CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. Militare, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'annullamenl:o della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Napoli, con cui [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile in ordine al delitto di abbandono di posto e violata consegna ex artt. 120, 47, n. 2 cod. pen. mil . di pace - per avere, quale appuntato scelto dell'Arma, effettivo alla Stazione dei carabinieri di Saracena, comandato di servizio di ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti religiosi per la celebrazione in onore della Madonna dello Spasimo, dalle 14.00 a cessate esigenze, abbandonato il servizio alle ore 19.00 - e condannato alla pena di mesi due di reclusione militare. 2. Avverso la sentenza della Corte militare di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione di norme processuali e si rileva che all'appuntato [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato notificato il decreto di citazione a giudizio per l'udienza preliminare dinanzi al G.u.p. del Tribunale militare di Napoli, non avendo l'imputato eletto domicilio presso il difensore. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione. La difesa osserva che la Corte militare nel caso in esame, dopo avere premesso che [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di un formale ordine di servizio da parte del proprio comandante di Stazione, il mar. Vecchione, che prevedeva un servizio fuori sede con orario 13.00-19.00, ha aggiunto che la disposizione generale della Questura di Cosenza disponeva che il servizio fosse espletato "fino a cessate esigenze" senza programmare con anticipo l'orario del medesimo. Rileva, quindi, che per la configurazione del reato di violata consegna le consegne devono essere precise e devono individuare specificamente il comportamento imposto al militare che ne è destinatario e, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], con memoria difensiva, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso per genericità, non chiarendo con precisione i termini di fatto dell'error in procedendo eccepito, e per difetto di autosufficienza, mancando l'allegazione del compendio documentale necessario per l'esame della doglianza, non contenuto nel fascicolo di primo grado. Invero, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; in senso conforme Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121). 1.2. Inammissibile, per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità, è il secondo motivo di ricorso. Invero, detto motivo consiste nella mera riproduzione di passi della sentenza di appello, seguita da generiche considerazioni sulla necessità che la consegna sia precisa, senza alcuna specifica critica alle motivazioni richiamate. A fronte, altresì, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della Corte militare - p. 10-13 della sentenza in esame - in ordine al contenuto della consegna de qua e al fatto che quel contenuto fosse suscettibile di integrazioni contingenti da parte dei responsabili del servizio di ordine pubblico da essa regolato, secondo le concrete esigenze del momento, anche con riferimento al termine delle attività; nonché in ordine alla consapevolezza di ciò da parte di tutti i militari impegnati nell'occasione, come chiarito dai testi sentiti in dibattimento. Rileva detta Corte, con specifico riguardo all'orario del servizio, come quello indicato nell'ordine fosse indicativo e potesse essere modificato in relazione alle esigenze di servizio; come ciò fosse ben noto all'imputato, il quale comunicò l'orario di rientro delle 20,00 al proprio comandante, proprio al fine di fargli rettificare ex post la sua originaria disposizione; e come ciò sia confermato proprio dal tenore della disposizione della Questura di cC) 2 Cosenza, che prevedeva che il servizio fosse espletato "fino a c:essate esigenze" senza programmazione anticipata dell'orario dello stesso. La Corte militare conclude col ritenere certa la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che deliberatamente, con piena coscienza e volontà, e nonostante le raccomandazioni del collega Stendardo (che lo aveva invitato "a non fare cretinate" e che avrebbe poi terminato il servizio solo intorno alle ore 21.00), decideva di allontanarsi senza autorizzazione del responsabile dell'ordine pubblico e senza che le relative esigenze fossero cessate. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore