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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03770/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato cui all'art. 171 -ter

I. n. 633 del 1941 perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in otto mesi di reclusione e 400 euro di multa la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen., accertato il 9 agosto 2005, nel resto confermando la decisione di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, comma 4, 157, comma 1, n. 3 (nella formulazione ante

I. n. 251 del 2005), 160, comma 3, cod. pen. (nella formulazione ante

I. n. 251 del 2005) e 83 d.l. n. 18 del 2020.

Assume il ricorrente che, essendo il fatto stato commesso prima dell'entrata in vigore della

I. n. 251 del 2005, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto in quanto più favorevole, pari a complessivi quindici anni, cui devono aggiungersi 93 giorni di sospensione, come indicato nella sentenza di primo grado, e 63 giorni ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, o, comunque, fino al 30 giugno 2020, ma non, come ritenuto dalla Corte di merito, sino alla data in cui era stata rinviata l'udienza fissata per la discussione dell'appello, ossia il 13 novembre 2020.

Di conseguenza, secondo il difensore, la prescrizione sarebbe maturata entro il 3 marzo 2021, quindi prima della pronuncia impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 171 -ter

I. n. 633 del 1941.

Ad avviso del ricorrente, la condotta di detenzione di cd e dvd illecitamente prodotti, al fine di essere messi in commercio, non concorre con il reato ex art. 648 cod. pen., in quanto tra le due fattispecie di reato intercorre un rapporto di continenza.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 -bis, 132 e 133 cod. pen.

Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe carente in relazione sia al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, sia alla commisurazione della pena, in considerazione della risalenza nel tempo del fatto.3.

Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori.

4. Invero, è pacifico che, nel caso in esame, la disciplina della prescrizione più favorevole è quella precedente alle modifiche introdotte dalla

I. n. 251 del 2005, disciplina che è stata applicata dalla Corte di merito e in forza della quale, avendo il Tribunale riconosciuto il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, il termine massimo è pari a quindici anni.

Pacifica la sospensione della prescrizione dal 12 dicembre 2011 al 14 marzo 2012, pari a 93 giorni, il punto controverso riguarda il computo della sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla

I. 24 aprile 2020, n. 27; a tal proposito, la Corte di merito ha calcolato tutto il periodo ricompreso tra il 13 marzo 2020 - data in cui era stata fissata originariamente l'udienza in appello, poi rinviata per la nota situazione pandennica - e il 13 novembre 2020 - data in cui il processo fu appunto rinviato.

Si tratta di un'interpretazione che è stata smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432-02).

In particolare, si è precisato che per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo (Sez. 5, n. 26215 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, Aloi, Rv. 279766-02).

5. Orbene, in applicazione dei principi dinanzi indicati, aggiungendo a quindici anni - termine calcolato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. nella formulazione previgente le modiche introdotte dalla

I. n. 251 del 2005 - complessivi 157 giorni (93+64) di sospensione, la prescrizione è decorsa, al più n tardi, il 12 gennaio 2021, e quindi prima della deliberazione della sentenza impugnata.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato cui all'art. 171 -ter I. n. 633 del 1941 perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in otto mesi di reclusione e 400 euro di multa la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen., accertato il 9 agosto 2005, nel resto confermando la decisione di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, comma 4, 157, comma 1, n. 3 (nella formulazione ante I. n. 251 del 2005), 160, comma 3, cod. pen. (nella formulazione ante I. n. 251 del 2005) e 83 d.l. n. 18 del 2020. Assume il ricorrente che, essendo il fatto stato commesso prima dell'entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto in quanto più favorevole, pari a complessivi quindici anni, cui devono aggiungersi 93 giorni di sospensione, come indicato nella sentenza di primo grado, e 63 giorni ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, o, comunque, fino al 30 giugno 2020, ma non, come ritenuto dalla Corte di merito, sino alla data in cui era stata rinviata l'udienza fissata per la discussione dell'appello, ossia il 13 novembre 2020. Di conseguenza, secondo il difensore, la prescrizione sarebbe maturata entro il 3 marzo 2021, quindi prima della pronuncia impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 171 -ter I. n. 633 del 1941. Ad avviso del ricorrente, la condotta di detenzione di cd e dvd illecitamente prodotti, al fine di essere messi in commercio, non concorre con il reato ex art. 648 cod. pen., in quanto tra le due fattispecie di reato intercorre un rapporto di continenza. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 -bis, 132 e 133 cod. pen. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe carente in relazione sia al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, sia alla commisurazione della pena, in considerazione della risalenza nel tempo del fatto.3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori. 4. Invero, è pacifico che, nel caso in esame, la disciplina della prescrizione più favorevole è quella precedente alle modifiche introdotte dalla I. n. 251 del 2005, disciplina che è stata applicata dalla Corte di merito e in forza della quale, avendo il Tribunale riconosciuto il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, il termine massimo è pari a quindici anni. Pacifica la sospensione della prescrizione dal 12 dicembre 2011 al 14 marzo 2012, pari a 93 giorni, il punto controverso riguarda il computo della sospensione ai sensi dell'art. 83, comma 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020, n. 27; a tal proposito, la Corte di merito ha calcolato tutto il periodo ricompreso tra il 13 marzo 2020 - data in cui era stata fissata originariamente l'udienza in appello, poi rinviata per la nota situazione pandennica - e il 13 novembre 2020 - data in cui il processo fu appunto rinviato. Si tratta di un'interpretazione che è stata smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432-02). In particolare, si è precisato che per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo (Sez. 5, n. 26215 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, Aloi, Rv. 279766-02). 5. Orbene, in applicazione dei principi dinanzi indicati, aggiungendo a quindici anni - termine calcolato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. nella formulazione previgente le modiche introdotte dalla I. n. 251 del 2005 - complessivi 157 giorni (93+64) di sospensione, la prescrizione è decorsa, al più n tardi, il 12 gennaio 2021, e quindi prima della deliberazione della sentenza impugnata. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. è
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