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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 32171/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29826-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1015/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1015/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso si fonda su due motivi, tra loro strettamente connessi, che in rubrica denunciano:

1. il primo «violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 650 c.p.c.»;

2. il secondo «error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c., per motivazione meramente apparente».

Con i due motivi la ricorrente contesta alla Corte d'appello "di avere escluso a priori la possibilità di parte opponente di avvalersi della prova presuntiva ex art. 2729 c.c. al fine di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito" di cui all'art. 650 c.p.c., ritenendo irrilevante lo scrutinio degli elementi indiziari rappresentati dalla ricorrente e così ponendosi in contrasto con il diritto di difesa e il principio del giusto processo, finendo per porre in essere un "provvedimento affetto da nullità assoluta per motivazione apparente".

I motivi sono inammissibili.

La Corte d'appello, lungi dall'escludere la prova presuntiva, ha affermato che nel caso in esame - in cui la notificazione era stata eseguita a mani Ric. 2021 n. 29826 sez.

M2 - ud. 07-07-2022 -2- dell'anziana madre convivente della ricorrente - l'opponente si è limitata ad affermare di non essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo "per non meglio precisate ragioni", senza compiutamente individuare, anche sotto il profilo del nesso di causalità, il caso fortuito che avrebbe determinato l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, caso fortuito che la stessa opponente ha ammesso di non sapere indicare.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29826-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1015/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1015/2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso si fonda su due motivi, tra loro strettamente connessi, che in rubrica denunciano: 1. il primo «violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 650 c.p.c.»; 2. il secondo «error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con riferimento all'art. 112 c.p.c., per motivazione meramente apparente». Con i due motivi la ricorrente contesta alla Corte d'appello "di avere escluso a priori la possibilità di parte opponente di avvalersi della prova presuntiva ex art. 2729 c.c. al fine di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito" di cui all'art. 650 c.p.c., ritenendo irrilevante lo scrutinio degli elementi indiziari rappresentati dalla ricorrente e così ponendosi in contrasto con il diritto di difesa e il principio del giusto processo, finendo per porre in essere un "provvedimento affetto da nullità assoluta per motivazione apparente". I motivi sono inammissibili. La Corte d'appello, lungi dall'escludere la prova presuntiva, ha affermato che nel caso in esame - in cui la notificazione era stata eseguita a mani Ric. 2021 n. 29826 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- dell'anziana madre convivente della ricorrente - l'opponente si è limitata ad affermare di non essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo "per non meglio precisate ragioni", senza compiutamente individuare, anche sotto il profilo del nesso di causalità, il caso fortuito che avrebbe determinato l'intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, caso fortuito che la stessa opponente ha ammesso di non sapere indicare. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/s
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