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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 36455/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, in cui si censura la decisione della Corte di appello in punto di mancata rinnovazione istruttoria, è inammissibile, in quanto, una volta scelto il rito abbreviato, e definito il giudizio in primo grado con tale rito, la richiesta di perizia, o di supplemento peritale, diventa una mera sollecitazione probatoria non idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo.

Il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire, pertanto, vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395; conforme Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566), nè la deduzione del vizio può tornare sotto forma di critica alla motivazione con cui il giudice ha ritenuto di non disporre l'integrazione d'ufficio del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione tramite il rito abbreviato, perché l'esercizio del potere del giudice dell'abbreviato d'integrazione della prova in sé non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282395); - il secondo e terzo motivo, tra di loro sovrapponibili, sono a loro volta inammissibili, in quanto in contrasto con orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di armi, è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, la rivoltella calibro 6 "Flobert", il cui funzionamento postula l'esplosione del proiettile mediante detonazione dell'innesco, essendo, a tal fine, irrilevante, il superamento o meno della soglia minima di 7,5 joule, richiesto dalla norma per altre categorie di armi" (Sez. 1, n. 32696 del 05/11/2020, Ricotta, Rv. 279995 — 01; conforme Sez. 1, n. 11578 del 02/06/1982, Ferrarese, Rv. 156450-01), mentre l'efficienza all'uso dell'arma in esame costituisce questione di merito del processo, non ulteriormente rivalutabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, in cui si censura la decisione della Corte di appello in punto di mancata rinnovazione istruttoria, è inammissibile, in quanto, una volta scelto il rito abbreviato, e definito il giudizio in primo grado con tale rito, la richiesta di perizia, o di supplemento peritale, diventa una mera sollecitazione probatoria non idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo. Il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire, pertanto, vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395; conforme Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566), nè la deduzione del vizio può tornare sotto forma di critica alla motivazione con cui il giudice ha ritenuto di non disporre l'integrazione d'ufficio del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione tramite il rito abbreviato, perché l'esercizio del potere del giudice dell'abbreviato d'integrazione della prova in sé non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282395); - il secondo e terzo motivo, tra di loro sovrapponibili, sono a loro volta inammissibili, in quanto in contrasto con orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di armi, è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, la rivoltella calibro 6 "Flobert", il cui funzionamento postula l'esplosione del proiettile mediante detonazione dell'innesco, essendo, a tal fine, irrilevante, il superamento o meno della soglia minima di 7,5 joule, richiesto dalla norma per altre categorie di armi" (Sez. 1, n. 32696 del 05/11/2020, Ricotta, Rv. 279995 — 01; conforme Sez. 1, n. 11578 del 02/06/1982, Ferrarese, Rv. 156450-01), mentre l'efficienza all'uso dell'arma in esame costituisce questione di merito del processo, non ulteriormente rivalutabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 36455/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris