante ricorso per c:assazione soltanto nella misura in cui la censura riguardi non già la pretesa incongruenza, contraddittorietà o illogicità (manifesta) della motivazione, ma ne contesti l'esistenza o ne lamenti la mera apparenza, sotto il profilo della carenza dei requisiti minimi di completezza e logicità (Sez.

Un ; n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1 n. 6636 del 7/01/2016, Rv. 266365; Sez. 6 n. 35240 del 27/06/2013, Rv. 256263; Sez. 6 n. 24272 del 15/01/2013, Rv. 256805), così da tradursi nella mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto prescritti a pena di nullità dalla legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), carenza che, per le ragioni esposte ai §

2.1. e 2.2., non si ravvisa nella specie.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato il decreto emesso dal Tribunale sezione Misure di prevenzione in sede, in data 20 settembre 2021, con il quale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura di sicurezza della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno, per anni due, nel comune di residenza, ritenendo la pericolosità sociale del proposto all'attualità, inquadrando il predetto nella categoria di pericolosità generica, di cui all'ari:. 1 comma 1, lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011, nonché in quella qualificata di cui all'art. 4 lett. b) d. Igs. cit. perché indiziato del delitto di cui all'art. 12-quinqies, comma 2, d.l. n. 306 del 8 giugno 1992 come convertito. 2. Ritenuto che i due motivi dedotti dal difensore, avv. G. Sibilio (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 1 e ss. d. Igs. n. 159 del 2011 - primo motivo; mancanza di motivazione circa la durata della misura - secondo motivo) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai convergenti provvedimenti di merito, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione di conferma. 2.1. Rilevato, in ogni caso, che i due profili sottolineati dal ricorrente, con il primo motivo di ricorso (successiva sostituzione della misura cautelare, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con misura non custodiale; lasso temporale brevissimo della condotta illecita; acquisto all'asta di immobile che si colloca nel 2017, mentre la contestazione risalirebbe, quale dies a quo, al 2018), come devoluti con l'atto di appello e pretermessi, secondo la prospettazione difensiva, nella valutazione della pericolosità sociale, operata dalla Corte territoriale, risultano, invece, oggetto di motivazione esauriente e logica che si evince dalla complessiva lettura del testo del provvedimento censurato (cfr. pag. 6 e ss. ove gli argomenti difensivi sono riassunti e pag. 11 e ss. per quanto concerne la relativa motivazione su tutti i punti devoluti). 2.2. Rilevato inoltre, quanto al secondo motivo,che la durata della misura appare giustificata da adeguato e sufficiente ragionamento, non apparente né mancante e il motivo, dunque, si appalesa meramente reiterativo del gravame. 2.3.Considerato, infine, che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 10 (comma 3) e 27 (comma 2) d. Igs. n. 159 del 2011, il sindacato di legittimità sui decreti della Corte d'appello in materia di applicazione di misure di prevenzione personali e reali è limitato espressamente alle sole violazioni di legge, con la conseguenza che gli eventuali vizi di motivazione del provvedimento possono essere dedotti mediante ricorso per c:assazione soltanto nella misura in cui la censura riguardi non già la pretesa incongruenza, contraddittorietà o illogicità (manifesta) della motivazione, ma ne contesti l'esistenza o ne lamenti la mera apparenza, sotto il profilo della carenza dei requisiti minimi di completezza e logicità (Sez. Un ; n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1 n. 6636 del 7/01/2016, Rv. 266365; Sez. 6 n. 35240 del 27/06/2013, Rv. 256263; Sez. 6 n. 24272 del 15/01/2013, Rv. 256805), così da tradursi nella mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto prescritti a pena di nullità dalla legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), carenza che, per le ragioni esposte ai § 2.1. e 2.2., non si ravvisa nella specie. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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