CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Latina; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Latina, pronunciando in sede di rinvio, confermava il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà dell'ATER, sito in [OSCURATO:PERSONA] della Bonifica, n.5, int.43, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod.pen. Tale pronuncia interveniva dopo che la precedente ordinanza di rigetto era stata annullata da questa Corte (Sez.2, n. 38384 del 5/7/2022), che aveva rilevato sia l'erronea dichiarazione di tardività del primo riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sia la ritenuta carenza di interesse desunta dal Tribunale sul presupposto che la ricorrente non potesse vantare il diritto alla restituzione dell'immobile. La Cassazione, in particolare, demandava al giudice del rinvio di accertare in concreto le modalità e l'epoca in cui l'alloggio ATER era stato assegnato alla Santucci, al fine di stabilire la configurabilità del reato di invasione di edifici. Il Tribunale del riesame dava atto che l'alloggio era stato assegnato fin dal 1998 alla Santucci; che nel 2014 era stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione; che nel 2015 l'assegnazione del medesimo appartamento veniva prima confermata e, subito dopo, revocata con provvedimento del 17 aprile 2015. 2. Avverso tale decisione, la ricorrente ha formulato uri unico motivo di ricorso, con il quale censura la violazione dell'art. 633 cod.pen., nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto astrattamente configurabile il reato di invasione di edifici, nonostante l'immobile le fosse stato legittimamente assegnato. Si assume che il Tribunale, pur avendo ricostruito puntualmente l'iter amministrativo, aveva sostanzialmente equiparato l'omesso rilascio dell'immobile a seguito della decadenza dell'assegnazione alla condotta di invasione di edifici altrui. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Al Tribunale del riesame era stato espressamente demandato il compito di verificare l'interesse della ricorrente ad impugnare il sequestro, previa verifica delle modalità e dell'epoca in cui l'occupazione dell'alloggio sia risultata prima di I egittimazione. Nel compiere tale verifica, il Tribunale ha compiutamente ricostruito i dati salienti, accertando che l'assegnazione dell'immobile è avvenuta fin dal 1998 e che solo nel 2014 il Comune di Latina contestava per la prima volta la decadenza, in quanto la Santucci non risulta risiedere abitualmente nell'immobile. Successivamente interveniva un nuovo provvedimento di assegnazione (in data 25 febbraio 2015) e, immediatamente dopo, la revoca della stessa (il 17 aprile 2025), con l'assegnazione del termine di 10 giorni per il rilascio. Sulla base di tali elementi di fatto - accertati dal Tribunale e non oggetto di contestazione - deve ritenersi che la ricorrente è legittimamente entrata nella disponibilità dell'immobile, pur non avendo ottemperato al successivo provvedimento di revoca ed alla richiesta di rilascio del bene. 3. A fronte dei dati fattuali sopra indicati, la valutazione in diritto operata dal Tribunale del riesame non risulta conforme ai principi giurisprudenziali elaborati in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen., rispetto ai quali il giudice del merito non si è in alcun modo confrontato. Per consolidata giurisprudenza, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (Sez.2, n. 51754 del 3/2/2013, Rv. 258063; Sez.2, n. 15874 del 30/1/2019, Sannais, Rv. 278416). La norma incriminatrice sanziona esclusivamente "l'invasione" e non anche qualsivoglia forma di detenzione sine titulo, quale potrebbe essere quella derivante dal mancato rilascio di un immobile precedentemente legittimamente posseduto. In quest'ultima fattispecie, infatti, sarà al più configurabile un illecito civilistico o una violazione rilevante ai fini del procedimento amministrativo, ma si è necessariamente al di fuori della previsione tipica dettata dall'art. 633 cod.pen. 3.1. Tanto meno può dubitarsi della sussistenza dell'interesse all'impugnazione, sul presupposto che la decadenza dall'assegnazione non determinerebbe la possibilità per la ricorrente di tornare nel possesso del bene. Invero, l'interesse sussiste per il semplice fatto che la ricorrente, al momento del sequestro, aveva il possesso del bene, non risultando l'avvenuto rilascio, né l'esecuzione coattiva dello stesso, dovendosi precisare che l'iter amministrativo è del tutto ininfluente rispetto al procedimento penale, né la misura cautelare reale può essere surrettiziamente utilizzata per eseguire il provvedimento amministrativo di decadenza. L'accertamento della legittimità e della esecutività del provvedimento di decadenza è questione che esule dall'oggetto del procedimento penale, posto che la misura cautelare è funzionalmente collegata alla sola sussistenza del fumus commissi delicti che, una volta escluso, impedisce il mantenimento della misura. In definitiva, quindi, deve ritenersi sussistente l'interesse all'impugnazione, salvo restando che il procedimento amministrato potrà autonomamente condurre all'esecuzione coattiva del rilascio dell'immobile.4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e restituzione alla ricorrente dell'immobile oggetto di sequestro. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro emesso il 9 novembre 2021 dal GIP del Tribunale di Latina, disponendo la restituzione all'avente diritto dell'appartamento sito in Latina, Via dei Pionieri della bonifica, lotto 50, scala A, n. 5, int. 43. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen. Così decis