CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38818/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dall'ingresso nell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine ai danni di esercizi commerciali, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi, costituiti da rapine tentate e consumate ai danni singole persone fisiche. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla luce della reiterazione delle condotte criminose in un lasso temporale così ampio, è più verosimile che il condannato abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose legate a singole e diverse occasioni, assecondando la sua inclinazione a delinquere. Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e alla svalutazione dell'omogeneità tra i reati fine dell'associazione e quelle giudicate dalle altre sentenze, sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione senza opporre ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, alcun elemento concreto e specifico non considerato, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8